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Carta Nazioni Unite fatta a San Francisco il 26 giugno 1945

Statuto delle bazioni Unite

NOI, POPOLI DELLE NAZIONI UNITE, decisi a:
Preservare le future generazioni dal flagello della guerra che per due volte nel corso di questa generazione ha portato indicibili sofferenze all’umanità;
Riaffermare la fede nei diritti fondamentali dell’uomo, nella dignità e nel valore della persona umana e nella eguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne e delle nazioni grandi e piccole;
Creare le condizioni in cui la giustizia ed il rispetto degli obblighi derivanti dai trattati e dalle altre fonti del diritto internazionale possano essere mantenuti;
Promuovere il progresso sociale ed un più elevato tenore di vita in una più ampia libertà e a tal fine praticare la tolleranza e vivere in pace;
Unire le nostre forze per mantenere la pace e la sicurezza internazionale;
Assicurare, mediante l’accettazione di principi e l’istituzione di sistemi, che la forza delle armi non verrà usata salvo che nell’interesse comune;
Impiegare strumenti internazionali per promuovere il progresso economico e sociale di tutti i popoli;
ABBIAMO DECISO DI UNIRE I NOSTRI SFORZI PER IL RAGGIUNGIMENTO DI TALI OBBIETTIVI.
Conseguentemente i nostri rispettivi Governi, attraverso i propri rappresentanti riuniti nella città di San Francisco e muniti di pieni poteri, hanno approvato il presente Statuto ed istituiscono con esso un’organizzazione internazionale che sarà denominata Organizzazione delle Nazioni Unite.

CAPITOLO I
FINI E PRINCIPI
Articolo 1
    I fini delle Nazioni Unite sono:

    1. Mantenere la pace e la sicurezza internazionale ed a tale scopo prendere efficaci misure collettive per prevenire o allontanare ogni minaccia contro la pace; reprimere atti di aggressione o altre violazioni della pace; raggiungere con mezzi pacifici ed in conformità ai principi della giustizia e del diritto internazionale, la soluzione delle controversie o delle situazioni internazionali che potrebbero mettere in pericolo la pace.
    2. Sviluppare tra le Nazioni relazioni amichevoli fondate sul rispetto dei principi dell'uguaglianza dei diritti e dell'autodecisione dei popoli ed adottare ogni altra misura atta a rafforzare la pace universale.
    3. Ottenere la cooperazione internazionale nella soluzione di problemi internazionali di carattere economico, sociale, culturale o umanitario e nel promuovere ed incoraggiare il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali di tutti, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione.
    4. Costituire un centro per il coordinamento delle attività delle nazioni, tese al conseguimento di questi obbiettivi comuni.
    Articolo 2
    L’Organizzazione ed i suoi Stati Membri, nel perseguire i fini enunciati nell’Articolo 1, dovranno agire in conformità ai seguenti principi:
    1. L’Organizzazione è basata sul principio dell’eguale sovranità di tutti gli Stati Membri.
    2. Tutti gli Stati Membri, al fine di assicurare ad ognuno di essi i diritti e i privilegi derivanti dall’essere tali, adempiranno in buona fede gli obblighi da loro assunti conformemente a quanto contenuto in questa Carta.
    3. Tutti gli Stati Membri dirimeranno le proprie controversie internazionali con mezzi pacifici in modo che la pace, la sicurezza internazionale e la giustizia non siano messe in pericolo.
    4. Nelle rispettive relazioni internazionali gli Stati Membri dovranno astenersi dalla minaccia o dall'uso della forza contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato e dall'adottare qualsiasi altro comportamento che risulti incompatibile con i fini delle Nazioni Unite.
    5. Gli Stati Membri dovranno assicurare alle Nazioni Unite il necessario supporto a qualsiasi azione che l'Organizzazione intraprenderà in conformità alle disposizioni del presente Statuto e dovranno astenersi dal dare assistenza a qualsiasi Stato contro cui le Nazioni Unite compiano azioni preventive o coercitive.
    6. L'Organizzazione dovrà fare in modo che gli Stati che non siano Membri delle Nazioni Unite agiscano comunque in conformità a questi princìpi per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
    7. Nessuna disposizione del presente Statuto autorizza le Nazioni Unite ad intervenire in questioni interne di uno Stato, che sono di competenza di quello Stato, né obbliga gli Stati Membri a sottoporre tali questioni ad una procedura di regolamentazione in applicazione del presente Statuto; questo principio non pregiudica però l'applicazione di misure coercitive secondo quanto previsto dal Capitolo VII.

CAPITOLO II
MEMBRI
Articolo 3

    Membri fondatori delle Nazioni Unite sono gli Stati che avendo partecipato alla Conferenza delle Nazioni Unite di San Francisco od avendo precedentemente firmato la Dichiarazione delle Nazioni Unite del 1° gennaio 1942, firmino il presente Statuto e lo ratifichino in conformità all’Articolo 110.

Articolo 4

    1. Possono diventare Membri delle Nazioni Unite tutti gli Stati amanti della pace che accettino gli obblighi del presente Statuto e che a giudizio dell’Organizzazione, abbiano la capacità e la volontà di adempiere tali obblighi.
    2. L’ammissione di uno Stato che, accettandone le condizioni, chieda di aderire alle Nazioni Unite in qualità di Membro, è decisa dall’Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Sicurezza.
Articolo 5

    Uno Stato Membro delle Nazioni Unite contro il quale sia stata intrapresa da parte del Consiglio di Sicurezza un’azione preventiva o coercitiva, può essere sospeso dall’esercizio dei diritti e dai privilegi di Membro, dall’Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Sicurezza. L’esercizio di questi diritti e il godimento dei privilegi potranno essere ripristinati dal Consiglio di Sicurezza.

Articolo 6

    Uno Stato Membro delle Nazioni Unite che abbia persistentemente violato i principi enunciati nel presente Statuto può essere espulso dall’Organizzazione con decisione dell’Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Sicurezza.

CAPITOLO III
ORGANI
Articolo 7

    1. Sono istituiti quali organi principali delle Nazioni Unite, una Assemblea Generale, un Consiglio di Sicurezza, un Consiglio Economico c Sociale, un Consiglio di Amministrazione Fiduciaria, una Corte Internazionale di Giustizia ed un Segretariato.
    2. Potranno essere istituiti, in conformità al presente Statuto, eventuali organi ausiliari che si rivelassero necessari.

Articolo 8

    Le Nazioni Unite non porranno alcuna restrizione all’ammissibilità di uomini e donne a far parte dei propri organi principali e ausiliari, in qualsiasi qualità ed in condizioni di parità.
CAPITOLO IV
ASSEMBLEA GENERALE
Composizione
Articolo 9

    1. L’Assemblea Generale si compone di tutti gli Stati Membri delle Nazioni Unite.
    2. Ogni Stato Membro non può avere più di cinque rappresentanti nell’Assemblea Generale.

Funzioni e Poteri
Articolo 10

    L’Assemblea Generale discute qualsiasi questione od argomento che rientri nei fini del presente Statuto, o che riguardi poteri e funzioni degli organi previsti dal presente Statuto e, salvo quanto disposto dall’Articolo 12, può rivolgere raccomandazioni agli Stati Membri delle Nazioni Unite od al Consiglio di Sicurezza, o ad entrambi, relativamente a tali questioni od argomenti.
Articolo 11

    1. Per tutelare la pace e la sicurezza internazionale, l’Assemblea Generale si riferirà ai principi generali di cooperazione, compresi i principi che regolano il disarmo e le norme sugli armamenti e può, relativamente a tali principi, formulare raccomandazioni ai propri Stati Membri oppure al Consiglio di Sicurezza o ad entrambi.
    2. L’Assemblea Generale discute di ogni questione relativa al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale che sia sottoposta alla sua attenzione da qualsiasi Stato Membro delle Nazioni Unite o dal Consiglio di Sicurezza, o da uno Stato che non sia Membro delle Nazioni Unite e in conformità a quanto previsto dall’Articolo 35 Paragrafo 2, ma salvo quanto disposto dall’Articolo 12, può rivolgere raccomandazioni in merito a tali questioni allo Stato o agli Stati interessati, o al Consiglio di Sicurezza, o ad entrambi. Ogni questione per la quale si renda necessario intraprendere un’azione, deve essere sottoposta da parte dell’Assemblea Generale al Consiglio di Sicurezza prima o dopo che sia stata discussa dall’Assemblea stessa.
    3. L’Assemblea Generale può richiamare l’attenzione del Consiglio di Sicurezza su situazioni che possono mettere in pericolo la pace e la sicurezza internazionali.
    4. I poteri dell’Assemblea Generale stabiliti in questo articolo non limitano l’ambito generale descritto nell’Articolo 10.

Articolo 12

    1. Durante l’esercizio da parte del Consiglio di Sicurezza delle funzioni assegnategli dal presente Statuto nei riguardi di una controversia o di una qualsiasi altra situazione, l’Assemblea Generale non dovrà esprimere alcuna raccomandazione relativamente a tale controversia o situazione, a meno che non sia espressamente richiesta a farlo dal Consiglio di Sicurezza.
    2. Ad ogni seduta il Segretario Generale, con il consenso del Consiglio di Sicurezza, informerà l’Assemblea Generale di tutte le questioni relative al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale di cui si stia occupando il Consiglio di Sicurezza stesso. Il Segretario Generale, qualora l'Assemblea non sia riunita, informerà comunque gli Stati Membri non appena il Consiglio di Sicurezza abbia risolto tali questioni.

Articolo 13

    1. L’Assemblea Generale intraprende studi ed esprime raccomandazioni allo scopo di:
        a. promuovere la cooperazione internazionale in campo politico ed incoraggiare il costante sviluppo del diritto internazionale e la sua codificazione;
        b. sviluppare la cooperazione internazionale nei campi economico sociale, culturale, culturale e della sanità pubblica e promuovere il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà che sono fondamentali per tutti senza distinzione di razza, di sesso, di lingua o di religione.
    2. Gli ulteriori compiti, funzioni e poteri dell’Assemblea Generale relativamente alle materie indicate nel precedente Paragrafo 1.b sono stabiliti nei Capitoli IX e X.
Articolo 14

    Subordinatamente alle disposizioni dell’Articolo 12, l’Assemblea Generale può raccomandare misure per risolvere pacificamente qualsiasi situazione che indipendentemente dalle cause che l'hanno determinata, possa pregiudicare il benessere generale o le relazioni amichevoli tra le nazioni, ivi comprese le situazioni create da violazioni delle disposizioni del presente Statuto che enunciano fini e principi delle Nazioni Unite.

Articolo 15

    1. L’Assemblea Generale riceve ed esamina le relazioni annuali o straordinarie del Consiglio di Sicurezza. Tali relazioni comprendono un resoconto dei provvedimenti decisi dal Consiglio di Sicurezza per mantenere la pace e la sicurezza internazionale.
    2. L’Assemblea Generale riceve ed esamina le relazioni degli altri organi delle Nazioni Unite.

Articolo 16

    L’Assemblea Generale adempie quelle funzioni, concernenti il regime internazionale di amministrazione fiduciaria, che ad essa sono attribuite dai Capitoli XII e XIII, compresa l’approvazione delle convenzioni di amministrazione fiduciaria per le zone non definite strategiche.

Articolo 17

    1. L’Assemblea Generale esamina ed approva il bilancio dell’Organizzazione.
    2. Le spese dell’Organizzazione sono sostenute dai Membri secondo la ripartizione fissata dall’Assemblea Generale.
    3. L’Assemblea Generale esamina ed approva tutti gli accordi finanziari e di bilancio con gli istituti specializzati previsti all’Articolo 57 ed esamina i bilanci amministrativi di tali istituti al fine di rivolgere loro delle raccomandazioni.

Votazione
Articolo 18

    1. Ogni Stato Membro dell‘Assemblea Generale ha diritto a un voto.
    2. Le decisioni dell’Assemblea Generale su questioni importanti sono prese con la maggioranza dei due terzi dei Membri presenti e votanti. Tali questioni comprendono le raccomandazioni riguardo al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, l’elezione dei membri non permanenti del Consiglio di Sicurezza, l’elezione dei membri del Consiglio Economico e Sociale, l’elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria a norma del Paragrafo 1c dell’Articolo 86, l’ammissione di nuovi Stati Membri, la sospensione dei diritti e dei privilegi di Membro, l’espulsione di Stati Membri, le questioni relative al funzionamento del regime di amministrazione fiduciaria e le questioni di bilancio.
    3. Le decisioni su altre questioni, compresa la determinazione di categorie supplementari di questioni che devono essere decise con la maggioranza dei due terzi, sono prese a maggioranza dagli Stati Membri presenti e votanti.

Articolo 19

    Uno Stato Membro delle Nazioni Unite che sia in arretrato con il pagamento dei contributi finanziari dovuti all’Organizzazione, non ha diritto di voto all’Assemblea Generale se l’ammontare dei suoi arretrati eguagli o superi l’ammontare dei contributi da esso dovuti per i due anni precedenti. L’Assemblea Generale può però consentire a tale Stato Membro di votare qualora egli dimostri che il mancato pagamento è dovuto a circostanze indipendenti dalla propria volontà.
Procedura
Articolo 20

    L’Assemblea Generale si riunisce annualmente in seduta ordinaria e in sedute straordinarie qualora particolari circostanze lo richiedano. Le sedute straordinarie sono convocate dal Segretario Generale su richiesta del Consiglio di Sicurezza o della maggioranza degli Stati Membri delle Nazioni Unite.

Articolo 21

    L’Assemblea Generale adotterà le proprie norme procedurali. Essa eleggerà il Presidente di ogni seduta.

Articolo 22

    L’Assemblea Generale potrà istituire gli organi ausiliari necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Carta Nazioni Unite fatta a San Francisco il 26 giugno 1945

 

Martedì, 26 Giugno 1945