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Legge n. 77 del 4 maggio 2016 (GU Serie Generale n.119 del 23-5-2016)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati in Italia e a Cipro

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, con Allegato, fatto a Nicosia il 6 giugno 2005, e dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati in Italia e a Cipro, con Allegati, fatto a Roma il 9 gennaio 2009.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/05/2016

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
Promulga
 
la seguente legge:
 
Art. 1
 
Autorizzazione alla ratifica

 1. Il Presidente della Repubblica e'  autorizzato  a  ratificare  i seguenti Accordi:
    a)   l'Accordo di collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di  Cipro, con Allegato, fatto a Nicosia il 6 giugno 2005;
    b) l'Accordo tra il Governo  della  Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sul  reciproco  riconoscimento dei titoli attestanti  studi universitari  o  di livello universitario rilasciati in Italia e a Cipro, con Allegati, fatto a Roma il 9 gennaio 2009.

Art. 2
 
Ordine di esecuzione
 
  1.  Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in  vigore, in conformita' a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo  17 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo 8 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).

Art. 3
 
Copertura finanziaria
 
  1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 3, 5, 6, 9, 10 e 16 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), valutati in euro 52.840 per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e in euro 56.800 annui a decorrere dall'anno 2017, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 3, 4, 6, 7, 8 e 10 del medesimo Accordo, pari a euro 116.620  annui a decorrere  dall'anno 2015, nonche' agli oneri derivanti dall'articolo 7 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), valutati in euro 1.440 annui ad  anni alterni a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale  2015-2017, nell'ambito  del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura di euro 170.900  per l'anno 2015, di euro 169.460 per l'anno 2016 e di euro 174.860  a decorrere  dall'anno  2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le spese di missione di cui agli articoli 3, 5,  6, 9, 10 e 16 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dei beni e delle  attivita' culturali e del turismo e il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca provvedono al monitoraggio dei relativi oneri e riferiscono in merito al  Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera  b), della legge  31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del pertinente  programma di spesa  e,  comunque,  della relativa missione del Ministero interessato. Si intende  corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite  di cui all'articolo  6, comma  12,   del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
  3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca provvede al monitoraggio degli oneri dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il  Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, provvede mediante riduzione, nella misura  necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma  5, lettera b), della legge  31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione  nell'ambito del programma «Sistema universitario e formazione post-universitaria» della missione «Istruzione universitaria e formazione post-universitaria». Si intendono corrispondentemente ridotti, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, i limiti di cui all'articolo 6, commi 12 e  13, del decreto-legge  31 maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui ai commi 2 e 3.
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

Entrata in vigore
 
  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 4 maggio 2016

MATTARELLA
 
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
 
Gentiloni  Silveri,  Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Visto, il Guardasigilli: Orlando

ACCORDO
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CIPRO SUL RECIPROCO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI ATTESTANTI STUDI UNIVERSITARI O DI LIVELLO UNIVERSITARIO RILASCIATI IN ITALIA E A CIPRO

Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.

 

Mercoledì, 4 Maggio 2016