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Risoluzione del Parlamento europeo del 26 febbraio 2014

Sfruttamento sessuale e prostituzione, e sulle loro conseguenze per la parità di genere (2013/2103(INI))

Il Parlamento europeo

–  visti gli articoli 4 e 5 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,

–  vista la Convenzione delle Nazioni Unite del 1949 per la repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione,

–  visto l'articolo 6 della Convenzione CEDAW del 1979 che mira a combattere tutte le forme di tratta delle donne e lo sfruttamento della prostituzione femminile,

–  vista la convenzione delle Nazioni Unite del 1989 sui diritti del fanciullo,

–  vista la dichiarazione delle Nazioni Unite del 1993 sull'eliminazione della violenza contro le donne, il cui articolo 2 stipula che la violenza contro le donne comprende: "la violenza fisica, sessuale e psicologica che avviene all'interno della comunità nel suo complesso, incluso lo stupro, l'abuso sessuale, la molestia sessuale e l'intimidazione sul posto di lavoro, negli istituti educativi e altrove, il traffico delle donne e la prostituzione forzata",

–  visto il protocollo di Palermo del 2000 addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare donne e bambini, allegato alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale,

–  visti l'obiettivo strategico D.3 della piattaforma d'azione e la dichiarazione di Pechino del 1995,

–  vista la Convenzione n. 29 dell'OIL sul lavoro forzato e obbligatorio, il cui articolo 2 definisce il lavoro forzato,

–  vista la dichiarazione di Bruxelles (11) dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) sulla prevenzione e la lotta alla tratta di esseri umani, che chiede una politica globale, multidisciplinare ed efficacemente coordinata che coinvolga attori di tutti i settori interessati,

–  viste le raccomandazioni del Consiglio d'Europa in questo ambito, quali la raccomandazione n. R 11 del 2000 sulla tratta di esseri umani a fini di sfruttamento sessuale, la raccomandazione n. R 5 del 2002 sulla protezione delle donne contro la violenza e la raccomandazione n. 1545 del 2000 su una campagna contro la tratta delle donne,

–  vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani,

–  vista la proposta di raccomandazione dell'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa dal titolo "Criminalising the purchase of sex to combat the trafficking of people for sexual exploitation", documento n. 12920 del 26 aprile 2012,

–  vista la decisione ministeriale n. 1(12) di Vienna dell'OSCE del 2000 a sostegno delle misure dell'OSCE e del piano d'azione dell'OSCE per combattere la tratta di esseri umani (decisione n. 557, adottata nel 2003),

–  visti gli articoli 2 e 13 del trattato sull'Unione europea,

–  vista la decisone quadro 2002/629/GAI del Consiglio, del 19 luglio 2002, sulla lotta alla tratta degli esseri umani,

–  vista la direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI del 19 luglio 2002,

–  vista la risoluzione del Consiglio sulle iniziative contro la tratta di esseri umani, in particolare delle donne(1) ,

–  vista la strategia dell'UE per l'eradicazione della tratta degli esseri umani,

–  vista la sua risoluzione del 15 giugno 1995 sulla Quarta conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne: Lotta per l'uguaglianza, lo sviluppo e la pace, che si terrà a Pechino nel settembre 1995(2) ,

–  vista la sua risoluzione del 24 aprile 1997 sulla comunicazione della Commissione sulle informazioni di contenuto illegale e nocivo su Internet(3) ,

–  vista la sua risoluzione del 16 settembre 1997 sulla necessità di organizzare una campagna a livello dell'Unione europea per la totale intransigenza nei confronti della violenza contro le donne(4) ,

–  vista la sua risoluzione del 24 ottobre 1997 sul Libro verde della Commissione sulla tutela dei minori e della dignità umana nei servizi audiovisivi e di informazione(5) ,

–  vista la sua risoluzione del 6 novembre 1997 sulla comunicazione della Commissione sulla lotta al turismo sessuale che coinvolge l'infanzia e sul promemoria sul contributo dell'Unione europea al rafforzamento della lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei bambini(6) ,

–  vista la sua risoluzione del 16 dicembre 1997 sulla comunicazione della Commissione sul traffico di donne a scopo di sfruttamento sessuale(7) ,

–  vista la sua risoluzione del 13 maggio 1998 sulla proposta di raccomandazione del Consiglio relativa alla tutela dei minori e della dignità umana nei servizi audiovisivi e d'informazione(8) ,

–  vista la sua risoluzione del 17 dicembre 1998 sul rispetto dei diritti umani nell'Unione europea (1996)(9) ,

–  vista la sua risoluzione del 10 febbraio 1999 sull'armonizzazione delle forme di protezione complementare allo status di rifugiato nell'Unione europea(10) ,

–  vista la sua risoluzione del 30 marzo 2000 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni sull'attuazione delle misure di lotta contro il turismo sessuale che coinvolge l'infanzia(11) ,

–  vista la sua risoluzione dell'11 aprile 2000 sull'iniziativa della Repubblica d'Austria in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio relativa alla lotta contro la pornografia infantile su Internet(12) ,

–  vista la sua risoluzione del 18 maggio 2000 sul seguito dato alla piattaforma d'azione di Pechino(13) ,

–  vista la sua risoluzione del 19 maggio 2000 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo dal titolo "Per ulteriori azioni nella lotta contro la tratta di donne"(14) ,

–  vista la sua risoluzione del 15 giugno 2000 sulla comunicazione della Commissione sulle vittime di reati nell'Unione europea: Riflessioni sul quadro normativo e sulle misure da prendere(15) ,

–  vista la sua risoluzione del 12 giugno 2001 sulla proposta di decisione quadro del Consiglio sulla lotta alla tratta degli esseri umani(16) ,

–  vista la sua risoluzione del 17 gennaio 2006 sulle strategie di prevenzione della tratta di donne e bambini, vulnerabili allo sfruttamento sessuale(17) ,

–  vista la sua risoluzione del 2 febbraio 2006 sulla situazione attuale nella lotta alla violenza contro le donne ed eventuali azioni future(18) ,

–  vista la sua risoluzione del 15 marzo 2006 sulla prostituzione coatta in occasione di manifestazioni sportive internazionali(19) ,

–  vista la sua risoluzione del 26 novembre 2009 sull'eliminazione della violenza contro le donne(20) ,

–  vista la sua risoluzione del 5 aprile 2011 sulle priorità e sulla definizione di un nuovo quadro politico dell'UE in materia di lotta alla violenza contro le donne(21) ,

–  vista la sua risoluzione del 6 febbraio 2013 sulla 57ª sessione della commissione sullo status delle donne (CSW) delle Nazioni Unite: prevenzione ed eliminazione di ogni forma di violenza contro le donne e le ragazze(22) ,

–  vista la sua risoluzione del 23 ottobre 2013 sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro: raccomandazioni in merito ad azioni e iniziative da intraprendere(23) ,

–  vista la campagna di sensibilizzazione "Non in vendita" della Lobby europea delle donne,

–  visto l'articolo 48 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e il parere della commissione per lo sviluppo (A7-0071/2014),

A.  considerando che la prostituzione e la prostituzione forzata sono fenomeni di genere aventi una dimensione globale, che coinvolgono circa 40-42 milioni di persone al mondo, che la grande maggioranza delle persone che si prostituiscono è costituita da donne e ragazze minorenni, che quasi tutti i clienti sono uomini e che la prostituzione è pertanto al contempo causa e conseguenza di una disparità di genere che aggrava ulteriormente;

B.  considerando che la prostituzione e la prostituzione forzata sono forme di schiavitù incompatibili con la dignità umana e i diritti umani fondamentali;

C.  considerando che la tratta di persone, in particolare di donne e bambini, a fini di sfruttamento sessuale o di altra natura, è una delle più vergognose violazioni dei diritti umani; che la tratta di esseri umani sta aumentando a livello globale, a seguito alla crescita della criminalità organizzata e dei suoi profitti;

D.  considerando che il lavoro è una delle principali risorse per l'autorealizzazione dell'uomo, attraverso cui gli individui contribuiscono al benessere collettivo;

E.  considerando che la prostituzione e la prostituzione forzata sono intrinsecamente collegate alla disparità di genere nella società e influiscono sullo status delle donne e degli uomini nella società nonché sulla percezione dei loro rapporti reciproci e della sessualità;

F.  considerando che la salute sessuale e riproduttiva è promossa attraverso sani approcci alla sessualità condotti nel rispetto reciproco;

G.  considerando che la direttiva 2011/36/UE del 5 aprile 2011 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani stabilisce disposizioni dettagliate per le vittime;

H.  considerando che qualsiasi politica in materia di prostituzione influisce sul conseguimento della parità di genere, incide sulla comprensione delle questioni di genere e trasmette messaggi e norme alla società, compresi i giovani;

I.  considerando che la prostituzione funziona come un'attività commerciale e crea un mercato in cui diversi attori entrano in relazione tra loro e in cui protettori e procacciatori effettuano i loro calcoli e agiscono in modo da consolidare o accrescere il loro mercato e massimizzare i profitti, e che gli acquirenti di servizi sessuali svolgono un ruolo chiave costituendo la domanda in tale mercato;

J.  considerando che, secondo l'OMS, la salute sessuale richiede un approccio positivo e rispettoso alla sessualità e alle relazioni sessuali come pure la possibilità di fare esperienze sessuali piacevoli e sicure, libere da coercizione, discriminazione e violenza;

K.  considerando che la prostituzione riduce tutti gli atti più intimi al loro valore monetario e svilisce l'essere umano fino al livello di merce o oggetto a disposizione del cliente;

L.  considerando che la grande maggioranza delle persone che si prostituiscono proviene da categorie vulnerabili;

M.  considerando che lo sfruttamento della prostituzione è strettamente legato alla criminalità organizzata;

N.  considerando che la criminalità organizzata, la tratta di esseri umani, i crimini estremamente violenti e la corruzione prosperano all'ombra della prostituzione e che qualsiasi quadro di legalizzazione va a beneficio in primis dei protettori, che riescono a trasformarsi in "uomini d'affari";

O.  considerando che i mercati della prostituzione alimentano la tratta di donne e minori (24) ;

P.  considerando che la tratta è utilizzata come mezzo per portare donne e ragazze minorenni nel mercato della prostituzione;

Q.   considerando che i dati dell'UE mostrano l'inefficacia dell'attuale politica di lotta alla tratta di esseri umani nonché la presenza di problemi nell'identificazione e nel perseguimento dei trafficanti, e che è quindi necessario intensificare le indagini sui casi di tratta a fini sessuali e rafforzare il perseguimento e la condanna dei trafficanti di esseri umani;

R.  considerando che sempre più giovani, tra i quali figura in modo allarmante un elevato numero di bambini, sono costretti a prostituirsi;

S.  considerando che le minacce rivolte a chi pratica la prostituzione possono essere dirette e fisiche oppure indirette, ad esempio attraverso pressioni sulla famiglia nel paese di origine, e che queste ultime possono essere di carattere psicologico e insidiose;

T.  considerando che la principale responsabilità di contrastare la tratta di esseri umani spetta agli Stati membri e che ad aprile 2013 solo sei Stati membri avevano notificato il pieno recepimento della direttiva dell'UE contro la tratta di esseri umani, il cui termine per l'attuazione scadeva il 6 aprile 2013;

U.  considerando che la Commissione, nella sua strategia per la parità tra donne e uomini 2010-2015, dichiara che "le disparità tra donne e uomini violano i diritti fondamentali";

V.  considerando che vi è un'enorme differenza nel modo in cui gli Stati membri trattano la prostituzione ed esistono due approcci principali: un approccio vede la prostituzione come una violazione dei diritti delle donne, una forma di schiavitù sessuale, che si traduce in una disparità di genere a discapito delle donne e la mantiene; l'altro approccio ritiene che la prostituzione stessa sostenga la parità di genere promuovendo il diritto della donna a decidere cosa fare del suo corpo; in entrambi i casi, i singoli Stati membri hanno le competenze per decidere quale approccio adottare nei confronti della prostituzione;

W.  considerando che esiste una differenza tra prostituzione "forzata" e "volontaria",

X.  considerando che il problema della prostituzione deve essere affrontato in una visione a lungo termine e in una prospettiva di parità di genere;

1.  riconosce che la prostituzione, la prostituzione forzata e lo sfruttamento sessuale sono questioni altamente legate al genere, nonché violazioni della dignità umana, contrari ai principi dei diritti umani, tra cui la parità di genere, e pertanto in contrasto con i principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, compresi l'obiettivo e il principio della parità di genere;

2.  sottolinea che è necessario rispettare i diritti in materia di salute di tutte le donne, compreso il loro diritto al proprio corpo e alla sessualità nonché a essere libere da coercizioni, discriminazioni e violenza;

3.  evidenzia l'esistenza di molti legami tra la prostituzione e la tratta e riconosce che la prostituzione, sia a livello globale che in Europa, alimenta la tratta di donne e ragazze minorenni vulnerabili, una gran percentuale delle quali è compresa tra i 13 e i 25 anni; sottolinea che, come mostrato dai dati della Commissione, la maggior parte delle vittime (62%) è oggetto di tratta a fini di sfruttamento sessuale, che le donne e le ragazze minorenni rappresentano il 96% delle vittime identificate e presunte e che negli ultimi anni si è registrato un aumento del numero delle vittime provenienti da paesi terzi;

4.  riconosce tuttavia che la mancanza di dati affidabili, precisi e comparabili tra i paesi, dovuta soprattutto al carattere illegale e spesso invisibile della prostituzione e della tratta, mantiene opaco il mercato della prostituzione e ostacola il processo decisionale politico, di conseguenza i dati sono basati solamente su stime;

5.  sottolinea che la prostituzione è anche una questione sanitaria dal momento che comporta effetti dannosi per la salute delle persone che la praticano, le quali sono più soggette a traumi sessuali, fisici e psichici, alla dipendenza da stupefacenti e alcool, alla perdita di autostima così come a un tasso di mortalità superiore rispetto al resto della popolazione; aggiunge e sottolinea che molti degli acquirenti di servizi sessuali chiedono sesso a pagamento non protetto, cosa che accresce il rischio di effetti sanitari negativi, sia per le persone che praticano la prostituzione sia per i clienti;

6.  sottolinea che la prostituzione forzata, la prostituzione e lo sfruttamento nell'industria del sesso possono avere conseguenze psicologiche e fisiche devastanti e durature per gli individui coinvolti (anche dopo che hanno abbandonato la prostituzione), con particolare riferimento a bambini e adolescenti, oltre a essere causa e conseguenza di disparità di genere e a perpetuare stereotipi legati al genere e lo stereotipo della donna che vende servizi sessuali, come l'idea che i corpi di donne e ragazze minorenni siano in vendita per soddisfare la domanda maschile di sesso;

7.  esorta gli Stati membri a prevedere, nel rispetto della normativa nazionale, incontri consultivi e controlli sanitari riservati e regolari per le prostitute in luoghi diversi da quelli in cui ha luogo la prostituzione;

8.  riconosce che le prostitute rappresentano un gruppo esposto a un elevato rischio di contrarre l'HIV e altre malattie sessualmente trasmissibili;

9.  invita gli Stati membri a scambiare le migliori prassi sulle modalità di riduzione dei pericoli associati alla prostituzione nelle strade;

10.  riconosce che la prostituzione e la prostituzione forzata possono incidere sulla violenza contro le donne in generale, dal momento che le ricerche sugli acquirenti di servizi sessuali dimostrano che gli uomini che acquistano sesso hanno un'immagine degradante delle donne(25) ; suggerisce quindi alle autorità nazionali competenti di affiancare al divieto di acquistare servizi sessuali una campagna di sensibilizzazione tra gli uomini;

11.  sottolinea che le persone che praticano la prostituzione sono particolarmente vulnerabili dal punto di vista sociale, economico, fisico, psicologico, emozionale e familiare e sono maggiormente esposte al rischio di subire violenza e pregiudizio rispetto agli individui impegnati in qualsiasi altra attività; ritiene pertanto opportuno che le forze di polizia nazionali siano incoraggiate a occuparsi, tra l'altro, dei bassi tassi di condanna per gli stupri nei confronti delle prostitute; evidenzia che le persone che praticano la prostituzione sono altresì oggetto di pubblico discredito nonché socialmente stigmatizzate, anche nel qualora abbandonino la prostituzione;

12.  richiama l'attenzione sul fatto che le donne che si prostituiscono hanno il diritto alla maternità, nonché di crescere i loro figli e prendersi cura di loro;

13.   sottolinea che la normalizzazione della prostituzione ha un impatto sulla violenza contro le donne; fa riferimento in particolare ai dati che dimostrano come gli uomini che acquistano servizi sessuali siano più inclini a commettere atti sessualmente coercitivi e altri atti di violenza contro le donne e spesso mostrino tendenze misogine;

14.  nota che l'80-95% delle persone che praticano la prostituzione ha subito forme di violenza prima di iniziare a prostituirsi (stupro, incesto, pedofilia), che il 62% di esse riferisce di avere subito uno stupro e il 68% soffre di un disturbo post-traumatico da stress, (una percentuale analoga a quella delle vittime di tortura)(26) ;

15.  sottolinea che la prostituzione minorile non può mai essere volontaria, giacché i bambini non sono in grado di dare il loro "consenso" alla prostituzione; esorta gli Stati membri ad adoperarsi nella maggior misura possibile per combattere la prostituzione minorile (che coinvolge individui di età inferiore ai 18 anni), dal momento che rappresenta la forma più grave di prostituzione forzata; richiede urgentemente un approccio a tolleranza zero basato sulla prevenzione, sulla protezione delle vittime e su azioni giudiziarie nei confronti dei client;

16.  rileva che la prostituzione minorile e lo sfruttamento sessuale dei minori sono in aumento, anche tramite i social network, dove si ricorre spesso a forme di raggiro e intimidazione;

17.  attira l'attenzione sul fenomeno della prostituzione minorile, che è distinto dalle molestie sessuali ed è legato a situazioni di difficoltà economica e assenza di cure da parte dei genitori;

18.  sottolinea la necessità di misure efficaci volte a dedicare particolare attenzione a rimuovere i minorenni che si prostituiscono dal cosiddetto mercato della prostituzione e a impedire il loro ingresso in tale mercato, così come a concentrarsi sulle attività contrarie agli obiettivi della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e del relativo protocollo opzionale;

19.  ritiene che l'acquisto di servizi sessuali da prostitute di età inferiore ai 21 anni dovrebbe costituire reato, mentre non dovrebbero costituire reato i servizi resi da chi si prostituisce;

20.  richiama l'attenzione sul fenomeno della manipolazione psicologica a scopi sessuali (grooming), che consiste nella prostituzione di ragazze minorenni o che hanno appena raggiunto la maggiore età in cambio di beni di lusso o piccole somme di denaro destinate a coprire le spese quotidiane o relative all'istruzione;

21.  fa notare agli Stati membri che l'istruzione gioca un ruolo fondamentale nella prevenzione della prostituzione e della criminalità organizzata ad essa associata e raccomanda pertanto di organizzare, presso scuole e università, campagne educative di sensibilizzazione e prevenzione specifiche per età; raccomanda inoltre che l'educazione in materia di uguaglianza rappresenti un obiettivo fondamentale nel processo educativo dei giovani;

22.  richiama l'attenzione sul fatto che le pubblicità di servizi sessuali nei giornali e media sociali possono contribuire a sostenere la tratta di esseri umani e la prostituzione;

23.  sottolinea il ruolo crescente di Internet e dei social network nel reclutamento di nuove e giovani prostitute attraverso le reti di trafficanti di esseri umani; chiede che le campagne di prevenzione siano condotte anche su Internet e che siano considerati i gruppi vulnerabili presi di mira da queste reti di trafficanti;

24.  evidenzia alcuni effetti, perlopiù negativi, della produzione di mass media e pornografia, specialmente online, che creano un'immagine sfavorevole della donna, cosa che potrebbe portare a incoraggiare il disprezzo della personalità umana delle donne e a considerarle come merci; segnala inoltre che la libertà sessuale non deve essere interpretata come un'autorizzazione a disprezzare le donne;

25.  sottolinea che la normalizzazione della prostituzione ha un impatto sulla percezione che i giovani hanno della sessualità e delle relazioni tra donne e uomini;

26.  sottolinea che le persone che praticano la prostituzione non dovrebbero essere criminalizzate, e invita tutti gli Stati membri ad abrogare la legislazione repressiva nei confronti di chi si prostituisce;

27.  invita gli Stati membri ad astenersi dal criminalizzare e penalizzare le prostitute nonché a elaborare programmi volti ad assistere le persone che praticano la prostituzione/i lavoratori del sesso affinché abbandonino la professione qualora lo desiderino;

28.  ritiene che la riduzione della domanda dovrebbe essere parte di una strategia integrata per la lotta contro la tratta di esseri umani negli Stati membri;

29.  ritiene che un modo di combattere la tratta di donne e ragazze minorenni a fini di sfruttamento sessuale e di rafforzare la parità di genere segua il modello attuato in Svezia, Islanda e Norvegia (il cosiddetto modello nordico), e attualmente in corso di esame in diversi paesi europei, dove il reato è costituito dall'acquisto di servizi sessuali e non dai servizi resi da chi si prostituisce;

30.  sottolinea che, poiché la prostituzione è un problema transfrontaliero, è opportuno che gli Stati membri si assumano la responsabilità di combattere l'acquisto di servizi sessuali al di fuori del loro territorio;

31.  mette in rilievo che taluni dati confermano l'effetto deterrente del modello nordico sulla tratta in Svezia, dove la prostituzione e la tratta a fini sessuali non sono in aumento, e il fatto che il modello in questione trovi sempre maggiore sostegno presso la popolazione, soprattutto i giovani, a dimostrazione che la normativa ha comportato un cambiamento negli atteggiamenti;

32.  riconosce i risultati di una recente relazione governativa in Finlandia, che invita a una piena criminalizzazione dell'acquisto di servizi sessuali dal momento che l'approccio finlandese, in cui è criminalizzato l'acquisto di servizi sessuali da individui vittime della tratta, si è rivelato poco efficace nella lotta contro la tratta di esseri umani;

33.  ritiene che la legislazione offra un'opportunità per chiarire quali siano le norme accettate dalla società e per creare una società che rifletta tali valori;

34.  è del parere che considerare la prostituzione un "lavoro sessuale" legale, depenalizzare l'industria del sesso in generale e rendere legale lo sfruttamento della prostituzione non sia una soluzione per proteggere donne e ragazze minorenni vulnerabili dalla violenza e dallo sfruttamento, ma che sortisca l'effetto contrario esponendole al pericolo di subire un livello più elevato di violenza, promuovendo al contempo i mercati della prostituzione e, di conseguenza, accrescendo il numero di donne e ragazze minorenni oggetto di abusi;

35.  condanna qualsiasi tentativo politico o dissertazione basati sull'idea che la prostituzione possa essere una soluzione per le donne migranti in Europa;

36.  invita pertanto gli Stati membri, nel rispetto della normativa nazionale, a conferire alla polizia e alle autorità competenti per le strutture in cui sono svolte attività di prostituzione il diritto di accedere a tali strutture e di eseguire controlli casuali;

37.  esorta la Commissione e gli Stati membri a mobilitare gli strumenti e i mezzi necessari a combattere la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale nonché a limitare la prostituzione, in quanto violazione dei diritti fondamentali delle donne, con particolare riferimento ai minorenni, e della parità di genere;

38.  invita gli Stati membri a recepire quanto prima negli ordinamenti nazionali la direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI, soprattutto allo scopo di proteggere le vittime;

39.  esorta la Commissione a valutare l'impatto esercitato finora dal quadro giuridico europeo elaborato per eliminare la tratta a fini di sfruttamento sessuale, ad approfondire la ricerca riguardante le modalità di prostituzione, la tratta di esseri umani ai fini dello sfruttamento sessuale e l'aumento del turismo sessuale nell'UE, riservando particolare attenzione ai minori, così come a promuovere lo scambio di migliori prassi tra gli Stati membri;

40.  sottolinea la necessità che la Commissione continui a finanziare progetti e programmi volti a contrastare la tratta di esseri umani e lo sfruttamento sessuale;

41.  chiede agli Stati membri di elaborare e attuare politiche volte a far fronte alla tratta di esseri umani, allo sfruttamento sessuale e alla prostituzione, nonché di garantire il sostegno a tutte le parti interessate, come le ONG, la polizia, le altre autorità di contrasto e i servizi medici e sociali, il loro coinvolgimento nel processo decisionale e la cooperazione tra loro;

42.  riconosce che la stragrande maggioranza di persone che praticano la prostituzione vorrebbe smettere ma non si sente in grado di farlo e sottolinea che queste persone necessitano di un sostegno adeguato, soprattutto di carattere psicologico e sociale, per uscire dalla rete dello sfruttamento sessuale e della dipendenza che vi è spesso associata; propone pertanto alle autorità competenti di attuare programmi volti ad aiutare gli individui ad abbandonare la prostituzione, in stretta collaborazione con le parti interessate;

43.  sottolinea l'importanza di una formazione adeguata dei servizi di polizia e del personale del sistema giudiziario in generale in merito ai vari aspetti legati allo sfruttamento sessuale, tra cui gli aspetti di genere e riguardanti l'immigrazione, e invita gli Stati membri a esortare le autorità di polizia affinché collaborino con le vittime e le incoraggino a testimoniare, a promuovere l'istituzione di servizi speciali tra le forze di polizia e ad assumere donne tra gli agenti di polizia; ribadisce l'importanza della cooperazione in materia giudiziaria tra gli Stati membri per combattere con maggiore efficacia le reti di trafficanti di esseri umani in Europa;

44.  richiama l'attenzione delle autorità nazionali sull'impatto della crisi economica sul crescente numero di donne e ragazze minorenni, comprese le donne migranti, obbligate a prostituirsi;

45.  evidenzia che i problemi economici e la povertà sono tra le maggiori cause della prostituzione tra le donne e le ragazze minorenni, e che le strategie di prevenzione specifiche per genere, le campagne su scala nazionale ed europea rivolte in modo specifico alle comunità socialmente emarginate e a coloro che si trovano in situazioni di maggiore vulnerabilità (come le persone con disabilità e i minori all'interno dei sistemi di tutela dell'infanzia), le misure finalizzate a ridurre la povertà e a sensibilizzare sia gli acquirenti sia i fornitori di servizi sessuali nonché la condivisione delle migliori prassi sono tutti fattori essenziali per combattere lo sfruttamento sessuale delle donne e delle ragazze minorenni, soprattutto tra i migranti; raccomanda alla Commissione di istituire una "settimana europea per la lotta alla tratta di esseri umani";

46.  sottolinea che l'emarginazione sociale è un fattore chiave che contribuisce ad aumentare la vulnerabilità di donne e ragazze minorenni svantaggiate rispetto alla tratta di esseri umani; sottolinea altresì che la crisi economica e sociale ha causato disoccupazione, inducendo spesso le donne più vulnerabili, comprese quelle posizionate più in alto nella scala sociale, a prostituirsi/entrare nel mercato del sesso al fine di superare la povertà e l'emarginazione sociale; invita gli Stati membri ad affrontare i problemi sociali più profondi che inducono uomini, donne e bambini a prostituirsi;

47.  esorta gli Stati membri a finanziare le organizzazioni operanti sul campo mediante strategie di supporto e di uscita, a fornire servizi sociali innovativi alle vittime della tratta o dello sfruttamento sessuale, compresi i migranti e le persone prive di documenti, valutando i loro bisogni individuali e i rischi allo scopo di fornire assistenza e protezione adeguate, nonché ad attuare politiche – applicando un approccio olistico e attraverso i vari servizi di polizia, immigrazione, sanitari ed educativi – finalizzate ad aiutare le donne e i minori vulnerabili ad abbandonare la prostituzione, garantendo nel contempo che tali programmi dispongano di una base giuridica e dei finanziamenti necessari per conseguire tale obiettivo; ribadisce l'importanza di un sostegno psicologico e insiste sulla necessità del reinserimento sociale delle vittime di sfruttamento sessuale; osserva che tale processo richiede tempo e lo sviluppo di un progetto di vita che rappresenti un'alternativa credibile e realizzabile per le persone che in precedenza hanno praticato la prostituzione;

48.  sottolinea che è necessario un maggior numero di analisi e prove statistiche per valutare quale sia il modo più efficace per combattere la tratta di donne e ragazze minorenni a fini di sfruttamento sessuale;

49.  esorta gli Stati membri a valutare sia gli effetti positivi che quelli negativi della criminalizzazione dell'acquisto di servizi sessuali sulla riduzione della prostituzione e della tratta;

50.  invita l'Unione europea e i suoi Stati membri a sviluppare politiche di prevenzione specifiche per genere nei paesi di origine delle persone che praticano la prostituzione in quanto vittime della tratta, che siano rivolte sia agli acquirenti di servizi sessuali sia alle donne e ai minori, attraverso sanzioni, misure di sensibilizzazione e istruzione;

51.  chiede all'UE e agli Stati membri di adottare misure per scoraggiare la pratica del turismo sessuale sia all'interno che al di fuori dell'UE;

52.  chiede al Servizio europeo per l'azione esterna di adottare misure volte ad arrestare la pratica della prostituzione nelle zone di conflitto in cui sono presenti le forze armate dell'Unione;

53.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)    GU C 260 del 29.10.2003, pag. 4.
(2)    GU C 166 del 3.7.1995, pag. 92.
(3)    GU C 150 del 19.5.1997, pag. 38.
(4)    GU C 304 del 6.10.1997, pag. 55.
(5)    GU C 339 del 10.11.1997, pag. 420.
(6)    GU C 358 del 24.11.1997, pag. 37.
(7)    GU C 14 del 19.1.1998, pag. 39.
(8)    GU C 167 dell'1.6.1998, pag. 128.
(9)    GU C 98 del 9.4.1999, pag. 279.
(10)    GU C 150 del 28.5.1999, pag. 203.
(11)    GU C 378 del 29.12.2000, pag. 80.
(12)    GU C 40 del 7.2.2001, pag. 41.
(13)    GU C 59 del 23.2.2001, pag. 258.
(14)    GU C 59 del 23.2.2001, pag. 307.
(15)    GU C 67 dell'1.3.2001, pag. 304.
(16)    GU C 53 E del 28.2.2002, pag. 114.
(17)    GU C 287 E del 24.11.2006, pag. 75.
(18)    GU C 288 E del 25.11.2006, pag. 66.
(19)    GU C 291 E del 30.11.2006, pag. 292.
(20)    GU C 285 E del 21.10.2010, pag. 53.
(21)    GU C 296 E del 2.10.2012, pag. 26.
(22)    Testi approvati, P7_TA(2013)0045.
(23)    Testi approvati, P7_TA(2013)0444.
(24)    La relazione del 2006 di Sigma Huda, relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tratta di esseri umani, in particolare donne e bambini, ha sottolineato l'impatto diretto delle politiche sulla prostituzione nella dimensione della tratta di esseri umani.
(25)    Diversi studi su persone che fanno uso di prestazioni sessuali a pagamento sono consultabili al seguente indirizzo: http://www.womenlobby.org/spip.php?article1948&lang=en
(26)    Farley, M., "Violence against women and post-traumatic stress syndrome", Women and Health , 1998; Damant, D. et al., "Trajectoires d'entrée en prostitution: violence, toxicomanie et criminalité", Le Journal International de Victimologie, n. 3, aprile 2005.

 

Mercoledì, 26 Febbraio 2014