Decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 18 ottobre 2004
Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 2004, n. 334
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2005 - S.O. n. 17)
Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione.
Il Presidente della Repubblica
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, concernente regolamento recante norme di
attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Visto l'articolo 34, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, recante modifica alla normativa in materia di
immigrazione e di asilo, che prevede l'emanazione di un regolamento di attuazione ed integrazione della medesima
legge, di revisione ed armonizzazione delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, nonché di definizione delle modalità di funzionamento dello sportello unico per
l'immigrazione previsto dalla stessa legge;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, reso nella seduta del 10 dicembre 2003;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17
maggio 2004;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 2004;
Ritenuto di poter solo in parte aderire ai rilievi ed alle osservazioni della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato,
allo scopo di mantenere la coerenza dell'intervento e la sua rispondenza al testo unico in materia di immigrazione;
Sulla proposta del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno e del Ministro per le riforme
istituzionali e la devoluzione, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, per gli affari regionali, per le politiche
comunitarie, per l'innovazione e le tecnologie, per le pari opportunità , per gli italiani nel mondo, degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle infrastrutture e dei trasporti,
delle attività produttive, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e per i beni e le attività culturali;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1.
Accertamento della condizione di reciprocitÃ
1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, di seguito denominato:
«d.P.R. n. 394 del 1999», é sostituito dal seguente:
«Art. 1 (Accertamento della condizione di reciprocità ).
1. Ai fini dell'accertamento della condizione di reciprocità , nei casi previsti dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito denominato: «testo unico», il Ministero degli affari esteri, a richiesta, comunica ai notai ed ai responsabili dei procedimenti amministrativi che ammettono gli stranieri al godimento dei diritti in materia civile i dati relativi alle verifiche del godimento dei diritti in questione da parte dei cittadini italiani nei Paesi d'origine dei suddetti stranieri.
2. L'accertamento di cui al comma 1, non é richiesto per i cittadini stranieri titolari della carta di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico, nonché per i cittadini stranieri titolari di un permesso
di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, per l'esercizio di un'impresa individuale, per motivi di famiglia, per motivi umanitari e per motivi di studio, e per i relativi familiari in regola con il soggiorno.».
Art. 2.
Rapporti con la pubblica amministrazione
1 All'articolo 2 del d.P.R. n. 394 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:
a. al comma 1 le parole: «di cui agli articoli 9 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445»;
b. il comma 2 é sostituito dal seguente: «2. Gli stati, fatti, e qualità personali diversi da quelli
indicati nel comma 1, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente
autorità dello Stato estero, legalizzati ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, dalle autorità consolari italiane e corredati di traduzione in lingua
italiana, di cui l'autorità consolare italiana attesta la conformità all'originale. Sono fatte salve le diverse
disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia.
L'interessato deve essere informato che la produzione di atti o documenti non veritieri é prevista come
reato dalla legge italiana e determina gli effetti di cui all'articolo 4, comma 2, del testo unico.»;
c. dopo il comma 2 é aggiunto il seguente: «2-bis. Ove gli stati, fatti e qualità personali di cui al
comma 1 non possono essere documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti
autorità straniere, in ragione della mancanza di una autorità riconosciuta o della presunta inaffidabilitÃ
dei documenti, rilasciati dall'autorità locale, rilevata anche in sede di cooperazione consolare Schengen
locale, ai sensi della decisione del Consiglio europeo del 22 dicembre 2003, le rappresentanze
diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base delle verifiche ritenute necessarie,
effettuate a spese degli interessati.».
Art. 3.
Comunicazioni allo straniero
1. All'articolo 3 del d.P.R. n. 394 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:
a. il comma 3 é sostituito dal seguente: «3. Il provvedimento che dispone il respingimento, il decreto di espulsione, il provvedimento di revoca o di rifiuto del permesso di soggiorno, quello di
rifiuto della conversione del titolo di soggiorno, la revoca od il rifiuto della carta di soggiorno sono comunicati allo straniero mediante consegna a mani proprie o notificazione del provvedimento scritto e motivato, contenente l'indicazione delle eventuali modalità di impugnazione, effettuata con modalità tali da assicurare la riservatezza del contenuto dell'atto. Se lo straniero non comprende la lingua italiana, il provvedimento deve essere accompagnato da una sintesi del suo contenuto, anche mediante appositi formulari sufficientemente dettagliati, nella lingua a lui comprensibile o, se ciò non é possibile per indisponibilità di personale idoneo alla traduzione del provvedimento in tale lingua, in una delle
lingue inglese, francese o spagnola, secondo la preferenza indicata dall'interessato.»;
b. al comma 4, dopo le parole: «legge 30 luglio 1990, n. 217,» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,».
Art. 4.
Rilascio dei visti d'ingresso
1. All'articolo 5 del d.P.R. n. 394 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:
a. il comma 3 é sostituito dal seguente: «3. La tipologia dei visti corrispondente ai diversi motivi di ingresso, nonché i requisiti e le condizioni per l'ottenimento di ciascun tipo di visto sono
disciplinati da apposite istruzioni del Ministero degli affari esteri, adottate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, della
giustizia, della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle attività produttive e per gli
affari regionali e sono periodicamente aggiornate anche in esecuzione degli obblighi internazionali
assunti dall'Italia.».
b. il comma 5 é sostituito dal seguente: «5. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, nella
domanda per il rilascio del visto, lo straniero deve indicare le proprie generalità complete e quelle degli
eventuali familiari al seguito, gli estremi del passaporto o di altro documento di viaggio riconosciuto
equivalente, il luogo dove é diretto, il motivo e la durata del soggiorno.»;
c. al comma 6, la lettera c) é sostituita dalle seguenti: «c) la disponibilità dei mezzi di
sussistenza sufficienti per la durata del viaggio e del soggiorno, osservate le direttive di cui all'articolo
4, comma 3, del testo unico;
c. bis) il nullaosta di approvazione del progetto da parte del Comitato per i minori stranieri,
rilasciato previa acquisizione di quello della questura per i componenti del nucleo familiare che ospita
il minore, con allegata la lista dei minori e degli accompagnatori, per il rilascio del visto per il
soggiorno di cui all'articolo 10, comma 3-bis;»;
d. il comma 7 é soppresso;
e. al comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto diversamente
previsto dal testo unico e dal presente regolamento.»;
f. dopo il comma 8 é aggiunto il seguente: «8-bis. Contestualmente al rilascio del visto
d'ingresso, la rappresentanza diplomatica o consolare consegna al titolare del visto una comunicazione
scritta in lingua a lui comprensibile o, ove sia impossibile, in inglese, francese, spagnolo o arabo,
secondo le preferenze manifestate dall'interessato, che illustri i diritti e doveri dello straniero relativi
all'ingresso ed al soggiorno in Italia, di cui all'articolo 2 del testo unico, nonché l'obbligo di presentarsi
nei tempi stabiliti dalla legge alle competenti autorità dopo il suo ingresso in Italia.».
Art. 5.
Visti per il ricongiungimento familiare e per familiari al seguito
1. L'articolo 6 del d.P.R. n. 394 del 1999 é sostituito dal seguente:
«Art. 6 (Visti per ricongiungimento familiare e per familiari al seguito).
1. La richiesta di nullaosta al ricongiungimento familiare, per i soggetti di cui all'articolo 29,
comma 1, del testo unico, va presentata allo Sportello unico per l'immigrazione presso la Prefettura-
Ufficio territoriale del Governo, competente per il luogo di dimora del richiedente. La domanda
dell'interessato deve essere corredata dalla:
a. copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno avente i requisiti di
cui all'articolo 28, comma 1, del testo unico;
b. documentazione attestante la disponibilità del reddito di cui all'articolo 29,
comma 3, lettera b), del testo unico;
c. documentazione attestante la disponibilità di un alloggio, a norma dell'articolo
29, comma 3, lettera a), del testo unico. A tale fine, l'interessato deve produrre l'attestazione
dell'ufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti di cui al predetto articolo del testo
unico ovvero il certificato di idoneità igienico-sanitaria rilasciato dall'Azienda unità sanitaria
locale competente per territorio;
d. documentazione attestante i rapporti di parentela, la minore età e lo stato di
famiglia;
e. documentazione attestante l'invalidità totale o i gravi motivi di salute previsti
dall'articolo 29, comma 1, lettere c) e b-bis), del testo unico, rilasciata, a spese del
richiedente, dal medico nominato con decreto della rappresentanza diplomatica o consolare;
f. documentazione concernente la condizione economica nel Paese di provenienza
dei familiari a carico di cui all'articolo 29, comma 1, lettere b-bis) e c) del testo unico,
prodotta dalle locali autorità o da soggetti privati, valutata dall'autorità consolare alla luce dei
parametri locali.
2. L'autorità consolare italiana provvede, ove nulla osti, alla legalizzazione della
documentazione di cui al comma 1, lettere d), e) e f), salvo che gli accordi internazionali vigenti per
l'Italia prevedano diversamente, nonché alla sua validazione ai fini del ricongiungimento familiare.
3. Per i visti relativi ai familiari al seguito, si applica la medesima procedura prevista dai
commi 1, lettere b), c), d), e) e f) e 2. Ai fini della richiesta del nullaosta lo straniero può avvalersi di
un procuratore speciale.
4. Lo Sportello unico per l'immigrazione rilascia ricevuta della domanda e della
documentazione presentata mediante apposizione, sulla copia della domanda e degli atti, del timbro
datario dell'ufficio e della sigla dell'addetto alla ricezione. Verificata la sussistenza dei requisiti e
condizioni previsti dall'articolo 29 del testo unico, nonché i dati anagrafici dello straniero, lo
Sportello unico per l'immigrazione verifica l'esistenza del codice fiscale o ne richiede l'attribuzione,
secondo le modalità determinate con il decreto del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 11, comma
2. Lo Sportello unico per l'immigrazione rilascia, anche attraverso procedure telematiche, entro
novanta giorni dalla ricezione, il nullaosta ovvero il provvedimento di diniego, dandone
comunicazione all'autorità consolare, avvalendosi anche del collegamento previsto con l'archivio
informatizzato della rete mondiale visti presso il Ministero degli affari esteri.
5. Le autorità consolari, ricevuto il nullaosta di cui al comma 4 ovvero, se sono trascorsi
novanta giorni dalla presentazione della domanda di nullaosta, ricevuta copia della stessa domanda e
degli atti contrassegnati a norma del medesimo comma 4, rilasciano il visto di ingresso entro trenta
giorni dalla presentazione della richiesta di visto, dandone comunicazione, in via telematica, allo
Sportello unico.».
Art. 6.
Diniego del visto d'ingresso
1. Dopo l'articolo 6 del d.P.R. n. 394 del 1999 é inserito il seguente:
«Art. 6-bis (Diniego del visto d'ingresso).
1. Qualora non sussistano i requisiti previsti nel testo unico e nel presente regolamento,
l'autorità diplomatica o consolare comunica allo straniero, con provvedimento scritto, il diniego del
visto di ingresso, contenente l'indicazione delle modalità di eventuale impugnazione. Il visto di
ingresso é negato anche quando risultino accertate condanne in primo grado di cui all'articolo 4,
comma 3, del testo unico. Se lo straniero non comprende la lingua italiana, il provvedimento deve
essere accompagnato da una traduzione del suo contenuto nella lingua a lui comprensibile o,
comunque, in inglese, francese, spagnolo o arabo, secondo le preferenze manifestate dall'interessato.
Il provvedimento di diniego é motivato, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del testo
unico. Il provvedimento é consegnato a mani proprie dell'interessato.».
Art. 7.
Uscita dal territorio dello Stato e reingresso
1. All'articolo 8 del d.P.R. n. 394 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:
a. al comma 2, dopo le parole: «permesso di soggiorno» sono inserite le seguenti: «o della carta
di soggiorno»;
b. il comma 3 é sostituito dal seguente: «3. Lo straniero, il cui documento di soggiorno é
scaduto da non più di sessanta giorni e che ne abbia chiesto il rinnovo nel rispetto dei termini, per
rientrare nel territorio dello Stato é tenuto a munirsi di visto di reingresso, rilasciato dalla
rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza, previa esibizione del
documento scaduto. Il predetto termine di sessanta giorni non si applica nei confronti dello straniero
che si é allontanato dal territorio nazionale per adempiere agli obblighi militari e si estende fino a sei
mesi in caso di sussistenza di comprovati gravi motivi di salute dello straniero, dei suoi parenti di I°
grado o del coniuge, fermo restando il possesso dei requisiti previsti per il rinnovo del permesso di
soggiorno.»;
c. il comma 5 é soppresso.
Art. 8.
Contratto di soggiorno per lavoro subordinato
1. Dopo l'articolo 8 del d.P.R. n. 394 del 1999 é inserito il seguente:
«Art. 8-bis (Contratto di soggiorno per lavoro subordinato).
1. Il datore di lavoro, al momento della richiesta di assunzione di un lavoratore straniero, deve
indicare con un'apposita dichiarazione, inserita nella richiesta di assunzione del lavoratore straniero,
nonché nella proposta di contratto di soggiorno di cui all'articolo 30-bis, comma 2, lettera d), e
comma 3, lettera c), un alloggio fornito di requisiti di abitabilità e idoneità igienico sanitaria, o che
rientri nei parametri previsti dal testo unico, e deve impegnarsi, nei confronti dello Stato, al
pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.
2. La documentazione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno, di cui all'articolo 5-
bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico, é esibita dal lavoratore al momento della sottoscrizione
del contratto di soggiorno, secondo le modalità previste dall'articolo 35, comma 1.».
Art. 9.
Richiesta del permesso di soggiorno
1. All'articolo 9 del d.P.R. n. 394 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:
a. il comma 1 é sostituito dal seguente: «1. La richiesta del permesso di soggiorno é presentata,
entro il termine previsto dal testo unico, al questore della provincia nella quale lo straniero intende
soggiornare, ovvero allo Sportello unico in caso di ricongiungimento familiare, di cui all'articolo 6,
comma 1, ed in caso d'ingresso per lavoro subordinato, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, mediante
scheda conforme al modello predisposto dal Ministero dell'interno, sottoscritta dal richiedente e
corredata della fotografia dell'interessato, in formato tessera, in quattro esemplari: uno da apporre sulla
scheda di domanda, uno da apporre sul permesso di soggiorno, il terzo da conservare agli atti d'ufficio
e il quarto da trasmettere al sistema informativo di cui all'articolo 49 del testo unico. In luogo della
fotografia in più esemplari, allo straniero può essere richiesto di farsi ritrarre da apposita
apparecchiatura per il trattamento automatizzato dell'immagine, in dotazione all'ufficio.»;
b. dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Le modalità di richiesta del permesso di
soggiorno, diverse da quelle previste dal comma 1, sono disciplinate con decreto del Ministro
dell'interno di attuazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, di cui
all'articolo 5, comma 8, del testo unico.
1-ter. In caso di ricongiungimento familiare, lo straniero, entro otto giorni dall'ingresso nel territorio
nazionale, si reca presso lo Sportello unico che, a seguito di verifica del visto rilasciato dall'autoritÃ
consolare e dei dati anagrafici dello straniero, consegna il certificato di attribuzione del codice fiscale e
fa sottoscrivere il modulo precompilato di richiesta del permesso di soggiorno, i cui dati sono,
contestualmente, inoltrati alla questura competente per il rilascio del permesso di soggiorno, tramite
procedura telematica. Si applica quanto previsto dagli articoli 11, comma 2-bis, e 36, comma 2.
1-quater. Lo sportello unico competente richiede l'annullamento dei codici fiscali non consegnati nel
termine di diciotto mesi dal rilascio del nullaosta, ovvero conferma l'avvenuta consegna, con la
contestuale comunicazione del dato relativo al domicilio fiscale dello straniero, secondo le modalitÃ
determinate con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 11, comma 2.»;
c. al comma 3, la lettera b) é sostituita dalla seguente: «b) la documentazione, attestante la
disponibilità dei mezzi per il ritorno nel Paese di provenienza, nei casi di soggiorno diversi da quelli
per motivi di famiglia e di lavoro.»;
d. il comma 5 é sostituito dal seguente: «5. Gli stranieri autorizzati al lavoro stagionale ai sensi
dell'articolo 24 del testo unico per un periodo non superiore a trenta giorni sono esonerati dall'obbligo
di cui all'articolo 5, comma 2-bis, del medesimo testo unico.»;
e. al comma 6, dopo le parole: «del testo unico» sono aggiunte le seguenti: «e all'articolo 11,
comma 1, lettera c)».
Art. 10.
Richiesta del permesso di soggiorno in casi particolari
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 del d.P.R. n. 394 del 1999 é inserito il seguente: «1-bis. In caso di
soggiorno per turismo di durata non superiore a trenta giorni, gli stranieri appartenenti a Paesi in regime di
esenzione di visto turistico possono richiedere il permesso di soggiorno al momento dell'ingresso nel territorio
nazionale alla frontiera, attraverso la compilazione e la sottoscrizione di un apposito modulo. La ricevuta
rilasciata dall'ufficio di polizia equivale a permesso di soggiorno per i trenta giorni successivi alla data di
ingresso nel territorio nazionale. Le modalità e le procedure di attuazione del presente comma sono stabilite
con decreto del Ministro dell'interno.».
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 10 del d.P.R. n. 394 del 1999 é inserito il seguente: «3-bis. Per soggiorni di
durata non superiore a novanta giorni di gruppi di minori stranieri partecipanti a progetti di accoglienza a
carattere umanitario promossi anche dalla regioni e da enti pubblici locali, per i quali sia stato rilasciato il
nullaosta da parte del Comitato per i minori stranieri, la richiesta di soggiorno per i minori può essere
presentata dal legale rappresentante dell'ente proponente alla questura competente mediante esibizione del
passaporto degli interessati.».
Art. 11.
Rilascio del permesso di soggiorno
1. All'articolo 11 del d.P.R. n. 394 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:
a. al comma 1, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:
«c-bis) per motivi di giustizia, su richiesta dell'Autorità giudiziaria, per la durata massima di tre mesi
prorogabili per lo stesso periodo, nei casi in cui la presenza dello straniero sul territorio nazionale sia
indispensabile in relazione a procedimenti penali in corso per uno dei reati di cui all'articolo 380 del
codice di procedura penale, nonché per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio
1958, n. 75;
c-ter) per motivi umanitari, nei casi di cui agli articoli 5, comma 6 e 19, comma 1, del testo unico,
previo parere delle Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero
acquisizione dall'interessato di documentazione riguardante i motivi della richiesta relativi ad oggettive
e gravi situazioni personali che non consentono l'allontanamento dello straniero dal territorio
nazionale;
c-quater) per residenza elettiva a favore dello straniero titolare di una pensione percepita in Italia;
c-quinquies) per cure mediche a favore del genitore di minore che si trovi nelle condizioni di cui
all'articolo 31, comma 3, del testo unico;
c-sexies) per integrazione del minore, nei confronti dei minori che si trovino nelle condizioni di cui
all'articolo 32, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico, previo parere del Comitato per i minori stranieri, di
cui all'articolo 33 del testo unico.»;
b. dopo il comma 1 é inserito il seguente: «1-bis. Allo straniero, entrato in Italia per prestare
lavoro stagionale, che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del testo unico, é
rilasciato un permesso di soggiorno triennale, con l'indicazione del periodo di validità per ciascun
anno. Il suddetto permesso di soggiorno é immediatamente revocato se lo straniero non si presenta
all'ufficio di frontiera esterna al termine della validità annuale e alla data prevista dal visto d'ingresso
per il rientro nel territorio nazionale. Tale visto d'ingresso é concesso sulla base del nullaosta, rilasciato
ai sensi dell'articolo 38-bis.»;
c. il comma 2 é sostituito dal seguente: «2. Il permesso di soggiorno é rilasciato in conformità al
Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, di istituzione di un modello
uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi e contiene l'indicazione del
codice fiscale. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'articolo 17, rilasciati in
formato elettronico, possono altresì contenere i soli dati biometrici individuati dalla normativa. A tale
fine, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono determinate le modalità di comunicazione, in via telematica, dei dati per l'attribuzione allo
straniero del codice fiscale e per l'utilizzazione dello stesso codice come identificativo dello straniero,
anche ai fini degli archivi anagrafici dei lavoratori extracomunitari. Con decreto del Ministro
dell'interno sono stabilite le modalità di consegna del permesso di soggiorno.»;
d. dopo il comma 2 é inserito il seguente: «2-bis. La questura, sulla base degli accertamenti
effettuati, procede al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricongiungimento
familiare, dandone comunicazione, tramite procedura telematica, allo Sportello unico che provvede alla
convocazione dell'interessato per la successiva consegna del permesso o dell'eventuale diniego, di cui
all'articolo 12, comma 1.».
Art. 12.
Rinnovo del permesso di soggiorno
1. All'articolo 13 del d.P.R. n. 394 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:
a. al comma 2, le parole: «comma 9» sono sostituite dalle seguenti: «comma 11»;
b. dopo il comma 2 é inserito il seguente: «2-bis. Il rinnovo del permesso di soggiorno per
motivi di lavoro é subordinato alla sussistenza di un contratto di soggiorno per lavoro, nonché alla
consegna di autocertificazione del datore di lavoro attestante la sussistenza di un alloggio del
lavoratore, fornito dei parametri richiamati dall'articolo 5-bis, comma 1, lettera a), del testo unico.».
Art. 13.
Conversione del permesso di soggiorno
1. L'articolo 14 del d.P.R. n. 394 del 1999 é sostituito dal seguente:
«Art. 14. - Conversione del permesso di soggiorno
1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo e
per motivi familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite allo straniero, anche
senza conversione o rettifica del documento, per il periodo di validità dello stesso. In particolare:
a. il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato non stagionale
consente l'esercizio di lavoro autonomo, previa acquisizione del titolo abilitativo o
autorizzatorio eventualmente prescritto e sempre che sussistano gli altri requisiti o condizioni
previste dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività lavorativa in forma autonoma,
nonché l'esercizio di attività lavorativa in qualità di socio lavoratore di cooperative;
b. il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro autonomo consente l'esercizio di
lavoro subordinato, per il periodo di validità dello stesso, previo inserimento nell'elenco
anagrafico o, se il rapporto di lavoro é in corso, previa comunicazione del datore di lavoro
alla Direzione provinciale del lavoro;
c. il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare o per ingresso al
seguito del lavoratore, per motivi umanitari ovvero per integrazione minore nei confronti dei
minori che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 32, commi 1-bis e 1-ter, del testo
unico e per i quali il Comitato per i minori stranieri ha espresso parere favorevole, consente
l'esercizio del lavoro subordinato e del lavoro autonomo alle condizioni di cui alle lettere a) e
b);
d. il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato, autonomo e per
motivi di famiglia può essere convertito in permesso di soggiorno per residenza elettiva di cui
all'articolo 11, comma 1, lettera c-quater).
2. L'ufficio della pubblica amministrazione che rilascia il titolo autorizzatorio o abilitativo, nei
casi previsti dal comma 1, lettera a), e la Direzione provinciale del lavoro, nei casi previsti dal
comma 1, lettera b), comunicano alla questura, per le annotazioni di competenza, i casi in cui il
permesso di soggiorno é utilizzato per un motivo diverso da quello riportato nel documento.
3. Con il rinnovo, é rilasciato un nuovo permesso di soggiorno per l'attività effettivamente
svolta.
4. Il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione consente, per il periodo di
validità dello stesso, l'esercizio di attività lavorative subordinate per un tempo non superiore a 20 ore
settimanali, anche cumulabili per cinquantadue settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040
ore.
5. Fermi restando i requisiti previsti dall'articolo 6, comma 1, del testo unico, le quote
d'ingresso definite nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico, per l'anno successivo alla
data di rilascio sono decurtate in misura pari al numero dei permessi di soggiorno per motivi di studio
o formazione, convertiti in permessi di soggiorno per motivi di lavoro nei confronti di stranieri
regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al raggiungimento della maggiore età . La stessa
disposizione si applica agli stranieri che hanno conseguito in Italia il diploma di laurea o di laurea
specialistica, a seguito della frequenza dei relativi corsi di studio in Italia.
6. Salvo che sia diversamente stabilito dagli accordi internazionali o dalle condizioni per le
quali lo straniero é ammesso a frequentare corsi di studio in Italia, il permesso di soggiorno per
motivi di studio può essere convertito, prima della scadenza, in permesso di soggiorno per motivo di
lavoro, nei limiti delle quote fissate a norma dell'articolo 3 del testo unico, e previa stipula del
contratto di soggiorno per lavoro presso lo Sportello unico, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, o, in
caso di lavoro autonomo, previo rilascio della certificazione di cui all'articolo 6, comma 1, del testo
unico da parte dello Sportello unico, che cura gli ulteriori adempimenti previsti dall'articolo 39,
comma 9. La disposizione si applica, anche agli stranieri ammessi a frequentare corsi di formazione
ovvero a svolgere tirocini formativi in Italia.
In tali casi la conversione é possibile soltanto dopo la conclusione del corso di formazione
frequentato o del tirocinio svolto.».
Art. 14.
Iscrizioni anagrafiche
1. Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, come
modificato dall'articolo 15, comma 2, del d.P.R. n. 394 del 1999, é sostituito dal seguente: «3. Gli stranieri
iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel
comune, entro sessanta giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo e,
comunque, non decadono dall'iscrizione nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno. Per gli stranieri
muniti di carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale é effettuato entro sessanta giorni
dal rinnovo della carta di soggiorno. L'ufficiale di anagrafe aggiornerà la scheda anagrafica dello straniero,
dandone comunicazione al questore.».
Art. 15.
Richiesta della carta di soggiorno
1. All'articolo 16 del d.P.R. n. 394 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:
a. al comma 2, la lettera d) é sostituita dalla seguente: «d) le fonti di reddito, derivanti anche dal
riconoscimento del trattamento pensionistico per invalidità , specificandone l'ammontare.»;
b. al comma 3, la lettera b) é sostituita dalla seguente: «b) copia della dichiarazione dei redditi o
del modello CUD rilasciato dal datore di lavoro, relativi all'anno precedente, da cui risulti un reddito
non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale;»;
c. il comma 4 é sostituito dal seguente: «4. Salvo quanto previsto dagli articoli 9, comma 2, e
30, comma 4, del testo unico, nel caso di richiesta relativa ai familiari di cui all'articolo 9, comma 1, e
all'articolo 29, comma 1, lettera b-bis), del medesimo testo unico, le indicazioni di cui al comma 2 e la
documentazione di cui al comma 3 devono riguardare anche il coniuge ed i figli minori degli anni
diciotto conviventi, per i quali pure sia richiesta la carta di soggiorno, e deve essere prodotta la
documentazione comprovante:
a. lo stato di coniuge o di figlio minore. A tale fine, i certificati rilasciati dalla
competente autorità dello Stato estero sono legalizzati dall'autorità consolare italiana che attesta
che la traduzione in lingua italiana dei documenti é conforme agli originali, o sono validati
dalla stessa nei casi in cui gli accordi internazionali vigenti per l'Italia prevedano diversamente.
Tale documentazione non é richiesta qualora il figlio minore abbia fatto ingresso sul territorio
nazionale con visto di ingresso per ricongiungimento familiare;
b. la disponibilità di un alloggio, a norma dell'articolo 29, comma 3, lettera a), del
testo unico. A tale fine l'interessato deve produrre l'attestazione dell'ufficio comunale circa la
sussistenza dei requisiti di cui al medesimo articolo 29 del testo unico ovvero il certificato di
idoneità igienico-sanitaria rilasciato dall'Azienda unità sanitaria locale competente per
territorio;
c. il reddito richiesto per le finalità di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), del
testo unico, tenuto conto di quello dei familiari e conviventi non a carico.»;
d. al comma 6 dopo la parola: «corredata» sono soppresse le parole da: «,oltre» ad: «anche».
Art. 16.
Rilascio e rinnovo della carta di soggiorno
1. Al comma 2 dell'articolo 17 del d.P.R. n. 394 del 1999, il primo periodo é soppresso.
Art. 17.
Ricorsi contro i provvedimenti di espulsione
1. Il comma 1 dell'articolo 18 del d.P.R. n. 394 del 1999 é sostituito dal seguente: «1. La sottoscrizione del
ricorso di cui all'articolo 13, comma 8, del testo unico, presentato dallo straniero ad una autorità diplomatica o
consolare italiana, viene autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari, che
provvedono all'inoltro all'ufficio del giudice di pace del luogo in cui siede l'autorità che ha disposto
l'espulsione, cui viene inviata copia del ricorso stesso, indicando la data di presentazione del ricorso.».
Art. 18.
Divieto di rientro per gli stranieri espulsi
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 19 del d.P.R. n. 394 del 1999 é aggiunto il seguente: «1-bis. Decorso il
termine di cui al comma 1, lo straniero deve produrre idonea documentazione comprovante l'assenza dal
territorio dello Stato presso la rappresentanza diplomatica italiana del Paese di appartenenza o di stabile
residenza, che provvede, verificata l'identità del richiedente, all'inoltro al Ministero dell'interno.».
Art. 19.
Autorizzazione speciale al rientro per gli stranieri espulsi
1. Dopo l'articolo 19 del d.P.R. n. 394 del 1999 é inserito il seguente:
«Art. 19-bis (Autorizzazione speciale al rientro per gli stranieri espulsi).
1. La richiesta di autorizzazione speciale al rientro in Italia, di cui all'articolo 13, comma 13,
del testo unico, é presentata dal cittadino straniero espulso alla rappresentanza diplomatica italiana
dello Stato di appartenenza o di stabile residenza, che provvede all'inoltro della stessa al Ministero
dell'interno, previa verifica dell'identità e autentica della firma del richiedente nonché acquisizione
della documentazione attinente alla motivazione per la quale si chiede il rientro.
2. La rappresentanza diplomatica italiana competente provvede a notificare all'interessato il
provvedimento del Ministero dell'interno.».
Art. 20.
Trattenimento nei centri di permanenza temporanea e assistenza
1. Il comma 1 dell'articolo 20 del d.P.R. n. 394 del 1999 é sostituito dal seguente: «1. Il provvedimento con
il quale il questore dispone il trattenimento dello straniero presso il centro di permanenza temporanea e
assistenza più vicino, in relazione alla disponibilità dei posti, ai sensi dell'articolo 14 del testo unico, é
comunicato all'interessato con le modalità di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, unitamente al provvedimento di
espulsione o di respingimento.».
2. Dopo il comma 5 dell'articolo 20 del d.P.R. n. 394 del 1999, é aggiunto il seguente: «5-bis. Gli avvisi di
cui al comma 2 sono altresì dati allo straniero destinatario del provvedimento di accompagnamento alla
frontiera, in relazione all'udienza di convalida prevista dall'articolo 13, comma 5-bis, del testo unico.».
Art. 21.
Rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 27 del d.P.R. n. 394 del 1999 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Il permesso di soggiorno di cui all'articolo 18, comma 5, del testo unico, può essere convertito in
permesso di soggiorno per lavoro, secondo le modalità stabilite per tale tipo di permesso. Le quote d'ingresso
definite nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico, per l'anno successivo alla data di rilascio,
sono decurtate in misura pari al numero dei permessi di soggiorno di cui al presente comma, convertiti in
permessi di soggiorno per lavoro.
3-ter. Il permesso di soggiorno di cui all'articolo 18 del testo unico contiene, quale motivazione, la sola
dicitura «per motivi umanitari» ed é rilasciato con modalità che assicurano l'eventuale differenziazione da altri
tipi di permesso di soggiorno e l'agevole individuazione dei motivi del rilascio ai soli uffici competenti, anche
mediante il ricorso a codici alfanumerici.».
Art. 22.
Permessi di soggiorno per gli stranieri per i quali sono vietati l'espulsione o il respingimento
1. All'articolo 28 del d.P.R. n. 394 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:
a. al comma 1, la lettera a) é sostituita dalla seguente: «a) per minore età , salvo l'iscrizione del
minore degli anni quattordici nel permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario stranieri
regolarmente soggiornanti in Italia. In caso di minore non accompagnato, rintracciato sul territorio e
segnalato al Comitato per i minori stranieri, il permesso di soggiorno per minore età é rilasciato a
seguito della segnalazione al Comitato medesimo ed é valido per tutto il periodo necessario per
l'espletamento delle indagini sui familiari nei Paesi di origine. Se si tratta di minore abbandonato, é
immediatamente informato il Tribunale per i minorenni per i provvedimenti di competenza;»;
b. al comma 1, dopo la lettera a), é inserita la seguente: «a-bis) per integrazione sociale e civile
del minore, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c-sexies), previo parere del Comitato per i minori
stranieri;».
Art. 23.
Definizione delle quote d'ingresso per motivi di lavoro
1. Il comma 1 dell'articolo 29 del d.P.R. n. 394 del 1999 é sostituito dai seguenti: «1. I decreti che
definiscono le quote massime di ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato per motivi di lavoro, definite
anche in base alla indicazioni delle regioni ai sensi dell'articolo 21, comma 4-ter, del testo unico, indicano le
quote per il lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per il lavoro autonomo.
Relativamente alle professioni sanitarie, si tiene conto, sentite le regioni, delle valutazioni effettuate dal
Ministero della salute, connesse alle rilevazioni sui fabbisogni di personale sanitario, di cui all'articolo 6-ter
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.».
Art. 24.
Procedimento di assunzione di lavoratori subordinati
1. L'articolo 30 del d.P.R. n. 394 del 1999 é sostituito dal seguente:
«Art. 30 (Sportello unico per l'immigrazione)
1. Lo Sportello unico per l'immigrazione, di cui all'articolo 22, comma 1, del testo unico,
diretto da un dirigente della carriera prefettizia o da un dirigente della Direzione provinciale del
lavoro, é composto da almeno un rappresentante della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, da
almeno uno della Direzione provinciale del lavoro, designato dal dirigente della Direzione
provinciale del lavoro e da almeno uno appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, designato dal
questore. Lo Sportello unico viene costituito con decreto del prefetto, che può individuare anche più
unità operative di base.
Con lo stesso decreto viene designato il responsabile delle Sportello unico, individuato in attuazione
di direttive adottate congiuntamente dal Ministro dell'interno e dal Ministro del lavoro e delle
politiche sociali. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, in
attuazione dell'articolo 22, comma 16, del testo unico, sono disciplinate, mediante apposite norme di
attuazione, forme di raccordo tra lo Sportello unico e gli uffici regionali e provinciali per
l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di lavoro, attribuite allo
sportello medesimo dagli articoli 22, 24 e 27 del testo unico e dall'articolo 40 del presente
regolamento, compreso il rilascio dei relativi nullaosta.
2. Lo Sportello si avvale anche del sistema informativo di cui all'articolo 2, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242, nonché di procedure e tecnologie
informatiche, in modo da assicurare certezza delle informazioni, efficacia dei controlli e speditezza
delle procedure.».
2. Dopo l'articolo 30 del d.P.R. n. 394 del 1999 sono inseriti i seguenti:
«Art. 30-bis (Richiesta assunzione lavoratori stranieri).
1. Il datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, presenta la
documentazione necessaria per la concessione del nullaosta al lavoro subordinato allo Sportello
unico, scegliendo, in alternativa, tra quello della provincia di residenza ovvero quello della provincia
ove ha sede legale l'impresa o quello della provincia ove avrà luogo la prestazione lavorativa, con
l'osservanza delle modalità previste dall'articolo 22, comma 2, del testo unico.
2. In particolare, la richiesta nominativa o numerica viene redatta su appositi moduli che
facilitano l'acquisizione dei dati su supporti magnetici o ottici. Essa deve contenere i seguenti
elementi essenziali:
a. complete generalità del datore di lavoro, del titolare o legale rappresentante
dell'impresa, la ragione sociale, la sede e l'indicazione del luogo di lavoro;
b. nel caso di richiesta nominativa, le complete generalità del lavoratore straniero
che si intende assumere comprensive della residenza all'estero e, nel caso di richiesta
numerica, il numero dei lavoratori da assumere;
c. il trattamento retributivo ed assicurativo, nel rispetto delle leggi vigenti e dei
contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili, riportato anche sulla proposta di contratto di
soggiorno;
d. l'impegno di cui all'articolo 8-bis, comma 1, che deve risultare anche nella
proposta di contratto di soggiorno per lavoro;
e. 1'impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.
3. Alla domanda devono essere allegati:
a. autocertificazione dell'iscrizione dell'impresa alla Camera di commercio,
industria ed artigianato, per le attività per le quali tale iscrizione é richiesta;
b. autocertificazione della posizione previdenziale e fiscale atta a comprovare,
secondo la tipologia di azienda, la capacità occupazionale e reddituale del datore di lavoro;
c. la proposta di stipula di un contratto di soggiorno a tempo indeterminato,
determinato o stagionale, con orario a tempo pieno o a tempo parziale e non inferiore a 20 ore
settimanali e, nel caso di lavoro domestico, una retribuzione mensile non inferiore al minimo
previsto per l'assegno sociale, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n.
335.
4. Qualora il datore di lavoro intenda rivalersi delle spese per la messa a disposizione
dell'alloggio, trattenendo dalla retribuzione mensile una somma massima pari ad un terzo del suo
importo, la decurtazione deve essere espressamente prevista nella proposta di contratto di soggiorno,
che ne deve determinare la misura. Non si fa luogo alla decurtazione con riferimento ai rapporti di
lavoro per i quali il corrispondente contratto collettivo nazionale di lavoro fissa il trattamento
economico tenendo già conto che il lavoratore fruisce di un alloggio messo a disposizione dal datore.
5. Il datore di lavoro specifica nella domanda se é interessato alla trasmissione del nullaosta, di
cui all'articolo 31, comma 4, e della proposta di contratto, di cui al comma 3, lettera c), agli uffici
consolari tramite lo Sportello unico.
6. La documentazione di cui ai commi 2 e 3 é presentata allo Sportello unico, anche in via
telematica, ai sensi del regolamento di cui all'articolo 34, comma 2, della legge 30 luglio 2002, n.
189.
7. Lo Sportello unico competente al rilascio del nullaosta al lavoro é quello del luogo in cui
verrà svolta l'attività lavorativa. Nel caso in cui la richiesta di nullaosta sia stata presentata allo
Sportello unico del luogo di residenza o della sede legale dell'impresa, lo Sportello unico ricevente la
trasmette allo Sportello unico competente, ove diverso, dandone comunicazione al datore di lavoro.
8. Lo Sportello unico, fermo quanto previsto dall'articolo 30-quinquies, procede alla verifica
della regolarità , della completezza e dell'idoneità della documentazione presentata ai sensi del
comma 1, nonché acquisisce dalla Direzione provinciale del lavoro, anche in via telematica, la
verifica dell'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie
e la congruità del numero delle richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di
lavoro, in relazione alla sua capacità economica e alle esigenze dell'impresa, anche in relazione agli
impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali
di lavoro di categoria applicabili. La disposizione relativa alla verifica della congruità in rapporto alla
capacità economica del datore di lavoro non si applica al datore di lavoro affetto da patologie o
handicap che ne limitano l'autosufficienza, il quale intende assumere un lavoratore straniero addetto
alla sua assistenza.
9. Nei casi di irregolarità sanabile o di incompletezza della documentazione, lo Sportello unico
invita il datore di lavoro a procedere alla regolarizzazione ed all'integrazione della documentazione.
In tale ipotesi, i termini previsti dagli articoli 22, comma 5, e 24, comma 2, del testo unico, per la
concessione del nullaosta al lavoro subordinato e per il rilascio dell'autorizzazione al lavoro
stagionale decorrono dalla data dell'avvenuta regolarizzazione della documentazione.
Art. 30-ter (Modulistica).
10. Gli elementi, le caratteristiche e la tipologia della modulistica, anche informatizzata, per la
documentazione, le istanze e le dichiarazioni previste per le esigenze dello Sportello unico sono
definite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali.
Art. 30-quater (Archivio informatizzato dello Sportello unico)
11. I soggetti che trasmettono i dati da acquisire nel sistema informatizzato in materia di
immigrazione, di cui all'articolo 30, comma 2, sono i soggetti privati, le questure, lo Sportello unico,
le regioni e le province per il tramite del responsabile del Centro per l'impiego, i Centri per l'impiego,
l'autorità consolare tramite il Ministero degli affari esteri, le Direzioni provinciali del lavoro e il
competente ufficio dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
12. Sono soggetti privati le associazioni di categoria, i datori di lavoro, i lavoratori
extracomunitari.
13. I dati identificativi ed informativi in materia di immigrazione, le caratteristiche e le ulteriori
informazioni da registrare nell'archivio informatizzato dello Sportello unico sono definiti con decreto
del Ministero dell'interno, sentiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
l'innovazione e le tecnologie ed il Garante per la protezione dei dati personali.
14. Le regole tecniche di funzionamento attinenti all'archivio informatizzato, alle eventuali e
ulteriori misure di sicurezza per il trattamento dei dati e per la tenuta dell'archivio rispetto a quelle
contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, e nei relativi
regolamenti d'attuazione, sono disciplinate con decreto del Ministero dell'interno, sentiti la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie ed il Garante
per la protezione dei dati personali.
15. L'individuazione dei soggetti autorizzati alla consultazione e le modalità tecniche e
procedurali per la consultazione dell'archivio di cui al comma 1 e per la trasmissione telematica dei
dati e dei documenti all'archivio medesimo sono regolate con il decreto del Ministro dell'interno di
cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242, in
modo che, secondo le concrete possibilità tecniche, le procedure possano svolgersi su supporto
cartaceo e informatico, anche con differenziazioni territoriali.
16. La documentazione originaria rimane in custodia delle Amministrazioni e degli organi
emittenti.
Art. 30-quinquies (Verifica delle disponibilità di offerta di lavoro presso i centri per l'impiego)
17. Le richieste di lavoro subordinato, sia nominative che numeriche, sono trasmesse, anche per
via telematica, dallo Sportello unico per 1'immigrazione, per il tramite del sistema informativo, al
Centro per l'impiego competente in relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede legale del
richiedente, ad eccezione delle richieste nominative di lavoratori stagionali, di cui all'articolo 24,
comma 1, primo periodo, del testo unico.
18. Il Centro per l'impiego, entro il termine di 20 giorni dalla ricezione della richiesta, provvede,
per il tramite del sistema informativo, a diffonderla ed a comunicare allo Sportello unico ed al datore
di lavoro i dati delle dichiarazioni di disponibilità pervenute anche da parte di lavoratori
extracomunitari iscritti nelle liste di collocamento o, comunque, censiti come disoccupati in cerca di
occupazione, ovvero le eventuali certificazioni negative.
19. Qualora il centro per 1'impiego, entro il termine di cui al comma 2, comunichi allo Sportello
unico ed al datore di lavoro la disponibilità di lavoratori residenti sul territorio italiano, la richiesta di
nullaosta relativa al lavoratore straniero rimane sospesa sino a quando il datore di lavoro comunica,
dando atto della valutazione delle predette offerte, allo Sportello unico e, per conoscenza, al Centro
per l'impiego, che intende confermare la richiesta di nullaosta relativa al lavoratore straniero.
Art. 30-sexies (Rinuncia all'assunzione)
20. Il datore di lavoro, entro 4 giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 30-quinquies,
comma 2, se non sono pervenute dichiarazioni di disponibilità all'impiego da parte di lavoratori
italiani o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, comunica allo Sportello unico e, per
Conoscenza, al centro per l'impiego se intende revocare la richiesta di nullaosta relativa al lavoratore
straniero.».
Art. 25.
Nullaosta dello Sportello unico e visto d'ingresso
1. L'articolo 31 del d.P.R. n. 394 del 1999 é sostituito dal seguente:
«Art. 31 (Nullaosta dello Sportello unico e visto d'ingresso)
1. In presenza di certificazione negativa pervenuta dal Centro per 1'impiego competente od in
caso di espressa conferma della richiesta di nullaosta da parte del datore di lavoro o, comunque,
decorsi 20 giorni senza alcun riscontro del Centro per l'impiego, lo Sportello unico richiede al
questore della stessa sede, tramite procedura telematica, la verifica della sussistenza o meno, nei
confronti del lavoratore straniero, di motivi ostativi all'ingresso ed al soggiorno nel territorio dello
Stato e, nei confronti del datore di lavoro, di motivi ostativi di cui al comma 2.
2. Il questore esprime parere contrario al rilascio del nullaosta qualora il datore di lavoro a
domicilio o titolare di un'impresa individuale ovvero, negli altri casi, il legale rappresentante ed i
componenti dell'organo di amministrazione della società , risultino denunciati per uno dei reati
previsti dal testo unico, ovvero per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di
procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che
esclude il reato o la responsabilità dell'interessato, ovvero risulti sia stata applicata nei loro confronti
una misura di prevenzione, salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione.
3. Lo Sportello unico acquisisce dalle Direzioni provinciali del lavoro, tramite procedura
telematica, la verifica dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi, determinati a norma degli articoli
3, comma 4 e 21, del testo unico.
4. In assenza di motivi ostativi di cui al comma 1 e nell'ipotesi di verifica positiva dei limiti di
cui al comma 3, lo Sportello unico provvede alla convocazione del datore di lavoro per il rilascio del
nullaosta, la cui validità é di sei mesi dalla data del rilascio stesso.
5. Lo Sportello unico, accertati i dati identificativi del lavoratore straniero e acquisito il parere
del questore, verifica l'esistenza del codice fiscale o ne richiede l'attribuzione, secondo le modalitÃ
determinate con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 11, comma 2.
6. Lo Sportello unico, in presenza di espressa richiesta formulata dal datore di lavoro, anche ai
sensi dell'articolo 30-bis, comma 5, trasmette la documentazione di cui all'articolo 30-bis, commi 2 e
3, ivi compreso il codice fiscale, nonché il relativo nullaosta agli uffici consolari. Nell'ipotesi di
trasmissione della documentazione per via telematica, lo Sportello unico si avvale del collegamento
previsto con l'archivio informatizzato della rete mondiale visti presso il Ministero degli affari esteri.
7. Il datore di lavoro informa il lavoratore straniero dell'avvenuto rilascio del nullaosta, al fine
di consentirgli di richiedere il visto d'ingresso alla rappresentanza diplomatica o consolare
competente, entro i termini di validità del nullaosta.
8. La rappresentanza diplomatica o consolare, alla quale sia pervenuta la documentazione di
cui al comma 6, comunica allo straniero la proposta di contratto di soggiorno per lavoro e rilascia,
previa verifica dei presupposti di cui all'articolo 5, il visto d'ingresso, comprensivo del codice fiscale,
entro 30 giorni dalla data di richiesta del visto da parte dell'interessato, dandone comunicazione, per
via telematica, al Ministero dell'interno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'INPS ed
all'INAIL. Lo straniero viene informato dell'obbligo di presentazione allo Sportello unico, entro 8
giorni dall'ingresso in Italia, ai sensi dell'articolo 35.».
Art. 26.
Liste degli stranieri che chiedono di lavorare in Italia
1. I commi 2 e 3 dell'articolo 32 del d.P.R. n. 394 del 1999 sono sostituiti dai seguenti:
2. «Ciascuna lista consta di un elenco dei nominativi e delle schede di iscrizione che gli
interessati sono tenuti a compilare e sottoscrivere, su modello definito con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro
dell'interno e, per quanto concerne la fattispecie di cui all'articolo 32-bis, con il concerto del Ministro
per gli italiani nel mondo, contenente:
a. Paese d'origine;
b. numero progressivo di presentazione della domanda;
c. complete generalità ;
d. tipo del rapporto di lavoro preferito, stagionale, a tempo determinato, a tempo
indeterminato;
e. capacità professionali degli interessati o loro appartenenza ad una determinata
categoria di lavoratori, qualifica o mansione;
f. conoscenza della lingua italiana, ovvero di una delle lingue francese, inglese o
spagnola, o di altra lingua;
g. eventuali propensioni lavorative o precedenti esperienze di lavoro nel Paese
d'origine o in altri Paesi;
h. l'eventuale diritto di priorità per i lavoratori stagionali che si trovano nelle
condizioni previste dall'articolo 24, comma 4, del testo unico, attestate dalla esibizione del
passaporto o altro documento equivalente, da cui risulti la data di partenza dall'Italia al termine
del precedente soggiorno per lavoro stagionale.
3. Le liste di cui al comma 2 sono trasmesse, in via telematica, per il tramite della
rappresentanza diplomatico-consolare, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, previa
verifica formale della rispondenza ai criteri stabiliti, provvede, entro 30 giorni dalla data di
ricevimento, alla loro diffusione mediante l'inserimento nel sistema informativo delle Direzioni
provinciali del lavoro. Le predette liste sono distinte per Paesi di provenienza.».
Art. 27.
Liste dei lavoratori di origine italiana
1. Dopo l'articolo 32 del d.P.R. n. 394 del 1999 é inserito il seguente:
«Art. 32-bis (Liste dei lavoratori di origine italiana)
1. Presso ogni rappresentanza diplomatico-consolare é istituito un elenco dei lavoratori di
origine italiana, di cui all'articolo 21, comma 1, del testo unico, compilato ed aggiornato secondo le
modalità previste dall'articolo 32, commi 1 e 2. La scheda, di cui all'articolo 32, comma 2, contiene,
per tali lavoratori, l'indicazione del grado di ascendenza.
2. Agli iscritti alla lista di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall'articolo 32, comma 4.
3. Ai fini dell'inserimento nel sistema informativo delle Direzioni provinciali del lavoro di cui
all'articolo 33, comma 1, il Ministero degli affari esteri trasmette al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali i predetti elenchi.».
Art. 28.
Autorizzazione al lavoro degli stranieri iscritti nelle liste
1. All'articolo 33 del d.P.R. n. 394 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:
a. il comma 2 é sostituito dal seguente: «2. Le richieste di nullaosta al lavoro per ciascun tipo di
rapporto di lavoro sono effettuate, anche se riferite ai nominativi iscritti nelle liste, con le modalità di
cui agli articoli 30-bis, 30-quinquies e 31.»;
b. dopo il comma 2 é inserito il seguente: «2-bis. Nell'ipotesi di richieste numeriche, oltre a
quanto previsto nell'articolo 30-bis, lo Sportello unico acquisisce, tramite procedura telematica, dalle
Direzioni provinciali del lavoro, i nominativi delle persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21,
comma 5, del testo unico.».
Art. 29.
Titoli di prelazione
1. L'articolo 34 del d.P.R. n. 394 del 1999 é sostituito dal seguente:
«Art. 34 (Titoli di prelazione)
1. Con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono fissate
le modalità di predisposizione e di svolgimento dei programmi di formazione e di istruzione da
effettuarsi nel Paese di origine ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del testo unica, e sono stabiliti i
criteri per la loro valutazione. I programmi sono presentati al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali che, sentito il Ministero degli affari esteri, procede all'istruttoria e, congiuntamente con il
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, provvede alla relativa valutazione e
all'eventuale approvazione, dando precedenza ai programmi validati dalle regioni e che siano coerenti
con il fabbisogno da queste formalizzato ai sensi dell'articolo 21, comma 4-ter, del testo unico.
2. I lavoratori in possesso dell'attestato di qualifica ovvero di frequenza con certificazione delle
competenze acquisite, conseguito nell'ambito dei predetti programmi, sono inseriti in apposite liste
istituite presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
3. Le liste di cui al comma 2, distinte per Paesi di origine, constano di un elenco di nominativi
contenente il Paese di origine, le complete generalità , la qualifica professionale, il grado di
conoscenza della lingua italiana, il tipo di rapporto di lavoro preferito, stagionale, a tempo
determinato o indeterminato, nonché l'indicazione del programma formativo svolto e del rispettivo
settore di impiego di destinazione.
4. I dati inseriti in tali liste sono posti a disposizione, tramite il sistema, informativo delle
Direzioni provinciali del lavoro, dei datori di lavoro, che possono procedere con la richiesta di
nullaosta al lavoro ai sensi dell'articolo 22, commi 3, 4 e 5, del testo unico, oppure nei casi in cui
abbiano conoscenza diretta degli stranieri, con la richiesta nominativa di nullaosta di cui all'articolo
22, comma 2, del testo unico. Il nullaosta al lavoro per tali lavoratori é rilasciato senza il preventivo
espletamento degli adempimenti previsti dall'articolo 22, comma 4, del testo unico.
5. I lavoratori inseriti nell'elenco hanno un diritto di priorità , rispetto ai cittadini del loro stesso
Paese, secondo l'ordine di iscrizione nelle liste, ai fini della chiamata numerica di cui all'articolo 22,
comma 3, del testo unico.
6. Nel caso di richieste numeriche di nullaosta per lavoro stagionale, tale diritto di prioritÃ
opera esclusivamente rispetto ai lavoratori che non si trovano nella condizione prevista dall'articolo
24, comma 4, del testo unico.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 3, comma 4, del
testo unico, é riservata una quota di ingressi per lavoro subordinato non stagionale ai lavoratori
inseriti nell'elenco che abbiano partecipato all'attività formativa nei Paesi di origine, anche sulla base
delle indicazioni fornite dalle regioni, ai sensi dell'articolo 21, comma 4-ter, del testo unico. Qualora
si verifichino residui nell'utilizzo della quota riservata, trascorsi nove mesi dalla data di entrata in
vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, la stessa rientra nella disponibilità della
quota di lavoro subordinato.
8. Entro i limiti della riserva fissata ai sensi del comma 7, il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali provvederà alla ripartizione della relativa quota di ingressi, tenendo conto in via
prioritaria delle richieste di manodopera da impiegare nelle aree di destinazione lavorativa dei
cittadini extracomunitari, individuate nei programmi di istruzione e formazione professionale
approvati ai sensi del comma 1.
9. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri può prevedere che, in caso di
esaurimento della quota riservata prevista al comma 7, siano ammessi ulteriori ingressi, sulla base di
effettive richieste di lavoratori formati ai sensi dell'articolo 23 del testo unico.
10. Ai partecipanti ai corsi di formazione destinati ai lavoratori autonomi stranieri, inseriti in
appositi elenchi, é riservata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo
3, comma 4, del testo unico, una quota stabilita a livello nazionale.».
Art. 30.
Stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato
1. L'articolo 35 del d.P.R. n. 394 del 1999 é sostituito dal seguente:
«Art. 35 (Stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato).
1. Entro 8 giorni dall'ingresso nel territorio nazionale, il lavoratore straniero si reca presso lo
Sportello unico competente che, a seguito di verifica del visto rilasciato dall'autorità consolare e dei
dati anagrafici del lavoratore straniero, consegna il certificato di attri
Lunedì, 18 Ottobre 2004