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Regolamento (UE) 2016/363 del 14 marzo 2016 del Consiglio (G.U. dell'Unione europea n.L 68/1 del 15.3.2016)

Recante modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

REGOLAMENTO (UE) 2016/363 DEL CONSIGLIO
del 14 marzo 2016

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2016/368 del 14 marzo 2016 del Consiglio, che modifica la posizione comune 2002/402/PESC del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti dei membri dell'organizzazione Al-Qaida e di altri individui, gruppi, imprese ed entità ad essi associate (1),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 881/2002 (2) del Consiglio, attua le misure previste dalla posizione comune 2002/402/PESC (3).

(2) Il 17 dicembre 2015 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione (UNSCR) 2253 (2015), in cui ribadisce che lo Stato islamico dell'Iraq e del Levante (ISIL o Da'esh) è un'ala scissionista di Al-Qaeda e che qualsiasi persona, gruppo, impresa o entità che sostiene l'ISIL (Da'esh) o Al-Qaeda può essere inserita/o negli elenchi delle Nazioni Unite.

(3) Il 14 marzo 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/368, che modifica la posizione comune 2002/402/PESC ed estende l'ambito di applicazione delle misure restrittive a determinate persone, gruppi, imprese ed entità associate all'ISIL (Da'esh).

(4) Poiché le misure in questione rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

(5) È inoltre opportuno modificare il regolamento (CE) n. 881/2002 per tener conto delle modifiche legislative intervenute dopo la sua adozione.

(6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 881/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1


Il regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

(1) il titolo è sostituito dal seguente:

«Regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda»;

(2) all'articolo 1, il punto 5) è sostituito dal seguente:

«Per Comitato per le sanzioni si intende il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 1267 (1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite relativa all'ISIL (Da'esh) e ad Al-Qaeda.»;

(3) all'articolo 1 è aggiunto il punto seguente:

«7. Per autorità competenti si intendono le autorità degli Stati membri, elencate nell'allegato II.»;

(4) all'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati, direttamente o indirettamente, da una persona fisica o giuridica, da un'entità, da un organismo o da un gruppo di cui all'elenco dell'allegato I e dell'allegato I bis, inclusi i terzi che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione.»;

(5) all'articolo 2 è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis.   Il divieto di cui al paragrafo 2 comprende anche: i capitali e le risorse economiche utilizzate per la fornitura di hosting su Internet e di servizi connessi utilizzati per sostenere l'ISIL (Da'esh), Al-Qaeda e le persone fisiche o le persone giuridiche, le entità, gli organismi o i gruppi di cui all'allegato I; il pagamento di riscatti a tali persone fisiche o giuridiche, entità, organismi o gruppi, a prescindere dalle modalità o dalla provenienza del pagamento; i capitali e le risorse economiche fornite in relazione al viaggio di tali persone fisiche, comprese le spese sostenute per il loro trasporto e alloggio; e i capitali e le risorse economiche connesse al commercio diretto o indiretto di petrolio e di prodotti petroliferi raffinati, raffinerie modulari e materiali connessi tra cui sostanze chimiche e lubrificanti, nonché altre risorse naturali.»;

(6) all'articolo 2, paragrafo 3, le parole «associati alla rete Al-Qaeda» sono sostituite da «associati alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) o di Al-Qaeda»;

(7) all'articolo 2, paragrafo 4, nella versione inglese le parole «these prohibitions» sono sostituite da «this prohibition»;

(8) all'articolo 2 bis, paragrafo 1, lettera a), le parole «elencate nell'allegato II» sono soppresse;

(9) all'articolo 2 bis, paragrafo 1, lettera b), punto iii), le parole «elencata nell'allegato II» sono soppresse;

(10) all'articolo 2 bis, paragrafo 3, le parole «della Comunità» sono sostituite da «dell'Unione»;

(11) all'articolo 5, paragrafo 1, le parole «dell'articolo 284 del trattato» sono sostituite da «dell'articolo 337 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea»;

(12) all'articolo 5, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) fornire immediatamente qualsiasi informazione possa facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai fondi e alle risorse economiche detenuti o controllati agendo per conto o sotto la direzione di una persona fisica o giuridica, di un'entità, di un organismo o di un gruppo di cui all'elenco dell'allegato I o dell'allegato I bis, o ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 2, alle autorità competenti degli Stati membri in cui risiedono o sono situati e alla Commissione, direttamente o attraverso dette autorità.

In particolare, le informazioni disponibili su fondi o risorse economiche posseduti o controllati dalle persone designate dal Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite ed elencate nell'allegato I devono essere fornite nei sei mesi precedenti l'entrata in vigore del presente regolamento;»;

(13) all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), le parole «elencate nell'allegato II» sono soppresse;

(14) l'articolo 7 ter è sostituito dal seguente:

«Articolo 7 ter

1.   La Commissione è assistita da un comitato.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 11 del regolamento (UE) n. 182/2011 (*) del Parlamento europeo e del Consiglio;

(*)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»;"

(15) all'articolo 13, le parole «delle Comunità europee» sono sostituite da «dell'Unione europea».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2016

Per il Consiglio
Il presidente
F. MOGHERINI

(1)  Cfr. la pagina 17 della presente Gazzetta ufficiale.

(2)  Regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio del 27 maggio 2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda (GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9).

(3)  Posizione comune 2002/402/PESC del Consiglio, del 27 maggio 2002, concernente misure restrittive nei confronti dei membri dell'organizzazione Al-Qaida e di altri individui, gruppi, imprese ed entità ad essi associati (GU L 139 del 29.5.2002, pag. 4).


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.

 

Lunedì, 14 Marzo 2016