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Decisione (UE) 2016/946 del 9 giugno 2016 del consiglio (G.U. dell'Unione europea n. L 157/23 del 15.6.2016)

Che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio della Svezia conformemente all'art. 9 decisione (UE) 2015/1523 e all'art. 9 della (UE) 2015/1601 che istituiscono misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 78, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all'articolo 78, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), qualora uno o più Stati membri debbano affrontare una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può adottare misure temporanee a beneficio dello Stato membro o degli Stati membri interessati.

(2) Conformemente all'articolo 80 TFUE, le politiche dell'Unione relative ai controlli alle frontiere, all'asilo e all'immigrazione e la loro attuazione devono essere governate dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra Stati membri, e gli atti dell'Unione adottati in questo settore devono contenere misure appropriate ai fini dell'applicazione di tale principio.

(3) Sulla base dell'articolo 78, paragrafo 3, del TFUE il Consiglio ha adottato due decisioni che istituiscono misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia. A norma della decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio (2), 40 000 richiedenti protezione internazionale devono essere ricollocati dall'Italia e dalla Grecia in altri Stati membri. A norma della decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio (3), 120 000 richiedenti protezione internazionale devono essere ricollocati dall'Italia e dalla Grecia in altri Stati membri.

(4) Ai sensi dell'articolo 9 della decisione (UE) 2015/1523 e dell'articolo 9 della decisione (UE) 2015/1601, nel caso di una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi in uno Stato membro, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può adottare misure temporanee a beneficio dello Stato membro interessato, ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 3, del TFUE. Tali misure possono comprendere, se del caso, la sospensione della partecipazione di tale Stato membro alla ricollocazione quale prevista dalle suddette decisioni, nonché eventuali misure di compensazione per l'Italia e per la Grecia.

(5) La Svezia è confrontata a una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi nel suo territorio dovuto al brusco spostamento dei flussi migratori. L'8 dicembre 2015 la Svezia ha formalmente chiesto la sospensione dei suoi obblighi ai sensi delle decisioni (UE) 2015/1523 e (UE) 2015/1601.

(6) Il considerevole aumento degli attraversamenti irregolari delle frontiere dell'Unione e dei movimenti secondari nell'Unione ha fatto registrare in Svezia un'impennata del numero delle richieste di protezione internazionale, avanzate principalmente da persone entrate nell'Unione dall'Italia e dalla Grecia.

(7) I dati Eurostat confermano il netto aumento in Svezia del numero di richiedenti protezione internazionale. Il numero delle domande di protezione internazionale è aumentato di oltre il 60 %, passando da 68 245 presentate nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 ottobre 2014 a 112 040 presentate nello stesso periodo del 2015.

(8) È stato inoltre registrato un incremento del numero mensile di richiedenti protezione internazionale, che sono raddoppiati tra agosto e settembre (da 11 735 a 24 261), per arrivare a quota 39 055 in ottobre 2015 (aumento del 61 % rispetto a settembre).

(9) Nel 2015 la Svezia è stata di gran lunga il paese dell'Unione con il numero più elevato di richiedenti protezione internazionale pro capite, con 11 503 richiedenti per milione di abitanti.

(10) La situazione della Svezia è inoltre ulteriormente complicata dall'aumento significativo del numero di minori non accompagnati verificatosi negli ultimi tempi, con un richiedente su quattro che dichiara di essere un minore non accompagnato.

(11) L'attuale situazione ha messo a dura prova il sistema di asilo e migrazione svedese, con gravi conseguenze pratiche sul terreno per quanto riguarda le condizioni di accoglienza e la capacità del sistema di asilo e di migrazione di trattare le domande. Per contribuire ad alleviare la forte pressione che la Svezia deve affrontare, gli obblighi della Svezia in quanto Stato membro di ricollocazione ai sensi delle decisioni (UE) 2015/1523 e (UE) 2015/1601 dovrebbero essere sospesi per un anno.

(12)
La sospensione degli obblighi della Svezia dovrebbe essere integrata, come opportuno, da misure di sostegno operativo coordinate dall'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) e da altre agenzie competenti.

(13) La Svezia dovrebbe presentare al Consiglio e alla Commissione una tabella di marcia contenente le misure che intende adottare per garantire l'efficacia dei propri sistemi di asilo e migrazione e riassumere i propri obblighi ai sensi delle decisioni del Consiglio (UE) 2015/1523 e (UE) 2015/1601 una volta che la sospensione dei suoi obblighi cessa di avere effetto.

(14) Poiché gli obiettivi della presente decisione non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato dell'Unione europea (TUE). La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(15) La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(16) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano all'adozione della presente decisione, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione.

(17) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(18) Vista l'urgenza della situazione, la presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto


La presente decisione istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio della Svezia, al fine di sostenere tale Stato membro nell'affrontare meglio una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi.

Articolo 2

Sospensione degli obblighi ai sensi delle decisioni (UE) 2015/1523 e (UE) 2015/1601

Gli obblighi della Svezia in quanto Stato membro di ricollocazione ai sensi della decisione (UE) 2015/1523 e della decisione (UE) 2015/1601 è sospesa fino al giugno 2017.

Articolo 3

Sostegno operativo alla Svezia

Per sostenere la Svezia nell'affrontare meglio la pressione eccezionale sui suoi sistemi di asilo e migrazione, le è fornito sostegno specifico, come opportuno, attraverso le pertinenti attività coordinate dall'EASO e da altre agenzie competenti.

Articolo 4

Misure complementari a carico della Svezia

Entro 16 luglio 2016 la Svezia presenta al Consiglio e alla Commissione una tabella di marcia contenente le misure che intende adottare per garantire l'efficacia dei propri sistemi di asilo e migrazione e riassumere i propri obblighi ai sensi delle decisioni (UE) 2015/1523 e (UE) 2015/1601 una volta che la sospensione di cui all'articolo 2 cessa di avere effetto.

Articolo 5

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 9 giugno 2016

Per il Consiglio

Il presidente

G.A. VAN DER STEUR

(1)  Parere del 26 maggio 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio, del 14 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (GU L 239 del 15.9.2015, pag. 146).

(3)  Decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio, del 22 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 80).

 

Giovedì, 9 Giugno 2016