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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 2016, n. 234 (GU n.298 del 22-12-2016)

Regolamento recante definizione dei meccanismi per la determinazione dell'eta' dei minori non accompagnati vittime di tratta, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni;
  Vista la direttiva  2011/36/UE  del Parlamento europeo  e   del Consiglio, del  5  aprile  2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI;
  Visto il decreto  legislativo 4 marzo  2014, n. 24, recante «Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla  prevenzione  e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la  decisione  quadro  2002/629/GAI», e in particolare l'articolo 4, comma 2, che rinvia ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il  Ministro  dell'interno, il Ministro della giustizia, il Ministro del lavoro e delle politiche  sociali e il Ministro della salute, la definizione  dei  meccanismi attraverso i quali, nei casi in cui sussistano fondati dubbi sulla  minore  eta' della  vittima  e  l'eta' non sia accertabile da documenti identificativi, nel rispetto del superiore interesse del  minore, si procede alla determinazione dell'eta'  dei  minori  non  accompagnati vittime di tratta anche attraverso una procedura multidisciplinare di determinazione dell'eta';
  Visti gli articoli 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitu' o in servitu'), 601 (Tratta di persone) e 602 (Acquisto e alienazione  di schiavi) del codice penale;
  Vista la legge  27  maggio 1991, n. 176, recante  «Ratifica  ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989»;
  Visto il decreto legislativo 15 dicembre  2015, n.212, recante «Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25  ottobre  2012, che istituisce  norme  minime  in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI.»;
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione  e norme sulla condizione dello straniero», nonche' il decreto del Presidente  della  Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n. 286»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante «Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni», che all'articolo 8, commi 1 e 2, detta norme in materia di accertamento della minore eta' dell'imputato;
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 14 aprile 2016;
  Acquisito il parere dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza, reso in data 26 gennaio 2016;
  Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso in data 13 luglio 2016;
  Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 19 maggio 2016;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data 23 aprile 2015, con il quale  al  Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri prof. Claudio De Vincenti, e' stata conferita la delega per talune funzioni di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;
  Di concerto con il  Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute;
 
 A d o t t a
 il seguente regolamento:
 
 Art. 1
 Oggetto
 
  1.  Il  presente  decreto,  in  attuazione   di   quanto   disposto dall'articolo  4  del  decreto  legislativo  4  marzo  2014,  n.  24, individua i meccanismi attraverso i quali, nei casi in cui sussistano ragionevoli dubbi sulla minore eta' della presunta vittima di  tratta e l'eta' del minore non accompagnato non sia accertabile da documenti identificativi, si procede, nel rispetto del superiore interesse del minore, alla  determinazione dell'eta', se del caso mediante il coinvolgimento delle autorita' diplomatiche, attraverso una procedura multidisciplinare, condotta da personale  specializzato e secondo procedure appropriate, che tengano conto anche delle specificita' relative all'origine etnica e culturale del minore.

Art. 2
Procedura di identificazione ed accertamento dell'eta' in via amministrativa
 
  1. In tutte le procedure finalizzate all'accertamento dell'eta', il superiore interesse del minore e' considerato criterio preminente.  
  2. Le Forze di Polizia, verificano l'eta' della persona interessata sulla base dei documenti  ritenuti  idonei  ai  sensi del comma  3, nonche', ove necessario, attraverso l'acquisizione di  dati  utili eventualmente presenti nelle banche dati del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, o in altre banche dati pubbliche, secondo le modalita' di accesso per esse previste, nel rispetto del principio di pertinenza del trattamento dei dati.
  3. Sono ritenuti idonei ai fini dell'accertamento dell'eta', salvo sussistano ragionevoli dubbi sulla loro autenticita', il passaporto o un documento di identita', anche non in corso  di  validita', ovvero altro documento di riconoscimento  munito  di  fotografia. Documenti differenti da quelli di cui al primo periodo costituiscono  principio di prova ai fini della valutazione di cui all'articolo 3.
  4. Fuori  dai casi  in  cui l'interessato  sia  in  possesso  dei documenti idonei ai sensi del comma 3, ovvero sia possibile procedere alla sua identificazione ed alla determinazione dell'eta' mediante l'accesso alle banche dati di cui al comma 2, le Forze di Polizia, fermi restando gli oneri informativi previsti da  altre disposizioni normative, procedono, con l'ausilio, ove necessario, di un  mediatore culturale e di un interprete ed in linguaggio comprensibile  ed adeguato al presunto minore, ad un colloquio preliminare nel corso del quale rappresentano all'interessato l'importanza di dichiarare corrette generalita' e le conseguenze giuridiche di una dichiarazione mendace e lo informano in via generale sulla possibilita' che in caso di ragionevoli dubbi l'Autorita' giudiziaria autorizzi lo svolgimento di accertamenti anche sanitari per la determinazione della sua eta'.
  5. Gli adempimenti di cui ai commi 2 e 4 sono effettuati entro il termine di ventiquattro ore dal primo contatto con il presunto minore vittima di tratta ai sensi degli articoli  600 e 601 del codice penale.
  6. Ove occorra, e fuori dai casi di cui al comma 7, puo' procedersi all'identificazione del presunto minore con il  coinvolgimento delle autorita' diplomatico-consolari; in  tale ipotesi la Questura competente in relazione al luogo ove e' situata la struttura di accoglienza inoltra la richiesta, nel minor tempo possibile,  per  il tramite del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  7. Quando il presunto minore manifesta la volonta' di richiedere  o richiede la protezione internazionale, ovvero  emerge  nei suoi confronti una possibile esigenza di protezione internazionale, e' precluso ogni intervento o accertamento presso le istituzioni del Paese di appartenenza, presumibile o dichiarato, dell'interessato, nonche' il coinvolgimento della relativa rappresentanza diplomatico-consolare.

Art. 3
Intervento dell'Autorita' giudiziaria
 
  1. Quando, a conclusione  degli  adempimenti di cui al comma  5 dell'articolo  2, permangono ragionevoli dubbi circa l'eta' del presunto minore non accompagnato vittima di tratta, la Forza di Polizia richiede al Giudice competente per la tutela l'autorizzazione all'avvio della procedura di cui all'articolo 5. L'atto informativo rivolto al predetto Giudice contiene il resoconto dettagliato delle attivita' condotte per l'identificazione del presunto  minore e dell'esito del colloquio preliminare di cui al comma 4  dell'articolo 2.
  2. Il Giudice decide sulla  richiesta di autorizzazione  nei  due giorni successivi alla ricezione  dell'atto  informativo,  salvo che ritenga necessaria una integrazione degli accertamenti gia' condotti.
L'integrazione di cui al primo periodo  e' svolta  immediatamente e comunque entro le successive quarantotto ore ed  il termine  per la decisione  decorre  dalla conoscenza dell'esito degli ulteriori accertamenti.
  3. Quando il Giudice, sulla base dell'atto informativo  di  cui al comma 1  e degli  accertamenti svolti ai sensi dell'articolo 2, eventualmente integrati ai sensi del comma 2, ritiene che  non sussistono  ragionevoli dubbi sulla minore eta' della presunta vittima, emette provvedimento motivato di diniego dell'autorizzazione all'avvio della procedura di cui all'articolo 5.
  4. Quando il Giudice rilascia l'autorizzazione di cui al comma 1, indica il soggetto che anche temporaneamente esercita i poteri tutelari, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142; il Giudice individua, altresi', la  struttura  sanitaria  pubblica dotata di equipe multidisciplinare pediatrica presso la quale svolgere la procedura di cui all'articolo 5, avvalendosi, ove redatto, di un elenco  di strutture idonee indicate dalle regioni o dalle province autonome e dettando le conseguenti disposizioni.

Art. 4
Diritto all'informazione

 
  1. Il presunto minore e' preventivamente  informato, da  personale qualificato della struttura sanitaria designata ai sensi dell'articolo 3,  comma  4, circa il fatto che si procedera' a determinare la sua eta' mediante ricorso alle attivita' di accertamento di cui all'articolo 5. L'informazione e' data in una lingua a lui comprensibile e in conformita' al suo grado di maturita' e livello di alfabetizzazione, anche mediante materiale di supporto multilingua e, ove necessario, con l'ausilio di un  mediatore culturale. In ogni caso, il presunto minore e' informato:
    a) del fatto che la  sua  eta'  sara' determinata  mediante  una procedura  multidisciplinare che puo' comportare accertamenti sanitari;
    b) delle attivita' in cui si articola tale  procedura, di quali siano i risultati attesi e di quali siano le conseguenze;
    c)  del  diritto a formulare  ragioni di opposizione allo svolgimento di taluno degli accertamenti sanitari di cui all'articolo 5.
  2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite in presenza  del tutore, o della persona che esercita anche temporaneamente  i  poteri tutelari, che assiste il presunto  minore anche nella eventuale formulazione di ragioni di opposizione ai sensi della lettera c).  
  3. Quando la procedura puo' essere  utilmente esperita senza gli accertamenti per i quali sono state espresse ragioni di opposizione il personale sanitario procede omettendone l'esecuzione.
  4. Fuori dalle ipotesi di cui al comma 3, il personale sanitario che raccoglie la dichiarazione del presunto minore informa il Giudice della tutela delle ragioni di opposizione e indica quali accertamenti sanitari siano nel caso specifico indispensabili e sufficienti alla determinazione dell'eta', privilegiando quelli di minor invasivita'.
  5. Il Giudice della tutela, valutate le ragioni di opposizione e gli elementi offerti dal personale della struttura sanitaria, dispone a quali accertamenti procedere ed emette gli altri provvedimenti ritenuti opportuni.

Art. 5
Procedura multidisciplinare per l'accertamento dell'eta'

 
  1. L'accertamento dell'eta' e' condotto da parte di personale qualificato presso la struttura sanitaria  pubblica  individuata  dal giudice ai sensi dell'articolo 3, comma 4, mediante la  procedura  di cui al comma 2; agli accertamenti  sanitari si procede secondo un criterio di invasivita' progressiva. In tutte le fasi dell'accertamento sono garantite la tutela e la protezione riservate ai minori considerando anche il sesso, la cultura e la religione.
  2. La procedura per la determinazione dell'eta'  e' condotta  da un'equipe   multidisciplinare. Tale procedura consiste nello svolgimento di un colloquio sociale, vertente anche  sulle  pregresse esperienze di  vita rilevanti perl'accertamento, di una visita pediatrica auxologica e di   una valutazione psicologica o neuropsichiatrica, alla presenza, se  necessario,  di un  mediatore culturale o di un interprete. Ove all'esito di ciascuna fase o stadio della procedura emergano elementi certi in ordine alla minore eta' dell'interessato non si procede ad accertamenti successivi.
  3. La  procedura e' avviata entro tre giorni dalla data dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 3, comma  4, e conclusa entro i successivi venti giorni. La relazione  conclusiva, redatta  dall'equipe  multidisciplinare, riporta l'indicazione di attribuzione dell'eta' cronologica stimata specificando il margine di errore insito nella variabilita' biologica e nelle metodiche utilizzate ed i conseguenti valori minimo e massimo  dell'eta' attribuibile.
  4. Gli esiti della procedura svolta  sono comunicati al Giudice della  tutela, al tutore o alla persona che esercita, anche temporaneamente, i poteri tutelari e al presunto minore in una lingua al medesimo comprensibile, tenendo conto della sua eta', maturita' e del suo livello di alfabetizzazione.

Art. 6
Provvedimento conclusivo del procedimento di determinazione dell'eta'
 
  1. Sulla base delle risultanze  della procedura  multidisciplinare espletata ai sensi  dell'articolo  5  e  di  tutti gli altri dati acquisiti  il Giudice della tutela adotta il provvedimento di attribuzione dell'eta'.
  2. Quando gli elementi raccolti non consentono di stabilire al di la' di ogni ragionevole dubbio l'eta' del soggetto, il Giudice emette il provvedimento conclusivo del procedimento dando atto dell'impossibilita' di attribuire l'eta' e del valore minimo indicato nella relazione conclusiva di cui all'articolo 5, comma 3.
  3. Il provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 e 2  e'  notificato all'interessato, con allegata traduzione in una lingua al medesimocomprensibile, ed al tutore o alla persona che esercita, anche temporaneamente, i poteri tutelari, e puo' essere oggetto di reclamo secondo la disciplina applicabile agli atti del giudice emittente.  
  4. Quando divenuto definitivo, il provvedimento e' comunicato  alla Questura competente in relazione al luogo ove e' situata la struttura di  accoglienza e alla Forza di Polizia che ha richiesto l'autorizzazione alla procedura multidisciplinare; la Questura, ricorrendone i presupposti, da' comunicazione del provvedimento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'aggiornamento delle banche dati di cui all'articolo 2, comma 2.

Art. 7
Presunzione della minore eta' in pendenza ed in caso di esito dubbio del procedimento di determinazione dell'eta'

  1. Nelle more dell'identificazione e della determinazione definitiva dell'eta', al fine dell'accesso immediato  all'assistenza, al sostegno e alla protezione, la vittima di tratta e' comunque considerata minore.
  2. Per le medesime finalita' la minore eta' dell'interessato e' altresi' presunta nel caso di cui all'articolo 6, comma 2.

Art. 8
Clausola di invarianza finanziaria
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica.  Le   pubbliche amministrazioni interessate provvedono ai compiti previsti  dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
    Roma, 10 novembre 2016
 
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
De Vincenti
 
Il Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale
Gentiloni Silveri
 
Il Ministro dell'interno
Alfano
 
Il Ministro della giustizia
Orlando
 
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Poletti
 
Il Ministro della salute
Lorenzin
 Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2016
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri, reg.ne prev. n. 3229



 

Giovedì, 10 Novembre 2016