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Risoluzione del Parlamento europeo del 28 aprile 2016

Salvaguardia dell'interesse superiore del minore in tutta l'UE sulla base delle petizioni presentate al Parlamento europeo

Il Parlamento europeo

–  visto l'articolo 228 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  visto l'articolo 81, paragrafo 3, TFUE,

–  vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 24,

–  visti gli articoli 8 e 20 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, che mettono in evidenza l'obbligo dei governi di proteggere l'identità dei minori, compresi i loro legami familiari,

–  vista la convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963, in particolare l'articolo 37, lettera b),

–  vista la convenzione dell'Aia, del 29 maggio 1993, sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale,

–  visto il regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000(1) (Bruxelles II bis),

–  visto il programma dell'UE per i diritti dei minori (COM(2011)0060),

–  visti gli orientamenti elaborati nel documento di riflessione per il 9o Forum europeo per i diritti dei minori,

–  vista la mappatura dei sistemi nazionali di tutela dei minori, condotta dall'Agenzia per i diritti fondamentali,

–  viste le numerose petizioni che negli anni sono pervenute dai vari Stati membri alla commissione per le petizioni riguardo alle pratiche delle autorità preposte al benessere dei minori e alla tutela dei diritti dei bambini, alla custodia dei minori, alla sottrazione e alla presa in carico di minori, come pure le raccomandazioni contenute nelle relazioni sulle missioni d'informazione in Germania (23 e 24 novembre 2011; ufficio di assistenza ai minori), Danimarca (20 e 21 giugno 2013; servizi sociali) e Regno Unito (5 e 6 novembre 2015; adozioni non consensuali),

–  visti il ruolo e le attività del Mediatore del Parlamento europeo per i casi di sottrazione internazionale di minori da parte di un genitore,

–  visto l'articolo 216, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che l'interesse superiore del minore deve essere un fattore di primaria importanza in tutte le decisioni legate alle questioni di presa in carico a tutti i livelli;

B.  considerando che l'UE può adottare misure relative al diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali (articolo 81, paragrafo 3, TFUE), anche nel campo delle adozioni;

C.  considerando che la maggiore mobilità nell'UE ha provocato l'aumento del numero di questioni transfrontaliere relative alla protezione dei minori che implicano la perdita della custodia;

D.  considerando che le questioni legate alla custodia dei minori hanno un impatto significativo sulla vita di ogni persona coinvolta e sulla società in generale, e che il regolamento Bruxelles II bis non è esente da lacune, per cui la sua prossima revisione rappresenta una buona opportunità per migliorare le relative disposizioni;

E.  considerando che l'esercizio di un diritto fondamentale quale la libertà di circolazione e di soggiorno non dovrebbe comportare una minaccia maggiore al diritto dei minori alla vita familiare;

F.  considerando che i bambini i cui genitori esercitano il diritto alla libertà di circolazione hanno il diritto di mantenere una relazione personale e un contatto diretto regolari con i loro genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse del minore a norma dell'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali;

1.  rammenta che l'elevato numero di petizioni ricevute sui casi legati ai minori dimostra che esiste un problema fondamentale nell'attuazione del regolamento Bruxelles II bis;

2.  è del parere che tutti i sistemi di tutela dei minori dovrebbero disporre di meccanismi transnazionali e transfrontalieri che tengano conto delle caratteristiche specifiche dei conflitti transfrontalieri;

Protezione dei minori e cooperazione giudiziaria a livello dell'UE

3.  invita gli Stati membri a porre in essere sistemi di controllo e di valutazione (con pertinenti dati statistici di tipo socioeconomico e disaggregati per nazionalità) nell'ambito di un quadro nazionale di coordinamento sui casi transfrontalieri che coinvolgono i bambini; raccomanda alla Commissione di coordinare il trasferimento delle informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri;

4.  invita il Consiglio a riferire in merito alle azioni specifiche attuate dagli Stati membri, nell'ottica di creare sinergie tra i 28 sistemi nazionali di tutela dei minori;

5.  chiede una definizione chiara di "residenza abituale" nella revisione del regolamento Bruxelles II bis;

6.  sottolinea l'obbligo delle autorità nazionali, come indicato nel regolamento Bruxelles II bis, di riconoscere e far rispettare le sentenze emesse in un altro Stato membro nelle cause che riguardano i minori; invita gli Stati membri ad aumentare e a migliorare la cooperazione tra i loro sistemi giudiziari nelle cause riguardanti i minori;

7.  invita la Commissione e gli Stati membri a cofinanziare e a promuovere l'istituzione di una piattaforma che offra assistenza ai cittadini di altri Stati membri dell'UE coinvolti in procedimenti familiari, nonché la creazione di un servizio di assistenza telefonica a livello europeo per i casi di sottrazione o di abuso di minori e servizi di consulenza per i procedimenti di presa in carico e adozione;

8.  invita la Commissione a mettere a disposizione una guida chiara e facilmente accessibile con informazioni pratiche rivolte ai cittadini dell'UE riguardo ai sistemi istituzionali di tutela dei minori, con particolare attenzione per l'adozione o la collocazione senza il consenso dei genitori e per i diritti genitoriali nei vari Stati membri;

Ruolo dei servizi sociali nella protezione dei minori

9.  invita gli Stati membri ad adottare un approccio preventivo e ad assicurare politiche adeguate e ben finanziate per evitare l'avvio di procedimenti di presa in carico, ove possibile, introducendo procedure di allerta precoce e meccanismi di controllo nonché fornendo opportuno sostegno alle famiglie, le quali rappresentano la fonte primaria di assistenza, in particolare nell'ambito delle comunità vulnerabili a rischio di esclusione sociale;

10.  sottolinea che l'adeguata valutazione di ogni singolo caso nelle questioni legate alla famiglia non dovrebbe risentire dei tagli di bilancio conseguenti alle misure di austerità, in particolare laddove ciò interessi la qualità dei servizi sociali;

11.  invita la Commissione e gli Stati membri a prevedere una formazione e un'istruzione specializzate per gli assistenti sociali e per tutti i professionisti che si occupano dei casi transfrontalieri in cui sono coinvolti minori;

12.  invita le pertinenti autorità di uno Stato membro che intenda inviare assistenti sociali in un altro Stato membro per esaminare un caso di adozione o collocazione a informare le autorità di tale Stato membro in merito allo svolgimento del suddetto esame;

Procedimenti giudiziari connessi alla presa in carico dei minori

13.  invita gli Stati membri a istituire, in seno ai tribunali che si occupano di diritto di famiglia o agli organismi di mediazione transfrontaliera, sezioni dedicate ai casi transfrontalieri relativi ai minori; sottolinea che è fondamentale un monitoraggio adeguato della situazione successiva alla sentenza, anche per quanto riguarda i contatti con i genitori;

14.  invita gli Stati membri ad attuare sistematicamente la convenzione di Vienna del 1963 nonché ad assicurarsi che le ambasciate e le rappresentanze consolari siano informate fin dalle prime fasi di tutti i procedimenti di presa in carico dei minori riguardanti i loro cittadini e abbiano pieno accesso ai relativi documenti; ritiene che le autorità consolari debbano poter partecipare a tutte le fasi del procedimento;

15.  invita gli Stati membri a garantire ai genitori diritti di visita regolare, tranne quando ciò potrebbe ledere l'interesse superiore del minore, e a consentire ai genitori di utilizzare la loro lingua madre durante le visite con i figli;

16.  raccomanda agli Stati membri di fornire ai genitori, fin dalle prime fasi e per tutto il procedimento riguardante il minore, informazioni complete e chiare sul procedimento e sulle possibili conseguenze; li invita a informare i genitori in merito alle norme relative all'assistenza legale e al patrocinio a spese dello Stato, per esempio fornendo loro un elenco di avvocati specializzati bilingui e offrendo servizi di interpretazione, in modo da evitare casi in cui i genitori danno il proprio consenso senza comprendere appieno le implicazioni degli impegni assunti; raccomanda inoltre di offrire un sostegno adeguato ai genitori che hanno difficoltà a leggere e a scrivere;

17.  raccomanda di istituire norme minime per l'audizione di un minore nei procedimenti civili nazionali, in conformità dell'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali;

18.  raccomanda di separare le audizioni di genitori e minori dinanzi a un giudice o in presenza di un esperto o di un assistente sociale, al fine di evitare che il minore sia influenzato o sia vittima di conflitti di lealtà;

19.  raccomanda di determinare soglie per la durata di ciascuna fase dei procedimenti transfrontalieri di presa in carico del minore, di modo che i membri della famiglia allargata del minore abbiano il tempo sufficiente per farsi avanti e presentare domanda di adozione o che i genitori possano affrontare i loro problemi e proporre alternative sostenibili prima che sia presa la decisione definitiva sull'adozione; ritiene che prima della determinazione di qualsiasi soluzione permanente, quale l'adozione, sia necessario effettuare un adeguato riesame della situazione della famiglia biologica;

20.  invita gli Stati membri a concedere ai genitori che hanno problemi di alcolismo o di tossicodipendenza un periodo di tempo ragionevole per avere una reale opportunità di recupero prima che il giudice prenda una decisione definitiva sull'adozione del minore;

21.  invita la Commissione a prestare particolare attenzione alle raccomandazioni in materia di mediazione transfrontaliera ricevute da tutte le parti interessate a livello nazionale ed europeo;

Collocazione e adozione dei minori

22.  rileva che non esiste alcun meccanismo a livello di UE che preveda il riconoscimento automatico delle sentenze nazionali di adozione emesse in altri Stati membri; invita gli Stati membri e la Commissione a regolamentare il riconoscimento delle adozioni nazionali, tenendo conto dell'interesse superiore del minore e nel pieno rispetto del principio di non discriminazione;

23.  invita gli Stati membri a incoraggiare i paesi non contraenti ad aderire alla convenzione dell'Aia del 1993 poiché la loro adesione garantirebbe che tutti i bambini possano beneficiare delle medesime norme e contribuirebbe ad evitare un sistema parallelo con garanzie minori; invita gli Stati membri a evitare gravosi oneri burocratici nel processo di riconoscimento delle adozioni internazionali già riconosciute in un altro Stati membro;

24.  sottolinea che, nell'ambito di qualsiasi tipo di accordo di affidamento o di adozione, è importante offrire al minore la collocazione che garantisce le migliori condizioni possibili per mantenere i legami con il suo background culturale, nonché per apprendere e utilizzare la sua lingua madre; chiede alle autorità degli Stati membri coinvolte nei procedimenti di presa in carico dei minori di fare il possibile per evitare la separazione di fratelli e sorelle;

25.  invita gli Stati membri a dedicare particolare attenzione e sostegno ai genitori, e in particolare alle madri vittime di violenza domestica in età infantile o in età adulta, al fine di evitare che diventino nuovamente vittime a causa della perdita automatica della custodia dei figli;

Sottrazione transfrontaliera di minori da parte di un genitore

26.  invita la Commissione a rendere pubblici i risultati conseguiti nella promozione della cooperazione transfrontaliera nei casi di sottrazione di minori, che costituisce una delle priorità ufficiali dell'agenda dell'UE per la tutela dei diritti dell'infanzia;

27.  invita il Consiglio a riferire in merito ai risultati conseguiti nell'istituzione di sistemi di allerta nei casi di sottrazione di minore aventi implicazioni transfrontaliere, nonché a concludere i pertinenti accordi di cooperazione relativi ai casi di sottrazione transfrontaliera sulla base degli orientamenti della Commissione;

28.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)    GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1.

 

Giovedì, 28 Aprile 2016