Decreto del 6 agosto 2015 Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (GU n.190 del 18-8-2015)
Specifiche tecniche e di sicurezza relative al processo di emissione dei documenti di viaggio elettronici per rifugiati, apolidi e stranieri
IL DIRETTORE GENERALE
per gli italiani all'estero e le politiche migratorie Vista la Convenzione sullo status dei rifugiati firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata e resa esecutiva con legge 24 luglio 1954, n. 722;
Vista la Convenzione sullo status degli apolidi firmata a New York il 28 settembre 1954, ratificata e resa esecutiva con legge 1 febbraio 1962, n. 306;
Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559 e successive modificazioni e integrazioni recante "Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato" e, in particolare, l'articolo 2, comma 1;
Vista la legge 21 novembre 1967, n. 1185 recante "Norme sui passaporti";
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Istruzioni per la vigilanza ed il controllo sulla produzione delle carte valori, degli stampati a rigoroso rendiconto, degli stampati comuni e delle pubblicazioni ufficiali, delle ordinazioni, consegne, distribuzioni e dei rapporti con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.";
Visto il Regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 2252/2004 relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri;
Vista la Decisione della Commissione europea C(2005) 409 del 28 febbraio 2005 che ha stabilito le specifiche tecniche relative alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio;
Vista la Decisione della Commissione Europea C(2006) 2909 del 28 giugno 2006 che ha stabilito le specifiche tecniche relative alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici secondari nei passaporti e nei documenti di viaggio e le sue successive modificazioni apportate con la Decisione della Commissione europea C(2011) n. 5499 del 4 agosto 2011;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251 di attuazione della direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004;
Visto il Regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 444/2009 del 28 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri;
Visto il decreto del Ministero degli affari esteri del 23 giugno 2009, n. 303/014 recante "Disposizioni relative al modello e alle caratteristiche di sicurezza del passaporto ordinario elettronico", pubblicato nella G.U., Serie Generale, n. 147 del 27 giugno 2009;
Visto il decreto del Direttore Generale per gli Italiani all'Estero e per le Politiche Migratorie del 24 dicembre 2012, pubblicato nella G.U., Serie Generale, n. 3 del 4 gennaio 2013;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2013, recante individuazione delle carte valori ai sensi dell'articolo 2, comma 10-bis, lettere a) e b) della legge 13 luglio 1966, n. 559 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 7 maggio 2015, pubblicato nella G.U., Serie Generale, n. 111 del 15 maggio 2015;
Visto il decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in data odierna, pubblicato nella G.U., Serie Generale, contestualmente al presente decreto;
Sentiti il Ministero dell'interno, il Ministero della Giustizia e il Ministero dell'economia e delle finanze;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso in data 30 luglio 2015;
Decreta:
Art. 1
Art. 1
1. Al processo di emissione dei documenti e titoli di viaggio elettronici di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 7 maggio 2015 si applicano le specifiche tecniche e di sicurezza di cui al decreto del Direttore Generale per gli Italiani all'Estero e per le Politiche Migratorie del 24 dicembre 2012, pubblicato nella G.U., Serie Generale, n. 3 del 4 gennaio 2013, fatto salvo quanto in appresso:
a) "Uffici emittenti" sono esclusivamente le Questure;
b) Le tipologie di documenti sono le seguenti:
(a) documenti per rifugiati ("PR");
(b) documenti per apolidi ("PA");
(c) documenti per stranieri ("PS");
c) Cittadinanza:
(a) documenti per rifugiati: dovra' essere indicato: "Titolare di status di rifugiato";
(b) documenti per apolidi: dovra' essere indicato: "Apolide";
(c) documenti per stranieri: si dovranno prevedere due ipotesi:
(i) per i titolari di protezione sussidiaria bisognera' indicare "Titolare di protezione sussidiaria";
(ii) per tutti gli altri casi, compresi i titolari di protezione umanitaria, bisognera' inserire il nome dello Stato in italiano;
d) Autorita' rilasciante: in pagina 2 si dovra' indicare, "Il Questore";
e) Data di scadenza: l'indicazione di default della data di scadenza dei documenti dovra' essere di cinque anni a partire dalla data di rilascio, con possibilita' di intervenire liberamente sul campo.
2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 agosto 2015
Il direttore generale
Ravaglia
Ravaglia
Giovedì, 6 Agosto 2015