Decisione (UE) 2016/1744 del 20 settembre 2016 del Consiglio (G.U. dell'Unione europea L 264/27 del 30.9.2016)
Relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Perù in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1) La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione europea, un accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata («accordo») con la Repubblica del Perù.
(2) In conformità della decisione (UE) 2016/437 del Consiglio (2), l'accordo è stato firmato ed è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 15 marzo 2016.
(3) L'accordo istituisce un comitato misto di esperti per la gestione dell'accordo. L'Unione deve essere rappresentata in seno a tale comitato misto dalla Commissione, che dovrebbe essere assistita dai rappresentanti degli Stati membri.
(4) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (3); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.
(5) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (4); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
(6) È opportuno approvare l'accordo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Articolo 1
L'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Perù in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata è approvato a nome dell'Unione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 8, paragrafo 1, dell'accordo (5).
Articolo 3
La Commissione, assistita dai rappresentanti degli Stati membri, rappresenta l'Unione in sede di comitato misto di esperti istituito dall'articolo 6 dell'accordo.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2016
Per il Consiglio
Il presidente
I. KORČOK
Il presidente
I. KORČOK
(1) Approvazione del 5 luglio 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(2) Decisione (UE) 2016/437 del Consiglio, del 10 marzo 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Perù in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata (GU L 78 del 24.3.2016, pag. 2).
(3) Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).
(4) Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).
(5) La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
Martedì, 20 Settembre 2016