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Decreto del 10 marzo 2016 Ministero dell'Economia e delle Finanze (GU n.97 del 27-4-2016)

Determinazione del prezzo del nuovo permesso di soggiorno elettronico PSE 380

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 
di concerto con
 
IL MINISTRO DELL'INTERNO
 
e
 
IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

 
  Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante  «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato» e successive modificazioni  e integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972, n. 633, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto», e in particolare l'art. 10;
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione giuridica  dello  straniero in  Italia», e successive modificazioni ed integrazioni;  
  Visti gli articoli  11 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica  31 agosto 1999, n. 394, recante il  regolamento  di attuazione del predetto testo unico;
  Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, in materia  di riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini  della sua trasformazione in societa' per azioni a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Vista  la  delibera   del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 2 agosto  2002, n. 59,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 244,  del  17  ottobre 2002, con la quale l'Istituto  Poligrafico  e  Zecca dello Stato a decorrere dalla data del 17 ottobre 2002 e' stato trasformato  in S.p.A.;
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 4 agosto 2003, recante «Istruzioni per la disciplina dei servizi  di vigilanza e di controllo  sulla  produzione  delle  carte  valori»  e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'innovazione e delle tecnologie,  del  3 agosto  2004, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  235  del  6  ottobre 2004, concernente le regole tecniche e di sicurezza relative al permesso ed alle carte di soggiorno;
  Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la  pubblica amministrazione e la semplificazione, del 23 luglio 2013,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 6 novembre 2013, concernente  e regole tecniche e di sicurezza relative al permesso di soggiorno;
  Visto l'art. 7-vicies ter, lettera b), del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, che prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2006, il rilascio  del permesso di soggiorno elettronico  di cui al regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio del 13 giugno 2002;
  Visto l'art. 7-vicies quater del medesimo decreto-legge n. 7/2005 che, tra l'altro:
  pone a carico dei soggetti richiedenti la corresponsione di un importo pari almeno  alle spese necessarie per la produzione  e spedizione del documento, nonche' per la manutenzione  necessaria all'espletamento dei servizi connessi;
  prevede che l'importo e le modalita' di riscossione dei documenti elettronici sono determinati annualmente con  decreti del  Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro dell'interno e con il Ministro per le riforme e le innovazioni della pubblica amministrazione;
  Visto il decreto del Ministro dell'interno del 12 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2006, con il quale e' stato stabilito l'importo dell'onere a carico dell'interessato per il rilascio e rinnovo dei permessi e della carta di  soggiorno  nell'ambito  della  convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 39, comma 4-bis, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, tra il Ministero dell'interno e Poste italiane S.p.A.;  
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 4 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale n. 103  del 5 maggio 2006, recante «Determinazione dell'importo  delle spese  da  porre  a  carico dei soggetti richiedenti il permesso di soggiorno elettronico»;
  Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3, di  attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa  allo status  di  cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo;
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in data 29 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163. S.O. del 16 luglio 2007, con il quale sono state approvate le «Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato»;  
  Visto il regolamento (CE) n. 380/2008 del Consiglio del 18 aprile 2008, recante «Modello  uniforme per i permessi di soggiorno nell'Unione europea» (di seguito: «PSE 380»);
  Vista la convenzione stipulata in data  17 luglio 2015  tra il Ministero dell'economia e delle finanze e Poste italiane S.p.A. per gli incassi dei corrispettivi dovuti per il rilascio dei permessi  di soggiorno elettronici, la quale  riconosce, tra l'altro, a Poste Italiane S.p.A., per la prestazione del  servizio, un corrispettivo pari a euro 0,50, esente da I.V.A. ai sensi dell'art. 10, comma 1 del D.P.R. n. 633/1972, per ciascun richiedente il permesso di soggiorno elettronico.  Il  pagamento  della  citata  somma  di  euro  0,50  e' ricompreso nell'importo versato dal richiedente al netto della commissione ordinaria per il pagamento dei bollettini postali;
  Vista la legge 15 luglio 2009, n. 94, recante  «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica» e, in particolare, l'art. 1, comma 22, lettere b) e n), con cui e' stata prevista, in aggiunta al costo del documento elettronico, la fissazione  di un contributo  da porre, anch'esso, a carico dei cittadini extracomunitari che richiedono il documento;
  Visto il decreto interministeriale 6 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011,  recante «Contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno»;
  Visto l'art. 17-bis  del  decreto-legge 21 giugno  2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,  che ha inserito il comma 10-bis all'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, stabilendo che:  «sono  considerati  carte valori i prodotti, individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle  finanze, aventi almeno uno dei seguenti requisiti:
  a) sono destinati ad attestare il rilascio, da parte dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni, di autorizzazioni, certificazioni, abilitazioni, documenti di identita' e riconoscimento, ricevute di introiti, ovvero ad  assumere  un  valore fiduciario e di tutela della  fede  pubblica in seguito alla loro emissione o alle scritturazioni su di essi effettuate;
  b) sono realizzati con tecniche di sicurezza o con impiego di carte filigranate o similari o di altri materiali di sicurezza ovvero con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado,  unitamente alle relative  infrastrutture,  di  assicurare un'idonea  protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni»;
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del 31  dicembre 2013, n. 305 recante «Individuazione  delle carte valori ai  sensi dell'art. 2, comma 10-bis, lettere a) e  b) della legge 13  luglio 1966, n. 559 e successive  modificazioni  e integrazioni» ed in particolare l'allegato al decreto che indica al  n.  60  quali  carte valori «i  permessi di Soggiorno per stranieri  comunitari ed extracomunitari (elettronici)»;
  Visto il verbale n. 11 del 24 giugno 2014 della Commissione per la determinazione dei prezzi delle forniture  eseguite  dall'Istituto Poligrafico e  Zecca  dello  Stato  S.p.A., istituita, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, in  attuazione del decreto del Ministro del  tesoro, del  bilancio e della programmazione economica del 5 febbraio 2001, con il quale la  predetta  Commissione ha approvato il prezzo del nuovo permesso  di  soggiorno  elettronico «PSE 380» nella misura  unitaria  di  euro  24,56  (iva  esclusa), a copertura dei costi per la loro produzione e per la fornitura delle infrastrutture e dei servizi per la loro personalizzazione e diffusione  sull'intero territorio nazionale e delle relative attrezzature hardware e software necessarie per le postazioni di rilascio e controllo, per i Sistemi Centrali della Polizia Scientifica (AFIS) e per il CEN di Napoli;
  Considerato che, in attuazione dell'art. 7-vicies quater, comma 6, del decreto-legge n. 7/2005, e' escluso qualsiasi onere a  carico della finanza pubblica e quindi anche il costo dei servizi che Poste italiane S.p.A. dovra' fornire in base  alla  menzionata convenzione non dovra' gravare sull'erario;
 
Decreta:
 
Art. 1
 
1. L'importo delle spese per la  produzione e la spedizione  del nuovo permesso di soggiorno elettronico «PSE  380», nonche' per la manutenzione necessaria all'espletamento  dei  servizi  connessi,  da porre a carico dei soggetti richiedenti il documento, e'  determinato in euro 24,56, al netto dell'IVA.
2. All'importo complessivo di cui al comma 1, maggiorato dell'IVA nella misura tempo per tempo vigente, va aggiunta la commissione di euro 0,50, esente dall'I.V.A., prevista  dalla  Convenzione,  tra  il Ministero dell'economia e delle finanze e le Poste  italiane  S.p.A., del 17 luglio 2015, citata in premessa.

Art. 2
 
1. Gli importi di cui all'art. 1 sono riscossi all'atto della presentazione della richiesta del permesso di soggiorno elettronico, mediante versamento sul conto corrente postale n. 67422402  intestato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro, con causale «importo  per  il  rilascio  del  permesso  di  soggiorno elettronico».
Il  presente  decreto  sara' trasmesso ai competenti Organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 10 marzo 2016
 
                      Il Ministro dell'economia
                           e delle finanze
                               Padoan
 
                      Il Ministro dell'interno
                               Alfano
 
                 Il Ministro per la semplificazione
                    e la pubblica amministrazione
                                Madia
 

Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 2016 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev.  n.726

Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.

 

Giovedì, 10 Marzo 2016