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Decreto Presidenziale 18 gennaio 2016 (G.U.R.S. n. 9 del 26.2.2016)

Approvazione degli standard strutturali e organizzativi per le struttrure di accoglienza di secondo livello dei minori stranieri non accompagnati

IL PRESIDENDE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 22 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978 n. 2 e successive modifiche e integrazioni; Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;
Visto il decreto presidenziale 18 gennaio 2013, n. 6, recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni”;
Visti la legge regionale n. 22/86 e il successivo regolamento di attuazione approvato con D.P.R.S. del 28 maggio 1987, di riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali;
Visto il D.P.R.S. del 29 giugno 1988, concernente la definizione degli standard strutturali organizzativi dei servizi e degli interventi socio-assistenziali;
Visto il D.A. 29 marzo 1989 dell’Assessorato degli enti locali “Istituzione dell’albo regionale degli enti di assistenza” previsto dall’art. 26 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22;
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
Preso atto che i cambiamenti normativi e sociali determinano la necessità di ampliare l’offerta dei servizi socioassistenziali prevedendo nuove tipologie di servizio più aderenti ai bisogni espressi sul territorio;
Preso atto del flusso di minori stranieri non accompagnati che approdano sulle coste siciliane e necessitano di interventi di soccorso, di prima assistenza e di accoglienza residenziale;
Visto l’Accordo raggiunto tra Stato-Regioni ed enti locali per la definizione di un Piano operativo nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, adulti e minori non accompagnati;
Visto il D.P. n. 600 del 13 agosto 2014 “Approvazione degli standard strutturali e organizzativi per l’accoglienza in Sicilia dei minori stranieri non accompagnati”;
Visto il D.M. del 12 novembre 2014 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, concernente le modalità di riparto delle risorse finanziarie aggiuntive destinate al Fondo nazionale per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, che fissa in € 45 pro die pro capite la misura del contributo statale per l’accoglienza prestata nell’ambito delle strutture autorizzate;
Preso atto del sistema di accoglienza previsto nel D.P. n. 600/2014 e della necessità di modificare i requisiti strutturali ed organizzativi previsti per le strutture di accoglienza di secondo livello, in considerazione della sostenibilità economica a fronte della retta stabilita dal citato D.M.;
Su proposta dell’Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro;

Decreta:

Art. 1

Per quanto in premessa indicato, sono approvati gli standards strutturali e organizzativi per le strutture di accoglienza di secondo livello dei minori stranieri non accompagnati, di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. Gli standard approvati devono essere intesi come standard minimi.

Art. 2

Lo standard per le strutture di accoglienza di secondo livello dei minori stranieri non accompagnati, di cui al D.P. n. 600 del 13 agosto 2014 “Approvazione degli standard strutturali e organizzativi per l’accoglienza in Sicilia dei minori stranieri non accompagnati” è sostituito dallo standard di cui all’allegato 1.

Art. 3

Per l’accoglienza di MSNA gli enti interessati, in possesso dei requisiti previsti nello standard di cui al presente decreto, dovranno chiedere l’iscrizione per la suddetta tipologia.
Le comunità alloggio per minori che vorranno ospitare anche MSNA dovranno richiedere l’iscrizione per “struttura di accoglienza di secondo livello per MSNA”.
Per gli enti già iscritti all’albo regionale ex art. 26, legge regionale n. 22/86 o autorizzati al funzionamento per le tipologie “Strutture di accoglienza di secondo livello dei minori stranieri non accompagnati” o per “Comunità alloggio per minori”, è previsto un periodo massimo di un anno per l’adeguamento agli standard regionali approvati con il presente decreto.
La retta minima pro die pro capite prevista per l’accoglienza residenziale per i minori stranieri non accompagnati è quantificata in ogni caso in € 45,00.

Art. 4

Per le strutture già iscritte/ autorizzate all’albo regionale, ai sensi della legge regionale n. 22/86 per le tipologie “Strutture di accoglienza di secondo livello dei minori stranieri non accompagnati” e per “Comunità alloggio per minori”, il limite dei mq previsto dallo standard approvato dal presente decreto può essere derogato fino al 10% complessivo, fermo restando il limite minimo che non può essere inferiore a 150 mq.

Art. 5

Il comune, in quanto istituzione presente sul territorio in grado di vigilare con attenzione e continuità sulla qualità dei servizi socio-assistenziali erogati, è tenuto ad esercitare l’attività di vigilanza degli enti iscritti all’albo regionale ex art. 26 della legge regionale n. 22/86 ricadenti nel proprio ambito territoriale, verificando attraverso l’Ufficio di servizio sociale la qualità delle prestazioni socio-assistenziali assicurate ai minori e segnalando al Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali ogni circostanza che possa far venire meno il mantenimento dell’iscrizione all’albo regionale.
Il presente decreto, unitamente all’allegato 1, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nella pagina web dell’Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro.

Palermo, 18 gennaio 2016.

CROCETTA
MICCICHÈ


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.

 

Lunedì, 18 Gennaio 2016