Decisione (UE) 2017/225 del 7 febbraio 2017 del Consiglio (G.U. dell'Unione europea n. L 35/1 del 10.2.2017)
Relativa alla conclusione a nome dell'Unione dell'accordo tra l'Unione europea e Tuvalu in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1) La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione, un accordo in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata («accordo») con Tuvalu.
(2) Conformemente alla decisione (UE) 2016/1342 del Consiglio (2), l'accordo è stato firmato ed è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 1o luglio 2016.
(3) L'accordo istituisce un comitato misto di esperti per la gestione dell'accordo. L'Unione deve essere rappresentata in seno al comitato misto dalla Commissione, che dovrebbe essere assistita dai rappresentanti degli Stati membri.
(4) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (3); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.
(5) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (4); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
(6) È opportuno approvare l'accordo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'accordo tra l'Unione europea e Tuvalu in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata è approvato a nome dell'Unione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 8, paragrafo 1, dell'accordo (5).
Articolo 3
La Commissione, assistita dai rappresentanti degli Stati membri, rappresenta l'Unione in sede di comitato misto di esperti istituito ai sensi dell'articolo 6 dell'accordo.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2017
Per il Consiglio
Il presidente
L. GRECH
(1) Approvazione espressa il 1o dicembre 2016.L. GRECH
(2) Decisione (UE) 2016/1342 del Consiglio, del 24 giugno 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e Tuvalu (GU L 213 del 6.8.2016, pag. 1).
(3) Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).
(4) Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).
(5) La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
Martedì, 7 Febbraio 2017