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Decreto del 3 maggio 2018 Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (GU n.112 del 16-5-2018)

Definizione dell'elenco dei Paesi particolarmente poveri, caratterizzati anche dalla presenza di un basso indicatore di sviluppo umano, per l'anno accademico 2018/2019

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma  dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11, che, a seguito della  modifica apportata dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio  2008, n. 121, istituisce il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
  Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge  14  luglio  2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della  legge  24  dicembre 2007, n. 244» che, all'art.1, comma  5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
  Visto l'art. 39 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e  norme sulla condizione dello straniero», e successive modificazioni e integrazioni;   
  Visto, inoltre, l'art. 46, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n 394, relativo al «Regolamento recante norme di attuazione  del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma  6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», come modificato dall'art. 42, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, riguardante «Disposizioni per l'uniformita' del trattamento sul diritto agli studi universitari», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2001 e, in particolare, l'art. 13, comma 5, in forza del quale l'elenco dei Paesi particolarmente poveri, caratterizzati anche dalla presenza  di un basso indicatore di sviluppo umano, e' definito annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;  
  Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 «Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1,lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre  2010, n.240, e secondo i principi e i criteri  direttivi stabiliti al comma  3, lettera f), e al comma 6.» e, in particolare, l'art. 4, comma  4, e l'art. 8, comma 5;
  Acquisita l'intesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, come si evince dalla nota del medesimo Dicastero - Direzione generale per la cooperazione  allo sviluppo - Ufficio II - prot. MAE00597392018-04-04 del 4 aprile  2018, con la quale e' stata confermata l'efficacia e la validita' anche per l'anno accademico 2018/2019, della la lista dei Paesi in via di sviluppo beneficiari dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) per gli anni 2018-2020, definita dall'OCSE - DAC;
Decreta:

Art. 1
 
  1.   Per  l'anno  accademico  2018/2019,  sono da  intendere particolarmente poveri e in  via  di  sviluppo  i  Paesi  di  cui  al seguente elenco:
    Afganistan
    Angola
    Bangladesh
    Benin
    Bhutan
    Burkina Faso
    Burundi
    Cambogia
    Central African Republic
    Chad
    Comoros
    Congo Democratic Republic
    Djibouti
    Eritrea
    Ethiopia
    Gambia
    Guinea
    Guinea Bissau
    Haiti
    Kiribati
    Korea Dem. Rep.
    Lao People's Democratic Republic
    Lesotho
    Liberia
    Madagascar
    Malawi
    Mali
    Mauritania
    Mozambique
    Myanmar
    Nepal
    Niger
    Rwanda
    Sao Tome & Principe
    Senegal
    Sierra Leone
    Solomon Islands
    Somalia
    South Sudan
    Sudan
    Tanzania
    Timor-Leste
    Togo
    Tuvalu
    Uganda
    Vanuatu
    Yemen
    Zambia
    Zimbabwe

  2. Ai fini della valutazione della condizione economica degli studenti provenienti dai Paesi innanzi indicati, gli  organismi regionali di gestione e le  universita', per l'erogazione dei rispettivi interventi, applicano le disposizioni di cui all'art. 13, commi 5 e 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  9 aprile 2001, citato nelle premesse.
  Il presente decreto  sara' trasmesso ai competenti organi di controllo previsti dalla vigente normativa ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Roma, 3 maggio 2018
 
Il Ministro
Fedeli

Decreto del 3 maggio 2018

 

Giovedì, 3 Maggio 2018