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Decreto del 24 luglio 2017 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (GU Serie Generale n.211 del 09-09-2017)

Determinazione del contingente triennale 2017/2019 per l'ingresso nel territorio nazionale di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionali e tirocini formativi

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 
di concerto con
 
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

 
e con
 
IL MINISTRO DELL'INTERNO

 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  recante  Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modificazioni;
  Visto in particolare, l'art. 27, comma 1, del  decreto  legislativo n. 286 del 1998, che, tra i casi particolari di ingresso dall'estero, alla lettera f), prevede l'ingresso di  persone  che,  autorizzate  a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano  periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani;
  Visto l'art. 39-bis, comma 1, del decreto legislativo  n.  286  del 1998, che, alla lettera b), consente l'ingresso e  il  soggiorno  per motivi di studio dei cittadini stranieri ammessi a frequentare  corsi di formazione professionale  e  tirocini  formativi  nell'ambito  del contingente  annuale  stabilito  con  decreto  del   Ministro   della solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari esteri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di  Bolzano,  di cui al decreto legislativo 29 agosto 1997, n. 281;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante Regolamento recante norme di attuazione del testo  unico delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come  modificato  dal decreto del Presidente della Repubblica  18  ottobre  2004,  n.  334, recante Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto  del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.  394,  in  materia  di immigrazione;
  Visto, in particolare, l'art. 40, comma 9, lettera a), del  decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  394  del  1999  e  successive modificazioni, che prevede che gli stranieri possono fare ingresso in Italia, per finalita'  formativa,  per  lo  svolgimento  di  tirocini funzionali  al   completamento   di   un   percorso   di   formazione professionale;
  Visto l'art. 44-bis, comma 5,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 394 del 1999 e successive  modificazioni,  che  prevede che gli stranieri, in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio, che intendono frequentare  corsi  di  formazione professionale, organizzati da enti di formazione  accreditati  ovvero che intendono svolgere i tirocini formativi di cui all'art. 40, comma 9, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 possono essere autorizzati all'ingresso nel territorio nazionale nei limiti di un contingente annuale;
  Visto l'art. 9, comma 8, della  legge  9  agosto  2013,  n.  99  di conversione  del  decreto-legge  28  giugno  2013,  n.  76,  che   ha modificato la determinazione del contingente da annuale a  triennale, da emanarsi, entro il 30 giugno, con decreto del Ministro del  lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province autonome  di  cui  al  decreto  legislativo  28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni;
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro  degli  affari esteri e della cooperazione internazionale del 25 giugno 2014, che ha determinato il contingente triennale 2014/2016 fissando nel numero di 7.500 gli ingressi per stranieri ammessi a frequentare i corsi di cui all'art. 44-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 e successive modificazioni e, nel numero di 7.500 gli ingressi per stranieri chiamati a svolgere i  tirocini  formativi  di cui all'art. 40, comma 9, lettera  a),  del  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 e successive modificazioni;
  Viste le Linee guida in materia di tirocini per  persone  straniere residenti all'estero  adottate  con  Accordo  tra  Stato,  Regioni  e Province autonome di Trento e Bolzano il 5 agosto 2014;
  Considerato che dal  numero  dei  visti  di  ingresso  per  studio, tirocinio e formazione rilasciati dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, l'utilizzo  del  contingente,  nel triennio 2014/2016, risulta ridotto rispetto alla disponibilita', con un impiego complessivo di 4.524 quote su un totale di 15.000 quote;
  Considerata l'opportunita' di mantenere  invariato,  nonostante  il sottoutilizzo, il contingente per  il  prossimo  triennio  2017/2019, essendo, tra l'altro, in corso di definizione Accordi con paesi terzi per l'ingresso di cittadini per lo svolgimento di tirocini;
  Considerato altresi' che si tratta di una  programmazione  su  base triennale, che avviene in un contesto di blocco di quote di ingresso, e che le tipologie di ingresso considerate, al termine del periodo di formazione o tirocinio, sono convertibili in  permessi  di  soggiorno per  motivi  di  lavoro,   consentendo   l'ingresso   di   manodopera qualificata, per le eventuali future esigenze del mercato del  lavoro italiano;
  Acquisito dagli enti competenti la conferma, anche per il  triennio 2017/2019, del contingente previsto nel precedente triennio;
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra lo Stato, le regioni  e  le  province  autonome  di  cui  al  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive  modificazioni,  reso nella seduta del 25 maggio 2017;
 
Decreta:

Art. 1
 
  1. Per il triennio 2017/2019  il  limite  massimo  di  ingressi  in Italia degli stranieri in possesso  dei  requisiti  previsti  per  il rilascio del visto di studio e' determinato in:

    a)  7.500  unita'  per  la  frequenza a corsi  di   formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite di durata non  superiore  a 24 mesi, organizzati da enti di formazione  accreditati  secondo le norme regionali in attuazione dell'Intesa tra Stato e regioni del  20 marzo 2008;

    b) 7.500 unita' per lo svolgimento di tirocini  formativi  e  di orientamento finalizzati al  completamento di un percorso di formazione professionale iniziato nel paese di origine e promossi dai soggetti promotori  individuati  dalle  discipline regionali,  in attuazione delle Linee guida in materia di tirocini approvate in sede di Conferenza permanente Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano il 5 agosto 2014.

  2. Il presente decreto verra' trasmesso ai competenti  organi di controllo secondo la normativa vigente.
    Roma, 24 luglio 2017
 
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti
 
Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Alfano
 
Il Ministro dell'interno Minniti
 
Registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 2017 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e politiche sociali, reg.ne prev. n. 1875

 

Lunedì, 24 Luglio 2017