Risoluzione del Parlamento europeo del 12 maggio 2016
Sull'attuazione della direttiva 2011/36/UE del 5 aprile 2011 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime da una prospettiva di genere (2015/2118(INI))
Il Parlamento europeo
– visti gli articoli 3, 5 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
– vista la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW) del 1979, in particolare l'articolo 6, volto a reprimere tutte le forme di tratta delle donne e sfruttamento della prostituzione,
– vista la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU),
– vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,
– vista la Convenzione delle Nazioni Unite del 1949 per la repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione,
– visti la dichiarazione e la piattaforma d'azione di Pechino, adottate alla quarta Conferenza mondiale sulle donne il 15 settembre 1995, e i successivi documenti finali adottati in occasione delle sessioni speciali delle Nazioni Unite di Pechino +5 (2000), Pechino +10 (2005) e Pechino +15 (2010) e della conferenza di revisione di Pechino +20,
– visto il protocollo del 2000 per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini, soprattutto la definizione concordata a livello internazionale di tratta di esseri umani ivi contenuta, allegato alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale,
– visti la Convenzione delle Nazioni Unite del 1989 sui diritti del fanciullo e il protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini e la risoluzione del Parlamento europeo del 27 novembre 2014 sul 25° anniversario della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia(1) ,
– vista la Convenzione di Oviedo sui diritti umani e la biomedicina,
– vista la Convenzione dell'Aia in materia di adozione,
– visto il commento congiunto delle Nazioni Unite sulla direttiva dell'UE sulla prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime, che esige che sia fornita protezione internazionale alle vittime della tratta di esseri umani in modo attento alla dimensione di genere,
– vista la Convenzione n. 29 dell'OIL sul lavoro forzato e obbligatorio, il cui articolo 2 definisce il lavoro forzato,
– viste la Convenzione del Consiglio d'Europa sull'azione contro la tratta degli esseri umani e le raccomandazioni del Consiglio d'Europa in tale ambito,
– vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (convenzione di Istanbul),
– visto il regolamento (UE) 2015/2219 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sull'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) e che sostituisce e abroga la decisione 2005/681/GAI del Consiglio(2) ,
– vista la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI(3) ,
– vista la direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI(4) ,
– vista la direttiva 2009/52/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare(5) ,
– vista la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare(6) ,
– vista la direttiva 2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti(7) ,
– vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Strategia dell'UE per l'eradicazione della tratta degli esseri umani (2012-2016)" (COM (2012)0286),
– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione dal titolo "Mid-term report on the implementation of the EU Strategy towards the Eradication of Trafficking in Human Beings" (Relazione intermedia sull'attuazione della strategia dell'UE per l'eradicazione della tratta degli esseri umani) (SWD (2014) 0318),
– vista la comunicazione della Commissione intitolata "Agenda europea sulla sicurezza" (COM(2015)0185),
– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione dal titolo "Strategic engagement for gender equality 2016-2019" (Impegno strategico per l'uguaglianza di genere 2016-2019) (SWD(2015)0278),
– vista la relazione sulla situazione elaborata da Europol: "Trafficking in human beings in the EU" (La tratta di esseri umani nell'UE) (febbraio 2016)
– vista la relazione di Eurostat sulla tratta di esseri umani, edizione del 2015,
– vista la valutazione europea sull'attuazione della direttiva 2011/36/UE elaborata dalla Direzione generale dei servizi di ricerca parlamentare (EPRS),
– visto lo studio sulla dimensione di genere della tratta di esseri umani, richiesto dalla Commissione nel 2016,
– vista la sua risoluzione del 25 febbraio 2014 recante raccomandazioni alla Commissione sulla lotta alla violenza contro le donne(8) ,
– vista la sua risoluzione del 26 febbraio 2014 su sfruttamento sessuale e prostituzione, e sulle loro conseguenze per la parità di genere(9) ,
– vista la sua risoluzione del 9 giugno 2015 sulla strategia dell'Unione europea per la parità tra donne e uomini dopo il 2015(10) ,
– visto l'articolo 52 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0144/2016),
A. considerando che la tratta di esseri umani costituisce una gravissima violazione dei diritti fondamentali, come sancito all'articolo 5, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché una violazione della dignità umana e dell'integrità fisica e psicologica delle vittime che provoca loro gravi danni spesso per il resto della loro vita e rappresenta altresì una grave forma di criminalità, spesso organizzata, che è alimentata da una forte domanda e profitti elevati, stimati a circa 150 miliardi di dollari all'anno(11) , e indebolisce lo Stato di diritto; considerando che le differenze tra le legislazioni degli Stati membri agevolano notevolmente le attività dei gruppi appartenenti alla criminalità organizzata, che il rischio di essere perseguiti penalmente è ancora troppo basso e che le sanzioni comminate per prevenire il reato sono inadeguate rispetto ai potenziali profitti elevati;
B. considerando che la tratta di esseri umani è definita all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE come il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di persone, compreso il passaggio o il trasferimento del controllo su queste persone, con la minaccia dell'uso o con l'uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, la frode, l'inganno, l'abuso di potere o della posizione di vulnerabilità o con l'offerta o l'accettazione di somme di denaro o di vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra, a fini di sfruttamento; che lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o servizi forzati, compreso l'accattonaggio, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù, lo sfruttamento di attività illecite o il prelievo di organi;
C. considerando che la tratta di esseri umani assume forme diverse e che le vittime di tale fenomeno sono presenti in numerose attività legali e illegali, tra cui, in particolare, l'agricoltura, la trasformazione alimentare, l'industria del sesso, il lavoro domestico, la produzione, l'assistenza, la pulizia, altri settori (in particolare nel settore dei servizi), l'accattonaggio, la criminalità, il matrimonio forzato, lo sfruttamento sessuale di minori online, le adozioni illegali e il traffico di organi umani;
D. considerando che, come affermato nel commento congiunto delle Nazioni Unite sulla direttiva dell'Unione europea – Un approccio basato sui diritti umani (2011), diverse agenzie delle Nazioni Unite hanno ricordato la necessità di riconoscere la tratta sia degli uomini che delle donne e di affrontare le somiglianze e le differenze tra le esperienze delle donne e quelle degli uomini in relazione alle vulnerabilità e alle violenze;
E. considerando che l'attuale crisi dei rifugiati ha evidenziato la mancanza di strumenti adeguati a livello europeo per contrastare congiuntamente la tratta di esseri umani, in particolare quando l'obiettivo è lo sfruttamento sessuale di donne e minori;
F. considerando che un'unica strategia "valida per tutti" non è efficiente e che le diverse forme di tratta, quali la tratta a fini di sfruttamento sessuale, di sfruttamento della manodopera e la tratta di minori, devono essere contrastate adottando provvedimenti strategici specifici e mirati;
G. considerando che la direttiva 2011/36/UE (in appresso "la direttiva") va apprezzata per il suo approccio incentrato sui diritti umani e i diritti delle vittime, dal momento che le vittime della tratta di esseri umani godono di determinati diritti e servizi a norma del diritto internazionale, indipendentemente dalla loro capacità o volontà di collaborare alle indagini penali (ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva);
H. considerando che tutti i servizi di sostegno alle vittime della tratta devono essere resi effettivamente incondizionati e garantire che non vi sia un'ulteriore vittimizzazione;
I. considerando che la tratta di esseri umani è, da un lato, il risultato di disuguaglianze economiche e sociali e, dall'altro, è aggravata dalle disparità economiche, sociali, educative e formative tra le donne e gli uomini;
J. considerando che le recenti statistiche mostrano che la maggior parte delle vittime della tratta di esseri umani sono donne; considerando che il genere non crea di per sé vulnerabilità ma che esistono numerosi fattori che contribuiscono a creare una situazione di vulnerabilità, tra cui la povertà, l'esclusione sociale, il sessismo e la discriminazione;
K. considerando che l'80% delle vittime accertate della tratta di esseri umani(12) è costituito da donne e ragazze, il che può essere in parte attribuito alla violenza e alla discriminazione strutturali nei loro confronti;
L. considerando che la domanda di donne, ragazze, uomini e ragazzi nei settori della prostituzione rappresenta un fattore di attrazione determinante per la tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale; che la domanda di manodopera a buon mercato e l'incapacità di sostenere i diritti dei lavoratori costituiscono fattori di attrazione per la tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento del lavoro;
M. considerando che la tolleranza sociale nei confronti delle disuguaglianze di genere e della violenza contro le donne e le ragazze, nonché la scarsa consapevolezza da parte dell'opinione pubblica sulle questioni relative alla tratta di esseri umani favoriscono un clima propizio alla tratta;
N. considerando che i tipi di prostituzione in cui è più probabile riscontrare vittime della tratta di esseri umani, quali la prostituzione di strada, sono diminuiti nei paesi che hanno configurato come reato l'acquisto di servizi sessuali e le attività che traggono profitto dalla prostituzione altrui;
O. considerando che la tratta di donne e ragazze, uomini e ragazzi a fini di sfruttamento sessuale è diminuita nei paesi in cui la domanda è diventata perseguibile, compresi lo sfruttamento della prostituzione e l'acquisto di servizi sessuali;
P. considerando che i gruppi minoritari e immigrati, quali i Rom, rappresentano un numero sproporzionato di vittime della tratta di esseri umani per il fatto di essere socialmente ed economicamente emarginati;
Q. considerando che le aspettative e la discriminazione di genere danneggiano tutti, e che gli uomini sono meno propensi ad ammettere di essere stati vittime di sfruttamento;
R. considerando che l'emancipazione economica e sociale delle donne e delle minoranze le renderebbe meno vulnerabili a diventare vittime della tratta di esseri umani;
S. considerando che l'individuazione delle vittime continua a costituire una sfida e che, per aiutare le vittime della tratta e perseguire e condannare i trafficanti, occorre rafforzare il sostegno alle vittime e la loro protezione, compreso il diritto della vittima di risiedere e lavorare legalmente nello Stato membro dove è stata illegalmente introdotta, migliorando al contempo il loro accesso alla giustizia e al risarcimento;
T. considerando che i minori rappresentano circa il 16 %(13) delle vittime accertate della tratta di esseri umani e le ragazze fino al 13%(14) di tale tratta, e che si tratta di categorie particolarmente vulnerabili, dato che i minori vittime di tale tratta riportano danni fisici, psicologici ed emotivi gravi e duraturi;
U. considerando che il 70 % delle vittime identificate e il 70% degli indagati per tratta di esseri umani nell'UE è costituito da cittadini dell'UE e che le vittime di sfruttamento sessuale, nella maggior parte dei casi denunciati, sono cittadine dell'UE provenienti dall'Europa centrale e orientale(15) ; che tale aspetto deve essere tenuto in considerazione al momento di mettere a punto di sistemi di identificazione ai fini di un migliore riconoscimento di tutte le vittime della tratta di esseri umani;
V. considerando che la maggioranza delle vittime accertate sono donne e ragazze vittime di tratta a fini di sfruttamento sessuale, che assieme rappresentano il 95 % delle vittime della tratta ai fini di sfruttamento sessuale(16) ; che la tratta costituisce una forma di violenza contro le donne e le ragazze;
W. considerando che la tratta di esseri umani è un fenomeno complesso e transnazionale che può essere affrontato efficacemente solo se le istituzioni dell'UE e gli Stati membri collaborano in modo coordinato per evitare la "ricerca del foro più vantaggioso" da parte dei gruppi criminali e degli individui e se ci si concentra sull'identificazione e la protezione delle vittime, potenziali e reali, con una prospettiva intersettoriale integrata; considerando che vi è una chiara distinzione tra tratta di esseri umani e traffico di esseri umani, ma che occorre prestare una particolare attenzione ai richiedenti asilo, ai rifugiati, ai migranti e ad altri gruppi vulnerabili, in particolare i bambini, i minori non accompagnati e le donne in quanto sono esposti a molteplici rischi e sono particolarmente vulnerabili allo sfruttamento e all'ulteriore vittimizzazione;
X. considerando che la tratta di esseri umani è spesso percepita come condotta esclusivamente da gruppi criminali organizzati, sebbene, in realtà, possa anche essere praticata da familiari, amici, parenti, partner e ordinari datori di lavoro della vittima;
Y. considerando che la maggior parte (il 70 %) dei trafficanti sospettati, perseguiti e condannati è rappresentata da uomini, anche se le donne costituiscono una ragguardevole minoranza (29 %) e possono svolgere un ruolo chiave nel processo della tratta di esseri umani(17) , in particolare nel caso della tratta di minori;
Z. considerando che, per essere efficace, qualsiasi legislazione volta a combattere la tratta deve essere accompagnata da una netta transizione culturale da una cultura di impunità a una cultura di totale intransigenza nei confronti dei trafficanti;
AA. considerando che spesso le vittime non dispongono di informazioni sui loro diritti e su come esercitarli efficacemente;
AB. considerando che il concetto di tratta di esseri umani è diverso dalla schiavitù e dalle più ampie discussioni in materia di sfruttamento; che non tutti i tipi di sfruttamento possono essere considerati come tratta di esseri umani;
Valutazione generale delle misure adottate in relazione alla dimensione di genere della tratta di esseri umani nell'attuazione della direttiva
1. prende atto che la direttiva 2011/36/UE doveva essere recepita nelle legislazioni nazionali degli Stati membri entro il 6 aprile 2013 e che tutti gli Stati membri tranne uno hanno notificato alla Commissione l'avvenuto recepimento di tale direttiva nel diritto nazionale;
2. invita gli Stati membri ad accelerare la piena e corretta attuazione della direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime;
3. sottolinea che il quadro giuridico e politico dell'UE riconosce che la tratta è un fenomeno specifico di genere e invita gli Stati membri ad adottare misure specifiche di genere(18) ; ricorda che l'articolo 1 della direttiva sottolinea la necessità di adottare un approccio sensibile alla dimensione di genere in relazione alla tratta di esseri umani; sottolinea che le donne e gli uomini, le bambine e i bambini, sono vulnerabili in modi diversi e spesso sono vittime della tratta per fini diversi e pertanto la prevenzione, l'assistenza e le misure di sostegno devono essere legate al genere; rileva, inoltre, che la strategia dell'UE classifica la violenza contro le donne e le disuguaglianze di genere fra le principali cause della tratta e stabilisce una serie di misure volte ad affrontare la dimensione di genere di tale fenomeno;
4. rileva che la Commissione è tenuta a pubblicare una serie di relazioni concernenti i diversi aspetti dell'attuazione della direttiva; esprime grave rammarico per il fatto che tali relazioni saranno pubblicate in ritardo, dato che ciò getta una luce preoccupante sulle sue priorità in materia di esecuzione; invita la Commissione a rispettare gli obblighi di relazione e il calendario quali stabiliti nella direttiva;
5. ricorda che, in base all'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2011/36/UE, la Commissione ha l'obbligo di presentare entro aprile 2015 una relazione al Parlamento e al Consiglio in cui valuta in che misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla direttiva; rammenta che tale compito non è stato completato nei tempi previsti;
6. evidenzia che la dimensione di genere deve essere oggetto di un monitoraggio costante nell'attuazione della legislazione anti-tratta dell'UE e sollecita la Commissione a continuare a monitorare questo aspetto nella sua valutazione dell'osservanza e dell'attuazione della direttiva da parte degli Stati membri;
7. elogia il buon lavoro svolto dal coordinatore anti-tratta dell'UE nello sviluppo di conoscenze e dati sui diversi aspetti della tratta di esseri umani, inclusa la ricerca relativa alla dimensione di genere e, in particolare, la vulnerabilità dei minori; ritiene tuttavia che, per accelerare la risposta dell'UE alla tratta di esseri umani, il mandato del coordinatore anti-tratta dell'UE potrebbe essere ampliato;
8. si rammarica che le capacità di Europol non siano sfruttate appieno tra le autorità di contrasto degli Stati membri al fine di promuovere lo scambio di informazioni con Europol, affinché si possano stabilire connessioni tra le indagini nei diversi Stati membri e si possa delineare un quadro di intelligence più completo delle reti della criminalità organizzata più pericolose attive nell'Unione europea;
9. si compiace della creazione, da parte della Commissione, di una pagina Internet contro la tratta, che contiene una banca dati dei progetti finanziati dall'UE all'interno dell'UE stessa e in altri paesi, informazioni aggiornate sugli strumenti giuridici e politici dell'UE, sulle misure adottate dagli Stati membri contro la tratta di persone, sulle opportunità di finanziamento e le iniziative dell'UE;
10. sottolinea l'importanza di disporre di informazioni chiare e coerenti per le vittime e gli operatori in prima linea che possono entrare in contatto con loro, le forze di pubblica sicurezza, le autorità giudiziarie, la polizia e i servizi sociali, il che include informazioni sui diritti relativi all'assistenza di emergenza, all'assistenza sanitaria e alle cure mediche, sui permessi di soggiorno, sui diritti del lavoro, sull'accesso alla giustizia e all'assistenza legale, sulle possibilità di chiedere un indennizzo, sui diritti specifici dei minori, ecc.;
11. osserva che è altresì importante prestare maggiore attenzione agli intermediari del mercato del lavoro, agli appaltatori, ai subappaltatori e alle agenzie di collocamento, in particolare nei settori ad alto rischio, al fine di prevenire la tratta di esseri umani, soprattutto finalizzata allo sfruttamento della manodopera, ma anche allo sfruttamento sessuale che si nasconde dietro presunti contratti di servizio nel settore della ristorazione e dei servizi alla persona;
12. sottolinea che nel quadro politico e giuridico dell'UE sulla tratta degli esseri umani coesistono la dimensione interna e quella esterna, riconoscendo che la lotta alla tratta di esseri umani, che costituisce una grave violazione dei diritti umani, rappresenta un chiaro obiettivo dell'azione esterna dell'UE; evidenzia inoltre che i paesi al di fuori dell'UE sono spesso i paesi di origine e di transito per la tratta all'interno dell'UE e che la lotta contro la tratta, in quanto attività illegale transfrontaliera, è un settore importante nel quale cooperare con i paesi terzi; si compiace, a tale riguardo, che su richiesta del Consiglio, la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) abbiano elaborato un pacchetto di informazioni sulle attività svolte nelle regioni e nei paesi prioritari ai fini della lotta alla tratta di esseri umani, nonché un elenco degli strumenti a disposizione dell'UE e degli Stati membri, comprese le politiche esterne che affrontano la tratta di esseri umani e i progetti finanziati dall'UE e dagli Stati membri in questo settore; invita gli Stati membri a cooperare con la Commissione e il SEAE nella lotta alla tratta di esseri umani;
13. ritiene che i richiedenti asilo, i rifugiati e i migranti siano particolarmente vulnerabili alla tratta e che occorra prestare una particolare attenzione alla tratta di donne, bambini e altri gruppi vulnerabili; invita l'UE e gli Stati membri a esaminare il legame esistente tra il numero crescente di rifugiati che arrivano e la tratta di esseri umani; invita gli Stati membri a intensificare la cooperazione, anche nei punti di crisi, per identificare le potenziali vittime e impiegare tutti i mezzi necessari per contrastare i trafficanti e i passatori, anche migliorando la raccolta di dati e garantendo la conformità con le norme di protezione esistenti; ricorda il ruolo delle reti e delle agenzie dell'UE nell'identificazione precoce delle vittime alle frontiere dell'Unione e nella lotta contro la tratta di esseri umani e, in tale contesto, sottolinea la necessità di una maggiore cooperazione tra Europol, Eurojust, le autorità nazionali e i paesi terzi anche attraverso l'utilizzo della banca dati ECRIS; chiede che siano destinate maggiori risorse alle agenzie che si occupano di giustizia e affari interni (GAI) per consentire la nomina di funzionari che abbiano ricevuto una formazione sulle questioni di genere, in particolare negli Stati membri che si trovano costretti ad affrontare flussi migratori misti più consistenti; sottolinea che il nuovo approccio basato sui punti di crisi ("hotspot") non dovrebbe limitarsi a una rapida elaborazione e assorbimento degli arretrati, quanto includere una proporzionata componente anti-tratta orientata verso un'efficace segnalazione delle potenziali vittime;
14. invita gli Stati membri a valutare in modo critico la registrazione dei rifugiati e i relativi servizi e le strutture di assistenza, in quanto questo gruppo, in particolare i minori non accompagnati, è estremamente vulnerabile allo sfruttamento da parte di bande criminali e alla successiva tratta di esseri umani;
15. ritiene che occorra rivolgere maggiore attenzione alla situazione delle vittime transgender, che spesso subiscono discriminazione, stigmatizzazione e minacce di violenza per la propria identità di genere; è dell'avviso che le persone transgender debbano essere considerate come un gruppo vulnerabile, in quanto sono particolarmente esposte al rischio di cadere nelle mani dei trafficanti; ritiene che questo fattore di vulnerabilità debba essere tenuto in considerazione in sede di valutazione individuale del rischio da parte degli Stati membri, onde garantire che le vittime della tratta ricevano la protezione e le cure necessarie; invita gli Stati membri a fornire ai funzionari suscettibili di entrare in contatto con vittime effettive o potenziali della tratta di esseri umani una formazione adeguata sulle specificità delle vittime transgender, affinché siano in grado di individuare tali vittime in modo più proattivo e adattare i servizi di assistenza alle loro esigenze;
Prospettiva di genere nella prevenzione della tratta di esseri umani
16. sottolinea che, ai sensi dell'articolo 11 della direttiva, gli Stati membri hanno l'obbligo di istituire meccanismi atti a garantire l'identificazione precoce, l'assistenza e il sostegno delle vittime, in cooperazione con le pertinenti organizzazioni di sostegno; sottolinea la necessità di una strategia strutturata su quattro dimensioni fondamentali: prevenzione, azione penale, protezione delle vittime e un partenariato a più livelli;
17. invita gli Stati membri a combattere l'impunità, a configurare la tratta come reato e a garantire che i responsabili siano consegnati alla giustizia e che le sanzioni siano inasprite; esorta pertanto gli Stati membri a ratificare ogni strumento, accordo o atto giuridico internazionale pertinente che renderà gli sforzi volti a contrastare la tratta di esseri umani più efficaci, coordinati e coerenti, ivi compresa la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani;
18. invita ad adottare un approccio coerente per perseguire i reati relativi alla tratta di esseri umani ed esorta gli Stati membri a intensificare le indagini e i procedimenti giudiziari; chiede, a tale scopo, agli Stati membri di accrescere la cooperazione e la collaborazione transfrontaliera con le pertinenti agenzie dell'Unione;
19. ricorda che le donne e i minori potrebbero essere costretti a offrire sesso in cambio di protezione per sopravvivere, proseguire il percorso migratorio e garantirsi la sussistenza; che le donne e i minori che ricorrono al sesso di sopravvivenza non sono considerati vittime della tratta e, pertanto, non possono ricevere l'assistenza necessaria;
20. sottolinea che, per prevenire la tratta di esseri umani e il traffico di persone è importante creare canali per l'immigrazione legale e sicura per donne e bambini (ad esempio mediante visti umanitari); rileva che è altresì importante che i paesi di destinazione si assicurino che le donne migranti cui è stato concesso il permesso di soggiorno legale nei paesi di destinazione abbiano accesso a corsi di lingua e ad altri mezzi di integrazione sociale, istruzione e formazione, in particolare al fine di esercitare i loro diritti di cittadine;
21. invita gli Stati membri a predisporre colloqui ben strutturati con le vittime, che aiutino la ricostruzione precisa dei fatti, senza mettere, allo stesso tempo, sotto pressione psicologica la vittima, la quale si trova già in uno stato di paura e di confusione;
22. ricorda che tutti gli sforzi volti a contrastare la tratta devono conciliare l'azione penale con la responsabilità di proteggere le vittime; ricorda che il sostegno a favore delle vittime svolge un ruolo importante nella prevenzione della tratta di esseri umani, dato che le vittime che beneficiano di un valido sostegno sono maggiormente in grado di riprendersi dal trauma della propria esperienza, contribuire ai procedimenti penali contro i responsabili, all'elaborazione di programmi di prevenzione e di politiche informate ed evitare di essere nuovamente vittime della tratta di esseri umani;
23. pone l'accento sul fatto che Internet svolge un ruolo chiave nel facilitare la tratta di esseri umani il che aggrava i problemi con cui occorre misurarsi nella lotta contro questa grave forma di criminalità organizzata; denuncia il fatto che Internet è sempre più utilizzata nel reclutare le vittime, sia all'interno che al di fuori dell'UE, attraverso false offerte di lavoro, pubblicizzando i servizi prestati dalle vittime sfruttate e nello scambio di informazioni fra le reti criminali; invita gli Stati membri a garantire che le proprie rispettive politiche anti-tratta tengano conto di tale aspetto e che gli sforzi in materia di applicazione della legge concernente le tecnologie informatiche dispongano delle conoscenze necessarie in materia di genere per prevenire e contrastare efficacemente tutte le forme di tale reato, in particolare per quanto riguarda la tratta di esseri umani ai fini di sfruttamento sessuale; evidenzia che le nuove tecnologie, i media sociali e Internet dovrebbero essere utilizzati anche per sensibilizzare e mettere in guardia le potenziali vittime contro i rischi della tratta; chiede, in tale contesto, alla Commissione di studiare in modo più approfondito il ruolo di Internet nella tratta di esseri umani e di tenere il Parlamento debitamente informato;
24. si rammarica che l'identificazione delle vittime rimanga uno degli aspetti più difficili e incompleti dell'attuazione della normativa, ma sottolinea che ciò non sminuisce la responsabilità degli Stati membri di proteggere tali persone vulnerabili; sottolinea che, a causa della natura coercitiva ed ingannevole di tale reato, le vittime possono non essere in grado di riconoscere la loro stessa vulnerabilità; sottolinea che gli atti che le vittime della tratta di esseri umani sono costrette a compiere sono considerati reati in alcuni Stati membri, cosa che pregiudica la fiducia tra le vittime e le autorità; osserva che la direttiva 2011/36/UE vieta la penalizzazione delle vittime del traffico di esseri umani; invita gli Stati membri a dare attuazione agli articoli da 11 a 17 della direttiva sulla protezione e il sostegno delle vittime, adottando un approccio attento alla prospettiva di genere (in particolare aumentando il numero di rifugi per le vittime e rafforzando i programmi di reinserimento delle stesse nella società), nonché ad attuare pienamente la direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, per garantire un sostegno e un'assistenza adeguati alle vittime della tratta di esseri umani, anche per quanto riguarda il diritto di risiedere nello Stato membro dove la vittima è stata illegalmente introdotta e avere accesso al mercato del lavoro di tale Stato membro; sottolinea che tali disposizioni non dovrebbero essere subordinate alla denuncia o alla collaborazione delle vittime nell'indagine penale; invita la Commissione a potenziare lo scambio di migliori prassi in materia di protezione delle vittime;
25. sottolinea che le organizzazioni non governative (ONG) e gli individui che si adoperano per proteggere e aiutare le vittime della tratta di esseri umani non dovrebbero essere ritenuti responsabili di alcun reato;
26. critica con fermezza il fatto che il ricorso ai servizi di persone vittime della tratta in tutti gli Stati membri non costituisca ancora un reato, ma prende atto della difficoltà di dimostrare tale consapevolezza in un contesto giuridico e ritiene che si tratterebbe di un importante passo in avanti nel riconoscere la gravità di tale reato, garantendo un reale quadro per la prevenzione della tratta di esseri umani e per porre fine alla cultura dell'impunità;
27. invita gli Stati membri a introdurre sanzioni penali severe per i reati della tratta di esseri umani, della schiavitù moderna e dello sfruttamento, nonché a configurare come reato l'atto di avvalersi consapevolmente di servizi prestati da vittime della tratta di esseri umani, incluse le vittime del traffico a fini di prostituzione, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, compreso l’accattonaggio, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù, lo sfruttamento di attività criminali o il prelievo di organi. rileva il numero esiguo di azioni penali e condanne riguardanti il reato di tratta a livello nazionale;
28. rileva che la fonte principale di informazione per la registrazione delle vittime è costituita dalla polizia e sottolinea la necessità di una formazione mirata e specialistica per le autorità di contrasto e un maggiore equilibrio di genere negli organici; sottolinea che la registrazione delle vittime della tratta di esseri umani attraverso penitenziari e centri di detenzione in taluni Stati membri mostra le lacune del sistema e nelle conoscenze dei professionisti interessati; insiste sul fatto che gli Stati membri dell'UE devono applicare efficacemente le leggi contro la tratta di esseri umani e sottolinea, nel contempo, che, per migliorare l'identificazione delle vittime e l'identificazione dei subdoli mezzi utilizzati nella tratta di esseri umani, il sistema giudiziario penale dovrebbe concentrarsi maggiormente sulle dinamiche dello sfruttamento e sull'applicazione della legge; rileva a tale proposito che, conformemente al regolamento (UE) 2015/2219, CEPOL dovrebbe promuovere il rispetto e la comprensione comuni dei diritti fondamentali nell'ambito delle autorità di contrasto, compresi i diritti, l'assistenza e la protezione delle vittime;
29. invita Europol e le forze di polizia nazionali a dare maggiore priorità e fornire risorse più cospicue per perseguire coloro che favoriscono la tratta di esseri umani, prestando particolare attenzione alla sensibilizzazione delle forze di polizia e della popolazione rispetto alle nuove forme di tratta di esseri umani;
30. invita Europol e gli Stati membri a intensificare gli sforzi volti a contrastare i reclutatori mediante l'adozione di un approccio proattivo o sulla base della testimonianza della vittima, conformemente all'articolo 9 della direttiva 2011/36/UE; sottolinea che i reclutatori impiegano diversi canali, tra cui i social network e i siti Internet (agenzie di reclutamento online); invita la Commissione ad estendere il mandato dell'unità UE addetta alle segnalazioni su Internet (IRU) di Europol alla lotta contro la tratta di esseri umani;
31. invita la Commissione a valutare l'efficacia della cooperazione tra gli Stati membri ed Europol nel contesto della lotta contro la tratta di esseri umani; sottolinea l'importanza dello scambio sistematico di dati e dell'alimentazione da parte di tutti gli Stati membri delle banche dati europee utilizzate a tal proposito, tra cui le banche dati di Europol "Focal Point Phoenix" e "Focal Point Twins"; sottolinea la necessità di assicurare che le guardie di frontiera e le guardie costiere abbiano accesso alle banche dati di Europol;
32. osserva che le vittime vivono lo sfruttamento in modo diverso e che un metodo di identificazione basato su una "lista di controllo" di indicatori può ostacolare l'identificazione formale e avere pertanto un impatto sull'accesso delle vittime ai servizi, agli aiuti e alla protezione;
33. sottolinea che, per incoraggiare le vittime della tratta a rivolgersi alle autorità e denunciare la propria situazione, migliorandone così l'identificazione precoce, occorre modificare la legislazione affinché riconosca le vittime della tratta di esseri umani come titolari di diritti agli occhi della legge; evidenzia che le vittime della tratta di esseri umani devono avere diritto a misure di assistenza e protezione; osserva che, per determinare che cosa sia la tratta di esseri umani e chi debba essere assistito e tutelato dalla legge, occorre dare più potere agli assistenti sociali, agli operatori sanitari e ai servizi per l'immigrazione;
34. sollecita una migliore attuazione e un migliore monitoraggio dell'articolo 8 della direttiva 2011/36/UE, in modo da assicurare che non siano avviate azioni penali e non siano applicate pene o sanzioni penali alle vittime della tratta di esseri umani, e sottolinea che ciò include il mancato esercizio dell'azione penale nei confronti delle persone che praticano la prostituzione e la mancata applicazione di pene o sanzioni penali per l'ingresso o il soggiorno irregolari nei paesi di transito e di destinazione;
35. rileva con preoccupazione le testimonianze di alcune vittime della tratta di esseri umani che sono arrestate ed espulse anziché essere accolte e aiutate per esercitare i loro diritti in quanto vittime e accedere agli aiuti necessari, come stabilito dalla direttiva 2004/81/CE;
36. invita la Commissione a elaborare orientamenti basati sulle migliori prassi per sviluppare e integrare le competenze in materia di genere nelle attività delle autorità incaricate dell'applicazione della legge in tutta l'UE;
37. invita gli Stati membri a cooperare nell'elaborazione di orientamenti più adeguati in materia di identificazione delle vittime della tratta di esseri umani, che potrebbero aiutare i servizi consolari e le guardie di frontiera nell'adempimento di tale compito;
38. evidenzia l'importanza di "seguire il percorso del denaro" come strategia chiave per sottoporre a indagine e perseguire le reti della criminalità organizzata che traggono beneficio dalla tratta di esseri umani, e invita Europol ed Eurojust a rafforzare le loro capacità nel settore della lotta alla tratta; invita gli Stati membri a operare a stretto contatto con Europol e fra di loro per indagare sugli aspetti finanziari e il riciclaggio del denaro nei casi di tratta di esseri umani; sottolinea che gli Stati membri dovrebbero rafforzare la cooperazione ai fini della confisca e del congelamento dei beni delle persone implicate nella tratta, in quanto ciò potrebbe costituire un mezzo efficace per promuovere il passaggio della tratta di esseri umani da una attività a "basso rischio e ad alto profitto" a una ad "alto rischio e basso profitto"; invita gli Stati membri, in questo contesto, a utilizzare in modo più efficiente tutti gli strumenti esistenti, quali il riconoscimento reciproco delle sentenze giudiziarie, le squadre investigative comuni e l'ordine europeo d'indagine; ritiene che i beni confiscati alle persone condannate per reati connessi alla tratta dovrebbero essere usati per sostenere e risarcire le vittime della tratta; rileva inoltre che con gli ingenti fondi raccolti dalla tratta di esseri umani e dallo sfruttamento vengono finanziate altre forme gravi di criminalità;
39. invita le agenzie che si occupano di giustizia e affari interni (GAI), quali Eurojust, Europol, FRA, Frontex, CEPOL ed EASO, a mettere a punto un programma duraturo per migliorare l'equilibrio di genere nel processo decisionale in materia di tratta; chiede di rendere note le cifre sulla composizione dei loro consigli di amministrazione e del loro personale, e di tenere discussioni con gli Stati membri sui benefici dell'equa assunzione e promozione nei servizi incaricati dell'applicazione della legge e in quelli preposti ai controlli di frontiera; chiede parimenti la maggiore diffusione di programmi quali "Female Factor" di Europol a tutte le agenzie che si occupano di giustizia e affari interni (GAI) a dominanza maschile, su base periodica, piuttosto che una tantum;
40. ricorda che la formazione dei funzionari e degli operatori rappresenta un aspetto cruciale per individuare tempestivamente le potenziali vittime e prevenire i reati; invita pertanto gli Stati membri ad applicare pienamente l'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 2011/36/UE e condividere le migliori prassi, in particolare, in fase di elaborazione di programmi di formazione sensibili alla dimensione di genere per le persone che, svolgendo una funzione ufficiale, entrano in contatto con le vittime della tratta di esseri umani, tra cui agenti di polizia e altre forze di sicurezza, agenti di frontiera, giudici, magistrati, avvocati e altre autorità giudiziarie, personale medico in prima linea, assistenti sociali e psicologi; sottolinea che la formazione dovrebbe includere lo sviluppo delle conoscenze sulla violenza di genere e lo sfruttamento, l'individuazione delle vittime, una procedura di identificazione formale e un'assistenza adeguata e specifica per il genere in favore delle vittime;
41. chiede uno sviluppo e una diffusione più ampi delle pubblicazioni di sensibilizzazione intese a migliorare la conoscenza in seno alle professioni, quali il manuale destinato al personale consolare e diplomatico dal titolo "Handbook for consular and diplomatic staff on how to assist and protect victims of human trafficking"(19) ;
42. riconosce l'importanza di sviluppare relazioni a lungo termine tra organismi incaricati dell'applicazione della legge, prestatori di servizi, varie parti interessate e vittime, al fine di costruire la fiducia e rispondere in modo sensibile alle esigenze di queste ultime; sottolinea che le organizzazioni di sostegno necessitano di fondi adeguati per i progetti ed esprime preoccupazione per il fatto che molte di esse, in particolare le organizzazioni di donne, incontrano difficoltà a causa dei tagli ai finanziamenti;
43. evidenzia che i finanziamenti della Commissione e degli Stati membri dovrebbero essere destinati al prestatore di servizi più idoneo, sulla base delle esigenze delle vittime, inclusi i requisiti specifici di genere e quelli specifici per i minori, la competenza del prestatore e l'entità del suo impegno a fornire servizi di assistenza e cura di vasta portata e lunga durata;
44. invita gli Stati membri a includere attivamente le parti sociali, il settore privato, i sindacati e la società civile, in particolare le ONG che operano per contrastare la tratta e offrono assistenza alle vittime, nelle loro iniziative volte a prevenire la tratta di esseri umani, in particolare nel settore dello sfruttamento sul lavoro, anche per quanto riguarda l'identificazione delle vittime e le attività di sensibilizzazione;
45. osserva che, sebbene lo sfruttamento sessuale sia illegale in tutti gli Stati membri, ciò non impedisce la tratta a fini di sfruttamento sessuale; invita gli Stati membri a dare piena attuazione alla direttiva 2011/92/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia infantile, e ad intensificare la loro cooperazione giudiziaria e di polizia per prevenire e combattere lo sfruttamento sessuale dei bambini; invita la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, a esaminare in che modo la domanda di servizi sessuali veicoli la tratta di esseri umani, compresa la tratta di minori, e le modalità più efficaci per ridurre tale domanda; ribadisce, in questo contesto, l'obbligo degli Stati membri di rivolgere particolare attenzione ai minori vittime della tratta di esseri umani, compresi quelli non accompagnati provenienti da paesi terzi, nonché di garantire una protezione speciale ai minori coinvolti nei procedimenti penali, assicurando che l'interesse superiore del minore resti in ogni caso la considerazione preminente;
46. rileva che la raccolta di dati sulla tratta di minori si dovrebbe basare su una definizione comune di tale fenomeno criminale; osserva parimenti che alcuni Stati membri considerano la tratta di minori una forma autonoma di sfruttamento e altri assimilano le vittime minorenni agli adulti, ostacolando la possibilità di creare un quadro globale di intelligence e definire le migliori risposte investigative a livello dell'UE;
47. sottolinea l'obbligo della Commissione, a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva, di presentare entro il 2016 una relazione che valuti l'impatto delle leggi nazionali in vigore sulla configurazione come reato dell'utilizzo consapevole dei servizi di una vittima della tratta di esseri umani e la necessità di un'ulteriore azione in tal senso; evidenzia che la Commissione non dovrebbe affidarsi esclusivamente alle relazioni di uno Stato membro, bensì valutare anche la conformità tramite l'impegno con la società civile e con gli altri organismi che operano nel settore, quali GRETA, e mediante le relazioni stilate dal rappresentante speciale dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) sulla tratta di esseri umani e dal relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tratta di esseri umani e sulle forme contemporanee di schiavitù;
48. nota la mancanza di una visione comune tra gli Stati membri sul concetto di domanda di sfruttamento, e invita la Commissione e gli Stati membri a proporre orientamenti sulla punizione del cliente basati sul modello nordico, sensibilizzando nel contempo l'opinione pubblica su tutte le forme di tratta di esseri umani, in particolare lo sfruttamento sessuale, e rendendo note altre forme di sfruttamento, come la servitù domestica;
49. rileva che la maggiore vulnerabilità di determinati gruppi di persone espone queste ultime a un maggiore rischio di diventare vittime della tratta; condanna tuttavia il fatto che la tratta di esseri umani esiste perché vi è una domanda elevata di prodotti e servizi che sono il risultato dello sfruttamento di esseri umani, il che costituisce un tipo di criminalità organizzata estremamente redditizio;
50. evidenzia i dati che confermano l'effetto deterrente generato in Svezia dalla configurazione come reato dell'acquisto di servizi sessuali; sottolinea la portata normativa di questo modello di regolamentazione e il suo potenziale nel modificare gli atteggiamenti sociali, al fine di ridurre la domanda complessiva di servizi delle vittime della tratta di esseri umani;
51. invita gli Stati membri ad applicare pienamente l'articolo 18, paragrafo 4, della direttiva e a sviluppare strategie specifiche per ridurre la domanda di tratta di esseri umani a fini di sfruttamento sessuale, come programmi e piani di uscita per rafforzare e proteggere i diritti delle persone che si prostituiscono e ridurre la loro vulnerabilità allo sfruttamento, nonché campagne per scoraggiare la domanda di servizi sessuali da parte di persone oggetto di tratta, notando nel contempo che la regolamentazione della prostituzione è di competenza degli Stati membri; invita la Commissione ad esaminare ulteriormente qualsiasi connessione tra la domanda di servizi sessuali e la tratta di esseri umani; ritiene che la riduzione della domanda possa essere conseguita mediante disposizioni legislative che trasferiscano l'onere penale su coloro che acquistano le prestazioni sessuali delle persone oggetto di tratta, piuttosto che su chi le vende;
52. invita l'Unione a prestare attenzione e a rendere visibili le nuove forme di tratta e di sfruttamento degli esseri umani, compresi lo sfruttamento riproduttivo e la tratta di neonati;
53. osserva con preoccupazione che pochissimi Stati membri hanno definito con chiarezza programmi di riduzione della domanda e che, in linea generale, questi si sono concentrarti sul traffico a fini di sfruttamento sessuale; chiede agli Stati membri di sviluppare programmi di riduzione della domanda per tutti i tipi di tratta di esseri umani;
54. rileva che i matrimoni fittizi possono configurarsi come tratta di esseri umani in determinate circostanze, qualora sussista una componente forzata o di sfruttamento, e che le donne e le ragazze sono maggiormente suscettibili di diventare vittime;
55. sottolinea che gli sforzi intesi a migliorare la parità di genere contribuiscono alla prevenzione della tratta di esseri umani e dovrebbero includere strategie per lo sviluppo di programmi di istruzione ed emancipazione delle donne e delle ragazze, al fine di rafforzare la loro posizione nella società e renderle meno vulnerabili alla tratta; invita gli Stati membri ad adottare misure di prevenzione proattive, come ad esempio campagne informative e di sensibilizzazione, formazione rivolta principalmente agli uomini, seminari specifici con i gruppi vulnerabili e attività educative nelle scuole, tra cui promozione dell'uguaglianza, lotta agli stereotipi sessisti e alla violenza basata sul genere, dal momento che la parità di trattamento dovrebbe essere un obiettivo dell'intera società;
56. sottolinea l'efficacia dei programmi di sensibilizzazione nell'educare i consumatori a selezionare i prodotti delle imprese che garantiscono una catena di approvvigionamento in cui non sia praticata la schiavitù, ma nota che tale misura di per sé non è sufficiente a ridurre la domanda relativa alla tratta di esseri umani;
57. osserva che la direttiva 2009/52/CE vieta già ai datori di lavoro di ricorrere al lavoro o ai servizi di cittadini di paesi terzi sprovvisti di uno status legale di residenza nell'UE sapendo che sono vittime della tratta di esseri umani; prende atto del fatto che i cittadini dell'UE che sono vittime della tratta non sono inclusi in tale normativa; invita gli Stati membri a garantire che nelle loro legislazioni nazionali i cittadini dell'UE vittime della tratta siano protetti dallo sfruttamento della manodopera e che siano stabilite sanzioni adeguate;
58. ricorda che, secondo Europol, circa 10 000 minori non accompagnati sono scomparsi dopo il loro arrivo nell'Unione nel 2015, e che potrebbero essere vittime della tratta ed esposti a qualsiasi forma di sfruttamento e abuso; invita gli Stati membri ad attuare appieno il pacchetto asilo e a registrare i minori al loro arrivo, al fine di assicurare il loro inserimento nei sistemi di protezione dei minori; esorta gli Stati membri ad aumentare lo scambio di informazioni al fine di garantire una migliore protezione dei minori migranti in Europa;
59. esprime preoccupazione per la mancanza di dati riguardanti le donne e i minori rom a rischio di tratta ai fini del lavoro o dei servizi forzati, che comprendono l'accattonaggio; invita la Commissione a fornire dati relativi alle donne e ai minori rom riconosciuti come vittime della tratta, a quanti hanno ricevuto assistenza alle vittime e in quali paesi;
60. sottolinea che il matrimonio forzato può essere interpretato come una forma di tratta di esseri umani qualora contenga un elemento di sfruttamento della vittima, e invita tutti gli Stati membri a contemplare tale dimensione; sottolinea che lo sfruttamento può essere di natura sessuale (stupro da parte del coniuge, prostituzione forzata o pornografia) oppure economica (lavoro domestico o accattonaggio forzato), e che il matrimonio forzato può essere l'obiettivo finale della tratta (vendere una vittima come sposa oppure contrarre matrimonio sotto coercizione); sottolinea che è arduo per le autorità identificare questa tipologia di tratta poiché attiene alla sfera privata; invita gli Stati membri a predisporre servizi atti ad accogliere tali vittime; invita la Commissione a potenziare lo scambio di buone prassi a tal riguardo;
61. esprime preoccupazione in merito al crescente fenomeno dei "loverboy"; ricorda che le vittime vivono spesso in una condizione di dipendenza emotiva che rende il lavoro investigativo più arduo, poiché tali soggetti sono difficilmente identificabili come vittime della tratta di esseri umani e spesso si rifiutano di testimoniare contro il proprio "loverboy"; invita la Commissione a potenziare lo scambio di buone prassi a tal riguardo; invita gli Stati membri a predisporre un'accoglienza specifica per queste vittime e a garantire che le autorità giudiziarie e di contrasto ne riconoscano lo status di vittime, in particolare in caso di minori, onde evitare che siano stigmatizzate per "comportamenti devianti";
La dimensione di genere dell'assistenza, del sostegno e della protezione delle vittime
62. è preoccupato per il fatto che non tutte le vittime sono in grado di accedere ai servizi o non ne sono a conoscenza; sottolinea che non vi devono essere discriminazioni nell'accesso ai servizi;
63. osserva che le vittime della tratta di esseri umani necessitano di servizi specializzati, incluso l'accesso a un alloggio sicuro a breve e a lungo termine, programmi di protezione dei testimoni, servizi sanitari e di consulenza, servizi di traduzione e interpretazione, accesso alla giustizia, risarcimento, accesso all'istruzione e alla formazione, tra cui l'apprendimento della lingua del paese in cui risiedono, collocamento, (re)inserimento, mediazione familiare e assistenza al reinsediamento, e che tali servizi dovrebbero essere ulteriormente personalizzati caso per caso, prestando particolare attenzione alla questione del genere;
64. sottolinea che la dimensione di genere della tratta di esseri umani fa sì che gli Stati membri siano tenuti a considerarla come una forma di violenza contro le donne e le ragazze; evidenzia che si deve prestare maggiore attenzione alla dinamica dello sfruttamento e ai danni emotivi e psicologici a lungo termine ad esso associati; chiede alla Commissione di presentare una strategia europea contro la violenza di genere nella quale figuri una proposta legislativa sulla violenza contro le donne che includa la tratta di esseri umani;
65. pone l'accento sul lavoro positivo svolto dai diversi servizi governativi e dalla società civile nell'identificare le vittime della tratta di esseri umani e nel fornire loro assistenza e sostegno, anche se tale lavoro non è svolto con coerenza in tutti gli Stati membri o nel rispetto dei diversi tipi di tratta di esseri umani;
66. sottolinea che occorre garantire fondi adeguati per le ONG indipendenti e i rifugi basati sul genere, onde soddisfare le necessità della vittima in qualsiasi punto del tragitto nei paesi di destinazione, e adoperarsi preventivamente nei paesi interessati di origine, di transito e di destinazione;
67. invita gli Stati membri a istituire linee dirette a cui le vittime della tratta di esseri umani e dello sfruttamento possano rivolgersi per ricevere consigli e assistenza; evidenzia che tali linee dirette si sono rivelate vincenti in altri campi, quali la radicalizzazione e la sottrazione di minori;
68. esorta gli Stati membri a garantire la fornitura di servizi basati sul genere alle vittime della tratta di esseri umani, che siano adeguati alle loro esigenze, riconoscendo qualsiasi necessità specifica per la forma di tratta che hanno subito; sottolinea che, benché la maggior parte delle vittime siano donne e ragazze, dovrebbero essere offerti servizi specializzati per le vittime di tutti i generi;
69. sottolinea che numerose vittime di sfruttamento sessuale vengono drogate al fine di mantenerle in uno stato di dipendenza fisica e psicologica; invita, pertanto, gli Stati membri a predisporre programmi di accompagnamento specializzati per queste vittime e a riconoscere il suddetto elemento quale circostanza aggravante nella risposta di giustizia penale alla tratta di esseri umani;
70. sottolinea che l'effetto cumulativo di diversi tipi di discriminazione fondata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere rende le persone LGBTI particolarmente vulnerabili alla tratta di esseri umani; invita gli Stati membri a rispondere alle esigenze specifiche delle persone LGBTI; chiede alla Commissione di promuovere lo scambio di buone prassi a tal riguardo;
71. evidenzia l'importanza che tutti gli Stati membri riconoscano sistematicamente il diritto delle vittime di sesso femminile della tratta di esseri umani, che si trovano in stato di gravidanza in conseguenza dello sfruttamento, di accedere a servizi sicuri per abortire;
72. ritiene che l'articolo 11, paragrafo 5, della direttiva 2011/36/CE dovrebbe essere ampliato per introdurre gli aiuti destinati a una futura integrazione (apprendimento della lingua, familiarizzazione con la cultura e la comunità ecc.) se la vittima, per la sua situazione, può beneficiare del permesso di soggiorno;
73. invita gli Stati membri a garantire che i cittadini dell'UE e dei paesi terzi vittime della tratta abbiano diritto di ricevere permessi di soggiorno;
74. nota che una situazione irregolare per quanto riguarda la residenza legale non preclude dall'essere vittima della tratta di esseri umani e che tali vittime dovrebbero pertanto godere degli stessi diritti delle altre; invita gli Stati membri a non confondere le questioni della migrazione e della tratta di esseri umani, sottolineando il principio del carattere incondizionato dell'assistenza sancito dalla direttiva;
75. invita gli Stati membri a garantire in modo efficace i diritti delle vittime e chiede l'analisi dell'attuazione della direttiva 2011/36/UE alla luce delle disposizioni di cui alla direttiva 2012/29/UE; invita gli Stati membri a fornire a titolo gratuito assistenza giuridica, compresa l'assistenza e la rappresentanza legale, psicologica e medica, come pure informazioni sul diritto al sostegno e all'assistenza sanitaria, compreso il diritto all'aborto per le vittime di sfruttamento sessuale, a tutti coloro che si autocertificano o rispettano un numero adeguato di criteri di identificazione in qualità di vittime della tratta di esseri umani, al fine di aiutarli a fruire dei loro diritti, del risarcimento e/o dell'accesso alla giustizia; evidenzia che l'autocertificazione non dovrebbe mai essere l'unico requisito per accedere ai diritti e ai servizi a favore delle vittime;
76. invita gli Stati membri a rendere l'assistenza legale disponibile per le vittime della tratta non solo nei procedimenti penali, ma anche nelle procedure civili, di lavoro o di immigrazione/asilo in cui sono coinvolte;
77. invita gli Stati membri a riconoscere, nel definire i limiti al sostegno a favore delle vittime, che i tempi di recupero dai danni causati dalla tratta a fini di sfruttamento sessuale sono più lunghi rispetto ai tempi necessari per riprendersi da altre forme di tratta di esseri umani; chiede che le misure di protezione a favore delle vittime di tratta a fini di sfruttamento sessuale siano estese, onde ridurre al minimo i danni, impedire una ripresa della tratta o una vittimizzazione secondaria e rispondere in ogni circostanza alle esigenze individuali;
Valutazione di altre misure sensibili alla dimensione di genere adottate nell'attuazione della direttiva
78. sottolinea che qualsiasi obbligo per le vittime di partecipare ai procedimenti penali a carico dei trafficanti può essere dannoso; nota che, nel quadro di un approccio basato sui diritti umani, tale obbligo non dovrebbe costituire una condizione per accedere ai servizi;
79. ritiene che tutte le vittime della tratta di esseri umani dovrebbero essere sistematicamente informate in merito alla possibilità di beneficiare di un periodo di recupero e riflessione, e dovrebbero effettivamente usufruire di tale periodo; si rammarica che in alcuni Stati membri tali diritti siano stati recepiti esclusivamente nelle legislazioni in materia di migrazione e, pertanto, non si applichino a tutte le vittime della tratta di esseri umani, ma solo a chi si trova in una situazione irregolare; rammenta che tali diritti devono essere garantiti a tutte le vittime della tratta di esseri umani;
80. ricorda che, secondo la direttiva 2004/81/CE, gli Stati membri sono obbligati a concedere un periodo di recupero e riflessione alle vittime della tratta di esseri umani; invita gli Stati membri a prendere in considerazione l'articolo 13 della convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani nel determinare la durata di tale periodo e a estendere il periodo minimo di recupero e riflessione di 30 giorni contemplato in tale convenzione per le vittime di tratta a fini di sfruttamento sessuale, alla luce dei danni significativi e ripetuti provocati da tale forma di violenza;
81. nota che l'attuale strategia dell'UE per l'eliminazione della tratta di esseri umani giunge a termine nel 2016 e invita la Commissione a valutare la strategia attuale e ad introdurne una nuova che segua un approccio basato sui diritti umani e sia incentrata sulle vittime, includa una chiara dimensione di genere e preveda azioni concrete al riguardo, affronti la prevenzione in modo adeguato ed efficace e continui a scoraggiare la domanda che favorisce qualsiasi tipo di tratta di esseri umani; chiede che tale strategia sia integrata e resa coerente con altri settori strategici, al fine di garantire un'attuazione efficace delle misure anti-tratta, inclusi, ma non solo, la sicurezza, l'uguaglianza di genere, la migrazione, la sicurezza informatica e l'applicazione della legge;
82. si congratula con gli Stati membri che hanno istituito efficaci meccanismi nazionali di informazione e relatori nazionali, e li invita a garantire che tali misure dispongano di risorse adeguate e siano indipendenti, onde poter assolvere ai loro compiti nel miglior modo possibile;
83. invita gli Stati membri a designare, al fine di valutare le strategie e le attività intraprese e migliorare gli sforzi compiuti nella lotta contro la tratta, un relatore nazionale indipendente che possa, per legge, comparire direttamente dinanzi al parlamento nazionale e formulare raccomandazioni per migliorare la lotta contro la tratta di esseri umani;
84. invita gli Stati membri a raccogliere dati più dettagliati e aggiornati, compilando informazioni statistiche affidabili raccolte da tutti i principali attori, garantendo che i dati siano disaggregati per genere, età, tipo di sfruttamento (nell'ambito dei sottoinsiemi dei tipi di tratta di esseri umani), paese di origine e di destinazione, e includendo le persone vittime di tratta interna, al fine di identificare meglio le potenziali vittime e prevenire i reati; invita gli Stati membri ad intensificare lo scambio di dati per valutare meglio la dimensione di genere e le recenti evoluzioni nella tratta di esseri umani e contrastare tale fenomeno in modo più efficace; invita gli Stati membri a garantire che i relatori nazionali svolgano un ruolo maggiormente significativo nel coordinamento delle iniziative di raccolta dei dati, in stretta cooperazione con le pertinenti organizzazioni della società civile attive in tale settore;
85. osserva che, nonostante la chiara definizione di tratta di esseri umani fornita nella direttiva, gli Stati membri hanno adottato una serie di definizioni diverse nelle loro legislazioni nazionali; invita la Commissione a condurre una ricerca in proposito e a riferire in merito alle ripercussioni pratiche di tali differenze di definizione ai fini dell'applicazione della direttiva; evidenzia l'importanza della chiarezza concettuale per evitare la sovrapposizione con altri aspetti connessi ma separati;
86. nota che, in genere, le parti interessate confermano che la maggioranza delle vittime della tratta di esseri umani non viene individuata; riconosce che la tratta di determinati gruppi vulnerabili, quali i giovani (senzatetto), i minori, le persone con disabilità e LGBTI, è stata in una certa misura trascurata; evidenzia l'importanza di migliorare la raccolta dei dati al fine di pote
Giovedì, 12 Maggio 2016