Regolamento (UE) 2016/... del 23 settembre 2016 Parlamento Europeo e del Consiglio
Istituzione di un documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, e recante abrogazione della raccomandazione del Consiglio del 30 novembre 1994
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c),
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1) Il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che non soddisfano, o non soddisfano più, le condizioni d'ingresso, di soggiorno o di residenza negli Stati membri, nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali, in particolare del principio di non respingimento, e conformemente alla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, costituisce una parte essenziale dell'impegno generale volto a garantire la credibilità e il funzionamento corretto ed efficace della politica dell'Unione in materia di migrazione e a ridurre e scoraggiare la migrazione irregolare.
(2) Le autorità nazionali degli Stati membri sperimentano difficoltà nel rimpatriare i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare che non possiedono documenti di viaggio validi.
(3) Migliorare la cooperazione in materia di rimpatrio e di riammissione con i principali paesi di origine e di transito dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare è essenziale per aumentare i tassi di rimpatrio, che sono insoddisfacenti. Un documento di viaggio europeo migliorato per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare è pertinente a tale proposito.
(4) L'attuale documento di viaggio standard per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi, istituito dalla raccomandazione del Consiglio del 30 novembre 1994, non è largamente accettato dalle autorità dei paesi terzi, fra l'altro a causa dell'inadeguatezza dei suoi standard di sicurezza.
(5) Occorre pertanto promuovere l'accettazione da parte dei paesi terzi di un documento di viaggio europeo migliorato e uniforme per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare quale documento di riferimento ai fini del rimpatrio.
(6) È opportuno istituire un documento di viaggio europeo più sicuro e uniforme per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (documento di viaggio europeo per il rimpatrio) per contribuire ad agevolare il rimpatrio e la riammissione dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare. Le caratteristiche di sicurezza e le specifiche tecniche rafforzate del documento di viaggio europeo per il rimpatrio dovrebbero facilitarne il riconoscimento da parte dei paesi terzi. Tale documento dovrebbe pertanto agevolare l'esecuzione dei rimpatri nel quadro di accordi di riammissione o altri accordi conclusi dall'Unione o dagli Stati membri con i paesi terzi, nonché nell'ambito della cooperazione con i paesi terzi in materia di rimpatrio non coperta da accordi formali.
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Venerdì, 23 Settembre 2016