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Decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 18 ottobre 2004

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 2004, n. 334

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2005 - S.O. n. 17)

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione.

Il Presidente della Repubblica

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, concernente regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'articolo 34, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, recante modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo, che prevede l'emanazione di un regolamento di attuazione ed integrazione della medesima legge, di revisione ed armonizzazione delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, nonché di definizione delle modalità di funzionamento dello sportello unico per l'immigrazione previsto dalla stessa legge;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, reso nella seduta del 10 dicembre 2003; Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 maggio 2004;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 2004;

Ritenuto di poter solo in parte aderire ai rilievi ed alle osservazioni della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato, allo scopo di mantenere la coerenza dell'intervento e la sua rispondenza al testo unico in materia di immigrazione;

Sulla proposta del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno e del Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, per gli affari regionali, per le politiche comunitarie, per l'innovazione e le tecnologie, per le pari opportunità , per gli italiani nel mondo, degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle infrastrutture e dei trasporti, delle attività produttive, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e per i beni e le attività culturali;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

Accertamento della condizione di reciprocitÃ

1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, di seguito denominato: «d.P.R. n. 394 del 1999», é sostituito dal seguente:

«Art. 1 (Accertamento della condizione di reciprocità ). 1. Ai fini dell'accertamento della condizione di reciprocità , nei casi previsti dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito denominato: «testo unico», il Ministero degli affari esteri, a richiesta, comunica ai notai ed ai responsabili dei procedimenti amministrativi che ammettono gli stranieri al godimento dei diritti in materia civile i dati relativi alle verifiche del godimento dei diritti in questione da parte dei cittadini italiani nei Paesi d'origine dei suddetti stranieri.

2. L'accertamento di cui al comma 1, non é richiesto per i cittadini stranieri titolari della carta di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico, nonché per i cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, per l'esercizio di un'impresa individuale, per motivi di famiglia, per motivi umanitari e per motivi di studio, e per i relativi familiari in regola con il soggiorno.».

Art. 2.

Rapporti con la pubblica amministrazione

1 All'articolo 2 del d.P.R. n. 394 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:

a. al comma 1 le parole: «di cui agli articoli 9 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445»;

b. il comma 2 é sostituito dal seguente: «2. Gli stati, fatti, e qualità personali diversi da quelli indicati nel comma 1, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, legalizzati ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, dalle autorità consolari italiane e corredati di traduzione in lingua italiana, di cui l'autorità consolare italiana attesta la conformità all'originale. Sono fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia. L'interessato deve essere informato che la produzione di atti o documenti non veritieri é prevista come reato dalla legge italiana e determina gli effetti di cui all'articolo 4, comma 2, del testo unico.»;

c. dopo il comma 2 é aggiunto il seguente: «2-bis. Ove gli stati, fatti e qualità personali di cui al comma 1 non possono essere documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere, in ragione della mancanza di una autorità riconosciuta o della presunta inaffidabilità dei documenti, rilasciati dall'autorità locale, rilevata anche in sede di cooperazione consolare Schengen locale, ai sensi della decisione del Consiglio europeo del 22 dicembre 2003, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati.».

Art. 3.

Comunicazioni allo straniero

1. All'articolo 3 del d.P.R. n. 394 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:

a. il comma 3 é sostituito dal seguente: «3. Il provvedimento che dispone il respingimento, il decreto di espulsione, il provvedimento di revoca o di rifiuto del permesso di soggiorno, quello di rifiuto della conversione del titolo di soggiorno, la revoca od il rifiuto della carta di soggiorno sono comunicati allo straniero mediante consegna a mani proprie o notificazione del provvedimento scritto e motivato, contenente l'indicazione delle eventuali modalità di impugnazione, effettuata con modalità tali da assicurare la riservatezza del contenuto dell'atto. Se lo straniero non comprende la lingua italiana, il provvedimento deve essere accompagnato da una sintesi del suo contenuto, anche mediante appositi formulari sufficientemente dettagliati, nella lingua a lui comprensibile o, se ciò non é possibile per indisponibilità di personale idoneo alla traduzione del provvedimento in tale lingua, in una delle lingue inglese, francese o spagnola, secondo la preferenza indicata dall'interessato.»;

b. al comma 4, dopo le parole: «legge 30 luglio 1990, n. 217,» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,».

Art. 4.

Rilascio dei visti d'ingresso

1. All'articolo 5 del d.P.R. n. 394 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:

a. il comma 3 é sostituito dal seguente: «3. La tipologia dei visti corrispondente ai diversi motivi di ingresso, nonché i requisiti e le condizioni per l'ottenimento di ciascun tipo di visto sono disciplinati da apposite istruzioni del Ministero degli affari esteri, adottate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, della giustizia, della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle attività produttive e per gli affari regionali e sono periodicamente aggiornate anche in esecuzione degli obblighi internazionali assunti dall'Italia.».

b. il comma 5 é sostituito dal seguente: «5. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, nella domanda per il rilascio del visto, lo straniero deve indicare le proprie generalità complete e quelle degli eventuali familiari al seguito, gli estremi del passaporto o di altro documento di viaggio riconosciuto equivalente, il luogo dove é diretto, il motivo e la durata del soggiorno.»;

c. al comma 6, la lettera c) é sostituita dalle seguenti: «c) la disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del viaggio e del soggiorno, osservate le direttive di cui all'articolo 4, comma 3, del testo unico;

c. bis) il nullaosta di approvazione del progetto da parte del Comitato per i minori stranieri, rilasciato previa acquisizione di quello della questura per i componenti del nucleo familiare che ospita il minore, con allegata la lista dei minori e degli accompagnatori, per il rilascio del visto per il soggiorno di cui all'articolo 10, comma 3-bis;»;

d. il comma 7 é soppresso;

e. al comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto diversamente previsto dal testo unico e dal presente regolamento.»;

f. dopo il comma 8 é aggiunto il seguente: «8-bis. Contestualmente al rilascio del visto d'ingresso, la rappresentanza diplomatica o consolare consegna al titolare del visto una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, ove sia impossibile, in inglese, francese, spagnolo o arabo, secondo le preferenze manifestate dall'interessato, che illustri i diritti e doveri dello straniero relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia, di cui all'articolo 2 del testo unico, nonché l'obbligo di presentarsi nei tempi stabiliti dalla legge alle competenti autorità dopo il suo ingresso in Italia.».

Art. 5.

Visti per il ricongiungimento familiare e per familiari al seguito

1. L'articolo 6 del d.P.R. n. 394 del 1999 é sostituito dal seguente: «Art. 6 (Visti per ricongiungimento familiare e per familiari al seguito).

1. La richiesta di nullaosta al ricongiungimento familiare, per i soggetti di cui all'articolo 29, comma 1, del testo unico, va presentata allo Sportello unico per l'immigrazione presso la Prefettura- Ufficio territoriale del Governo, competente per il luogo di dimora del richiedente. La domanda dell'interessato deve essere corredata dalla:

a. copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno avente i requisiti di cui all'articolo 28, comma 1, del testo unico;

b. documentazione attestante la disponibilità del reddito di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico;

c. documentazione attestante la disponibilità di un alloggio, a norma dell'articolo 29, comma 3, lettera a), del testo unico. A tale fine, l'interessato deve produrre l'attestazione dell'ufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti di cui al predetto articolo del testo unico ovvero il certificato di idoneità igienico-sanitaria rilasciato dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio;

d. documentazione attestante i rapporti di parentela, la minore età e lo stato di famiglia;

e. documentazione attestante l'invalidità totale o i gravi motivi di salute previsti dall'articolo 29, comma 1, lettere c) e b-bis), del testo unico, rilasciata, a spese del richiedente, dal medico nominato con decreto della rappresentanza diplomatica o consolare;

f. documentazione concernente la condizione economica nel Paese di provenienza dei familiari a carico di cui all'articolo 29, comma 1, lettere b-bis) e c) del testo unico, prodotta dalle locali autorità o da soggetti privati, valutata dall'autorità consolare alla luce dei parametri locali.

2. L'autorità consolare italiana provvede, ove nulla osti, alla legalizzazione della documentazione di cui al comma 1, lettere d), e) e f), salvo che gli accordi internazionali vigenti per l'Italia prevedano diversamente, nonché alla sua validazione ai fini del ricongiungimento familiare.

3. Per i visti relativi ai familiari al seguito, si applica la medesima procedura prevista dai commi 1, lettere b), c), d), e) e f) e 2. Ai fini della richiesta del nullaosta lo straniero può avvalersi di un procuratore speciale.

4. Lo Sportello unico per l'immigrazione rilascia ricevuta della domanda e della documentazione presentata mediante apposizione, sulla copia della domanda e degli atti, del timbro datario dell'ufficio e della sigla dell'addetto alla ricezione. Verificata la sussistenza dei requisiti e condizioni previsti dall'articolo 29 del testo unico, nonché i dati anagrafici dello straniero, lo Sportello unico per l'immigrazione verifica l'esistenza del codice fiscale o ne richiede l'attribuzione, secondo le modalità determinate con il decreto del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 11, comma 2. Lo Sportello unico per l'immigrazione rilascia, anche attraverso procedure telematiche, entro novanta giorni dalla ricezione, il nullaosta ovvero il provvedimento di diniego, dandone comunicazione all'autorità consolare, avvalendosi anche del collegamento previsto con l'archivio informatizzato della rete mondiale visti presso il Ministero degli affari esteri.

5. Le autorità consolari, ricevuto il nullaosta di cui al comma 4 ovvero, se sono trascorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda di nullaosta, ricevuta copia della stessa domanda e degli atti contrassegnati a norma del medesimo comma 4, rilasciano il visto di ingresso entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di visto, dandone comunicazione, in via telematica, allo Sportello unico.».

Art. 6.

Diniego del visto d'ingresso

1. Dopo l'articolo 6 del d.P.R. n. 394 del 1999 é inserito il seguente:

«Art. 6-bis (Diniego del visto d'ingresso). 1. Qualora non sussistano i requisiti previsti nel testo unico e nel presente regolamento, l'autorità diplomatica o consolare comunica allo straniero, con provvedimento scritto, il diniego del visto di ingresso, contenente l'indicazione delle modalità di eventuale impugnazione. Il visto di ingresso é negato anche quando risultino accertate condanne in primo grado di cui all'articolo 4, comma 3, del testo unico. Se lo straniero non comprende la lingua italiana, il provvedimento deve essere accompagnato da una traduzione del suo contenuto nella lingua a lui comprensibile o, comunque, in inglese, francese, spagnolo o arabo, secondo le preferenze manifestate dall'interessato. Il provvedimento di diniego é motivato, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del testo unico. Il provvedimento é consegnato a mani proprie dell'interessato.».

Art. 7.

Uscita dal territorio dello Stato e reingresso

1. All'articolo 8 del d.P.R. n. 394 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:

a. al comma 2, dopo le parole: «permesso di soggiorno» sono inserite le seguenti: «o della carta di soggiorno»;

b. il comma 3 é sostituito dal seguente: «3. Lo straniero, il cui documento di soggiorno é scaduto da non più di sessanta giorni e che ne abbia chiesto il rinnovo nel rispetto dei termini, per rientrare nel territorio dello Stato é tenuto a munirsi di visto di reingresso, rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza, previa esibizione del documento scaduto. Il predetto termine di sessanta giorni non si applica nei confronti dello straniero che si é allontanato dal territorio nazionale per adempiere agli obblighi militari e si estende fino a sei mesi in caso di sussistenza di comprovati gravi motivi di salute dello straniero, dei suoi parenti di I° grado o del coniuge, fermo restando il possesso dei requisiti previsti per il rinnovo del permesso di soggiorno.»;

c. il comma 5 é soppresso.

Art. 8.

Contratto di soggiorno per lavoro subordinato

1. Dopo l'articolo 8 del d.P.R. n. 394 del 1999 é inserito il seguente:

«Art. 8-bis (Contratto di soggiorno per lavoro subordinato). 1. Il datore di lavoro, al momento della richiesta di assunzione di un lavoratore straniero, deve indicare con un'apposita dichiarazione, inserita nella richiesta di assunzione del lavoratore straniero, nonché nella proposta di contratto di soggiorno di cui all'articolo 30-bis, comma 2, lettera d), e comma 3, lettera c), un alloggio fornito di requisiti di abitabilità e idoneità igienico sanitaria, o che rientri nei parametri previsti dal testo unico, e deve impegnarsi, nei confronti dello Stato, al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.

2. La documentazione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno, di cui all'articolo 5- bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico, é esibita dal lavoratore al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno, secondo le modalità previste dall'articolo 35, comma 1.».

Art. 9.

Richiesta del permesso di soggiorno

1. All'articolo 9 del d.P.R. n. 394 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:

a. il comma 1 é sostituito dal seguente: «1. La richiesta del permesso di soggiorno é presentata, entro il termine previsto dal testo unico, al questore della provincia nella quale lo straniero intende soggiornare, ovvero allo Sportello unico in caso di ricongiungimento familiare, di cui all'articolo 6, comma 1, ed in caso d'ingresso per lavoro subordinato, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, mediante scheda conforme al modello predisposto dal Ministero dell'interno, sottoscritta dal richiedente e corredata della fotografia dell'interessato, in formato tessera, in quattro esemplari: uno da apporre sulla scheda di domanda, uno da apporre sul permesso di soggiorno, il terzo da conservare agli atti d'ufficio e il quarto da trasmettere al sistema informativo di cui all'articolo 49 del testo unico. In luogo della fotografia in più esemplari, allo straniero può essere richiesto di farsi ritrarre da apposita apparecchiatura per il trattamento automatizzato dell'immagine, in dotazione all'ufficio.»;

b. dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Le modalità di richiesta del permesso di soggiorno, diverse da quelle previste dal comma 1, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'interno di attuazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, di cui all'articolo 5, comma 8, del testo unico.

1-ter. In caso di ricongiungimento familiare, lo straniero, entro otto giorni dall'ingresso nel territorio nazionale, si reca presso lo Sportello unico che, a seguito di verifica del visto rilasciato dall'autorità consolare e dei dati anagrafici dello straniero, consegna il certificato di attribuzione del codice fiscale e fa sottoscrivere il modulo precompilato di richiesta del permesso di soggiorno, i cui dati sono, contestualmente, inoltrati alla questura competente per il rilascio del permesso di soggiorno, tramite procedura telematica. Si applica quanto previsto dagli articoli 11, comma 2-bis, e 36, comma 2.

1-quater. Lo sportello unico competente richiede l'annullamento dei codici fiscali non consegnati nel termine di diciotto mesi dal rilascio del nullaosta, ovvero conferma l'avvenuta consegna, con la contestuale comunicazione del dato relativo al domicilio fiscale dello straniero, secondo le modalità determinate con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 11, comma 2.»;

c. al comma 3, la lettera b) é sostituita dalla seguente: «b) la documentazione, attestante la disponibilità dei mezzi per il ritorno nel Paese di provenienza, nei casi di soggiorno diversi da quelli per motivi di famiglia e di lavoro.»;

d. il comma 5 é sostituito dal seguente: «5. Gli stranieri autorizzati al lavoro stagionale ai sensi dell'articolo 24 del testo unico per un periodo non superiore a trenta giorni sono esonerati dall'obbligo di cui all'articolo 5, comma 2-bis, del medesimo testo unico.»;

e. al comma 6, dopo le parole: «del testo unico» sono aggiunte le seguenti: «e all'articolo 11, comma 1, lettera c)».

Art. 10.

Richiesta del permesso di soggiorno in casi particolari

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 del d.P.R. n. 394 del 1999 é inserito il seguente: «1-bis. In caso di soggiorno per turismo di durata non superiore a trenta giorni, gli stranieri appartenenti a Paesi in regime di esenzione di visto turistico possono richiedere il permesso di soggiorno al momento dell'ingresso nel territorio nazionale alla frontiera, attraverso la compilazione e la sottoscrizione di un apposito modulo. La ricevuta rilasciata dall'ufficio di polizia equivale a permesso di soggiorno per i trenta giorni successivi alla data di ingresso nel territorio nazionale. Le modalità e le procedure di attuazione del presente comma sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.».

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 10 del d.P.R. n. 394 del 1999 é inserito il seguente: «3-bis. Per soggiorni di durata non superiore a novanta giorni di gruppi di minori stranieri partecipanti a progetti di accoglienza a carattere umanitario promossi anche dalla regioni e da enti pubblici locali, per i quali sia stato rilasciato il nullaosta da parte del Comitato per i minori stranieri, la richiesta di soggiorno per i minori può essere presentata dal legale rappresentante dell'ente proponente alla questura competente mediante esibizione del passaporto degli interessati.».

Art. 11.

Rilascio del permesso di soggiorno

1. All'articolo 11 del d.P.R. n. 394 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:

a. al comma 1, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:

«c-bis) per motivi di giustizia, su richiesta dell'Autorità giudiziaria, per la durata massima di tre mesi prorogabili per lo stesso periodo, nei casi in cui la presenza dello straniero sul territorio nazionale sia indispensabile in relazione a procedimenti penali in corso per uno dei reati di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75;

c-ter) per motivi umanitari, nei casi di cui agli articoli 5, comma 6 e 19, comma 1, del testo unico, previo parere delle Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero acquisizione dall'interessato di documentazione riguardante i motivi della richiesta relativi ad oggettive e gravi situazioni personali che non consentono l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale;

c-quater) per residenza elettiva a favore dello straniero titolare di una pensione percepita in Italia;

c-quinquies) per cure mediche a favore del genitore di minore che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 31, comma 3, del testo unico;

c-sexies) per integrazione del minore, nei confronti dei minori che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 32, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico, previo parere del Comitato per i minori stranieri, di cui all'articolo 33 del testo unico.»;

b. dopo il comma 1 é inserito il seguente: «1-bis. Allo straniero, entrato in Italia per prestare lavoro stagionale, che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del testo unico, é rilasciato un permesso di soggiorno triennale, con l'indicazione del periodo di validità per ciascun anno. Il suddetto permesso di soggiorno é immediatamente revocato se lo straniero non si presenta all'ufficio di frontiera esterna al termine della validità annuale e alla data prevista dal visto d'ingresso per il rientro nel territorio nazionale. Tale visto d'ingresso é concesso sulla base del nullaosta, rilasciato ai sensi dell'articolo 38-bis.»;

c. il comma 2 é sostituito dal seguente: «2. Il permesso di soggiorno é rilasciato in conformità al Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, di istituzione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi e contiene l'indicazione del codice fiscale. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'articolo 17, rilasciati in formato elettronico, possono altresì contenere i soli dati biometrici individuati dalla normativa. A tale fine, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalità di comunicazione, in via telematica, dei dati per l'attribuzione allo straniero del codice fiscale e per l'utilizzazione dello stesso codice come identificativo dello straniero, anche ai fini degli archivi anagrafici dei lavoratori extracomunitari. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità di consegna del permesso di soggiorno.»;

d. dopo il comma 2 é inserito il seguente: «2-bis. La questura, sulla base degli accertamenti effettuati, procede al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricongiungimento familiare, dandone comunicazione, tramite procedura telematica, allo Sportello unico che provvede alla convocazione dell'interessato per la successiva consegna del permesso o dell'eventuale diniego, di cui all'articolo 12, comma 1.».

Art. 12.

Rinnovo del permesso di soggiorno

1. All'articolo 13 del d.P.R. n. 394 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:

a. al comma 2, le parole: «comma 9» sono sostituite dalle seguenti: «comma 11»;

b. dopo il comma 2 é inserito il seguente: «2-bis. Il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro é subordinato alla sussistenza di un contratto di soggiorno per lavoro, nonché alla consegna di autocertificazione del datore di lavoro attestante la sussistenza di un alloggio del lavoratore, fornito dei parametri richiamati dall'articolo 5-bis, comma 1, lettera a), del testo unico.».

Art. 13.

Conversione del permesso di soggiorno

1. L'articolo 14 del d.P.R. n. 394 del 1999 é sostituito dal seguente: «Art. 14. - Conversione del permesso di soggiorno 1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo e per motivi familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite allo straniero, anche senza conversione o rettifica del documento, per il periodo di validità dello stesso. In particolare:

a. il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato non stagionale consente l'esercizio di lavoro autonomo, previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio eventualmente prescritto e sempre che sussistano gli altri requisiti o condizioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività lavorativa in forma autonoma, nonché l'esercizio di attività lavorativa in qualità di socio lavoratore di cooperative;

b. il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro autonomo consente l'esercizio di lavoro subordinato, per il periodo di validità dello stesso, previo inserimento nell'elenco anagrafico o, se il rapporto di lavoro é in corso, previa comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro;

c. il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare o per ingresso al seguito del lavoratore, per motivi umanitari ovvero per integrazione minore nei confronti dei minori che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 32, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico e per i quali il Comitato per i minori stranieri ha espresso parere favorevole, consente l'esercizio del lavoro subordinato e del lavoro autonomo alle condizioni di cui alle lettere a) e b);

d. il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato, autonomo e per motivi di famiglia può essere convertito in permesso di soggiorno per residenza elettiva di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c-quater).

2. L'ufficio della pubblica amministrazione che rilascia il titolo autorizzatorio o abilitativo, nei casi previsti dal comma 1, lettera a), e la Direzione provinciale del lavoro, nei casi previsti dal comma 1, lettera b), comunicano alla questura, per le annotazioni di competenza, i casi in cui il permesso di soggiorno é utilizzato per un motivo diverso da quello riportato nel documento.

3. Con il rinnovo, é rilasciato un nuovo permesso di soggiorno per l'attività effettivamente svolta.

4. Il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione consente, per il periodo di validità dello stesso, l'esercizio di attività lavorative subordinate per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili per cinquantadue settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore.

5. Fermi restando i requisiti previsti dall'articolo 6, comma 1, del testo unico, le quote d'ingresso definite nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico, per l'anno successivo alla data di rilascio sono decurtate in misura pari al numero dei permessi di soggiorno per motivi di studio o formazione, convertiti in permessi di soggiorno per motivi di lavoro nei confronti di stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al raggiungimento della maggiore età . La stessa disposizione si applica agli stranieri che hanno conseguito in Italia il diploma di laurea o di laurea specialistica, a seguito della frequenza dei relativi corsi di studio in Italia.

6. Salvo che sia diversamente stabilito dagli accordi internazionali o dalle condizioni per le quali lo straniero é ammesso a frequentare corsi di studio in Italia, il permesso di soggiorno per motivi di studio può essere convertito, prima della scadenza, in permesso di soggiorno per motivo di lavoro, nei limiti delle quote fissate a norma dell'articolo 3 del testo unico, e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro presso lo Sportello unico, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, o, in caso di lavoro autonomo, previo rilascio della certificazione di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico da parte dello Sportello unico, che cura gli ulteriori adempimenti previsti dall'articolo 39, comma 9. La disposizione si applica, anche agli stranieri ammessi a frequentare corsi di formazione ovvero a svolgere tirocini formativi in Italia. In tali casi la conversione é possibile soltanto dopo la conclusione del corso di formazione frequentato o del tirocinio svolto.».

Art. 14.

Iscrizioni anagrafiche

1. Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, come modificato dall'articolo 15, comma 2, del d.P.R. n. 394 del 1999, é sostituito dal seguente: «3. Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro sessanta giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo e, comunque, non decadono dall'iscrizione nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno. Per gli stranieri muniti di carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale é effettuato entro sessanta giorni dal rinnovo della carta di soggiorno. L'ufficiale di anagrafe aggiornerà la scheda anagrafica dello straniero, dandone comunicazione al questore.».

Art. 15.

Richiesta della carta di soggiorno

1. All'articolo 16 del d.P.R. n. 394 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:

a. al comma 2, la lettera d) é sostituita dalla seguente: «d) le fonti di reddito, derivanti anche dal riconoscimento del trattamento pensionistico per invalidità , specificandone l'ammontare.»;

b. al comma 3, la lettera b) é sostituita dalla seguente: «b) copia della dichiarazione dei redditi o del modello CUD rilasciato dal datore di lavoro, relativi all'anno precedente, da cui risulti un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale;»;

c. il comma 4 é sostituito dal seguente: «4. Salvo quanto previsto dagli articoli 9, comma 2, e 30, comma 4, del testo unico, nel caso di richiesta relativa ai familiari di cui all'articolo 9, comma 1, e all'articolo 29, comma 1, lettera b-bis), del medesimo testo unico, le indicazioni di cui al comma 2 e la documentazione di cui al comma 3 devono riguardare anche il coniuge ed i figli minori degli anni diciotto conviventi, per i quali pure sia richiesta la carta di soggiorno, e deve essere prodotta la documentazione comprovante: a. lo stato di coniuge o di figlio minore. A tale fine, i certificati rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero sono legalizzati dall'autorità consolare italiana che attesta che la traduzione in lingua italiana dei documenti é conforme agli originali, o sono validati dalla stessa nei casi in cui gli accordi internazionali vigenti per l'Italia prevedano diversamente. Tale documentazione non é richiesta qualora il figlio minore abbia fatto ingresso sul territorio nazionale con visto di ingresso per ricongiungimento familiare;

b. la disponibilità di un alloggio, a norma dell'articolo 29, comma 3, lettera a), del testo unico. A tale fine l'interessato deve produrre l'attestazione dell'ufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti di cui al medesimo articolo 29 del testo unico ovvero il certificato di idoneità igienico-sanitaria rilasciato dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio; c. il reddito richiesto per le finalità di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico, tenuto conto di quello dei familiari e conviventi non a carico.»;

d. al comma 6 dopo la parola: «corredata» sono soppresse le parole da: «,oltre» ad: «anche».

Art. 16.

Rilascio e rinnovo della carta di soggiorno 1. Al comma 2 dell'articolo 17 del d.P.R. n. 394 del 1999, il primo periodo é soppresso.

Art. 17.

Ricorsi contro i provvedimenti di espulsione 1. Il comma 1 dell'articolo 18 del d.P.R. n. 394 del 1999 é sostituito dal seguente: «1. La sottoscrizione del ricorso di cui all'articolo 13, comma 8, del testo unico, presentato dallo straniero ad una autorità diplomatica o consolare italiana, viene autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari, che provvedono all'inoltro all'ufficio del giudice di pace del luogo in cui siede l'autorità che ha disposto l'espulsione, cui viene inviata copia del ricorso stesso, indicando la data di presentazione del ricorso.».

Art. 18.

Divieto di rientro per gli stranieri espulsi 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 19 del d.P.R. n. 394 del 1999 é aggiunto il seguente: «1-bis. Decorso il termine di cui al comma 1, lo straniero deve produrre idonea documentazione comprovante l'assenza dal territorio dello Stato presso la rappresentanza diplomatica italiana del Paese di appartenenza o di stabile residenza, che provvede, verificata l'identità del richiedente, all'inoltro al Ministero dell'interno.».

Art. 19.

Autorizzazione speciale al rientro per gli stranieri espulsi 1. Dopo l'articolo 19 del d.P.R. n. 394 del 1999 é inserito il seguente:

«Art. 19-bis (Autorizzazione speciale al rientro per gli stranieri espulsi).

1. La richiesta di autorizzazione speciale al rientro in Italia, di cui all'articolo 13, comma 13, del testo unico, é presentata dal cittadino straniero espulso alla rappresentanza diplomatica italiana dello Stato di appartenenza o di stabile residenza, che provvede all'inoltro della stessa al Ministero dell'interno, previa verifica dell'identità e autentica della firma del richiedente nonché acquisizione della documentazione attinente alla motivazione per la quale si chiede il rientro.

2. La rappresentanza diplomatica italiana competente provvede a notificare all'interessato il provvedimento del Ministero dell'interno.».

Art. 20.

Trattenimento nei centri di permanenza temporanea e assistenza 1. Il comma 1 dell'articolo 20 del d.P.R. n. 394 del 1999 é sostituito dal seguente: «1. Il provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento dello straniero presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, in relazione alla disponibilità dei posti, ai sensi dell'articolo 14 del testo unico, é comunicato all'interessato con le modalità di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, unitamente al provvedimento di espulsione o di respingimento.».

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 20 del d.P.R. n. 394 del 1999, é aggiunto il seguente: «5-bis. Gli avvisi di cui al comma 2 sono altresì dati allo straniero destinatario del provvedimento di accompagnamento alla frontiera, in relazione all'udienza di convalida prevista dall'articolo 13, comma 5-bis, del testo unico.».

Art. 21.

Rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 27 del d.P.R. n. 394 del 1999 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Il permesso di soggiorno di cui all'articolo 18, comma 5, del testo unico, può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro, secondo le modalità stabilite per tale tipo di permesso. Le quote d'ingresso definite nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico, per l'anno successivo alla data di rilascio, sono decurtate in misura pari al numero dei permessi di soggiorno di cui al presente comma, convertiti in permessi di soggiorno per lavoro.

3-ter. Il permesso di soggiorno di cui all'articolo 18 del testo unico contiene, quale motivazione, la sola dicitura «per motivi umanitari» ed é rilasciato con modalità che assicurano l'eventuale differenziazione da altri tipi di permesso di soggiorno e l'agevole individuazione dei motivi del rilascio ai soli uffici competenti, anche mediante il ricorso a codici alfanumerici.».

Art. 22.

Permessi di soggiorno per gli stranieri per i quali sono vietati l'espulsione o il respingimento

1. All'articolo 28 del d.P.R. n. 394 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:

a. al comma 1, la lettera a) é sostituita dalla seguente: «a) per minore età , salvo l'iscrizione del minore degli anni quattordici nel permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. In caso di minore non accompagnato, rintracciato sul territorio e segnalato al Comitato per i minori stranieri, il permesso di soggiorno per minore età é rilasciato a seguito della segnalazione al Comitato medesimo ed é valido per tutto il periodo necessario per l'espletamento delle indagini sui familiari nei Paesi di origine. Se si tratta di minore abbandonato, é immediatamente informato il Tribunale per i minorenni per i provvedimenti di competenza;»;

b. al comma 1, dopo la lettera a), é inserita la seguente: «a-bis) per integrazione sociale e civile del minore, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c-sexies), previo parere del Comitato per i minori stranieri;».

Art. 23.

Definizione delle quote d'ingresso per motivi di lavoro

1. Il comma 1 dell'articolo 29 del d.P.R. n. 394 del 1999 é sostituito dai seguenti: «1. I decreti che definiscono le quote massime di ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato per motivi di lavoro, definite anche in base alla indicazioni delle regioni ai sensi dell'articolo 21, comma 4-ter, del testo unico, indicano le quote per il lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per il lavoro autonomo. Relativamente alle professioni sanitarie, si tiene conto, sentite le regioni, delle valutazioni effettuate dal Ministero della salute, connesse alle rilevazioni sui fabbisogni di personale sanitario, di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.».

Art. 24.

Procedimento di assunzione di lavoratori subordinati 1. L'articolo 30 del d.P.R. n. 394 del 1999 é sostituito dal seguente:

«Art. 30 (Sportello unico per l'immigrazione) 1. Lo Sportello unico per l'immigrazione, di cui all'articolo 22, comma 1, del testo unico, diretto da un dirigente della carriera prefettizia o da un dirigente della Direzione provinciale del lavoro, é composto da almeno un rappresentante della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, da almeno uno della Direzione provinciale del lavoro, designato dal dirigente della Direzione provinciale del lavoro e da almeno uno appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, designato dal questore. Lo Sportello unico viene costituito con decreto del prefetto, che può individuare anche più unità operative di base. Con lo stesso decreto viene designato il responsabile delle Sportello unico, individuato in attuazione di direttive adottate congiuntamente dal Ministro dell'interno e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione dell'articolo 22, comma 16, del testo unico, sono disciplinate, mediante apposite norme di attuazione, forme di raccordo tra lo Sportello unico e gli uffici regionali e provinciali per l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di lavoro, attribuite allo sportello medesimo dagli articoli 22, 24 e 27 del testo unico e dall'articolo 40 del presente regolamento, compreso il rilascio dei relativi nullaosta.

2. Lo Sportello si avvale anche del sistema informativo di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242, nonché di procedure e tecnologie informatiche, in modo da assicurare certezza delle informazioni, efficacia dei controlli e speditezza delle procedure.».

2. Dopo l'articolo 30 del d.P.R. n. 394 del 1999 sono inseriti i seguenti:

«Art. 30-bis (Richiesta assunzione lavoratori stranieri).

1. Il datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, presenta la documentazione necessaria per la concessione del nullaosta al lavoro subordinato allo Sportello unico, scegliendo, in alternativa, tra quello della provincia di residenza ovvero quello della provincia ove ha sede legale l'impresa o quello della provincia ove avrà luogo la prestazione lavorativa, con l'osservanza delle modalità previste dall'articolo 22, comma 2, del testo unico.

2. In particolare, la richiesta nominativa o numerica viene redatta su appositi moduli che facilitano l'acquisizione dei dati su supporti magnetici o ottici. Essa deve contenere i seguenti elementi essenziali:

a. complete generalità del datore di lavoro, del titolare o legale rappresentante dell'impresa, la ragione sociale, la sede e l'indicazione del luogo di lavoro;

b. nel caso di richiesta nominativa, le complete generalità del lavoratore straniero che si intende assumere comprensive della residenza all'estero e, nel caso di richiesta numerica, il numero dei lavoratori da assumere;

c. il trattamento retributivo ed assicurativo, nel rispetto delle leggi vigenti e dei contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili, riportato anche sulla proposta di contratto di soggiorno;

d. l'impegno di cui all'articolo 8-bis, comma 1, che deve risultare anche nella proposta di contratto di soggiorno per lavoro;

e. 1'impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.

3. Alla domanda devono essere allegati:

a. autocertificazione dell'iscrizione dell'impresa alla Camera di commercio, industria ed artigianato, per le attività per le quali tale iscrizione é richiesta;

b. autocertificazione della posizione previdenziale e fiscale atta a comprovare, secondo la tipologia di azienda, la capacità occupazionale e reddituale del datore di lavoro;

c. la proposta di stipula di un contratto di soggiorno a tempo indeterminato, determinato o stagionale, con orario a tempo pieno o a tempo parziale e non inferiore a 20 ore settimanali e, nel caso di lavoro domestico, una retribuzione mensile non inferiore al minimo previsto per l'assegno sociale, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

4. Qualora il datore di lavoro intenda rivalersi delle spese per la messa a disposizione dell'alloggio, trattenendo dalla retribuzione mensile una somma massima pari ad un terzo del suo importo, la decurtazione deve essere espressamente prevista nella proposta di contratto di soggiorno, che ne deve determinare la misura. Non si fa luogo alla decurtazione con riferimento ai rapporti di lavoro per i quali il corrispondente contratto collettivo nazionale di lavoro fissa il trattamento economico tenendo già conto che il lavoratore fruisce di un alloggio messo a disposizione dal datore.

5. Il datore di lavoro specifica nella domanda se é interessato alla trasmissione del nullaosta, di cui all'articolo 31, comma 4, e della proposta di contratto, di cui al comma 3, lettera c), agli uffici consolari tramite lo Sportello unico.

6. La documentazione di cui ai commi 2 e 3 é presentata allo Sportello unico, anche in via telematica, ai sensi del regolamento di cui all'articolo 34, comma 2, della legge 30 luglio 2002, n. 189.

7. Lo Sportello unico competente al rilascio del nullaosta al lavoro é quello del luogo in cui verrà svolta l'attività lavorativa. Nel caso in cui la richiesta di nullaosta sia stata presentata allo Sportello unico del luogo di residenza o della sede legale dell'impresa, lo Sportello unico ricevente la trasmette allo Sportello unico competente, ove diverso, dandone comunicazione al datore di lavoro.

8. Lo Sportello unico, fermo quanto previsto dall'articolo 30-quinquies, procede alla verifica della regolarità , della completezza e dell'idoneità della documentazione presentata ai sensi del comma 1, nonché acquisisce dalla Direzione provinciale del lavoro, anche in via telematica, la verifica dell'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie e la congruità del numero delle richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacità economica e alle esigenze dell'impresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili. La disposizione relativa alla verifica della congruità in rapporto alla capacità economica del datore di lavoro non si applica al datore di lavoro affetto da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza, il quale intende assumere un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza.

9. Nei casi di irregolarità sanabile o di incompletezza della documentazione, lo Sportello unico invita il datore di lavoro a procedere alla regolarizzazione ed all'integrazione della documentazione. In tale ipotesi, i termini previsti dagli articoli 22, comma 5, e 24, comma 2, del testo unico, per la concessione del nullaosta al lavoro subordinato e per il rilascio dell'autorizzazione al lavoro stagionale decorrono dalla data dell'avvenuta regolarizzazione della documentazione.

Art. 30-ter (Modulistica).

10. Gli elementi, le caratteristiche e la tipologia della modulistica, anche informatizzata, per la documentazione, le istanze e le dichiarazioni previste per le esigenze dello Sportello unico sono definite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 30-quater (Archivio informatizzato dello Sportello unico)

11. I soggetti che trasmettono i dati da acquisire nel sistema informatizzato in materia di immigrazione, di cui all'articolo 30, comma 2, sono i soggetti privati, le questure, lo Sportello unico, le regioni e le province per il tramite del responsabile del Centro per l'impiego, i Centri per l'impiego, l'autorità consolare tramite il Ministero degli affari esteri, le Direzioni provinciali del lavoro e il competente ufficio dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

12. Sono soggetti privati le associazioni di categoria, i datori di lavoro, i lavoratori extracomunitari.

13. I dati identificativi ed informativi in materia di immigrazione, le caratteristiche e le ulteriori informazioni da registrare nell'archivio informatizzato dello Sportello unico sono definiti con decreto del Ministero dell'interno, sentiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie ed il Garante per la protezione dei dati personali.

14. Le regole tecniche di funzionamento attinenti all'archivio informatizzato, alle eventuali e ulteriori misure di sicurezza per il trattamento dei dati e per la tenuta dell'archivio rispetto a quelle contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, e nei relativi regolamenti d'attuazione, sono disciplinate con decreto del Ministero dell'interno, sentiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie ed il Garante per la protezione dei dati personali.

15. L'individuazione dei soggetti autorizzati alla consultazione e le modalità tecniche e procedurali per la consultazione dell'archivio di cui al comma 1 e per la trasmissione telematica dei dati e dei documenti all'archivio medesimo sono regolate con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242, in modo che, secondo le concrete possibilità tecniche, le procedure possano svolgersi su supporto cartaceo e informatico, anche con differenziazioni territoriali.

16. La documentazione originaria rimane in custodia delle Amministrazioni e degli organi emittenti. Art. 30-quinquies (Verifica delle disponibilità di offerta di lavoro presso i centri per l'impiego)

17. Le richieste di lavoro subordinato, sia nominative che numeriche, sono trasmesse, anche per via telematica, dallo Sportello unico per 1'immigrazione, per il tramite del sistema informativo, al Centro per l'impiego competente in relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede legale del richiedente, ad eccezione delle richieste nominative di lavoratori stagionali, di cui all'articolo 24, comma 1, primo periodo, del testo unico.

18. Il Centro per l'impiego, entro il termine di 20 giorni dalla ricezione della richiesta, provvede, per il tramite del sistema informativo, a diffonderla ed a comunicare allo Sportello unico ed al datore di lavoro i dati delle dichiarazioni di disponibilità pervenute anche da parte di lavoratori extracomunitari iscritti nelle liste di collocamento o, comunque, censiti come disoccupati in cerca di occupazione, ovvero le eventuali certificazioni negative.

19. Qualora il centro per 1'impiego, entro il termine di cui al comma 2, comunichi allo Sportello unico ed al datore di lavoro la disponibilità di lavoratori residenti sul territorio italiano, la richiesta di nullaosta relativa al lavoratore straniero rimane sospesa sino a quando il datore di lavoro comunica, dando atto della valutazione delle predette offerte, allo Sportello unico e, per conoscenza, al Centro per l'impiego, che intende confermare la richiesta di nullaosta relativa al lavoratore straniero. Art. 30-sexies (Rinuncia all'assunzione)

20. Il datore di lavoro, entro 4 giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 30-quinquies, comma 2, se non sono pervenute dichiarazioni di disponibilità all'impiego da parte di lavoratori italiani o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, comunica allo Sportello unico e, per Conoscenza, al centro per l'impiego se intende revocare la richiesta di nullaosta relativa al lavoratore straniero.».

Art. 25.

Nullaosta dello Sportello unico e visto d'ingresso

1. L'articolo 31 del d.P.R. n. 394 del 1999 é sostituito dal seguente:

«Art. 31 (Nullaosta dello Sportello unico e visto d'ingresso) 1. In presenza di certificazione negativa pervenuta dal Centro per 1'impiego competente od in caso di espressa conferma della richiesta di nullaosta da parte del datore di lavoro o, comunque, decorsi 20 giorni senza alcun riscontro del Centro per l'impiego, lo Sportello unico richiede al questore della stessa sede, tramite procedura telematica, la verifica della sussistenza o meno, nei confronti del lavoratore straniero, di motivi ostativi all'ingresso ed al soggiorno nel territorio dello Stato e, nei confronti del datore di lavoro, di motivi ostativi di cui al comma 2.

2. Il questore esprime parere contrario al rilascio del nullaosta qualora il datore di lavoro a domicilio o titolare di un'impresa individuale ovvero, negli altri casi, il legale rappresentante ed i componenti dell'organo di amministrazione della società , risultino denunciati per uno dei reati previsti dal testo unico, ovvero per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilità dell'interessato, ovvero risulti sia stata applicata nei loro confronti una misura di prevenzione, salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione.

3. Lo Sportello unico acquisisce dalle Direzioni provinciali del lavoro, tramite procedura telematica, la verifica dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi, determinati a norma degli articoli 3, comma 4 e 21, del testo unico. 4. In assenza di motivi ostativi di cui al comma 1 e nell'ipotesi di verifica positiva dei limiti di cui al comma 3, lo Sportello unico provvede alla convocazione del datore di lavoro per il rilascio del nullaosta, la cui validità é di sei mesi dalla data del rilascio stesso.

5. Lo Sportello unico, accertati i dati identificativi del lavoratore straniero e acquisito il parere del questore, verifica l'esistenza del codice fiscale o ne richiede l'attribuzione, secondo le modalità determinate con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 11, comma 2.

6. Lo Sportello unico, in presenza di espressa richiesta formulata dal datore di lavoro, anche ai sensi dell'articolo 30-bis, comma 5, trasmette la documentazione di cui all'articolo 30-bis, commi 2 e 3, ivi compreso il codice fiscale, nonché il relativo nullaosta agli uffici consolari. Nell'ipotesi di trasmissione della documentazione per via telematica, lo Sportello unico si avvale del collegamento previsto con l'archivio informatizzato della rete mondiale visti presso il Ministero degli affari esteri.

7. Il datore di lavoro informa il lavoratore straniero dell'avvenuto rilascio del nullaosta, al fine di consentirgli di richiedere il visto d'ingresso alla rappresentanza diplomatica o consolare competente, entro i termini di validità del nullaosta.

8. La rappresentanza diplomatica o consolare, alla quale sia pervenuta la documentazione di cui al comma 6, comunica allo straniero la proposta di contratto di soggiorno per lavoro e rilascia, previa verifica dei presupposti di cui all'articolo 5, il visto d'ingresso, comprensivo del codice fiscale, entro 30 giorni dalla data di richiesta del visto da parte dell'interessato, dandone comunicazione, per via telematica, al Ministero dell'interno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'INPS ed all'INAIL. Lo straniero viene informato dell'obbligo di presentazione allo Sportello unico, entro 8 giorni dall'ingresso in Italia, ai sensi dell'articolo 35.».

Art. 26.

Liste degli stranieri che chiedono di lavorare in Italia

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 32 del d.P.R. n. 394 del 1999 sono sostituiti dai seguenti: 2. «Ciascuna lista consta di un elenco dei nominativi e delle schede di iscrizione che gli interessati sono tenuti a compilare e sottoscrivere, su modello definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'interno e, per quanto concerne la fattispecie di cui all'articolo 32-bis, con il concerto del Ministro per gli italiani nel mondo, contenente:

a. Paese d'origine;

b. numero progressivo di presentazione della domanda;

c. complete generalità ;

d. tipo del rapporto di lavoro preferito, stagionale, a tempo determinato, a tempo indeterminato;

e. capacità professionali degli interessati o loro appartenenza ad una determinata categoria di lavoratori, qualifica o mansione;

f. conoscenza della lingua italiana, ovvero di una delle lingue francese, inglese o spagnola, o di altra lingua;

g. eventuali propensioni lavorative o precedenti esperienze di lavoro nel Paese d'origine o in altri Paesi;

h. l'eventuale diritto di priorità per i lavoratori stagionali che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 24, comma 4, del testo unico, attestate dalla esibizione del passaporto o altro documento equivalente, da cui risulti la data di partenza dall'Italia al termine del precedente soggiorno per lavoro stagionale.

3. Le liste di cui al comma 2 sono trasmesse, in via telematica, per il tramite della rappresentanza diplomatico-consolare, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, previa verifica formale della rispondenza ai criteri stabiliti, provvede, entro 30 giorni dalla data di ricevimento, alla loro diffusione mediante l'inserimento nel sistema informativo delle Direzioni provinciali del lavoro. Le predette liste sono distinte per Paesi di provenienza.».

Art. 27.

Liste dei lavoratori di origine italiana

1. Dopo l'articolo 32 del d.P.R. n. 394 del 1999 é inserito il seguente:

«Art. 32-bis (Liste dei lavoratori di origine italiana) 1. Presso ogni rappresentanza diplomatico-consolare é istituito un elenco dei lavoratori di origine italiana, di cui all'articolo 21, comma 1, del testo unico, compilato ed aggiornato secondo le modalità previste dall'articolo 32, commi 1 e 2. La scheda, di cui all'articolo 32, comma 2, contiene, per tali lavoratori, l'indicazione del grado di ascendenza.

2. Agli iscritti alla lista di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall'articolo 32, comma 4.

3. Ai fini dell'inserimento nel sistema informativo delle Direzioni provinciali del lavoro di cui all'articolo 33, comma 1, il Ministero degli affari esteri trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i predetti elenchi.».

Art. 28.

Autorizzazione al lavoro degli stranieri iscritti nelle liste

1. All'articolo 33 del d.P.R. n. 394 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni: a. il comma 2 é sostituito dal seguente: «2. Le richieste di nullaosta al lavoro per ciascun tipo di rapporto di lavoro sono effettuate, anche se riferite ai nominativi iscritti nelle liste, con le modalità di cui agli articoli 30-bis, 30-quinquies e 31.»;

b. dopo il comma 2 é inserito il seguente: «2-bis. Nell'ipotesi di richieste numeriche, oltre a quanto previsto nell'articolo 30-bis, lo Sportello unico acquisisce, tramite procedura telematica, dalle Direzioni provinciali del lavoro, i nominativi delle persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, del testo unico.».

Art. 29.

Titoli di prelazione

1. L'articolo 34 del d.P.R. n. 394 del 1999 é sostituito dal seguente: «Art. 34 (Titoli di prelazione)

1. Con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono fissate le modalità di predisposizione e di svolgimento dei programmi di formazione e di istruzione da effettuarsi nel Paese di origine ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del testo unica, e sono stabiliti i criteri per la loro valutazione. I programmi sono presentati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, sentito il Ministero degli affari esteri, procede all'istruttoria e, congiuntamente con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, provvede alla relativa valutazione e all'eventuale approvazione, dando precedenza ai programmi validati dalle regioni e che siano coerenti con il fabbisogno da queste formalizzato ai sensi dell'articolo 21, comma 4-ter, del testo unico.

2. I lavoratori in possesso dell'attestato di qualifica ovvero di frequenza con certificazione delle competenze acquisite, conseguito nell'ambito dei predetti programmi, sono inseriti in apposite liste istituite presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. Le liste di cui al comma 2, distinte per Paesi di origine, constano di un elenco di nominativi contenente il Paese di origine, le complete generalità , la qualifica professionale, il grado di conoscenza della lingua italiana, il tipo di rapporto di lavoro preferito, stagionale, a tempo determinato o indeterminato, nonché l'indicazione del programma formativo svolto e del rispettivo settore di impiego di destinazione.

4. I dati inseriti in tali liste sono posti a disposizione, tramite il sistema, informativo delle Direzioni provinciali del lavoro, dei datori di lavoro, che possono procedere con la richiesta di nullaosta al lavoro ai sensi dell'articolo 22, commi 3, 4 e 5, del testo unico, oppure nei casi in cui abbiano conoscenza diretta degli stranieri, con la richiesta nominativa di nullaosta di cui all'articolo 22, comma 2, del testo unico. Il nullaosta al lavoro per tali lavoratori é rilasciato senza il preventivo espletamento degli adempimenti previsti dall'articolo 22, comma 4, del testo unico.

5. I lavoratori inseriti nell'elenco hanno un diritto di priorità , rispetto ai cittadini del loro stesso Paese, secondo l'ordine di iscrizione nelle liste, ai fini della chiamata numerica di cui all'articolo 22, comma 3, del testo unico.

6. Nel caso di richieste numeriche di nullaosta per lavoro stagionale, tale diritto di priorità opera esclusivamente rispetto ai lavoratori che non si trovano nella condizione prevista dall'articolo 24, comma 4, del testo unico.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico, é riservata una quota di ingressi per lavoro subordinato non stagionale ai lavoratori inseriti nell'elenco che abbiano partecipato all'attività formativa nei Paesi di origine, anche sulla base delle indicazioni fornite dalle regioni, ai sensi dell'articolo 21, comma 4-ter, del testo unico. Qualora si verifichino residui nell'utilizzo della quota riservata, trascorsi nove mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, la stessa rientra nella disponibilità della quota di lavoro subordinato.

8. Entro i limiti della riserva fissata ai sensi del comma 7, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvederà alla ripartizione della relativa quota di ingressi, tenendo conto in via prioritaria delle richieste di manodopera da impiegare nelle aree di destinazione lavorativa dei cittadini extracomunitari, individuate nei programmi di istruzione e formazione professionale approvati ai sensi del comma 1.

9. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri può prevedere che, in caso di esaurimento della quota riservata prevista al comma 7, siano ammessi ulteriori ingressi, sulla base di effettive richieste di lavoratori formati ai sensi dell'articolo 23 del testo unico.

10. Ai partecipanti ai corsi di formazione destinati ai lavoratori autonomi stranieri, inseriti in appositi elenchi, é riservata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico, una quota stabilita a livello nazionale.».

Art. 30.

Stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato 1. L'articolo 35 del d.P.R. n. 394 del 1999 é sostituito dal seguente:

«Art. 35 (Stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato). 1. Entro 8 giorni dall'ingresso nel territorio nazionale, il lavoratore straniero si reca presso lo Sportello unico competente che, a seguito di verifica del visto rilasciato dall'autorità consolare e dei dati anagrafici del lavoratore straniero, consegna il certificato di attri

 

Lunedì, 18 Ottobre 2004