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Decreto del 6 agosto 2015 Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (GU n.190 del 18-8-2015)

Specifiche tecniche e di sicurezza relative al processo di emissione dei documenti di viaggio elettronici per rifugiati, apolidi e stranieri

IL DIRETTORE GENERALE

per gli italiani all'estero e le politiche migratorie Vista la Convenzione sullo status dei rifugiati firmata  a  Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata e resa esecutiva con  legge  24  luglio 1954, n. 722;
  Vista la Convenzione sullo status degli apolidi firmata a New  York il 28 settembre  1954,  ratificata  e  resa  esecutiva  con  legge  1 febbraio 1962, n. 306;
  Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559 e successive modificazioni  e integrazioni recante  "Nuovo  ordinamento  dell'Istituto  Poligrafico dello Stato" e, in particolare, l'articolo 2, comma 1;
  Vista la legge  21  novembre  1967,  n.  1185  recante  "Norme  sui passaporti";
  Visto il  Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del  4 agosto 2003, e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  recante "Istruzioni per la vigilanza ed il controllo sulla  produzione  delle carte valori, degli stampati a rigoroso  rendiconto,  degli  stampati comuni e delle pubblicazioni ufficiali, delle ordinazioni,  consegne, distribuzioni e dei rapporti con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.";
  Visto il Regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 2252/2004 relativo alle  norme  sulle  caratteristiche  di  sicurezza  e  sugli elementi  biometrici  dei  passaporti  e  dei  documenti  di  viaggio rilasciati dagli Stati membri;
  Vista la Decisione della Commissione europea  C(2005)  409  del  28 febbraio 2005 che ha stabilito le specifiche tecniche  relative  alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi  biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio;
  Vista la Decisione della Commissione Europea C(2006)  2909  del  28 giugno 2006 che ha stabilito le  specifiche  tecniche  relative  alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi  biometrici secondari nei  passaporti  e  nei  documenti  di  viaggio  e  le  sue successive modificazioni apportate con la Decisione della Commissione europea C(2011) n. 5499 del 4 agosto 2011;
  Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251 di  attuazione della direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004;  
  Visto il Regolamento del Consiglio dell'Unione europea n.  444/2009 del 28 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 2252/2004  del Consiglio relativo alle norme sulle caratteristiche  di  sicurezza  e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti  di  viaggio rilasciati dagli Stati membri;
  Visto il decreto del Ministero degli affari esteri  del  23  giugno 2009, n. 303/014 recante "Disposizioni relative  al  modello  e  alle caratteristiche di sicurezza del passaporto  ordinario  elettronico", pubblicato nella G.U., Serie Generale, n. 147 del 27 giugno 2009;
  Visto il decreto del Direttore Generale per gli Italiani all'Estero e per le Politiche Migratorie del 24 dicembre 2012, pubblicato  nella G.U., Serie Generale, n. 3 del 4 gennaio 2013;
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2013, recante individuazione delle  carte  valori  ai  sensi dell'articolo 2, comma 10-bis, lettere a) e b) della legge 13  luglio 1966, n. 559 e successive modificazioni e integrazioni;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  degli  affari  esteri  e  della cooperazione internazionale del 7 maggio 2015, pubblicato nella G.U., Serie Generale, n. 111 del 15 maggio 2015;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  degli  affari  esteri  e  della cooperazione internazionale in data odierna, pubblicato  nella  G.U., Serie Generale, contestualmente al presente decreto;
  Sentiti il Ministero dell'interno, il Ministero della  Giustizia  e il Ministero dell'economia e delle finanze;
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati personali, reso in data 30 luglio 2015;
 
Decreta:
 
Art. 1

 
  1. Al processo di emissione  dei  documenti  e  titoli  di  viaggio elettronici di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale  7  maggio 2015 si applicano le specifiche tecniche e di  sicurezza  di  cui  al decreto del Direttore Generale per gli Italiani all'Estero e  per  le Politiche Migratorie del 24 dicembre  2012,  pubblicato  nella  G.U., Serie Generale, n. 3 del  4  gennaio  2013,  fatto  salvo  quanto  in appresso:
    a) "Uffici emittenti" sono esclusivamente le Questure;

    b) Le tipologie di documenti sono le seguenti:
      (a) documenti per rifugiati ("PR");
      (b) documenti per apolidi ("PA");
      (c) documenti per stranieri ("PS");

    c) Cittadinanza:
      (a) documenti per rifugiati: dovra' essere indicato:  "Titolare di status di rifugiato";
      (b) documenti per apolidi: dovra' essere indicato: "Apolide";
      (c) documenti per stranieri: si dovranno prevedere due ipotesi:
        (i) per  i  titolari  di  protezione  sussidiaria  bisognera' indicare "Titolare di protezione sussidiaria";
        (ii) per  tutti  gli  altri  casi,  compresi  i  titolari  di protezione umanitaria, bisognera' inserire il  nome  dello  Stato  in italiano;

    d) Autorita' rilasciante: in pagina 2  si  dovra'  indicare,  "Il Questore";

    e) Data di scadenza:  l'indicazione  di  default  della  data  di scadenza dei documenti dovra' essere di cinque anni a  partire  dalla data di rilascio, con possibilita'  di  intervenire  liberamente  sul campo.

  2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 6 agosto 2015
 
Il direttore generale
Ravaglia


 

Giovedì, 6 Agosto 2015