Decisione (UE) 2016/437 del 10 marzo 2016 del Consiglio (G.U. dell'Unione europea n. L78/2 del 24.3.2016)
Relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Perù in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (UE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) ha spostato la menzione della Repubblica del Perù dall'allegato I all'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio (2).
(2) La menzione della Repubblica del Perù è corredata da una nota a piè di pagina secondo cui le esenzioni dall'obbligo del visto sono d'applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sull'esenzione dal visto che deve essere concluso con l'Unione europea.
(3) Conformemente al regolamento (UE) n. 509/2014, la Commissione ha valutato la situazione della Repubblica del Perù rispetto ai criteri stabiliti nel medesimo regolamento. Il 29 ottobre 2014 la Commissione ha adottato una relazione nella quale concludeva che, dato il netto miglioramento della situazione economica e sociale in Perù negli ultimi anni, esistevano motivi validi per riconoscere ai cittadini peruviani condizioni di ingresso in esenzione dal visto nell'Unione europea.
(4) Il 19 maggio 2015 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizzava la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica del Perù per la conclusione di un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Perù in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata («accordo»).
(5) I negoziati relativi all'accordo sono stati avviati il 20 maggio 2015 e sono stati portati a termine con successo mediante la siglatura dello stesso il 9 giugno 2015.
(6) È opportuno firmare l'accordo e approvare le dichiarazioni accluse all'accordo a nome dell'Unione. L'accordo dovrebbe essere applicato a titolo provvisorio dal giorno successivo alla data della firma, in attesa dell'espletamento delle procedure relative alla sua conclusione formale.
(7) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (3); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.
(8) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (4); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Articolo 1
È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Perù in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata («accordo»), con riserva della conclusione di tale accordo.
Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Le dichiarazioni accluse alla presente decisione sono approvate a nome dell'Unione.
Articolo 3
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.
Articolo 4
L'accordo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal giorno successivo alla data della firma (5), in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2016
Per il Consiglio
Il presidente
K.H.D.M. DIJKHOFF
Il presidente
K.H.D.M. DIJKHOFF
(1) Regolamento (CE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 67).
(2) Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).
(3) Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).
(4) Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).
(5) La data della firma dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
ACCORDO tra l'Unione europea e la Repubblica del Perù in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata
Giovedì, 10 Marzo 2016