Regolamento n. 516 del 16 aprile 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (G.U. dell'Unione Europea n. L 150/168 del 20.5.2014)
Che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (il «Fondo») per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.
2. Il presente regolamento stabilisce:
a) gli obiettivi del sostegno finanziario e le azioni ammissibili;
b) il quadro generale di attuazione delle azioni ammissibili;
c) le risorse finanziarie disponibili e la loro ripartizione;
d) i principi e il meccanismo per stabilire le priorità comuni di reinsediamento dell’Unione; e
e) l’assistenza finanziaria prevista per le attività della rete europea sulle migrazioni.
3. Il presente regolamento prevede l’applicazione delle norme del regolamento (UE) n. 514/2014, fatto salvo l’articolo 4 del presente regolamento.
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «reinsediamento»: il processo mediante il quale, su richiesta dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati («UNHCR») motivata da bisogno di protezione internazionale, cittadini di paesi terzi sono trasferiti da un paese terzo a uno Stato membro in cui sono autorizzati a soggiornare in virtù di uno dei seguenti status:
i) «status di rifugiato» ai sensi dell’articolo 2, lettera e), della direttiva 2011/95/UE;
ii) «status di protezione sussidiaria» ai sensi dell’articolo 2, lettera g), della direttiva 2011/95/UE; oppure
iii) qualsiasi altro status che offre, ai sensi del diritto nazionale e dell’Unione, diritti e vantaggi analoghi a quelli offerti dagli status di cui ai punti i) e ii);
b) «altri programmi di ammissione umanitaria»: un processo ad hoc mediante il quale uno Stato membro ammette cittadini di paesi terzi a soggiornare temporaneamente nel suo territorio al fine di proteggerli da crisi umanitarie urgenti a seguito di eventi come capovolgimenti politici o conflitti;
c) «protezione internazionale»: status di rifugiato e status di protezione sussidiaria ai sensi della direttiva 2011/95/UE;
d) «rimpatrio»: il processo di ritorno di un cittadino di paese terzo, sia in adempimento volontario di un obbligo di rimpatrio sia forzatamente, quale definito all’articolo 3 della direttiva 2008/115/CE;
e) «cittadino di paese terzo»: una persona che non sia cittadino dell’Unione ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, TFUE. È inteso che il riferimento a cittadini di paesi terzi include gli apolidi e le persone di cittadinanza indeterminata;
f) «allontanamento»: l’esecuzione dell’obbligo di rimpatrio, vale a dire il trasporto fisico fuori dallo Stato membro, quale definito all’articolo 3 della direttiva 2008/115/CE;
g) «partenza volontaria»: l’adempimento dell’obbligo di rimpatrio entro il termine fissato a tale scopo nella decisione di rimpatrio, quale definito all’articolo 3 della direttiva 2008/115/CE;
h) «minore non accompagnato»: un cittadino di paese terzo d’età inferiore ai 18 anni che entri o sia entrato nel territorio di uno Stato membro senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile per legge o per prassi nazionale dello Stato membro interessato, fino a quando non sia effettivamente affidato a una tale persona; il termine include il minore che viene abbandonato dopo essere entrato nel territorio di uno Stato membro;
i) «persona vulnerabile»: cittadino di paese terzo che risponde alla definizione ai sensi del diritto dell’Unione pertinente al settore di azione sostenuto dal Fondo;
j) «familiare»: cittadino di paese terzo che risponde alla definizione ai sensi del diritto dell’Unione pertinente al settore di azione sostenuto dal Fondo;
k) «situazione di emergenza»: la situazione risultante:
i) da forti pressioni migratorie su uno o più Stati membri, caratterizzate da un afflusso massiccio e sproporzionato di cittadini di paesi terzi che ne sottopone le capacità di accoglienza e trattenimento e i sistemi e le procedure di asilo a considerevoli e urgenti sollecitazioni,
ii) dall’attuazione di meccanismi di protezione temporanea come definita dalla direttiva 2001/55/CE, oppure
iii) da forti pressioni migratorie su paesi terzi in cui i rifugiati rimangono bloccati a seguito di eventi come capovolgimenti politici o conflitti.
Obiettivi
1. Obiettivo generale del Fondo è contribuire alla gestione efficace dei flussi migratori e all’attuazione, al rafforzamento e allo sviluppo della politica comune di asilo, protezione sussidiaria e protezione temporanea e della politica comune dell’immigrazione, nel pieno rispetto dei diritti e dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
2. Nell’ambito di questo obiettivo generale, il Fondo contribuisce ai seguenti obiettivi specifici comuni:
a) rafforzare e sviluppare tutti gli aspetti del sistema europeo comune di asilo, compresa la sua dimensione esterna;
b) sostenere la migrazione legale verso gli Stati membri in funzione del loro fabbisogno economico e sociale, come il fabbisogno del mercato del lavoro, preservando al contempo l’integrità dei sistemi di immigrazione degli Stati membri, e promuovere l’effettiva integrazione dei cittadini di paesi terzi;
c) promuovere strategie di rimpatrio eque ed efficaci negli Stati membri, che contribuiscano a contrastare l’immigrazione illegale, con particolare attenzione al carattere durevole del rimpatrio e alla riammissione effettiva nei paesi di origine e di transito;
d) migliorare la solidarietà e la ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri, specie quelli più esposti ai flussi migratori e di richiedenti asilo, anche attraverso la cooperazione pratica.
Il raggiungimento degli obiettivi specifici del Fondo è valutato a norma dell’articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 514/2014 attraverso gli indicatori comuni di cui all’allegato IV del presente regolamento e gli indicatori specifici per programma inclusi nei programmi nazionali.
3. Le misure adottate per raggiungere gli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono pienamente coerenti con le misure sostenute attraverso gli strumenti di finanziamento esterno dell’Unione e con i principi e gli obiettivi generali dell’azione esterna dell’Unione.
4. Gli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono conseguiti nel rispetto dei principi e degli obiettivi della politica umanitaria dell’Unione. È assicurata la coerenza con le misure finanziate dagli strumenti di finanziamento esterni dell’Unione ai sensi dell’articolo 24.
Partenariato
Ai fini del Fondo, il partenariato di cui all’articolo 12 del regolamento (UE) n. 514/2014 comprende pertinenti organizzazioni internazionali, organizzazioni non governative e parti sociali.
SISTEMA EUROPEO COMUNE DI ASILO
Articolo 5
Sistemi di accoglienza e asilo
1. Nell’ambito dell’obiettivo specifico stabilito all’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera a), del presente regolamento e alla luce dell’esito del dialogo strategico di cui all’articolo 13 del regolamento (UE) n. 514/2014 e in conformità degli obiettivi dei programmi nazionali fissati all’articolo 19 del presente regolamento, il Fondo sostiene le azioni incentrate su una o più delle seguenti categorie di cittadini di paesi terzi:
a) coloro che beneficiano dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria ai sensi della direttiva 2011/95/UE;
b) coloro che hanno richiesto una delle due forme di protezione internazionale di cui alla lettera a) e non hanno ancora ricevuto una risposta definitiva;
c) coloro che beneficiano di un regime di protezione temporanea ai sensi della direttiva 2001/55/CE;
d) coloro che vengono o sono stati reinsediati in uno Stato membro o trasferiti da uno Stato membro.
Per quanto concerne le condizioni di accoglienza e le procedure di asilo, il Fondo sostiene, in particolare, le seguenti azioni incentrate sulle categorie di persone di cui al primo comma del presente paragrafo:
a) la fornitura di aiuti materiali, compresa l’assistenza alle frontiere, istruzione, formazione, servizi di sostegno, cure mediche e psicologiche;
b) la fornitura di servizi di sostegno, come la traduzione e l’interpretazione, l’istruzione, la formazione, compresa la formazione linguistica, ed altre iniziative coerenti con lo status della persona interessata;
c) la creazione e miglioramento di strutture amministrative, sistemi e attività di formazione del personale e delle autorità competenti onde garantire ai richiedenti asilo un effettivo e agevole accesso alle procedure di asilo e procedure di asilo efficienti e di qualità, in particolare per promuovere, ove necessario, sviluppi nell’acquis dell’Unione;
d) la fornitura di assistenza sociale, informazioni o assistenza nel disbrigo delle pratiche amministrative e/o giudiziarie e di informazioni o consulenza sui possibili esiti della procedura d’asilo, compresi aspetti quali le procedure di rimpatrio;
e) la fornitura di assistenza e rappresentanza legali;
f) l’individuazione dei gruppi vulnerabili e l’assistenza specifica alle persone vulnerabili, in particolare in conformità delle lettere da a) a c);
g) l’introduzione, lo sviluppo e il miglioramento di misure alternative al trattenimento.
Ove lo si ritenga opportuno e qualora il programma nazionale di uno Stato membro lo preveda, il Fondo può anche sostenere misure relative all’integrazione, come quelle di cui all’articolo 9, paragrafo 1, relative all’accoglienza delle persone di cui al primo comma del presente paragrafo.
2. Nell’ambito dell’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e in linea con gli obiettivi dei programmi nazionali definiti all’articolo 19, per quanto riguarda le infrastrutture di alloggio e i sistemi di accoglienza il Fondo sostiene, in particolare, le azioni seguenti:
a) il miglioramento e la manutenzione delle infrastrutture e dei servizi di alloggio esistenti;
b) il potenziamento e il miglioramento delle strutture e dei sistemi amministrativi;
c) informazioni per le comunità locali;
d) la formazione del personale delle autorità, incluse quelle locali, che interagiranno con le persone di cui al paragrafo 1 nel contesto della loro accoglienza;
e) la creazione, la gestione e lo sviluppo di nuove infrastrutture e servizi di alloggio, nonché di strutture e sistemi amministrativi, in particolare per affrontare, ove necessario, le esigenze strutturali degli Stati membri.
3. Nell’ambito degli obiettivi specifici stabiliti all’articolo 3, paragrafo 2, primo comma lettere a) e d), e in conformità degli obiettivi dei programmi nazionali definiti all’articolo 19, il Fondo sostiene anche azioni analoghe a quelle elencate al paragrafo 1 del presente articolo, qualora tali azioni siano in rapporto a persone temporaneamente soggiornanti:
— in centri di transito e trattamento per rifugiati, in particolare per sostenere le operazioni di reinsediamento in cooperazione con l’UNHCR, oppure
— nel territorio di uno Stato membro nel contesto di altri programmi di ammissione umanitaria.
Capacità degli Stati membri di sviluppare, monitorare e valutare le rispettive politiche e procedure di asilo
Nell’ambito dell’obiettivo specifico stabilito all’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera a), del presente regolamento e alla luce dell’esito del dialogo strategico di cui all’articolo 13 del regolamento (UE) n. 514/2014 e in conformità degli obiettivi dei programmi nazionali definiti all’articolo 19 del presente regolamento, per quanto riguarda il rafforzamento delle capacità degli Stati membri di sviluppare, monitorare e valutare le rispettive politiche e procedure di asilo il Fondo sostiene, in particolare, le seguenti azioni:
a) rafforzare la capacità degli Stati membri, anche in relazione al meccanismo di allerta rapido, di preparazione e di gestione delle crisi istituito dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (19) di raccolta, analisi e diffusione delle statistiche e dei dati qualitativi e quantitativi sulle procedure di asilo, sulle capacità di accoglienza e sulle misure di reinsediamento e trasferimento dei richiedenti protezione internazionale e/o dei beneficiari di tale protezione da uno Stato membro a un altro;
b) rafforzare le capacità degli Stati membri di raccolta, analisi e diffusione di informazioni relative al paese d’origine;
c) contribuire direttamente alla valutazione delle politiche di asilo, ad esempio con valutazioni d’impatto nazionali, indagini tra i gruppi di riferimento e altre parti interessate pertinenti, nonché all’elaborazione di indicatori e indici di riferimento.
Reinsediamento, trasferimento dei richiedenti protezione internazionale e dei beneficiari di tale protezione e altre ammissioni umanitarie ad hoc
1. Nell’ambito dell’obiettivo specifico comune di cui all’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettere a) e d), del presente regolamento e alla luce dell’esito del dialogo strategico di cui all’articolo 13 del regolamento (UE) n. 514/2014, e in conformità degli obiettivi dei programmi nazionali definiti all’articolo 19 del presente regolamento, il Fondo sostiene in particolare le seguenti azioni connesse con il reinsediamento dei cittadini di paesi terzi che vengono reinsediati o che sono stati reinsediati in uno Stato membro e altri programmi di ammissione umanitaria:
a) l’istituzione e lo sviluppo di programmi e strategie nazionali di reinsediamento e altri programmi di ammissione umanitaria, compresa l’analisi delle necessità, il miglioramento degli indicatori e la valutazione;
b) la creazione di infrastrutture e servizi appropriati per garantire un’attuazione omogenea e effettiva delle azioni di reinsediamento e delle azioni relative ad altri programmi di ammissione umanitaria, compresa l’assistenza linguistica;
c) la creazione di strutture, sistemi e formazione del personale per svolgere missioni nei paesi terzi e/o in altri Stati membri, effettuare colloqui, nonché svolgere controlli medici e indagini di sicurezza;
d) la valutazione da parte delle autorità competenti degli Stati membri di possibili casi di reinsediamento e/o dei casi di altre ammissioni umanitarie, per esempio attraverso missioni nel paese terzo, effettuare colloqui, nonché svolgere controlli medici e indagini di sicurezza;
e) la valutazione dello stato di salute e trattamento medico prima della partenza, la fornitura di materiale prima della partenza, la predisposizione di informazioni e misure di integrazione e delle modalità di viaggio prima della partenza, inclusi i servizi di assistenza medica;
f) le informazioni e l’assistenza all’arrivo o dopo breve tempo, inclusi i servizi di interpretazione;
g) le azioni intese al ricongiungimento familiare delle persone che sono reinsediate in uno Stato membro;
h) il potenziamento delle infrastrutture e dei servizi per la migrazione e l’asilo nei paesi designati per l’attuazione dei programmi di protezione regionale;
i) la creazione di condizioni che favoriscano l’integrazione, l’autonomia e l’autosufficienza dei rifugiati reinsediati sul lungo periodo.
2. Nell’ambito dell’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera d), del presente regolamento e alla luce dell’esito del dialogo strategico di cui all’articolo 13 del regolamento (UE) n. 514/2014 e in conformità degli obiettivi dei programmi nazionali definiti all’articolo 19 del presente regolamento, il Fondo sostiene anche azioni analoghe a quelle elencate al paragrafo 1 del presente articolo, ove lo si ritenga opportuno alla luce degli sviluppi strategici nell’arco del periodo di attuazione del Fondo o qualora il programma nazionale di uno Stato membro lo preveda, in relazione al trasferimento di richiedenti protezione internazionale e/o dei beneficiari di tale protezione. Tali operazioni sono effettuate con il loro consenso a partire dallo Stato membro che ha concesso loro protezione internazionale o che è competente per l’esame della loro domanda verso un altro Stato membro interessato nel quale sarà loro concessa una protezione equivalente o nel quale sarà esaminata la loro domanda di protezione internazionale.
INTEGRAZIONE DEI CITTADINI DI PAESI TERZI E MIGRAZIONE LEGALE
Articolo 8
Immigrazione e misure prima della partenza
Nell’ambito dell’obiettivo specifico fissato all’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera b), del presente regolamento e alla luce dell’esito del dialogo strategico di cui all’articolo 13 del regolamento (UE) n. 514/2014 e in conformità degli obiettivi dei programmi nazionali definiti all’articolo 19 del presente regolamento, il Fondo sostiene azioni condotte in un paese terzo e incentrate sui cittadini di paesi terzi che soddisfano le specifiche misure e/o le condizioni antecedenti alla partenza previste dal diritto nazionale e in conformità del diritto dell’Unione, ove applicabile, comprese quelle relative alla capacità di integrarsi nella società di uno Stato membro. In questo contesto, il Fondo sostiene, in particolare, le azioni seguenti:
a) pacchetti informativi e campagne di sensibilizzazione e di promozione del dialogo interculturale, anche tramite tecnologie dell’informazione e della comunicazione e siti web di facile impiego;
b) la valutazione delle competenze e qualifiche, nonché maggiore trasparenza e compatibilità delle competenze e qualifiche di un paese terzo con quelle di uno Stato membro;
c) formazioni atte a migliorare l’occupabilità in uno Stato membro;
d) l’organizzazione di corsi generali di educazione civica e di lingua;
e) l’assistenza nel contesto di domande di ricongiungimento familiare ai sensi della direttiva 2003/86/CE del Consiglio (20).
Misure di integrazione
1. Nell’ambito dell’obiettivo specifico stabilito all’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera b), del presente regolamento e alla luce dell’esito del dialogo strategico di cui all’articolo 13 del regolamento (UE) n. 514/2014 e in conformità degli obiettivi dei programmi nazionali definiti all’articolo 19 del presente regolamento, il Fondo sostiene le azioni che si svolgono nel quadro di strategie coerenti, tenendo conto delle necessità di integrazione dei cittadini di paesi terzi a livello locale e/o regionale. In tale contesto, il Fondo sostiene, in particolare, le seguenti azioni incentrate sui cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro o, se del caso, che sono in procinto di ottenere il permesso di soggiorno in uno Stato membro:
a) azioni che stabiliscono e sviluppano tali strategie di integrazione con la partecipazione degli attori locali o regionali, se del caso, compresa l’analisi delle necessità, il miglioramento degli indicatori di integrazione e la valutazione, incluse le valutazioni partecipative, allo scopo di individuare le migliori prassi;
b) azioni riguardanti la consulenza e l’assistenza in settori quali l’alloggio, i mezzi di sussistenza, l’orientamento giuridico e amministrativo, le cure mediche e psicologiche, l’assistenza sociale, l’assistenza all’infanzia e il ricongiungimento familiare;
c) azioni che inseriscono i cittadini di paesi terzi nella società di accoglienza e consentono loro di adattarvisi, informarsi sui propri diritti e obblighi, partecipare alla vita civile e culturale e condividere i valori sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;
d) misure incentrate sull’istruzione e la formazione, comprese la formazione linguistica e le azioni preparatorie volte ad agevolare l’accesso al mercato del lavoro;
e) azioni intese a promuovere l’emancipazione e a consentire ai cittadini di paesi terzi di provvedere ai propri bisogni;
f) azioni che promuovono un contatto significativo e un dialogo costruttivo tra i cittadini di paesi terzi e la società di accoglienza e azioni che promuovono l’accettazione nella società di accoglienza, anche avvalendosi dei mezzi di comunicazione;
g) azioni che promuovono la parità di accesso e la parità di risultati nei rapporti dei cittadini di paesi terzi con i servizi pubblici e privati, anche adattando tali servizi in vista dei contatti con i cittadini di paesi terzi;
h) azioni che sviluppano le capacità dei beneficiari, quali definiti all’articolo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 514/2014, anche mediante lo scambio di esperienze e migliori prassi e il lavoro di rete.
2. Le azioni di cui al paragrafo 1 tengono conto, in tutti i casi in cui sia necessario, delle esigenze specifiche delle diverse categorie di cittadini di paesi terzi, compresi i beneficiari di protezione internazionale, le persone reinsediate o trasferite e, in particolare, le persone vulnerabili.
3. I programmi nazionali possono consentire l’inclusione nelle azioni di cui al paragrafo 1 di parenti stretti delle persone appartenenti al gruppo di riferimento di cui a tale paragrafo nella misura necessaria all’efficace esecuzione di tali azioni.
4. Ai fini della programmazione e attuazione delle azioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il partenariato previsto all’articolo 12 del regolamento (UE) n. 514/2014 include le autorità designate dagli Stati membri per gestire gli interventi del Fondo sociale europeo.
Cooperazione pratica e misure di sviluppo delle capacità
Nell’ambito dell’obiettivo specifico fissato all’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera b), del presente regolamento e alla luce dell’esito del dialogo strategico di cui all’articolo 13 del regolamento (UE) n. 514/2014 e in conformità degli obiettivi dei programmi nazionali definiti all’articolo 19 del presente regolamento, il Fondo sostiene le azioni incentrate su una o più delle seguenti categorie:
a) l’istituzione di strategie di promozione della migrazione legale volte a facilitare lo sviluppo e l’attuazione di procedure di ammissione flessibili;
b) il sostegno alla cooperazione tra le agenzie di collocamento e i paesi terzi, i servizi dell’occupazione e i servizi dell’immigrazione degli Stati membri, come pure il sostegno agli Stati membri nell’attuare il diritto dell’Unione in materia di migrazione, l’avvio di processi di consultazione con le parti coinvolte e consulenze di esperti o lo scambi di informazioni su iniziative destinate a determinate cittadinanze o categorie specifiche di cittadini di paesi terzi in funzione del fabbisogno dei mercati del lavoro;
c) il consolidamento delle capacità degli Stati membri di sviluppare, attuare, monitorare e valutare le rispettive strategie, politiche e misure in materia di immigrazione ai vari livelli e nei vari servizi delle amministrazioni, in particolare rafforzandone le capacità di raccolta, analisi e diffusione di statistiche e dati dettagliati e sistematici sulle procedure ed i flussi migratori e sui permessi di soggiorno e sviluppando strumenti di monitoraggio, meccanismi di valutazione, indicatori e indici di riferimento per misurare i risultati di queste strategie;
d) la formazione dei beneficiari, quali definiti all’articolo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 514/2014 e del personale che fornisce servizi pubblici e privati, compresi gli istituti di istruzione, e promozione dello scambio di esperienze e migliori prassi, della cooperazione, del lavoro di rete e delle capacità interculturali, migliorando altresì la qualità dei servizi forniti;
e) la costituzione di strutture organizzative sostenibili per l’integrazione e la gestione della diversità, in particolare tramite la cooperazione tra i diversi interessati per consentire ai funzionari ai vari livelli delle amministrazioni nazionali di informarsi rapidamente sulle esperienze e sulle migliori prassi in atto altrove e, ove possibile, di mettere in comune le risorse tra autorità competenti, nonché tra organismi governativi e non governativi in modo da fornire più efficacemente servizi ai cittadini di paesi terzi, tra l’altro tramite sportelli unici (centri di assistenza all’integrazione coordinata);
f) il contributo a un processo dinamico bilaterale di interazione reciproca che sta alla base delle strategie di integrazione a livello locale e regionale, sviluppando piattaforme per la consultazione dei cittadini di paesi terzi, lo scambio di informazioni tra le parti interessate e piattaforme di dialogo interculturale e religioso tra comunità di cittadini di paesi terzi e/o tra queste comunità e la società di accoglienza, tra queste comunità e le autorità di polizia e le autorità investite del potere decisionale;
g) la promozione e l’intensificazione della cooperazione pratica tra le competenti autorità degli Stati membri, ponendo l’accento, tra l’altro, sullo scambio di informazioni, migliori prassi e strategie e sullo sviluppo e l’attuazione di azioni comuni, anche al fine di preservare l’integrità dei sistemi di immigrazione degli Stati membri.
RIMPATRIO
Articolo 11
Misure di accompagnamento delle procedure di rimpatrio
Nell’ambito dell’obiettivo specifico fissato all’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera c), del presente regolamento e alla luce dell’esito del dialogo strategico di cui all’articolo 13 del regolamento (UE) n. 514/2014 e in conformità degli obiettivi dei programmi nazionali definiti all’articolo 19 del presente regolamento, per quanto riguarda le misure di accompagnamento delle procedure di rimpatrio il Fondo sostiene le azioni incentrate su una o più delle seguenti categorie di cittadini di paesi terzi:
a) cittadini di paesi terzi che non hanno ancora ricevuto una risposta negativa definitiva alla loro domanda di soggiorno o di soggiorno di lungo periodo e/o di protezione internazionale riconosciuta loro in uno Stato membro, e possono scegliere di avvalersi del rimpatrio volontario;
b) cittadini di paesi terzi che godono del diritto di soggiorno, di soggiorno di lungo periodo e/o di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95/UE o di protezione temporanea ai sensi della direttiva 2001/55/CE in uno Stato membro e che scelgono di avvalersi del rimpatrio volontario;
c) cittadini di paesi terzi che sono presenti in uno Stato membro e non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso e/o soggiorno in uno Stato membro, compresi i cittadini di paesi terzi il cui allontanamento è stato differito conformemente all’articolo 9 e all’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE.
In tale contesto, il Fondo sostiene, in particolare, le seguenti azioni incentrate sulle categorie di persone di cui al primo comma:
a) introdurre, sviluppare e migliorare misure alternative al trattenimento;
b) prestare assistenza sociale, garantire l’informazione o l’assistenza nelle pratiche amministrative e/o giudiziarie e l’informazione o la consulenza;
c) assicurare l’assistenza legale e linguistica;
d) fornire assistenza specifica alle persone vulnerabili;
e) introdurre e perfezionare sistemi indipendenti ed efficaci per il monitoraggio del rimpatrio forzato di cui all’articolo 8, paragrafo 6, della direttiva 2008/115/CE;
f) creare, mantenere e migliorare le infrastrutture, i servizi e le condizioni di alloggio, accoglienza o trattenimento;
g) creare strutture e sistemi amministrativi, compresi strumenti informatici;
h) formare il personale onde garantire agevoli ed efficaci procedure di rimpatrio, nonché la loro gestione ed attuazione.
Misure di rimpatrio
Nell’ambito dell’obiettivo specifico fissato all’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera c), del presente regolamento e alla luce dell’esito del dialogo strategico di cui all’articolo 13 del regolamento (UE) n. 514/2014 e in conformità degli obiettivi dei programmi nazionali definiti all’articolo 19 del presente regolamento, per quanto riguarda le misure di rimpatrio, il Fondo sostiene le azioni incentrate sulle persone di cui all’articolo 11 del presente regolamento. In questo contesto, il Fondo sostiene in particolare le azioni seguenti:
a) misure necessarie alla preparazione di operazioni di rimpatrio, quali quelle che conducono all’identificazione dei cittadini di paesi terzi, al rilascio di documenti di viaggio e alla ricerca di familiari;
b) la cooperazione con le autorità consolari e i servizi di immigrazione dei paesi terzi al fine di ottenere i documenti di viaggio, agevolare il rimpatrio e assicurare la riammissione;
c) le misure di rimpatrio volontario assistito, comprendenti gli esami medici e l’assistenza medica, le modalità di viaggio, i contributi finanziari, la consulenza e l’assistenza prima e dopo il rimpatrio;
d) le operazioni di allontanamento, comprese le misure pertinenti, conformemente alle norme stabilite dal diritto dell’Unione, ad eccezione dell’uso di attrezzature coercitive;
e) misure per avviare il processo di reinserimento dei rimpatriati, sotto il profilo dello sviluppo personale, come incentivi in contanti, la formazione, il collocamento e l’aiuto all’occupazione, il sostegno alla creazione di attività economiche;
f) le strutture e servizi nei paesi terzi che garantiscano adeguate condizioni di accoglienza e alloggio temporanei all’arrivo;
g) l’assistenza specifica alle persone vulnerabili.
Cooperazione pratica e misure di sviluppo delle capacità
Nell’ambito dell’obiettivo specifico fissato all’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera c), del presente regolamento e alla luce dell’esito del dialogo strategico di cui all’articolo 13 del regolamento (UE) n. 514/2014 e in conformità degli obiettivi dei programmi nazionali definiti all’articolo 19 del presente regolamento, per quanto riguarda la cooperazione pratica e le misure di sviluppo delle capacità, il Fondo sostiene, in particolare, le azioni seguenti volte a:
a) promuovere, sviluppare e rafforzare la cooperazione operativa e lo scambio di informazioni tra i servizi di rimpatrio ed altre autorità degli Stati membri coinvolti nella procedura di rimpatrio, anche sul fronte della cooperazione con le autorità consolari e i servizi di immigrazione dei paesi terzi e delle operazioni di rimpatrio congiunte;
b) promuovere la cooperazione fra i paesi terzi e i servizi di rimpatrio degli Stati membri, anche con misure dirette a consolidare le capacità dei paesi terzi di svolgere attività di riammissione e reinserimento, in particolare nel quadro degli accordi di riammissione;
c) rafforzare la capacità di sviluppare politiche di rimpatrio efficaci e sostenibili, specie mediante lo scambio di informazioni sulla situazione nei paesi di rimpatrio e le migliori pratiche, la condivisione delle esperienze e la messa in comune delle risorse tra gli Stati membri;
d) rafforzare le capacità di raccolta, analisi e diffusione di dati e statistiche dettagliati e sistematici sulle procedure e misure di rimpatrio, sulle capacità di accoglienza e trattenimento, sui rimpatri forzati o volontari, sulle misure di monitoraggio e reinserimento;
e) contribuire direttamente alla valutazione delle politiche di rimpatrio, ad esempio con valutazioni d’impatto nazionali, indagini tra i gruppi di riferimento, l’elaborazione di indicatori e indici di riferimento;
f) realizzare misure e campagne d’informazione nei paesi terzi per sensibilizzare in merito ai canali legali adeguati per l’immigrazione e ai rischi dell’immigrazione illegale.
QUADRO FINANZIARIO E DI ATTUAZIONE
Articolo 14
Risorse globali e attuazione
1. Le risorse globali per l’attuazione del presente regolamento ammontano a 3 137 milioni di EUR a prezzi correnti.
2. Il Parlamento europeo e il Consiglio autorizzano gli stanziamenti annuali per il Fondo nei limiti del quadro finanziario pluriennale.
3. Le risorse globali sono impiegate nell’ambito:
a) dei programmi nazionali, di cui all’articolo 19;
b) delle azioni dell’Unione, di cui all’articolo 20;
c) dell’assistenza emergenziale, di cui all’articolo 21;
d) della rete europea sulle migrazioni, di cui all’articolo 22;
e) dell’assistenza tecnica, di cui all’articolo 23.
4. La dotazione di bilancio assegnata a norma del presente regolamento alle azioni dell’Unione di cui all’articolo 20 del presente regolamento, all’assistenza emergenziale di cui all’articolo 21 del presente regolamento, alla rete europea sulle migrazioni di cui all’articolo 22 del presente regolamento, e all’assistenza tecnica di cui all’articolo 23 del presente regolamento, è attuata in gestione diretta a norma dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e, se del caso, in gestione indiretta, a norma dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. La dotazione di bilancio assegnata ai programmi nazionali di cui all’articolo 19 del presente regolamento è attuata in gestione concorrente a norma dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
5. La Commissione rimane responsabile dell’esecuzione del bilancio dell’Unione conformemente all’articolo 317 TFUE e informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alle operazioni effettuate da entità diverse dagli Stati membri.
6. A titolo indicativo, fatte salve le prerogative del Parlamento europeo e del Consiglio, la dotazione finanziaria che costituisce il riferimento privilegiato è così utilizzata:
a) 2 752 milioni di EUR per i programmi nazionali degli Stati membri;
b) 385 milioni di EUR per le azioni dell’Unione, l’assistenza emergenziale, la rete europea sulle migrazioni e l’assistenza tecnica della Commissione, di cui almeno il 30 % è utilizzato per le azioni dell’Unione e la rete europea sulle migrazioni.
Risorse per le azioni ammissibili negli Stati membri
1. A titolo indicativo agli Stati membri è assegnato un importo pari a 2 752 milioni di EUR, così ripartito:
a) 2 392 milioni di EUR sono assegnati come indicato nell’allegato I. Gli Stati membri assegnano almeno il 20 % di tali risorse all’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e almeno il 20 % all’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera b). Gli Stati membri possono discostarsi da tali percentuali minime unicamente qualora motivino in maniera dettagliata la loro scelta nel programma nazionale spiegando perché l’assegnazione di risorse inferiori alla soglia non pregiudica il conseguimento dell’obiettivo. Per quanto riguarda l’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera a), gli Stati membri con carenze strutturali a livello di alloggi, infrastrutture e servizi non scendono al di sotto della percentuale minima stabilita nel presente regolamento;
b) 360 milioni di EUR sono assegnati in base al meccanismo di distribuzione per le azioni specifiche di cui all’articolo 16, per il programma di reinsediamento dell’Unione di cui all’articolo 17 e per il trasferimento dei beneficiari di protezione internazionale da uno Stato membro a un altro di cui all’articolo 18.
2. L’importo di cui al paragrafo 1, lettera b), finanzia:
a) le azioni specifiche elencate nell’allegato II;
b) il programma di reinsediamento dell’Unione conformemente all’articolo 17 e/o il trasferimento dei beneficiari di protezione internazionale da uno Stato membro a un altro conformemente all’articolo 18.
3. Qualora un importo rimanga a disposizione a norma del paragrafo 1, lettera b), del presente articolo ovvero sia disponibile un altro importo, questo sarà assegnato nell’ambito della revisione intermedia di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 514/2014, proporzionalmente agli importi di base per i programmi nazionali stabiliti nell’allegato I del presente regolamento.
Risorse per azioni specifiche
1. Agli Stati membri può essere assegnato l’importo aggiuntivo di cui all’articolo 15, paragrafo 2, lettera a), purché sia stanziato come tale nel programma e sia utilizzato per attuare le azioni specifiche elencate nell’allegato II.
2. Per tenere conto degli ultimi sviluppi politici, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 26 del presente regolamento per modificare l’allegato II nel quadro della revisione intermedia di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 514/2014. Sulla base dell’elenco rivisto delle azioni specifiche, gli Stati membri possono ricevere un importo aggiuntivo come previsto al paragrafo 1 del presente articolo, compatibilmente con la disponibilità delle risorse.
3. Gli importi aggiuntivi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono assegnati agli Stati membri con decisioni individuali di finanziamento che ne approvano o rivedono il rispettivo programma nazionale nel quadro della revisione intermedia, secondo la procedura di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento (UE) n. 514/2014. Tali importi sono utilizzati unicamente per l’attuazione delle azioni specifiche elencate nell’allegato II del presente regolamento.
Risorse per il programma di reinsediamento dell’Unione
1. In aggiunta alla dotazione calcolata secondo l’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri ricevono ogni due anni l’importo aggiuntivo previsto all’articolo 15, paragrafo 2, lettera b), sulla base di una somma forfettaria di 6 000 EUR per persona reinsediata.
2. La somma forfettaria di cui al paragrafo 1 è aumentata a 10 000 EUR per persona reinsediata secondo le priorità comuni di reinsediamento dell’Unione stabilite a norma del paragrafo 3 ed elencate nell’allegato III, nonché per persona vulnerabile come stabilito al paragrafo 5.
3. Le priorità comuni di reinsediamento dell’Unione si basano sulle seguenti categorie generali di persone:
a) persone provenienti da regioni o paesi designati per l’attuazione di un programma di protezione regionale;
b) persone provenienti da regioni o paesi indicati nelle previsioni di reinsediamento dell’UNHCR, in cui l’azione comune dell’Unione può contribuire in misura significativa a rispondere alle esigenze di protezione;
c) persone appartenenti a una specifica categoria rientrante nei criteri di reinsediamento dell’UNHCR.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 26 al fine di modificare l’allegato III sulla base delle categorie generali stabilite al paragrafo 3del presente articolo ove ciò sia palesemente giustificato o alla luce di eventuali raccomandazioni dell’UNHCR.
5. I seguenti gruppi vulnerabili di persone sono altresì idonei a ricevere la somma forfettaria di cui al paragrafo 2:
a) donne e minori a rischio;
b) minori non accompagnati;
c) persone che necessitano di cure mediche che possono essere garantite solo con il reinsediamento;
d) persone bisognose di un reinsediamento di emergenza o urgente per ragioni di protezione giuridica o fisica, comprese le vittime di violenza o tortura.
6. Lo Stato membro che procede al reinsediamento di una persona appartenente a più d’una delle categorie di cui ai paragrafi 1 e 2 riceve la somma forfettaria per tale persona una volta sola.
7. Se del caso, gli Stati membri possono essere ammessi all’assegnazione di somme forfetarie anche ai familiari delle persone di cui ai paragrafi 1, 3 e 5, purché tali familiari siano stati reinsediati in conformità del presente regolamento.
8. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, il calendario e le altre condizioni di attuazione relative al meccanismo di assegnazione delle risorse per il programma di reinsediamento dell’Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 27, paragrafo 2.
9. Gli importi aggiuntivi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono assegnati agli Stati membri ogni due anni, la prima volta con decisioni individuali di finanziamento che approvano il rispettivo programma nazionale secondo la procedura di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 514/2014, e in seguito con decisione di finanziamento da allegarsi alla decisione di approvazione del programma nazionale. Detti importi non sono trasferibili ad altre azioni previste dal programma nazionale.
10. Per perseguire con efficacia gli obiettivi del programma di reinsediamento dell’Unione e nei limiti delle risorse disponibili, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 26 per adattare, se giudicato opportuno, le somme forfettarie di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, tenendo conto in particolare degli attuali tassi di inflazione, dei pertinenti sviluppi in materia di reinsediamento, nonché di fattori che possono ottimizzare l’utilizzo dell’incentivo finanziario arrecato dalle somme forfetarie.
Risorse per il trasferimento di beneficiari di protezione internazionale
1. Al fine di dare attuazione al principio di solidarietà ed equa ripartizione delle responsabilità e alla luce degli sviluppi della politica dell’Unione nell’arco del periodo di attuazione del Fondo, in aggiunta alla dotazione calcolata secondo l’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri ricevono l’importo aggiuntivo previsto all’articolo 15, paragrafo 2, lettera b), sulla base di una somma forfettaria di 6 000 EUR per ciascun beneficiario di protezione internazionale trasferito da un altro Stato membro.
2. Se del caso, gli Stati membri possono essere ammessi all’assegnazione di somme forfetarie anche ai familiari delle persone di cui al paragrafo 1, purché tali familiari siano stati reinsediati in conformità del presente regolamento.
3. Gli importi aggiuntivi di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono assegnati agli Stati membri la prima volta con decisioni individuali di finanziamento che approvano il rispettivo programma nazionale secondo la procedura di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 514/2014, e in seguito con decisione di finanziamento da allegarsi alla decisione di approvazione del programma nazionale. Detti importi non sono trasferibili ad altre azioni previste dal programma nazionale.
4. Per perseguire con efficacia gli obiettivi di solidarietà e di ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri di cui all’articolo 80 TFUE e nei limiti delle risorse disponibili, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 26 del presente regolamento per adattare la somma forfettaria di cui al paragrafo 1 del presente articolo, tenendo conto in particolare degli attuali tassi di inflazione, dei pertinenti sviluppi in materia di trasferimento dei beneficiari di protezione internazionale da uno Stato membro a un altro, nonché di fattori che possono ottimizzare l’utilizzo dell’incentivo finanziario arrecato dalla somma forfettaria.
Programmi nazionali
1. Nell’ambito dei programmi nazionali, da sottoporre a esame e approvazione a norma dell’articolo 14 del regolamento (UE) n. 514/2014, gli Stati membri, nel quadro degli obiettivi stabiliti dall’articolo 3 del presente regolamento e tenendo conto dei risultati del dialogo politico di cui all’articolo 13 del regolamento (UE) n. 514/2014, perseguono in particolare i seguenti obiettivi:
a) rafforzare la creazione del sistema europeo comune di asilo provvedendo a un’applicazione efficace e uniforme dell’acquis dell’Unione in materia di asilo e al corretto funzionamento del regolamento(UE) n. 604/2013. Tali azioni possono altresì includere l’istituzione e lo sviluppo del programma di reinsediamento dell’Unione;
b) stabilire e sviluppare strategie di integrazione, che ricomprendano diversi aspetti di tale processo dinamico bilaterale, da attuare, a seconda dei casi, a livello nazionale/locale/regionale tenendo conto delle necessità di integrazione dei cittadini di paesi terzi a livello locale/regionale, andando incontro alle esigenze specifiche delle diverse categorie di migranti e sviluppando partenariati efficaci tra gli interessati;
c) mettere a punto un programma di rimpatrio, comprensivo di una componente sul rimpatrio volontario assistito e, se del caso, sul reinserimento.
2. Gli Stati membri si adoperano affinché tutte le azioni sostenute nell’ambito del Fondo siano attuate nella piena osservanza dei diritti fondamentali e nel rispetto della dignità umana. In particolare tali azioni rispettano appieno i diritti e i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
3. Fatto salvo il requisito di perseguire gli obiettivi di cui sopra e tenendo conto dei singoli casi, gli Stati membri mirano al raggiungimento di una distribuzione equa e trasparente delle risorse tra gli obiettivi specifici di cui all’articolo 3, paragrafo 2.
Azioni dell’Unione
1. Su iniziativa della Commissione, il Fondo può essere usato per finanziare azioni transnazionali o azioni di particolare interesse per l’Unione («azioni dell’Unione») riguardanti gli obiettivi generali e specifici di cui all’articolo 3.
2. Per essere ammissibili al finanziamento, le azioni dell’Unione sostengono in particolare:
a) una più intensa cooperazione a livello dell’Unione nell’attuazione del diritto dell’Unione e nella condivisione delle migliori prassi in materia di asilo, in particolare per quanto riguarda il reinsediamento e il trasferimento dei richiedenti e/o dei beneficiari di protezione internazionale da uno Stato membro a un altro, anche tramite il lavoro di rete e lo scambio di informazioni, la migrazione legale, l’integrazione di cittadini di paesi terzi, comprese le attività di sostegno e coordinamento all’arrivo al fine di promuovere il reinsediamento con le comunità locali che devono accogliere i rifugiati reinsediati, e il rimpatrio;
b) la realizzazione di reti di cooperazione transnazionali e di progetti pilota, anche innovativi, basati su partenariati transnazionali tra organismi situati in due o più Stati membri concepiti per incoraggiare l’innovazione e agevolare lo scambio di esperienze e di migliori prassi;
c) gli studi e le ricerche concernenti nuove forme eventuali di cooperazione a livello dell’Unione in materia di asilo, immigrazione, integrazione e rimpatrio e il pertinente diritto dell’Unione, la diffusione e lo scambio di informazioni sulle migliori prassie su tutti gli altri aspetti delle politiche di asilo, immigrazione, integrazione e rimpatrio, compresa la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione;
d) lo sviluppo e l’applicazione negli Stati membri di strumenti statistici, metodi e indicatori comuni per misurare gli sviluppi in materia di asilo, migrazione legale, integrazione e rimpatrio;
e) le misure preparatorie, di monitoraggio, di supporto amministrativo e tecnico e lo sviluppo di un meccanismo di valutazione necessari per attuare le politiche di asilo e immigrazione;
f) la cooperazione con i paesi terzi sulla base dell’approccio globale dell’Unione in materia di migrazione e mobilità, in particolare ai fini dell’applicazione degli accordi di riammissione, dei partenariati per la mobilità e dei programmi di protezione regionale;
g) le misure e campagne d’informazione nei paesi terzi per sensibilizzare in merito ai canali legali adeguati per l’immigrazione e ai rischi dell’immigrazione illegale.
3. Le azioni sono attuate in conformità dell’articolo 6 del regolamento (UE) n. 514/2014.
4. La Commissione garantisce una distribuzione equa e trasparente delle risorse tra gli obiettivi di cui all’articolo 3, paragrafo 2.
Assistenza emergenziale
1. Il Fondo fornisce sostegno finanziario per far fronte a necessità urgenti e specifiche, nell’eventualità di una situazione d’emergenza, quale definita all’articolo 2, lettera k). Le azioni attuate nei paesi terzi conformemente al presente articolo sono coerenti e se del caso complementari con la politica umanitaria dell’Unione e rispettano i principi umanitari stabiliti nel consenso sull’aiuto umanitario.
2. L’assistenza emergenziale è attuata in conformità degli articoli 6 e 7 del regolamento (UE) n. 514/2014.
Rete europea sulle migrazioni
1. Il Fondo sostiene la rete europea sulle migrazioni e fornisce il sostegno finanziario necessario per le sue attività e il suo sviluppo futuro.
2. L’importo messo a disposizione della rete europea sulle migrazioni nell’ambito degli stanziamenti annuali del Fondo e il programma di lavoro che ne fissa le priorità sono adottati dalla Commissione, previa approvazione da parte del comitato direttivo, secondo la procedura di cui all’articolo 4, paragrafo 5, lettera a), della decisione 2008/381/CE. La decisione della Commissione costituisce una decisione di finanziamento a norma dell’articolo 84 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
3. L’assistenza finanziaria prevista per le attività della rete europea sulle migrazioni assume la forma di sovvenzioni a favore dei punti di contatto nazionali, di cui all’articolo 3 della decisione 2008/381/CE, e di appalti pubblici a seconda dei casi, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. L’assistenza garantisce un corretto e tempestivo sostegno finanziario a tali punti di contatto nazionali. Le spese sostenute per l’attuazione delle azioni dei detti punti di contatto nazionali finanziate attraverso sovvenzioni assegnate nel 2014 possono essere ammissibili a partire dal 1o gennaio 2014.
4. La decisione 2008/381/CE è così modificata:
a) all’articolo 4, paragrafo 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) prepara e approva, sulla base di un progetto del presidente, il progetto di programma di lavoro riguardante le attività, segnatamente in relazione agli obiettivi, alle priorità tematiche e agli importi indicativi per il bilancio di ciascun punto di contatto nazionale in modo da garantire il corretto funzionamento della REM.»;
b) l’articolo 6 è così modificato:
i) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. La Commissione controlla l’esecuzione del programma di lavoro riguardante le attività e riferisce periodicamente al comitato direttivo circa l’esecuzione e lo sviluppo della REM.»;
ii) i paragrafi da 5 a 8 sono soppressi;
c) l’articolo 11 è soppresso;
d) l’articolo 12 è soppresso.
Assistenza tecnica
1. Su iniziativa della Commissione e/o per suo conto, il Fondo contribuisce annualmente, nel limite di 2,5 milioni di EUR, all’assistenza tecnica prevista in conformità dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 514/2014.
2. Su iniziativa di uno Stato membro, il Fondo può finanziare attività di assistenza tecnica, in conformità dell’articolo 20 del regolamento (UE) n. 514/2014. L’importo stanziato per l’assistenza tecnica non supera, per il periodo 2014-2020, il 5,5 % dell’importo totale assegnato a uno Stato membro maggiorato di 1 000 000 di EUR.
Coordinamento
La Commissione e gli Stati membri, se del caso insieme al servizio europeo per l’azione esterna, provvedono affinché le azioni nei paesi terzi o relative ai paesi terzi siano adottate in sinergia e coerentemente con altre azioni al di fuori dell’Unione sostenute tramite strumenti dell’Unione. In particolare provvedono affinché le azioni:
a) siano coerenti con la politica esterna dell’Unione, rispettino il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo e siano coerenti con i documenti di programmazione strategica per la regione o il paese in questione;
b) siano calibrate a misure non orientate allo sviluppo;
c) servano gli interessi delle politiche interne dell’Unione e siano coerenti con le attività intraprese nell’Unione.
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 25
Disposizioni specifiche relative alle somme forfettarie per il reinsediamento e il trasferimento dei beneficiari di protezione internazionale da uno Stato membro a un altro
In deroga alle regole sull’ammissibilità delle spese di cui all’articolo 18 del regolamento (UE) n. 514/2014, specie per quanto riguarda le somme forfettarie e i tassi forfettari, le somme forfettarie assegnate agli Stati membri per il reinsediamento e/o il trasferimento dei beneficiari di protezione internazionale da uno Stato membro a un altro a norma del presente regolamento sono:
a) esenti dall’obbligo di basarsi su dati statistici o storici;
b) concesse purché la persona per cui è assegnata la somma forfettaria sia stata effettivamente reinsediata e/o trasferita in conformità del presente regolamento.
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 16, paragrafo 2, all’articolo 17, paragrafi 4 e 10, e all’articolo 18, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dal 21 maggio 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sette anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per un periodo di tre anni, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza del periodo di sette anni.
3. La delega di potere di cui all’articolo 16, paragrafo 2, all’articolo 17, paragrafi 4 e 10, e all’articolo 18, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, dell’articolo 17, paragrafi 4 e 10, e dell’articolo 18, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato ‘Fondi Asilo, migrazione e integrazione e Sicurezza internà istituito a norma dell’articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. .514/2014.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Revisione
Su proposta della Commissione, il Parlamento europeo ed il Consiglio riesaminano il presente regolamento entro il 30 giugno 2020.
Applicabilità del regolamento (UE) n. 514/2014
Al Fondo si applicano le disposizioni del regolamento (UE) n. 514/2014, fatto salvo l’articolo 4 del presente regolamento.
Abrogazione
Le decisioni n. 573/2007/CE, n. 575/2007/CE e 2007/435/CE sono abrogate a decorrere dal 1o gennaio 2014.
Disposizioni transitorie
1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, compresa la soppressione totale o parziale, dei progetti e dei programmi annuali interessati, fino alla loro chiusura, o del sostegno finanziario approvato dalla Commissione sulla base delle decisioni 573/2007/CE, 575/2007/CE e 2007/435/CE o di qualsivoglia altra norma applicabile a tali interventi alla data del 31 dicembre 2013. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, compresa la soppressione totale o parziale, del sostegno finanziario approvato dalla Commissione sulla base della decisione 2008/381/CE o di qualsivoglia altra norma applicabile a tali interventi alla data del 31 dicembre 2013.
2. Nell’adottare decisioni di cofinanziamento ai sensi del presente regolamento, la Commissione tiene conto delle misure adottate sulla base delle decisioni 573/2007/CE, 575/2007/CE, 2007/435/CE e 2008/381/CE prima del 20 maggio 2014 aventi un’incidenza finanziaria nel periodo di riferimento del cofinanziamento.
3. Gli importi impegnati per il cofinanziamento, approvati dalla Commissione tra il 1o gennaio 2011 e il 31 dicembre 2014 e per i quali non le sono stati trasmessi i documenti richiesti per la chiusura delle azioni entro il termine previsto per la presentazione della relazione finale, sono disimpegnati automaticamente dalla Commissione entro il 31 dicembre 2017 e danno luogo al rimborso degli importi indebitamente versati.
4. Sono esclusi dal calcolo dell’importo da disimpegnare automaticamente gli importi corrispondenti ad azioni sospese a causa di procedimenti giudiziari o ricorsi amministrativi con effetto sospensivo.
5. Entro il 30 giugno 2015, gli Stati membri presentano alla Commissione relazioni di valutazione dei risultati e dell’impatto delle azioni cofinanziate ai sensi delle decisioni 573/2007/CE, 575/2007/CE e 2007/435/CE relativamente al periodo 2011-2013.
6. Entro il 31 dicembre 2015, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relazioni valutazione ex post ai sensi delle decisioni 573/2007/CE, 575/2007/CE e 2007/435/CE relativamente al periodo 2011-2013.
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri in conformità dei trattati.
Fatto a Strasburgo, il 16 aprile 2014
Il presidente
M. SCHULZ
Per il Consiglio
Il presidente
D. KOURKOULAS
Regolamento n. 516 del 16 aprile 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
Mercoledì, 16 Aprile 2014