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Decreto del 7 maggio 2015 Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (GU n.111 del 15-5-2015)

Caratteristiche di sicurezza ed elementi biometrici dei documenti di viaggio di apolidi, rifugiati e stranieri

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
 
Vista la Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati firmata  a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata e resa esecutiva con  legge  24 luglio 1954, n. 722;
  Vista la Convenzione relativa allo status degli apolidi, adottata a New York il 28 settembre 1954, ratificata e resa esecutiva con  legge 1° febbraio 1962, n. 306;
  Visto l'art. 21 della legge 21 novembre 1967, n. 1185 recante norme sui passaporti;
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286,  recante  il testo   unico   delle   disposizioni   concernenti   la    disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
  Visto il Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali, approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del  4 agosto 2003, e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  recante «Istruzioni per la vigilanza ed il controllo sulla  produzione  delle carte valori, degli stampati a rigoroso  rendiconto,  degli  stampati comuni e delle pubblicazioni ufficiali, delle ordinazioni,  consegne, distribuzioni e dei rapporti con l'Istituto poligrafico e zecca dello Stato S.p.A.»;
  Vista la direttiva 2004/83/CE del  Consiglio  del  29  aprile  2004 recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi  o apolidi,  della  qualifica  di  rifugiato  o  di  persona  altrimenti bisognosa di protezione  internazionale,  nonche'  norme  minime  sul contenuto della protezione riconosciuta;
  Visto il regolamento (CE) 2252/2004  del  Consiglio  relativo  alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi  biometrici dei passaporti e dei documenti  di  viaggio  rilasciati  dagli  Stati membri;
  Vista la decisione della  Commissione  europea  C(2005)409  del  28 febbraio 2005 che ha stabilito le specifiche tecniche  relative  alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi  biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio;
  Vista la decisione della Commissione europea C(2006)  2909  del  28 giugno 2006 che stabilisce le specifiche tecniche relative alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli  elementi  biometrici  nei passaporti e nei documenti di viaggio;
  Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251 di  attuazione della direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004;
  Visto il regolamento (CE) n. 444/2009 del Parlamento europeo e  del Consiglio, del 28 maggio 2009, che modifica il  regolamento  (CE)  n. 2252/2004 del Consiglio relativo alle norme sulle caratteristiche  di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei  documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri;
  Vista la decisione della Commissione europea  C(2011)  5499  del  4 agosto 2011 che ha modificato la decisione C(2006) 2909;
  Visto l'art. 17-bis  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,  che ha inserito il comma 10-bis all'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, stabilendo che sono  considerate  carte  valori  i  prodotti  da individuarsi con decreto di natura  non  regolamentare  del  Ministro dell'economia e delle finanze;
  Vista la decisione della Commissione europea C(2013)  6181  del  30 settembre 2013, che ha ulteriormente modificato la decisione  C(2006) 2909;
  Visto  il  D.M.   23   dicembre   2013   di   attuazione,   recante «Individuazione delle  carte  valori  ai  sensi  dell'art.  2,  comma 10-bis, lettere a) e  b)  della  legge  13  luglio  1966,  n.  559  e successive modificazioni e integrazioni»;
  Visto  in  particolare  l'elenco  delle   carte   valori   di   cui all'allegato A del citato D.M. 23 dicembre 2013, nel cui novero  sono ricompresi i «documenti di viaggio per apolidi, per stranieri  e  per rifugiati»;
  Considerata la  necessita'  di  adeguare  i  documenti  di  viaggio destinati  ai  rifugiati  e  agli   apolidi   rispettivamente   dalle Convenzioni di Ginevra del 1951 e di New York  del  1954,  nonche'  i documenti di viaggio destinati agli stranieri al formato  elettronico prescritto dai citati Regolamenti europei;
  Acquisito il parere dell'Autorita' garante per  la  protezione  dei dati personali;
  Sentiti il Ministero dell'interno e il  Ministero  dell'economia  e delle finanze;
 
Decreta:
 
Art. 1

 
  1. Sono adottati i nuovi documenti di viaggio, nelle  tipologie  di documento di  viaggio  per  apolidi  a  lettura  ottico  elettronica, documento di viaggio per  rifugiati  a  lettura  ottico  elettronica, documento di viaggio per stranieri a lettura ottico elettronica.
  2. Il documento di viaggio, di cui al comma 1, nelle tre  tipologie appena indicate, presenta le seguenti caratteristiche essenziali:
A) Supporto fisico.
  Dimensioni: Le dimensioni del documento di viaggio chiuso  sono  di mm 88x125, con angoli  arrotondati,  secondo  quanto  previsto  dalle norme ICAO.
  Composizione: Il nuovo documento di viaggio  mantiene  la  versione del  libretto  a  32  pagine,  oltre  ai  risguardi   di   copertina.
L'immagine, i dati di personalizzazione del titolare ed il numero del documento di viaggio in chiaro sono riportati in seconda pagina.
  Copertina: In  materiale  speciale,  adatto  alla  laminazione  del microprocessore contact-less incorporato di tipo RF/ID  in  posizione protetta, recante lo stemma della Repubblica italiana e iscrizioni in oro a caldo. Sulla copertina sono altresi' riportati, con  inchiostro invisibile rilevabile alla luce UV in colore giallo, la stella  della Repubblica italiana ed il logo costituito dalla lettera maiuscola «I» racchiusa da dodici stelline  disposte  lungo  una  circonferenza.  I colori usati per la  copertina  sono  il  blu  pantone  7462  per  il documento di  viaggio  per  apolidi,  il  blu  pantone  7462  per  il documento di viaggio per Rifugiati, il  verde  per  il  documento  di viaggio per Stranieri.
  Carta: Per i risguardi in II e III  di  copertina,  carta  speciale bianca con fibrille visibili nei colori blu  e  rosso  ed  invisibili fluorescenti alla lampada di Wood nei colori azzurro e  rosso.  Tutte le pagine interne del documento di viaggio sono in carta filigranata, di colore bianco con  fibrille  rosse  visibili  e  fluorescenti,  di colore blu solo visibili e invisibili fluorescenti  in  colore  verde alla lampada di Wood. La  carta  riproduce  in  filigrana  la  «Ninfa Europa» e contiene un filo di sicurezza.
  Stampa dei risguardi: In stampa offset per il fondino di  sicurezza a piu' colori  con  effetto  iride  e  fluorescenza.  In  seconda  di copertina sono riportati in lingua  italiana,  francese  ed  inglese, rispettivamente in alto e in basso, la denominazione del documento di viaggio e l'indicazione  del  numero  delle  pagine  complessive  del documento. La terza di copertina contiene l'indicazione del numero di pagine del documento di viaggio nelle tre lingue  italiano,  francese ed inglese.
  Stampa delle pagine interne: la  stampa  offset  delle  pagine  del libretto e' realizzata a piu' colori,  alcuni  fusi  tra  di  loro  a formare effetti di iride. Nelle pagine interne e'  rilevabile,  sotto la lampada di Wood, oltre al fondino di sicurezza,  lo  stemma  della Repubblica italiana ed il numero della pagina. I testi  su  tutte  le pagine sono stampati  con  colore  blu  nelle  tre  lingue  italiano, inglese e francese.
  Numerazione: il  numero  del  documento  di  viaggio  e'  riportato tipograficamente  con  caratteri  arabi  in  fondo  alla  pagina   1, nell'apposito spazio adesso riservato sulla pagina 2 (ICAO) destinata alla personalizzazione del documento di viaggio  ed  in  perforazione dalla 3ª alla 32ª pagina.
  Cucitura: la cucitura del libretto,  del  tipo  a  «catenelle»,  e' realizzata con filo speciale a tre capi nei colori  verde,  bianco  e rosso fluorescenti in rosso alla lampada di Wood.
  Pellicola (foil olografico): un film trasparente  di  sicurezza  e' applicato a caldo a protezione dei dati personali  del  titolare  del documento di viaggio che vengono stampati con tecnica digitale.  Tale film contiene  immagini  olografiche  trasparenti,  e'  stampato  con inchiostri speciali e riporta in perforazione il numero di serie  del documento di viaggio. Il foil olografico ha una  forma  tale  da  non coprire la numerazione in caratteri arabi presente sulla pagina ICAO.  
B) Descrizione delle pagine.
  Le singole pagine contengono le diciture ed i simboli grafici cosi' descritti dall'alto verso il basso:
  Risguardo di sinistra (seconda di copertina): contiene  fondino  di sicurezza con effetto iride  e  riporta  le  leggende  relative  alla denominazione del documento di viaggio.
  Pagina 1: il frontespizio del  documento  di  viaggio  contiene  le legende «Unione europea» e «Repubblica  italiana»,  lo  stemma  della Repubblica, le finalita' del documento ed in  fondo  alla  pagina  il numero del documento stampato in chiaro a caratteri arabi.
  Pagina 2 (ICAO): contiene il numero del documento di viaggio  e  le seguenti informazioni: 1. cognome; 2. nome; 3. cittadinanza; 4.  data di nascita; 5. sesso; 6. luogo di nascita; 7. data  di  rilascio;  8. data  di  scadenza;  9.  autorita';  10.  firma  del   titolare.   Le indicazioni dei campi sono in testo trilingue  (italiano,  inglese  e francese) stampate in fase di personalizzazione con la stessa tecnica utilizzata per la scrittura dei dati personali. Lo  spazio  inferiore e' riservato alla scrittura su due righe, con caratteri  OCR  B,  dei dati destinati alla lettura ottica secondo la normativa  ICAO.  Nella pagina  e'  riservato  uno  spazio  destinato  alla  stampa  digitale dell'immagine del titolare del documento di viaggio. A protezione dei dati, dopo la personalizzazione, viene applicato un film  trasparente di sicurezza con elementi olografici (foil olografico).
  Pagina  3:  contiene  informazioni  aggiuntive  del  titolare   del documento di viaggio nelle tre lingue (italiano, inglese e francese).
  Pagina 4: contiene la dicitura  «Pagina  riservata  all'Autorita'», con testo nelle tre lingue (italiano, inglese e francese).
  Pagina 5: contiene la dicitura «Documento  o  Documenti  sulla  cui base il presente titolo e' rilasciato», con testo  nelle  tre  lingue (italiano, inglese e francese).
  Da pagina 6 a 28: pagine riservate ai visti  con  la  dicitura,  in alto al centro, «Visti», «Visas», «Visas».
  Pagina  29:  pagina  destinata  alle  comunicazioni  in   casi   di emergenza, nelle tre lingue (italiano, inglese e francese).
  Pagina 30:  pagina  contenente  le  avvertenze,  nelle  tre  lingue (italiano, inglese e francese).
  Pagina 31 e 32: pagina contenente  le  finalita'  di  rilascio  del documento  di  viaggio,  nelle  tre  lingue  (italiano,   inglese   e francese).
  Risguardo di destra (terza di copertina): riporta l'indicazione del numero delle pagine contenute nel documento  di  viaggio,  nelle  tre lingue (italiano, inglese e francese).

Art. 2
 
  1. Nel documento di viaggio e' inserito un microprocessore RF/ID di prossimita' (chip) nella copertina del documento di viaggio, conforme alla direttiva ISO 14443, alle specifiche ICAO OS/LDS  con  capacita' minima di 80Kb  e  di  durata  di  almeno  10  anni.  Nel  chip  sono memorizzate, in formato interoperativo, l'immagine  del  volto  e  le impronte digitali del titolare. Nel chip sono altresi' memorizzate le informazioni,  gia'  presenti  sul  supporto  cartaceo,  relative  al documento di viaggio ed al titolare, nonche' i codici informatici per la  protezione  ed  inalterabilita'  dei  dati  e   le   informazioni necessarie  per  renderne  possibile  la  lettura  agli   organi   di controllo. Gli elementi biometrici contenuti nel chip potranno essere utilizzati solo al fine di verificare l'autenticita' del documento  e l'identita' del titolare attraverso elementi comparativi direttamente disponibili quando la legge lo prevede. I dati biometrici raccolti ai fini del rilascio del documento di viaggio non saranno conservati  in banche di dati.

Art. 3
 
  1. I documenti di viaggio rilasciati anteriormente alla entrata  in vigore del presente decreto mantengono la loro validita'.
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana ed entra in  vigore  il  giorno  successivo  alla pubblicazione.

    Roma, 7 maggio 2015
 
                                      
Il Ministro
Gentiloni Silveri


 

 

Giovedì, 7 Maggio 2015