Decreto del Presidente del Consiglio Avviso n. 7 del 20 gennaio 2006 Dipartimento per le pari opportunità
Articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina sull'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le pari opportunità
Articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina sull'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
- Programmi di assistenza e di integrazione sociale. (Avviso n. 7 del 20 gennaio 2006).
Il Ministro per le pari opportunita' emana il seguente avviso per la presentazione dei progetti:
1. Premessa.
Con il presente avviso si intende dare attuazione a programmi di protezione sociale nell'ambito dei
programmi di assistenza ed integrazione sociale previsti dall'art. 18 del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina sull'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero,
approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dagli articoli 25 e 26 del regolamento di
attuazione del citato Testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1999, n. 394, e definiti dall'art. 2, comma 3, del decreto interministeriale del 23 novembre 1999. A
tal fine la Commissione interministeriale prevista dall'art. 25, comma 2, del regolamento di
attuazione del testo unico predetto, valutera', sulla base dei criteri e delle modalita' previsti dal
decreto interministeriale del 23 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 - serie
generale - del 13 dicembre 1999, i progetti rivolti specificamente ad assicurare un percorso di
assistenza e protezione allo straniero. Sono pertanto esclusi i progetti concernenti le azioni di
sistema, cosi' come definiti dall'art. 2, comma 2, del medesimo decreto interministeriale.
2. Obiettivi.
Costituiscono oggetto del presente avviso i progetti rivolti specificamente ad assicurare un percorso
di assistenza e protezione, ivi compresa l'attivita' per ottenere lo speciale permesso di soggiorno di
cui all'art. 18 del testo unico sopra citato, a persone straniere che intendano sottrarsi alla violenza e
ai condizionamenti di soggetti dediti al traffico di persone a scopo di sfruttamento.
Essi si articolano in progetti territoriali che possono essere presentati e gestiti da enti locali o da
soggetti privati
convenzionati con l'ente locale, ed iscritti, alla data di presentazione della domanda dei progetti
stessi, nell'apposita
sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attivita' a favore di stranieri
immigrati di cui all'art. 52, comma 1, lettera b) del regolamento di attuazione del testo unico gia'
menzionato, secondo le disposizioni che verranno di seguito indicate.
3. Risorse programmate.
L'ammontare delle risorse destinate ai progetti di cui al presente avviso e' di 3.861.400,00 euro a
valere sulle risorse
assegnate al Dipartimento per le pari opportunita', ai sensi dell'art. 18, comma 7, del testo unico
indicato e dell'art. 25, comma 1, del regolamento di attuazione del testo unico gia' menzionato e
dell'art. 12, comma 1, della legge 11 agosto 2003, n. 228.
Le iniziative saranno finanziate come segue:
il 70% del totale della spesa a valere sulle risorse statali;
il 30% del totale della spesa a valere sulle risorse dell'ente locale relative all'assistenza.
4. Destinatari.
Sono destinatari dei progetti:
persone straniere che intendano sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti di soggetti dediti al
traffico di persone a scopo di sfruttamento.
5. Proponenti ed attuatori.
Per proponente si intende il soggetto che presenta il progetto e lo realizza. Il proponente e'
responsabile della realizzazione del progetto presentato.
Ove l'attuazione del progetto o parte di esso venga affidata a soggetti terzi, da indicare
specificamente nel progetto stesso, i proponenti ne rimangono comunque responsabili e
mantengono il coordinamento delle azioni previste.
I soggetti attuatori debbono comunque essere iscritti nell'apposita sezione del registro delle
associazioni e degli enti
che svolgono attivita' a favore di stranieri immigrati, di cui all'art. 52, comma 1, lettera b) del
regolamento di attuazione del testo unico gia' citato, alla data di scadenza per la presentazione della
domanda di cui al presente avviso.
Ai fini della valida presentazione del progetto e' sufficiente l'indicazione del soggetto proponente e
dell'eventuale soggetto attuatore. Possono essere indicate forme di partenariato o di collaborazione
istituzionale con soggetti pubblici. Qualora nel progetto vengano indicate, in maniera specifica ed
analitica, forme di collaborazione o di partenariato con soggetti privati, che svolgono attivita' di
assistenza ed integrazione sociale per le finalita' di cui all'art. 18 del citato testo unico, gli stessi
debbono essere iscritti, a pena di inammissibilita' dell'intero progetto, alla seconda sezione del
registro delle associazioni e degli enti che svolgono attivita' a favore di stranieri immigrati di cui
all'art. 52, comma 1, lettera b) del regolamento di attuazione del testo unico gia' citato.
Tale iscrizione deve essere idoneamente documentata anche in forma di autocertificazione ai sensi
dell'art. 2 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Ciascun proponente puo' presentare un solo progetto.
6. Durata dei progetti.
Ai fini del presente avviso saranno ammessi alla valutazione progetti della durata di un anno.
7. Documentazione richiesta per la presentazione dei progetti.
La presentazione dei progetti deve essere corredata da:
a) una relazione esplicativa concernente la tipologia e la natura del programma di protezione sociale
che individui obiettivi da raggiungere in relazione alle esigenze del target e del territorio,
articolazione in fasi del percorso progettuale e metodologie utilizzate;
b) una analisi costi-benefici relativa alle finalizzazioni da perseguire specificando analiticamente la
tipologia di costo
(personale, attrezzature, strutture, materiale di consumo, utenze, spese amministrative, misure di
sostegno, misure di accompagnamento) e la partecipazione al finanziamento da parte di un ente
locale nella misura indicata dall'art. 25 del regolamento di attuazione del testo unico gia' citato;
c) una scheda contenente tutti gli elementi relativi alla natura, alle caratteristiche e alle esperienze
del soggetto
proponente, nonche' del soggetto attuatore se diverso dal proponente;
d) il formulario compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto
proponente;
e) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente locale, dalla quale emerga in
maniera espressa ed
inequivoca che il progetto presentato sia beneficiario del co-finanziamento di cui all'art. 25, comma
1 del regolamento di attuazione del testo unico richiamato;
f) una dichiarazione, in forma di autocertificazione ai sensi dell'art. 2 della legge 15 maggio 1997,
n. 127, attestante l'avvenuta iscrizione nell'apposita sezione del registro delle associazioni e degli
enti che svolgono attivita' a favore di stranieri immigrati di cui all'art. 52, comma 1, lettera b) del
regolamento di attuazione del testo unico gia' citato.
8. Assistenza tecnica per la definizione delle domande.
Per avere informazioni sul presente avviso e sulle procedure dipresentazione dei progetti, i soggetti
interessati potrannocontattare la segreteria tecnica della Commissione interministerialeper
l'attuazione dell'art. 18 - tel. 0667792450, e-mail:progettiarticolo18@palazzochigi.it
9. Procedure di selezione.
9.1 Ammissibilita' dei progetti.
L'ammissibilita' dei progetti viene riscontrata preventivamente alla valutazione.
Non sono ammessi i progetti:
inviati o consegnati al Dipartimento oltre i termini previsti dal presente avviso;
privi della domanda firmata dal legale rappresentante del soggetto proponente;
privi del formulario allegato al presente avviso;
privi della dichiarazione di cui al punto 7, lettera e);
privi dell'indicazione dell'ente attuatore, qualora l'ente
proponente affidi la realizzazione del progetto o parte di esso ad altro soggetto;
presentati da soggetti privati non iscritti alla seconda sezione del registro, di cui all'art. 52, comma
1, lettera b) del
regolamento di attuazione del testo unico gia' citato, o che indichino soggetti attuatori o altri
soggetti privati di cui al punto 5, comma 4, ultimo periodo, non iscritti alla seconda sezione del
registro, sopra citato.
9.2 Valutazione dei progetti.
La valutazione dei progetti e' svolta dalla Commissione interministeriale prevista dall'art. 25,
comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, regolamento di attuazione del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a
norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
La Commissione provvede alla valutazione dei progetti di cui al punto 2, tramite apposite griglie
tecniche di attribuzione di punteggio sulla base dei seguenti indicatori e criteri di cui al comma 4,
dell'art. 4 del decreto ministeriale 23 novembre 1999:
esperienza e capacita' organizzativa del proponente, anche in relazione ai risultati conseguiti,
eventualmente comprovata da idonea documentazione attestante il numero delle persone assistite
nei precedenti progetti finanziati dal Dipartimento per le pariopportunita';
articolazione e consistenza delle strutture logistiche di accoglienza;
previsione di forme di partenariato o di collaborazione istituzionale con altri soggetti che operano
nella materia;
capacita' di collegamento in rete, anche con altri programmi di protezione sociale;
cantierabilita' dell'intervento;
localizzazione del progetto in zone a piu' alta diffusione del fenomeno, eventualmente comprovata
da idonea documentazione;
assenza o carenza sul territorio di strutture pubbliche o private in grado di fornire analoghe
prestazioni assistenziali;
carattere innovativo dell'intervento;
qualita' dei percorsi formativi, ove previsti, e loro coerenza con le opportunita' di inserimento sociolavorativo;
capacita' di assicurare un effettivo inserimento lavorativo dei destinatari dell'intervento;
caratteristiche delle azioni integrate;
competenze specialistiche per particolari segmenti di utenza;
ottimale rapporto costi/benefici.
10. Obblighi del soggetto ammesso a finanziamento e ammissibilita' delle spese.
Gli obblighi del soggetto ammesso al finanziamento e le spese ammissibili saranno precisati
nell'apposita convenzione che verra' stipulata tra l'ente proponente e il Dipartimento per le pari
opportunita'.
11. Modalita' e termini di presentazione della domanda.
I soggetti interessati alla presentazione dei progetti relativi ai programmi di protezione sociale
dovranno inoltrare una domanda sulla base delle indicazioni contenute nel presente avviso e nel
formulario allegato.
Le domande, firmate dal legale rappresentante del soggetto proponente, dovranno essere presentate
secondo le modalita' indicate al punto 7.
Le buste contenenti le proposte (un originale piu' 2 copie) con indicazione del riferimento in calce a
destra: «Progetti di protezione sociale - articolo 18 del testo unico sull'immigrazione», con la
dicitura «non aprire» dovranno pervenire al Dipartimento per le pari opportunita' - Segreteria
tecnica della Commissione interministeriale per l'attuazione dell'art. 18, Largo Chigi n. 19 - 00187
Roma, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale. Le domande possono essere spedite per posta celere con raccomandata a/r, nel qual caso
fa fede il timbro postale di spedizione.
La consegna a mano potra' effettuarsi dal lunedi' al venerdi' dalle ore 9 alle ore 14, presso il
Dipartimento per le pari
opportunita', Segreteria tecnica della Commissione interministeriale, Largo Chigi n. 19 - Roma, 4°
piano, stanza 4090
Venerdì, 20 Gennaio 2006