Regolamento (UE) 2016/363 del 14 marzo 2016 del Consiglio (G.U. dell'Unione europea n.L 68/1 del 15.3.2016)
Recante modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda
REGOLAMENTO (UE) 2016/363 DEL CONSIGLIO
del 14 marzo 2016
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
del 14 marzo 2016
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,
vista la decisione (PESC) 2016/368 del 14 marzo 2016 del Consiglio, che modifica la posizione comune 2002/402/PESC del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti dei membri dell'organizzazione Al-Qaida e di altri individui, gruppi, imprese ed entità ad essi associate (1),
vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 881/2002 (2) del Consiglio, attua le misure previste dalla posizione comune 2002/402/PESC (3).
(2) Il 17 dicembre 2015 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione (UNSCR) 2253 (2015), in cui ribadisce che lo Stato islamico dell'Iraq e del Levante (ISIL o Da'esh) è un'ala scissionista di Al-Qaeda e che qualsiasi persona, gruppo, impresa o entità che sostiene l'ISIL (Da'esh) o Al-Qaeda può essere inserita/o negli elenchi delle Nazioni Unite.
(3) Il 14 marzo 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/368, che modifica la posizione comune 2002/402/PESC ed estende l'ambito di applicazione delle misure restrittive a determinate persone, gruppi, imprese ed entità associate all'ISIL (Da'esh).
(4) Poiché le misure in questione rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.
(5) È inoltre opportuno modificare il regolamento (CE) n. 881/2002 per tener conto delle modifiche legislative intervenute dopo la sua adozione.
(6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 881/2002,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:
(1) il titolo è sostituito dal seguente:
«Regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda»;
(2) all'articolo 1, il punto 5) è sostituito dal seguente:
«Per Comitato per le sanzioni si intende il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 1267 (1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite relativa all'ISIL (Da'esh) e ad Al-Qaeda.»;
(3) all'articolo 1 è aggiunto il punto seguente:
«7. Per autorità competenti si intendono le autorità degli Stati membri, elencate nell'allegato II.»;
(4) all'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati, direttamente o indirettamente, da una persona fisica o giuridica, da un'entità, da un organismo o da un gruppo di cui all'elenco dell'allegato I e dell'allegato I bis, inclusi i terzi che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione.»;
(5) all'articolo 2 è inserito il paragrafo seguente:
«2 bis. Il divieto di cui al paragrafo 2 comprende anche: i capitali e le risorse economiche utilizzate per la fornitura di hosting su Internet e di servizi connessi utilizzati per sostenere l'ISIL (Da'esh), Al-Qaeda e le persone fisiche o le persone giuridiche, le entità, gli organismi o i gruppi di cui all'allegato I; il pagamento di riscatti a tali persone fisiche o giuridiche, entità, organismi o gruppi, a prescindere dalle modalità o dalla provenienza del pagamento; i capitali e le risorse economiche fornite in relazione al viaggio di tali persone fisiche, comprese le spese sostenute per il loro trasporto e alloggio; e i capitali e le risorse economiche connesse al commercio diretto o indiretto di petrolio e di prodotti petroliferi raffinati, raffinerie modulari e materiali connessi tra cui sostanze chimiche e lubrificanti, nonché altre risorse naturali.»;
(6) all'articolo 2, paragrafo 3, le parole «associati alla rete Al-Qaeda» sono sostituite da «associati alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) o di Al-Qaeda»;
(7) all'articolo 2, paragrafo 4, nella versione inglese le parole «these prohibitions» sono sostituite da «this prohibition»;
(8) all'articolo 2 bis, paragrafo 1, lettera a), le parole «elencate nell'allegato II» sono soppresse;
(9) all'articolo 2 bis, paragrafo 1, lettera b), punto iii), le parole «elencata nell'allegato II» sono soppresse;
(10) all'articolo 2 bis, paragrafo 3, le parole «della Comunità» sono sostituite da «dell'Unione»;
(11) all'articolo 5, paragrafo 1, le parole «dell'articolo 284 del trattato» sono sostituite da «dell'articolo 337 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea»;
(12) all'articolo 5, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) fornire immediatamente qualsiasi informazione possa facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai fondi e alle risorse economiche detenuti o controllati agendo per conto o sotto la direzione di una persona fisica o giuridica, di un'entità, di un organismo o di un gruppo di cui all'elenco dell'allegato I o dell'allegato I bis, o ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 2, alle autorità competenti degli Stati membri in cui risiedono o sono situati e alla Commissione, direttamente o attraverso dette autorità.
In particolare, le informazioni disponibili su fondi o risorse economiche posseduti o controllati dalle persone designate dal Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite ed elencate nell'allegato I devono essere fornite nei sei mesi precedenti l'entrata in vigore del presente regolamento;»;
(13) all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), le parole «elencate nell'allegato II» sono soppresse;
(14) l'articolo 7 ter è sostituito dal seguente:
«Articolo 7 ter
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 11 del regolamento (UE) n. 182/2011 (*) del Parlamento europeo e del Consiglio;
(*) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»;"
(15) all'articolo 13, le parole «delle Comunità europee» sono sostituite da «dell'Unione europea».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2016
Per il Consiglio
Il presidente
F. MOGHERINI
Il presidente
F. MOGHERINI
(1) Cfr. la pagina 17 della presente Gazzetta ufficiale.
(2) Regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio del 27 maggio 2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda (GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9).
(3) Posizione comune 2002/402/PESC del Consiglio, del 27 maggio 2002, concernente misure restrittive nei confronti dei membri dell'organizzazione Al-Qaida e di altri individui, gruppi, imprese ed entità ad essi associati (GU L 139 del 29.5.2002, pag. 4).
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Lunedì, 14 Marzo 2016