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Decreto Legislativo 19 gennaio 2017, n. 7 (GU Serie Generale n.22 del 27-1-2017)

Modifiche e riordino delle norme di diritto internazionale privato per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettera b), della legge 20 maggio 2016, n. 76

Entrata in vigore del provvedimento: 11/02/2017

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 1, comma 28, lettera b),  della  legge  20  maggio 2016, n. 76, che delega il Governo all'adozione  di  disposizioni  di modifica e riordino delle norme di diritto internazionale privato  in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso;
  Visto il regolamento 2009/4/CE del Consiglio del 18 dicembre  2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e  alla  cooperazione  in  materia  di obbligazioni alimentari;
  Visto il regolamento n. 1259/2010/UE del Consiglio, del 20 dicembre 2010, relativo ad una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale;
  Visto il regolamento 2016/1104/UE  del  Consiglio,  del  24  giugno 2016,  che  attua  la  cooperazione  rafforzata  nel  settore   della competenza,   della   legge   applicabile,   del   riconoscimento   e dell'esecuzione delle decisioni in materia  di  effetti  patrimoniali delle unioni registrate;
  Vista la legge 31 maggio 1995, n. 218, recante riforma del  sistema italiano di diritto internazionale privato;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri, adottata nella riunione del 4 ottobre 2016;
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella riunione del 14 gennaio 2017;
  Sulla proposta del Ministro della  giustizia,  di  concerto  con  i Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali  e  degli affari esteri e della cooperazione internazionale; 
Emana
il seguente decreto legislativo:
 
Art. 1
 Modifiche alla legge 31 maggio 1995, n. 218
 
  1. Alla legge 31 maggio 1995, n. 218, sono  apportate  le  seguenti modificazioni:
    a) dopo l'articolo 32 sono inseriti i seguenti articoli:
  «Art.  32-bis.  (Matrimonio  contratto  all'estero da cittadini italiani dello stesso sesso). - 1. Il matrimonio contratto all'estero da cittadini italiani con persona  dello  stesso  sesso  produce  gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana.
  Art. 32-ter. (Unione civile tra persone  maggiorenni  dello  stesso sesso). - 1. La capacita' e le altre condizioni per costituire unione civile sono regolate dalla  legge  nazionale  di  ciascuna  parte  al momento  della  costituzione  dell'unione  civile.  Se la legge applicabile non ammette l'unione civile tra persone maggiorenni dello stesso sesso si applica la legge italiana.  Le  disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 20 maggio 2016, n. 76,  sono di applicazione necessaria.
  2. Ai fini del nulla osta di cui all'articolo 116, primo comma, del codice civile, non rilevano gli impedimenti relativi al  sesso  delle parti. Qualora la produzione del nulla osta sia preclusa  in  ragione del mancato riconoscimento, secondo la legge dello Stato  di  cui  lo straniero e' cittadino, dell'unione civile tra persone  dello  stesso sesso o di analogo istituto,  il  nulla  osta  e'  sostituito  da  un certificato o altro atto comunque idoneo ad attestare la liberta'  di stato, ovvero da dichiarazione sostitutiva ai sensi del  decreto  del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Resta salva  la liberta' di stato accertata o acquisita per effetto di  un  giudicato italiano o riconosciuto in Italia.
  3. L'unione civile e' valida, quanto alla forma, se e'  considerata tale dalla legge del luogo di costituzione o dalla legge nazionale di almeno una delle parti o dalla legge dello Stato di comune  residenza al momento della costituzione.
  4. I rapporti personali e patrimoniali tra le parti  sono  regolati dalla legge dello Stato davanti alle cui autorita' l'unione e'  stata costituita. A richiesta di una delle parti il giudice  puo'  disporre l'applicazione della legge dello Stato nel quale la  vita  comune  e' prevalentemente localizzata. Le parti possono convenire per  iscritto che i loro rapporti patrimoniali  sono  regolati  dalla  legge  dello Stato di cui almeno una di esse e' cittadina o nel quale  almeno  una di esse risiede.
  5. Alle obbligazioni alimentari si applica l'articolo 45.
  Art. 32-quater. (Scioglimento dell'unione civile). - 1. In  materia di scioglimento  dell'unione  civile la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti dagli articoli  3  e  9,  anche quando una delle parti e' cittadina  italiana o l'unione e'  stata costituita in Italia. I medesimi titoli di giurisdizione si applicano anche in materia di nullita' o di annullamento dell'unione civile.
  2. Lo scioglimento  dell'unione  civile  e'  regolato  dalla  legge applicabile al divorzio in conformita' al regolamento n. 1259/2010/UE del Consiglio del 20  dicembre  2010  relativo  ad  una  cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile  al  divorzio  e  alla separazione personale.
  Art.  32-quinquies.  (Unione  civile  costituita   all'estero   tra cittadini italiani dello stesso sesso). - 1. L'unione civile, o altro istituto analogo, costituiti all'estero tra cittadini italiani  dello stesso sesso abitualmente residenti in  Italia  produce  gli  effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana.»;
    b) l'articolo 45 e' sostituito dal seguente:
  «Art.  45.  (Obbligazioni  alimentari  nella  famiglia).  -  1.  Le obbligazioni alimentari nella  famiglia  sono  regolate  dalla  legge designata dal regolamento 2009/4/CE del  Consiglio  del  18  dicembre 2008  relativo  alla   competenza,   alla   legge   applicabile,   al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e  alla  cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, e successive modificazioni.».

Art. 2
Clausola di invarianza finanziaria
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le amministrazioni interessate provvedono ai compiti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli atti normativi della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 
Dato a Roma, addi' 19 gennaio 2017
 
MATTARELLA
 
Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri

Orlando, Ministro della giustizia
 
Minniti, Ministro dell'interno
 
Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Alfano, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
 
 Visto, il Guardasigilli: Orlando


 

Giovedì, 19 Gennaio 2017