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Decisione (UE) 2016/1754 del 29 settembre 2016 del Consiglio (G.U. dell'Unione europea n. L 268/82 dcel 1.10.2016)

Che modifica la decisione (UE) 2015/1601 che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 78, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1) Sulla base dell'articolo 78, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) il Consiglio ha adottato due decisioni che istituiscono misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia. A norma della decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio (2), 40 000 richiedenti protezione internazionale devono essere ricollocati dall'Italia e dalla Grecia in altri Stati membri. A norma della decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio (3), 120 000 richiedenti protezione internazionale devono essere ricollocati dall'Italia e dalla Grecia in altri Stati membri.

(2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della decisione (UE) 2015/1601, a decorrere dal 26 settembre 2016, 54 000 richiedenti dovrebbero essere ricollocati dall'Italia e dalla Grecia nel territorio di altri Stati membri, a meno che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, di detta decisione, entro tale data la Commissione presenti una proposta per assegnarli a un particolare Stato membro beneficiario confrontato a una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di persone.

(3) L'articolo 1, paragrafo 2, della decisione (UE) 2015/1601 dispone che la Commissione debba tenere costantemente sotto osservazione la situazione concernente gli afflussi massicci di cittadini di paesi terzi negli Stati membri. La Commissione deve presentare, se del caso, proposte volte a modificare detta decisione onde tener conto dell'evoluzione della situazione sul terreno e del suo impatto sul meccanismo di ricollocazione, nonché dell'evoluzione della pressione sugli Stati membri, in particolare gli Stati membri in prima linea.

(4) Allo scopo di porre fine alla migrazione irregolare dalla Turchia all'UE, il 18 marzo 2016 (4) l'UE e la Turchia hanno convenuto una serie di punti d'azione, tra cui il principio di «far sì che, per ogni siriano che la Turchia riammette dalle isole greche, un altro siriano sia reinsediato dalla Turchia negli Stati membri dell'UE, nel quadro degli impegni esistenti». Il reinsediamento nell'ambito di tale meccanismo si svolgerà, in primo luogo, assolvendo agli impegni assunti dagli Stati membri nelle conclusioni dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio il 20 luglio 2015. A qualsiasi ulteriore bisogno di reinsediamento si deve provvedere mediante un analogo accordo volontario fino a un limite di 54 000 persone aggiuntive, consentendo di dedurre qualsiasi impegno in termini di reinsediamenti assunto nel quadro di tale accordo dai posti non assegnati ai sensi della decisione (UE) 2015/1601.

(5) Si prevede che il reinsediamento, l'ammissione umanitaria o altre forme di ammissione legale dalla Turchia a titolo di programmi nazionali e multilaterali allevino la pressione migratoria sugli Stati membri beneficiari della ricollocazione a norma della decisione (UE) 2015/1601, creando un percorso legale e sicuro di ingresso nell'Unione e scoraggiando gli ingressi irregolari. Pertanto, è opportuno prendere in considerazione, in relazione ai 54 000 richiedenti protezione internazionale di cui sopra, gli sforzi di solidarietà degli Stati membri che consistono nell'ammissione volontaria nel loro territorio di cittadini siriani presenti in Turchia che si trovano in evidente bisogno di protezione internazionale. È opportuno detrarre il numero di persone provenienti dalla Turchia ammesse da uno Stato membro dal numero di persone da ricollocare in tale Stato membro a norma della decisione (UE) 2015/1601 in relazione a detti 54 000 richiedenti.

(6) I meccanismi di ammissione possono includere il reinsediamento, l'ammissione umanitaria o altri percorsi legali per l'ammissione di cittadini siriani presenti in Turchia che sono in evidente bisogno di protezione internazionale, quali programmi di visti umanitari, trasferimenti umanitari, programmi di ricongiungimento familiare, progetti di patrocinio privato, programmi di borse di studio, programmi per la mobilità dei lavoratori e altri ancora.

(7) Gli impegni assunti dagli Stati membri nel quadro del programma di reinsediamento concordato nelle conclusioni dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 20 luglio 2015, non dovrebbero essere pregiudicati dalla presente decisione e non dovrebbero contare ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui alla decisione (UE) 2015/1601. Pertanto, uno Stato membro che decide di adempiere i propri obblighi ai sensi della decisione (UE) 2015/1601 ammettendo cittadini siriani presenti in Turchia tramite il reinsediamento non dovrebbe poter far valere tale sforzo come parte del suo impegno nell'ambito del programma di reinsediamento del 20 luglio 2015.

(8) Per garantire un adeguato monitoraggio della situazione, qualora scelga di ricorrere a questa opzione, uno Stato membro dovrebbe riferire mensilmente alla Commissione sull'ammissione nel suo territorio di cittadini siriani presenti in Turchia in base all'opzione prevista dalla presente modifica, precisando a titolo di quale programma, nazionale o multilaterale, l'interessato sia stato ammesso e la forma di ammissione legale utilizzata.

(9) Poiché gli obiettivi della presente decisione non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(10) La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(11) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

(12) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatti salvi gli articoli 4 e 4 bis di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(13) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(14) Vista l'urgenza della situazione, la presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 4 della decisione (UE) 2015/1601 è inserito il paragrafo seguente:

«3 bis.   Per quanto riguarda la ricollocazione dei richiedenti di cui al paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri possono scegliere di adempiere ai loro obblighi ammettendo nel loro territorio cittadini siriani presenti in Turchia, a titolo di programmi nazionali o multilaterali di ammissione legale di persone in evidente bisogno di protezione internazionale diversi dal programma di reinsediamento oggetto delle conclusioni dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio del 20 luglio 2015. Il numero di persone ammesse a tale titolo da uno Stato membro comporta una riduzione corrispondente dell'obbligo dello Stato membro in questione.

L'articolo 10 si applica mutatis mutandis a ciascuna siffatta ammissione legale che comporta una riduzione dell'obbligo di ricollocazione.

Gli Stati membri che scelgono di ricorrere all'opzione di cui al presente paragrafo riferiscono mensilmente alla Commissione sul numero di persone legalmente ammesse ai fini del presente paragrafo, precisando il tipo di programma a titolo del quale l'ammissione ha avuto luogo e la forma di ammissione legale utilizzata.».

Articolo 2

1.   La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.   La presente decisione si applica fino al 26 settembre 2017.

3.   La presente decisione si applica a tutte le persone che, ai fini di cui al paragrafo 3 bis dell'articolo 4 della decisione (UE) 2015/1601, sono state ammesse dagli Stati membri provenienti dal territorio della Turchia a decorrere dal 1* maggio 2016.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2016

Per il Consiglio

Il presidente

P. ŽIGA

(1)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(2)  Decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio, del 14 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (GU L 239 del 15.9.2015, pag. 146).

(3)  Decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio, del 22 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 80).

(4)  Dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016.

 

Giovedì, 29 Settembre 2016