Decreto del 7 maggio 2015 Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (GU n.111 del 15-5-2015)
Caratteristiche di sicurezza ed elementi biometrici dei documenti di viaggio di apolidi, rifugiati e stranieri
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Vista la Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata e resa esecutiva con legge 24 luglio 1954, n. 722;
Vista la Convenzione relativa allo status degli apolidi, adottata a New York il 28 settembre 1954, ratificata e resa esecutiva con legge 1° febbraio 1962, n. 306;
Visto l'art. 21 della legge 21 novembre 1967, n. 1185 recante norme sui passaporti;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Istruzioni per la vigilanza ed il controllo sulla produzione delle carte valori, degli stampati a rigoroso rendiconto, degli stampati comuni e delle pubblicazioni ufficiali, delle ordinazioni, consegne, distribuzioni e dei rapporti con l'Istituto poligrafico e zecca dello Stato S.p.A.»;
Vista la direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonche' norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta;
Visto il regolamento (CE) 2252/2004 del Consiglio relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri;
Vista la decisione della Commissione europea C(2005)409 del 28 febbraio 2005 che ha stabilito le specifiche tecniche relative alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio;
Vista la decisione della Commissione europea C(2006) 2909 del 28 giugno 2006 che stabilisce le specifiche tecniche relative alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici nei passaporti e nei documenti di viaggio;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251 di attuazione della direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004;
Visto il regolamento (CE) n. 444/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri;
Vista la decisione della Commissione europea C(2011) 5499 del 4 agosto 2011 che ha modificato la decisione C(2006) 2909;
Visto l'art. 17-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che ha inserito il comma 10-bis all'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, stabilendo che sono considerate carte valori i prodotti da individuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze;
Vista la decisione della Commissione europea C(2013) 6181 del 30 settembre 2013, che ha ulteriormente modificato la decisione C(2006) 2909;
Visto il D.M. 23 dicembre 2013 di attuazione, recante «Individuazione delle carte valori ai sensi dell'art. 2, comma 10-bis, lettere a) e b) della legge 13 luglio 1966, n. 559 e successive modificazioni e integrazioni»;
Visto in particolare l'elenco delle carte valori di cui all'allegato A del citato D.M. 23 dicembre 2013, nel cui novero sono ricompresi i «documenti di viaggio per apolidi, per stranieri e per rifugiati»;
Considerata la necessita' di adeguare i documenti di viaggio destinati ai rifugiati e agli apolidi rispettivamente dalle Convenzioni di Ginevra del 1951 e di New York del 1954, nonche' i documenti di viaggio destinati agli stranieri al formato elettronico prescritto dai citati Regolamenti europei;
Acquisito il parere dell'Autorita' garante per la protezione dei dati personali;
Sentiti il Ministero dell'interno e il Ministero dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
Art. 1
1. Sono adottati i nuovi documenti di viaggio, nelle tipologie di documento di viaggio per apolidi a lettura ottico elettronica, documento di viaggio per rifugiati a lettura ottico elettronica, documento di viaggio per stranieri a lettura ottico elettronica.
2. Il documento di viaggio, di cui al comma 1, nelle tre tipologie appena indicate, presenta le seguenti caratteristiche essenziali:
A) Supporto fisico.
Dimensioni: Le dimensioni del documento di viaggio chiuso sono di mm 88x125, con angoli arrotondati, secondo quanto previsto dalle norme ICAO.
Composizione: Il nuovo documento di viaggio mantiene la versione del libretto a 32 pagine, oltre ai risguardi di copertina.
L'immagine, i dati di personalizzazione del titolare ed il numero del documento di viaggio in chiaro sono riportati in seconda pagina.
Copertina: In materiale speciale, adatto alla laminazione del microprocessore contact-less incorporato di tipo RF/ID in posizione protetta, recante lo stemma della Repubblica italiana e iscrizioni in oro a caldo. Sulla copertina sono altresi' riportati, con inchiostro invisibile rilevabile alla luce UV in colore giallo, la stella della Repubblica italiana ed il logo costituito dalla lettera maiuscola «I» racchiusa da dodici stelline disposte lungo una circonferenza. I colori usati per la copertina sono il blu pantone 7462 per il documento di viaggio per apolidi, il blu pantone 7462 per il documento di viaggio per Rifugiati, il verde per il documento di viaggio per Stranieri.
Carta: Per i risguardi in II e III di copertina, carta speciale bianca con fibrille visibili nei colori blu e rosso ed invisibili fluorescenti alla lampada di Wood nei colori azzurro e rosso. Tutte le pagine interne del documento di viaggio sono in carta filigranata, di colore bianco con fibrille rosse visibili e fluorescenti, di colore blu solo visibili e invisibili fluorescenti in colore verde alla lampada di Wood. La carta riproduce in filigrana la «Ninfa Europa» e contiene un filo di sicurezza.
Stampa dei risguardi: In stampa offset per il fondino di sicurezza a piu' colori con effetto iride e fluorescenza. In seconda di copertina sono riportati in lingua italiana, francese ed inglese, rispettivamente in alto e in basso, la denominazione del documento di viaggio e l'indicazione del numero delle pagine complessive del documento. La terza di copertina contiene l'indicazione del numero di pagine del documento di viaggio nelle tre lingue italiano, francese ed inglese.
Stampa delle pagine interne: la stampa offset delle pagine del libretto e' realizzata a piu' colori, alcuni fusi tra di loro a formare effetti di iride. Nelle pagine interne e' rilevabile, sotto la lampada di Wood, oltre al fondino di sicurezza, lo stemma della Repubblica italiana ed il numero della pagina. I testi su tutte le pagine sono stampati con colore blu nelle tre lingue italiano, inglese e francese.
Numerazione: il numero del documento di viaggio e' riportato tipograficamente con caratteri arabi in fondo alla pagina 1, nell'apposito spazio adesso riservato sulla pagina 2 (ICAO) destinata alla personalizzazione del documento di viaggio ed in perforazione dalla 3ª alla 32ª pagina.
Cucitura: la cucitura del libretto, del tipo a «catenelle», e' realizzata con filo speciale a tre capi nei colori verde, bianco e rosso fluorescenti in rosso alla lampada di Wood.
Pellicola (foil olografico): un film trasparente di sicurezza e' applicato a caldo a protezione dei dati personali del titolare del documento di viaggio che vengono stampati con tecnica digitale. Tale film contiene immagini olografiche trasparenti, e' stampato con inchiostri speciali e riporta in perforazione il numero di serie del documento di viaggio. Il foil olografico ha una forma tale da non coprire la numerazione in caratteri arabi presente sulla pagina ICAO.
B) Descrizione delle pagine.
Le singole pagine contengono le diciture ed i simboli grafici cosi' descritti dall'alto verso il basso:
Risguardo di sinistra (seconda di copertina): contiene fondino di sicurezza con effetto iride e riporta le leggende relative alla denominazione del documento di viaggio.
Pagina 1: il frontespizio del documento di viaggio contiene le legende «Unione europea» e «Repubblica italiana», lo stemma della Repubblica, le finalita' del documento ed in fondo alla pagina il numero del documento stampato in chiaro a caratteri arabi.
Pagina 2 (ICAO): contiene il numero del documento di viaggio e le seguenti informazioni: 1. cognome; 2. nome; 3. cittadinanza; 4. data di nascita; 5. sesso; 6. luogo di nascita; 7. data di rilascio; 8. data di scadenza; 9. autorita'; 10. firma del titolare. Le indicazioni dei campi sono in testo trilingue (italiano, inglese e francese) stampate in fase di personalizzazione con la stessa tecnica utilizzata per la scrittura dei dati personali. Lo spazio inferiore e' riservato alla scrittura su due righe, con caratteri OCR B, dei dati destinati alla lettura ottica secondo la normativa ICAO. Nella pagina e' riservato uno spazio destinato alla stampa digitale dell'immagine del titolare del documento di viaggio. A protezione dei dati, dopo la personalizzazione, viene applicato un film trasparente di sicurezza con elementi olografici (foil olografico).
Pagina 3: contiene informazioni aggiuntive del titolare del documento di viaggio nelle tre lingue (italiano, inglese e francese).
Pagina 4: contiene la dicitura «Pagina riservata all'Autorita'», con testo nelle tre lingue (italiano, inglese e francese).
Pagina 5: contiene la dicitura «Documento o Documenti sulla cui base il presente titolo e' rilasciato», con testo nelle tre lingue (italiano, inglese e francese).
Da pagina 6 a 28: pagine riservate ai visti con la dicitura, in alto al centro, «Visti», «Visas», «Visas».
Pagina 29: pagina destinata alle comunicazioni in casi di emergenza, nelle tre lingue (italiano, inglese e francese).
Pagina 30: pagina contenente le avvertenze, nelle tre lingue (italiano, inglese e francese).
Pagina 31 e 32: pagina contenente le finalita' di rilascio del documento di viaggio, nelle tre lingue (italiano, inglese e francese).
Risguardo di destra (terza di copertina): riporta l'indicazione del numero delle pagine contenute nel documento di viaggio, nelle tre lingue (italiano, inglese e francese).
Art. 2
1. Nel documento di viaggio e' inserito un microprocessore RF/ID di prossimita' (chip) nella copertina del documento di viaggio, conforme alla direttiva ISO 14443, alle specifiche ICAO OS/LDS con capacita' minima di 80Kb e di durata di almeno 10 anni. Nel chip sono memorizzate, in formato interoperativo, l'immagine del volto e le impronte digitali del titolare. Nel chip sono altresi' memorizzate le informazioni, gia' presenti sul supporto cartaceo, relative al documento di viaggio ed al titolare, nonche' i codici informatici per la protezione ed inalterabilita' dei dati e le informazioni necessarie per renderne possibile la lettura agli organi di controllo. Gli elementi biometrici contenuti nel chip potranno essere utilizzati solo al fine di verificare l'autenticita' del documento e l'identita' del titolare attraverso elementi comparativi direttamente disponibili quando la legge lo prevede. I dati biometrici raccolti ai fini del rilascio del documento di viaggio non saranno conservati in banche di dati.
Art. 3
1. I documenti di viaggio rilasciati anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto mantengono la loro validita'.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Roma, 7 maggio 2015
Il Ministro
Gentiloni Silveri
Gentiloni Silveri
Giovedì, 7 Maggio 2015