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Direttiva (UE) 2016/801 dell'11 maggio 2016 Parlamento Europeo e del Consiglio (G.U. dell'U.E. n. L 132/21 del 21-05-2016)

Relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 79, paragrafo 2, lettere a) e b),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) Poiché si rendono necessarie varie modifiche delle direttive 2004/114/CE (4) e 2005/71/CE del Consiglio (5), a fini di chiarezza è opportuno procedere alla loro rifusione.

(2) La presente direttiva dovrebbe soddisfare l'esigenza individuata nelle relazioni sull'applicazione delle direttive 2004/114/CE e 2005/71/CE di rimediare alle carenze rilevate, di garantire trasparenza e certezza giuridica maggiori e di offrire un quadro giuridico coerente per le diverse categorie di cittadini di paesi terzi che giungono nell'Unione. Dovrebbe pertanto semplificare e razionalizzare in un unico strumento le disposizioni applicabili a tali categorie. Nonostante le differenze tra le categorie contemplate dalla presente direttiva, queste condividono alcune caratteristiche e per questo possono essere disciplinate da un unico quadro giuridico a livello di Unione.

(3) È opportuno che la presente direttiva contribuisca all'obiettivo del programma di Stoccolma di ravvicinare tra loro le legislazioni nazionali relative all'ingresso e al soggiorno dei cittadini di paesi terzi. L'immigrazione in provenienza dai paesi terzi apporta personale altamente qualificato, e gli studenti e i ricercatori sono, in particolare, categorie sempre più richieste. Il loro ruolo nell'alimentare una risorsa cruciale dell'Unione, il capitale umano, è fondamentale in quanto permettono una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e pertanto contribuiscono agli obiettivi della strategia Europa 2020.

(4) Le relazioni sull'attuazione delle direttive 2004/114/CE e 2005/71/CE hanno evidenziato alcune carenze connesse principalmente ai requisiti di ammissione, ai diritti, alle garanzie procedurali, all'accesso degli studenti al mercato del lavoro durante gli studi e alle disposizioni sulla mobilità all'interno dell'UE. Inoltre, sono stati ritenuti necessari miglioramenti specifici riguardanti le categorie opzionali dei cittadini di paesi terzi. Successive e più ampie consultazioni hanno inoltre sottolineato la necessità di garantire maggiori possibilità di ricerca di lavoro a ricercatori e studenti e maggiore protezione alle persone collocate alla pari, che non rientrano nell'ambito di applicazione delle direttive 2004/114/CE e 2005/71/CE.

(5) Al fine di istituire progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di misure in materia di asilo, immigrazione e salvaguardia dei diritti dei cittadini di paesi terzi.

(6) La presente direttiva dovrebbe inoltre favorire i contatti interpersonali e la mobilità, in quanto elementi essenziali della politica esterna dell'Unione, specialmente nei confronti dei paesi cui si applica la politica europea di vicinato e dei partner strategici dell'Unione. Dovrebbe altresì contribuire all'approccio globale in materia di migrazione e mobilità e ai relativi partenariati per la mobilità, che costituiscono un quadro concreto per il dialogo e la cooperazione tra gli Stati membri e i paesi terzi, anche agevolando e strutturando la migrazione regolare.

(7) La migrazione per i motivi previsti nella presente direttiva dovrebbe generare conoscenze e competenze e promuoverne l'acquisizione. Essa costituisce una forma di arricchimento reciproco per quanti migrano, per lo Stato d'origine e per lo Stato membro interessato, rafforzando nel contempo i legami culturali e arricchendo la diversità culturale.

(8) La presente direttiva dovrebbe promuovere l'Unione come polo di attrazione per la ricerca e l'innovazione e favorirla nella competizione mondiale per i talenti, conducendo in tal modo a un aumento della sua competitività globale e dei suoi tassi di crescita e creando nel contempo posti di lavoro che contribuiscano più ampiamente alla crescita del PIL. Aprire l'Unione ai cittadini di paesi terzi che possono essere ammessi ai fini della ricerca è inoltre uno degli obiettivi dell'iniziativa faro «Unione dell'innovazione». Creare un mercato del lavoro aperto per ricercatori dell'Unione e dei paesi terzi è d'altra parte uno degli obiettivi fondamentali dello Spazio europeo della ricerca, uno spazio unificato caratterizzato dalla libera circolazione di ricercatori, conoscenze scientifiche e tecnologia.

(9) È opportuno agevolare l'ammissione di cittadini di paesi terzi che ne fanno domanda ai fini della realizzazione di un'attività di ricerca mediante una procedura di ammissione indipendente dal loro rapporto giuridico con l'istituto di ricerca ospitante e non richiedendo più il rilascio di un permesso di lavoro oltre a un'autorizzazione. Tale procedura dovrebbe fondarsi sulla collaborazione degli istituti di ricerca con le autorità degli Stati membri competenti in materia di immigrazione, attribuendo ai primi un ruolo di primo piano nella procedura di ammissione al fine di agevolare e accelerare l'ingresso dei cittadini di paesi terzi che ne fanno domanda ai fini della realizzazione di un'attività di ricerca nell'Unione, pur facendo salve le prerogative degli Stati membri in materia di politica di immigrazione. Gli istituti di ricerca, che gli Stati membri dovrebbero poter approvare preventivamente, dovrebbero poter firmare con un cittadino di un paese terzo, ai fini della realizzazione di un'attività di ricerca, una convenzione di accoglienza o un contratto. Sulla base della convenzione di accoglienza o del contratto, gli Stati membri dovrebbero rilasciare un'autorizzazione se sono soddisfatte le condizioni relative all'ingresso e al soggiorno.

(10) Dal momento che gli sforzi per raggiungere l'obiettivo di investire il 3 % del PIL nella ricerca riguardano in gran parte il settore privato, tale settore dovrebbe essere incoraggiato, se del caso, ad assumere più ricercatori negli anni futuri.

(11) Al fine di rendere l'Unione più attraente per i cittadini di paesi terzi che desiderino realizzare attività di ricerca nell'Unione, è opportuno consentire ai familiari, quali definiti nella direttiva 2003/86/CE del Consiglio (6), di accompagnarli e di beneficiare delle misure a favore della mobilità all'interno dell'Unione. Detti familiari dovrebbero avere accesso al mercato del lavoro nel primo Stato membro e, in caso di mobilità di lunga durata, nei secondi Stati membri, salvo circostanze eccezionali quali livelli particolarmente elevati di disoccupazione, in cui gli Stati membri dovrebbero mantenere, per un periodo non superiore a 12 mesi, la possibilità di applicare un criterio che dimostri che il posto vacante in questione non può essere occupato da forza lavoro nazionale. Fatte salve le deroghe previste dalla presente direttiva, dovrebbero applicarsi tutte le disposizioni della direttiva 2003/86/CE, compresi i motivi di rifiuto, revoca o rifiuto di rinnovo. Di conseguenza, i permessi di soggiorno per i familiari potrebbero essere revocati o se ne potrebbe rifiutare il rinnovo qualora cessi l'autorizzazione per il ricercatore che accompagnano ed essi non siano titolari di alcun diritto di soggiorno autonomo.

(12) Ove opportuno, gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a considerare i dottorandi alla stregua dei ricercatori ai fini della presente direttiva.

(13) È opportuno che l'attuazione della presente direttiva non favorisca la fuga dei cervelli dai paesi emergenti o in via di sviluppo. E' opportuno adottare misure volte a favorire il reinserimento dei ricercatori nel paese di origine, in partenariato con tali paesi, nell'ottica di una politica migratoria globale.

(14) Per promuovere l'Europa nel suo insieme come centro di eccellenza a livello mondiale per gli studi e la formazione, è opportuno migliorare e semplificare le condizioni di ingresso e soggiorno di coloro che intendono entrare nell'Unione per tali scopi, in linea con gli obiettivi del progetto per la modernizzazione dei sistemi di insegnamento superiore in Europa, in particolare nel quadro dell'internazionalizzazione dell'insegnamento superiore europeo. Il ravvicinamento delle legislazioni nazionali degli Stati membri in materia fa parte di tale impegno. In tale contesto e in linea con le conclusioni del Consiglio sulla modernizzazione dell'istruzione superiore (7), l'espressione «istruzione superiore» comprende l'insieme degli istituti di istruzione terziaria, che possono includere tra l'altro le università, le università specializzate in scienze applicate, gli istituti di tecnologia, le «grandes écoles», le scuole di commercio, le scuole di ingegneria, gli istituti tecnologici universitari, le scuole superiori, le scuole professionali, i politecnici e le accademie.

(15) L'estensione e l'approfondimento del processo di Bologna avviato con la dichiarazione congiunta di Bologna dei ministri europei dell'istruzione del 19 giugno 1999 hanno consentito sistemi di insegnamento superiore più comparabili, compatibili e coerenti nei paesi partecipanti, e non solo in essi, poiché gli Stati membri hanno sostenuto la mobilità degli studenti e gli istituti di istruzione superiore hanno inserito tale mobilità nei loro programmi. Occorre ora riflettere tale evoluzione migliorando le disposizioni a favore della mobilità degli studenti all'interno dell'Unione. Rendere l'insegnamento superiore europeo attraente e competitivo è uno degli obiettivi della dichiarazione di Bologna. Il processo di Bologna ha condotto alla creazione di uno spazio europeo dell'istruzione superiore. La ripartizione in tre cicli, con programmi e titoli di semplice leggibilità, e l'introduzione dei quadri delle qualifiche hanno reso più attraente la prospettiva di studiare in Europa per i cittadini di paesi terzi.

(16) La durata e altre condizioni inerenti ai corsi propedeutici per gli studenti cui si applica la presente direttiva dovrebbero essere determinate dagli Stati membri in conformità del diritto nazionale.

(17) La prova dell'accettazione di un cittadino di paese terzo da parte di un istituto di insegnamento superiore potrebbe consistere, ad esempio, in una lettera o un certificato di iscrizione.

(18) I cittadini di paesi terzi che chiedono di essere ammessi in qualità di tirocinanti dovrebbero dimostrare di aver ottenuto un titolo di istruzione superiore nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda o di star seguendo, in un paese terzo, un programma di studi finalizzato al conseguimento di tale titolo. Essi dovrebbero inoltre presentare una convenzione di formazione contenente una descrizione del programma di formazione, gli obiettivi formativi o le componenti di apprendimento, la durata e le condizioni di supervisione dei tirocinanti, da cui risulti che svolgeranno un vero e proprio tirocinio e che non saranno impiegati come normali lavoratori. Si può altresì chiedere agli enti ospitanti di provare che il tirocinio non sostituisce un posto in organico. Qualora nel diritto nazionale, nei contratti collettivi o nelle prassi relative ai tirocinanti esistano già dei requisiti specifici, gli Stati membri dovrebbero poter esigere che i cittadini di paesi terzi che chiedono di essere ammessi in qualità di tirocinanti soddisfino tali requisiti specifici.

(19) La presente direttiva non si applica ai dipendenti in tirocinio che vengono a lavorare nell'Unione nel quadro di un trasferimento intrasocietario, in quanto rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

(20) La presente direttiva dovrebbe favorire il conseguimento degli obiettivi del servizio volontario europeo, volti a creare solidarietà, comprensione reciproca e tolleranza tra i giovani e le società in cui vivono, contribuendo nel contempo a rafforzare la coesione sociale e promuovendo la cittadinanza attiva dei giovani. Al fine di garantire l'accesso al servizio volontario europeo in modo coerente in tutta l'Unione, gli Stati membri dovrebbero applicare le disposizioni della presente direttiva ai cittadini di paesi terzi che chiedono di partecipare al servizio volontario europeo.

(21) Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di applicare le disposizioni della presente direttiva agli alunni, ai volontari al di fuori del servizio volontario europeo e alle persone collocate alla pari, al fine di agevolarne l'ingresso e il soggiorno e di garantirne i diritti.

(22) Qualora gli Stati membri decidano di applicare la presente direttiva agli alunni, essi sono incoraggiati a garantire che la procedura nazionale di ammissione per gli insegnanti che si limitano ad accompagnare gli alunni nel quadro di un programma di scambio o di un progetto educativo sia coerente con la procedura per gli alunni prevista dalla presente direttiva.

(23) Il collocamento alla pari contribuisce a favorire i contatti interpersonali offrendo ai cittadini di paesi terzi la possibilità di migliorare le loro competenze linguistiche e approfondire la loro conoscenza degli Stati membri, come pure di sviluppare legami culturali con essi. Al tempo stesso, i cittadini di paesi terzi collocati alla pari potrebbero essere esposti a rischi di abuso. Al fine di garantirne un equo trattamento e di affrontare le loro esigenze specifiche, gli Stati membri dovrebbero pertanto poter applicare le disposizioni della presente direttiva riguardanti l'ingresso e il soggiorno delle persone collocate alla pari.

(24) Se i cittadini di paesi terzi possono dimostrare che, durante l'intero periodo del loro soggiorno nello Stato membro interessato, beneficiano di risorse provenienti da una sovvenzione, da una borsa di ricerca o di studio, da un contratto di lavoro valido, da un'offerta di lavoro vincolante o da un impegno finanziario da parte di un'organizzazione che si occupa di programmi di scambio di alunni, di un ente che ospita tirocinanti, di un'organizzazione che si occupa di programmi di volontariato, di una famiglia ospitante o di un organizzazione che funge da intermediaria nel collocamento alla pari, gli Stati membri dovrebbero tener conto di tali risorse nella valutazione delle risorse sufficienti. Gli Stati membri dovrebbero poter stabilire un importo di riferimento indicativo che ritengono costituisca tali «risorse sufficienti» e che può variare per ogni rispettiva categoria di cittadini di paesi terzi.

(25) Gli Stati membri sono incoraggiati a consentire al richiedente di presentare documenti e informazioni in una lingua ufficiale dell'Unione diversa dalla loro lingua o dalle loro lingue ufficiali e stabilita dallo Stato membro interessato.

(26) Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di prevedere una procedura di approvazione per gli istituti di ricerca pubblici o privati o entrambi che desiderano accogliere ricercatori di paesi terzi o per gli istituti di istruzione superiore che desiderano accogliere studenti cittadini di paesi terzi. Tale approvazione dovrebbe essere conforme alle procedure previste dalla legislazione o prassi amministrativa nazionale dello Stato membro interessato. Occorre agevolare le domande per gli istituti di ricerca o per gli istituti di istruzione superiore approvati; tali domande dovrebbero accelerare l'ingresso dei cittadini di paesi terzi che si recano nell'Unione a fini di ricerca e di studio.

(27) Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di prevedere una procedura di approvazione che consenta ai rispettivi enti ospitanti che intendano accogliere alunni di paesi terzi, tirocinanti o volontari. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di applicare tale procedura a tutte le categorie di enti ospitanti o ad alcune di esse. Tale approvazione dovrebbe essere conforme alle procedure previste dal diritto o prassi amministrativa nazionale dello Stato membro interessato. Le domande per enti ospitanti approvati dovrebbero accelerare l'ingresso e il soggiorno dei cittadini di paesi terzi che si recano nell'Unione a fini di tirocinio, volontariato o schemi per lo scambio di alunni o progetti educativi.

(28) Nel caso in cui gli Stati membri stabiliscano procedure di approvazione per gli enti ospitati, essi dovrebbero poter decidere di consentire l'ammissione solo tramite gli enti ospitanti approvati oppure di stabilire procedure di approvazione, consentendo al contempo l'ammissione anche attraverso enti ospitanti non approvati.

(29) La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare il diritto degli Stati membri di rilasciare autorizzazioni per motivi di studio, ricerca o tirocinio diversi da quelli da essa disciplinati a cittadini di paesi terzi che non rientrano nel suo ambito di applicazione.

(30) A coloro che rispettano tutte le condizioni generali e specifiche per l'ammissione, gli Stati membri dovrebbero rilasciare un'autorizzazione entro i termini previsti. Qualora lo Stato membro rilasci permessi di soggiorno soltanto sul suo territorio e qualora sussistano tutte le condizioni di ammissione previste dalla presente direttiva, esso concede al cittadino di paese terzo interessato il visto richiesto e provvede affinché le autorità competenti cooperino efficacemente a tal fine. Nel caso in cui lo Stato membro non rilasci visti, dovrebbe concedere al cittadino di paese terzo un permesso equivalente che ne consenta l'ingresso.

(31) Nelle autorizzazioni occorre indicare lo status del cittadino di paese terzo interessato. E' opportuno che gli Stati membri forniscano informazioni aggiuntive in formato cartaceo oppure memorizzino tali dati in formato elettronico, purché ciò non equivalga a imporre condizioni aggiuntive.

(32) I diversi periodi di durata delle autorizzazioni rilasciate a norma della presente direttiva dovrebbero riflettere la natura specifica del soggiorno di ciascuna categoria di cittadini di paese terzo, contemplata dalla presente direttiva.

(33) Gli Stati membri dovrebbero avere il diritto di stabilire che la durata complessiva del soggiorno degli studenti non superi la durata massima degli studi, quale prevista dal diritto nazionale. A tale riguardo, la durata massima degli studi può altresì comprendere l'eventuale prolungamento degli studi al fine di ripetere uno o più anni, se il diritto nazionale dello Stato membro interessato lo prevede.

(34) Gli Stati membri dovrebbero poter imporre ai richiedenti il pagamento di tasse per il trattamento delle domande di autorizzazione e delle notifiche. Il livello delle tasse non dovrebbe essere sproporzionato o eccessivo, così da non ostacolare il perseguimento degli obiettivi della presente direttiva.

(35) I diritti accordati ai cittadini di paesi terzi rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva non dovrebbero dipendere dalla forma che assume l'autorizzazione rilasciata da ciascuno Stato membro.

(36) Dovrebbe essere possibile rifiutare l'ammissione ai fini della presente direttiva per motivi debitamente giustificati. In particolare dovrebbe essere possibile rifiutare l'ammissione qualora lo Stato membro ritenga, sulla base di una valutazione fattuale, in un caso individuale e prendendo in considerazione il principio di proporzionalità, che il cittadino di paese terzo interessato costituisca una potenziale minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sanità pubblica.

(37) L'obiettivo della presente direttiva non è disciplinare l'ammissione e il soggiorno di cittadini di paesi terzi a fini lavorativi, né armonizzare le legislazioni o le prassi nazionali per quanto riguarda lo status dei lavoratori. È tuttavia possibile che, sulla base del diritto nazionale, di contratti collettivi o di prassi, in alcuni Stati membri si ritenga che determinate categorie di cittadini di paesi terzi contemplate dalla presente direttiva abbiano un rapporto di lavoro. Qualora uno Stato membro ritenga che ricercatori, volontari, tirocinanti o persone collocate alla pari che sono cittadini di paesi terzi abbiano un rapporto di lavoro, detto Stato membro dovrebbe mantenere il diritto di determinare il volume di ingresso nel suo territorio della categoria o delle categorie in questione in conformità dell'articolo 79, paragrafo 5, TFUE.

(38) Qualora un ricercatore, un volontario, un tirocinante o una persona collocata alla pari che sono cittadini di paesi terzi chiedano di essere ammessi per instaurare un rapporto di lavoro in uno Stato membro, quest'ultimo dovrebbe poter applicare un criterio che dimostri che il posto vacante in questione non può essere occupato da forza lavoro nazionale.

(39) Per quanto riguarda gli studenti, non dovrebbero applicarsi volumi di ingresso in quanto, nonostante sia loro consentito di lavorare nel corso degli studi conformemente alle condizioni previste dalla presente direttiva, essi chiedono di essere ammessi nel territorio di uno Stato membro per seguire, quale attività principale, un programma di studi a tempo pieno che potrebbe comprendere un tirocinio obbligatorio.

(40) Qualora, dopo essere stato ammesso nel territorio dello Stato membro interessato, un ricercatore, un volontario, un tirocinante o una persona collocata alla pari chiedano che sia rinnovata la loro autorizzazione a instaurare o continuare un rapporto di lavoro in detto Stato membro, eccezion fatta per i ricercatori che continuano il loro rapporto di lavoro con lo stesso ente ospitante, dovrebbe essere possibile per tale Stato membro applicare un criterio che dimostri che il posto vacante in questione non può essere occupato da forza lavoro nazionale.

(41) In caso di dubbio sui motivi della domanda di ammissione, gli Stati membri dovrebbero poter effettuare i controlli appropriati o esigere prove al fine di valutare caso per caso la ricerca, gli studi, la formazione, l'attività di volontariato, il programma di scambio di alunni, il progetto educativo o il collocamento alla pari che il richiedente intende svolgere e di lottare contro gli abusi e l'uso improprio della procedura stabilita dalla presente direttiva.

(42) Laddove le informazioni fornite siano incomplete, gli Stati membri dovrebbero comunicare al richiedente, entro un periodo di tempo congruo, quali informazioni supplementari siano richieste e fissare un termine ragionevole per provvedervi. Se queste non sono fornite entro il termine stabilito, la domanda potrebbe essere respinta.

(43) È opportuno che le autorità nazionali notifichino al richiedente la decisione adottata in merito alla domanda. Ciò dovrebbe essere effettuato per iscritto quanto prima e comunque entro il termine indicato nella presente direttiva.

(44) La presente direttiva mira ad agevolare la mobilità all'interno dell'Unione dei ricercatori e degli studenti, tra l'altro riducendo gli oneri amministrativi connessi alla mobilità in vari Stati membri. A tal fine, la presente direttiva istituisce un programma specifico di mobilità all'interno dell'Unione in base al quale cittadini di paese terzo titolari di un'autorizzazione rilasciata per motivi di ricerca o di studio dal primo Stato membro hanno il diritto di entrare, soggiornare e svolgere una parte della ricerca o degli studi in uno o in diversi secondi Stati membri conformemente alle disposizioni relative alla mobilità previste dalla presente direttiva.

(45) Al fine di permettere ai ricercatori di spostarsi facilmente da un istituto di ricerca a un altro per finalità di ricerca, la loro mobilità di breve durata dovrebbe coprire i soggiorni nei secondi Stati membri per un periodo massimo di 180 giorni per ciascun periodo di 360 giorni per Stato membro. La mobilità a lungo termine per i ricercatori dovrebbe coprire i soggiorni in uno o in diversi secondi Stati membri per un periodo superiore a 180 giorni per Stato membro. I familiari dei ricercatori dovrebbero avere il diritto di accompagnare il ricercatore durante il periodo di mobilità. La procedura per la loro mobilità dovrebbe essere uniformata a quella del ricercatore che accompagnano.

(46) Per quanto riguarda gli studenti che beneficiano di programmi dell'Unione o multilaterali o di un accordo tra due o più istituti di istruzione superiore, la presente direttiva dovrebbe prevedere la mobilità in uno o in diversi secondi Stati membri per un periodo massimo di 360 giorni per Stato membro al fine di garantire la continuità dei loro studi.

(47) Se un ricercatore o uno studente si trasferiscono in un secondo Stato membro sulla base di una procedura di notifica, ed è necessario un documento per facilitarne l'accesso a servizi e diritti, il secondo Stato membro dovrebbe poter rilasciare un documento al ricercatore o allo studente per attestare che il ricercatore o lo studente hanno il diritto di rimanere sul territorio di tale Stato membro. Un tale documento non potrebbe costituire una condizione aggiuntiva per beneficiare dei diritti previsti dalla presente direttiva e dovrebbe avere natura meramente dichiarativa.

(48) Il programma specifico di mobilità istituito dalla presente direttiva dovrebbe stabilire norme autonome relative all'ingresso e al soggiorno per motivi di ricerca o studio in Stati membri diversi da quello che ha rilasciato l'autorizzazione iniziale; si dovrebbero invece continuare ad applicare tutte le altre norme che disciplinano l'attraversamento delle frontiere da parte delle persone, sancite dalle disposizioni pertinenti dell'acquis di Schengen.

(49) Qualora l'autorizzazione sia rilasciata da uno Stato membro che non applica integralmente l'acquis di Schengen e il ricercatore o i suoi familiari o lo studente, nell'ambito della mobilità all'interno dell'Unione, attraversino una frontiera esterna ai sensi del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), uno Stato membro dovrebbe avere la facoltà di chiedere una prova del fatto che il ricercatore o lo studente si trasferisce nel suo territorio per motivi di ricerca o studio o che i familiari si trasferiscono nel suo territorio al fine di accompagnare il ricercatore nel quadro della mobilità. Inoltre, in caso di attraversamento di una frontiera esterna ai sensi del regolamento (UE) 2016/399, gli Stati membri che applicano integralmente l'acquis di Schengen dovrebbero consultare il sistema d'informazione Schengen e rifiutare l'ingresso od opporsi alla mobilità delle persone per le quali in tale sistema sia stata effettuata una segnalazione ai fini del rifiuto di ingresso o di soggiorno, come previsto dal regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

(50) La presente direttiva dovrebbe consentire ai secondi Stati membri di chiedere che il ricercatore o lo studente che si trasferisce sulla base di un'autorizzazione accordata dal primo Stato membro e che non soddisfa, o non soddisfa più, le condizioni per la mobilità, lasci il loro territorio. Qualora il ricercatore o lo studente disponga di un'autorizzazione valida accordata dal primo Stato membro, il secondo Stato membro dovrebbe poter richiedere a tale ricercatore o allo studente di tornare nel primo Stato membro, ai sensi della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11). Qualora la mobilità sia consentita dal secondo Stato membro sulla base dell'autorizzazione accordata dal primo Stato membro e tale autorizzazione sia revocata o sia scaduta durante il periodo di mobilità, il secondo Stato membro dovrebbe poter decidere di rimpatriare il ricercatore o lo studente in un paese terzo, ai sensi della direttiva 2008/115/CE, o chiedere senza indugio al primo Stato membro di permettere il reingresso del ricercatore o dello studente nel suo territorio. In quest'ultimo caso, il primo Stato membro dovrebbe rilasciare al ricercatore o allo studente un documento che ne consenta il reingresso nel suo territorio.

(51) È opportuno che le politiche e le norme dell'Unione sull'immigrazione, da un lato, e le politiche e i programmi dell'Unione a favore della mobilità di ricercatori e studenti a livello dell'Unione, dall'altro, si completino maggiormente. Nel determinare il periodo di validità dell'autorizzazione concessa a ricercatori e studenti, gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione la mobilità prevista verso altri Stati membri, ai sensi delle disposizioni sulla mobilità. I ricercatori e gli studenti che beneficiano di programmi dell'Unione o multilaterali comprendenti misure sulla mobilità o di accordi tra due o più istituti di istruzione superiore dovrebbero avere il diritto di ottenere autorizzazioni che coprano almeno due anni, a condizione che soddisfino le condizioni di ammissione pertinenti per tale periodo.

(52) Per permettere agli studenti di coprire in parte il costo dei loro studi e, se possibile, per acquisire esperienza pratica, durante gli studi dovrebbe essere consentito loro di accedere al mercato del lavoro dello Stato membro in cui si svolgono gli studi, alle condizioni fissate dalla presente direttiva. A tale scopo, agli studenti dovrebbe essere accordato un determinato numero minimo di ore, specificato nella presente direttiva. Il principio dell'accesso degli studenti al mercato del lavoro dovrebbe costituire la regola generale; tuttavia, in circostanze eccezionali, gli Stati membri dovrebbero poter valutare la situazione del loro mercato nazionale del lavoro.

(53) Al fine di garantire in futuro una forza lavoro altamente qualificata, gli studenti che si laureano nell'Unione dovrebbero avere la possibilità di rimanere sul territorio dello Stato membro interessato per il periodo indicato nella presente direttiva con l'intenzione di individuare opportunità di lavoro o di avviare un'impresa. È inoltre opportuno che anche i ricercatori abbiano tale opportunità a completamento della loro attività di ricerca come definito nella convenzione di accoglienza. Per il rilascio del permesso di soggiorno a tal fine, agli studenti e ai ricercatori può essere richiesto di dimostrare la sussistenza di determinate circostanze conformemente alle prescrizioni della presente direttiva. Una volta che gli Stati membri rilasciano loro il permesso di soggiorno, essi cessano di essere considerati ricercatori o studenti ai sensi della presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero avere facoltà di controllare, dopo un periodo minimo definito nella presente direttiva, se hanno una reale opportunità di essere assunti o di avviare un'impresa. Tale possibilità lascia impregiudicati gli altri obblighi di comunicazione previsti ad altri fini nel diritto nazionale. L'autorizzazione rilasciata al fine di individuare opportunità di lavoro o di avviare un'impresa non dovrebbe concedere un diritto automatico ad accedere al mercato del lavoro o ad avviare un'impresa. Gli Stati membri dovrebbero mantenere il diritto di prendere in considerazione la situazione del proprio mercato del lavoro quando il cittadino di un paese terzo, cui è stata accordata un'autorizzazione a rimanere sul territorio al fine di cercare un lavoro o avviare un'attività, chiede un permesso di lavoro per colmare un posto in organico.

(54) È opportuno garantire l'equo trattamento dei cittadini di paesi terzi cui si applica la presente direttiva, conformemente all'articolo 79 TFUE. I ricercatori dovrebbero beneficiare dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro interessato per quanto riguarda l'articolo 12, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (12), fatta salva la possibilità per lo Stato membro di limitare la parità di trattamento nei casi specifici previsti nella presente direttiva. È opportuno che agli studenti continui ad applicarsi la direttiva 2011/98/UE, incluse le limitazioni ivi previste. È opportuno che la direttiva 2011/98/UE si applichi a tirocinanti, volontari e persone collocate alla pari quando si ritiene che abbiano un rapporto di lavoro nello Stato membro interessato. I tirocinanti, i volontari e le persone collocate alla pari, quando non si ritiene che abbiano un rapporto di lavoro nello Stato membro interessato, nonché gli alunni, dovrebbero beneficiare dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro interessato per quanto riguarda un insieme minimo di diritti ai sensi della presente direttiva. Ciò include l'accesso a beni e servizi, in cui non rientrano le borse o i prestiti per gli studi o la formazione professionale.

(55) La parità di trattamento concessa a ricercatori e studenti, nonché a tirocinanti, volontari e persone collocate alla pari quando si ritiene che abbiano un rapporto di lavoro nello Stato membro interessato, include la parità di trattamento relativamente ai settori di sicurezza sociale di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (13). La presente direttiva non armonizza la legislazione in materia di sicurezza sociale degli Stati membri. Essa si limita ad applicare il principio della parità di trattamento nel settore della sicurezza sociale ai cittadini di paesi terzi che rientrano nel suo ambito d'applicazione. La presente direttiva non conferisce neppure diritti in relazione a situazioni che esulano dall'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, ad esempio in relazione a familiari soggiornanti in un paese terzo. Ciò non dovrebbe, tuttavia, pregiudicare il diritto dei superstiti che traggono diritti da cittadini di paesi terzi rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva, se del caso, di percepire pensioni di reversibilità qualora soggiornino in un paese terzo.

(56) In vari Stati membri il diritto alle prestazioni familiari è subordinato alla sussistenza di un certo collegamento con lo Stato membro in questione poiché le prestazioni sono destinate a sostenerne uno sviluppo demografico positivo al fine di garantirne in futuro la forza lavoro. La presente direttiva non dovrebbe pertanto incidere sul diritto di uno Stato membro di limitare, a determinate condizioni, la parità di trattamento con riguardo alle prestazioni familiari, quando il ricercatore e i familiari che lo accompagnano soggiornano temporaneamente in tale Stato membro.

(57) Nel caso di mobilità tra gli Stati membri, si applica il regolamento (UE) n. 1231/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (14). La presente direttiva non dovrebbe conferire maggiori diritti rispetto a quelli che il diritto vigente dell'Unione già prevede in materia di sicurezza sociale per i cittadini di paesi terzi che svolgono attività di interesse transfrontaliero tra Stati membri.

(58) La presente direttiva dovrebbe applicarsi senza pregiudizio delle disposizioni più favorevoli contenute nel diritto dell'Unione e negli strumenti internazionali applicabili.

(59) I permessi di soggiorno previsti dalla presente direttiva dovrebbero essere rilasciati dalle autorità competenti dello Stato membro ricorrendo al modello uniforme di cui al regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio (15).

(60) Ogni Stato membro dovrebbe provvedere affinché siano messe a disposizione del pubblico, in particolare su internet, informazioni adeguate e regolarmente aggiornate sugli enti ospitanti approvati ai fini della presente direttiva e sulle condizioni e procedure di ammissione di cittadini di paesi terzi nel territorio degli Stati membri ai fini della presente direttiva.

(61) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e ottempera ai principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in conformità all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea (TUE).

(62) Gli Stati membri dovrebbero applicare le disposizioni della presente direttiva senza operare discriminazioni fondate su sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza a una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età o orientamento sessuale.

(63) Conformemente alla dichiarazione politica congiunta del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (16), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, ove ciò sia giustificato, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti intesi a chiarire il rapporto tra gli elementi di una direttiva e le parti corrispondenti delle misure nazionali di attuazione. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

(64) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, cioè determinare le condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi, per motivi di ricerca, studio, tirocinio e servizio volontario europeo, quali disposizioni obbligatorie, e di scambio di alunni, volontariato diverso dal servizio volontario europeo o collocamento alla pari, quali disposizioni facoltative, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle sue dimensioni o effetti essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(65) A norma degli articoli 1 e 2 e 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, tali Stati membri non partecipano all'adozione della presente direttiva, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione.

(66) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(67)  È opportuno che l'obbligo di recepire la presente direttiva nel diritto interno sia limitato alle disposizioni che costituiscono modificazioni sostanziali rispetto alle direttive 2004/114/CE e 2005/71/CE. L'obbligo di recepire le disposizioni rimaste immutate deriva da tali direttive.

(68)  La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale e alle date di applicazione delle direttive di cui all'allegato I, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Direttiva (UE) 2016/801 dell'11 maggio 2016

Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.

 

Mercoledì, 11 Maggio 2016