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Decreto Legge 14 giugno 2019, n. 53 (GU n.138 del 14-6-2019)

Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica

Vigente al: 15-6-2019
Capo I
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI CONTRASTO ALL'IMMIGRAZIONE ILLEGALE E DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del Consiglio dei ministri;
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di prevedere  misure volte a contrastare prassi elusive della normativa  internazionale  e delle  disposizioni  in  materia  di  ordine  e  sicurezza  pubblica, attribuite dall'ordinamento vigente al  Ministro  dell'interno  quale Autorita' nazionale di pubblica sicurezza;
  Ritenute altresi' le  particolari  e  straordinarie  necessita'  ed urgenza di rafforzare il coordinamento investigativo  in  materia  di reati connessi all'immigrazione clandestina, implementando, altresi', gli strumenti di contrasto a tale fenomeno;
  Considerata la straordinaria necessita' e urgenza di garantire piu' efficaci livelli di tutela della sicurezza pubblica, definendo  anche interventi per l'eliminazione dell'arretrato relativo  all'esecuzione dei provvedimenti di condanna penale divenuti definitivi;
  Considerata inoltre  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di rafforzare le norme a garanzia del regolare e pacifico svolgimento di manifestazioni in luogo pubblico e aperto al pubblico;
  Ravvisata la straordinaria necessita' ed urgenza  di  assicurare  i livelli di sicurezza necessari per  lo  svolgimento  dell'Universiade Napoli 2019 nonche' di integrare la disciplina volta  a  semplificare gli adempimenti nei  casi  di  soggiorni  di  breve  durata,  la  cui straordinaria   urgenza   e'   connessa   all'imminente   svolgimento dell'Universiade Napoli 2019;
  Ravvisata  altresi'  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di potenziare l'efficacia delle disposizioni in tema di rimpatri;
  Considerata  infine  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di rafforzare gli strumenti di contrasto dei  fenomeni  di  violenza  in occasione delle manifestazioni sportive, nel piu' ampio quadro  delle attivita' di prevenzione dei  rischi  per  l'ordine  e  l'incolumita' pubblica;  
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella riunione dell'11 giugno 2019;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia,  della  difesa, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti;
 
E m a n a
il seguente decreto-legge:
 
Art. 1
Misure a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e in materia di immigrazione
 
  1. All'articolo 11 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
  «1-ter. Il Ministro dell'interno, Autorita' nazionale  di  pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 1 della legge  1°  aprile  1981,  n. 121, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento di cui  al  comma 1-bis e nel rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia,  puo' limitare o vietare l'ingresso, il transito o la  sosta  di  navi  nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non  commerciale,  per  motivi  di  ordine  e sicurezza pubblica ovvero quando si concretizzano  le  condizioni  di cui  all'articolo  19,  comma  2,  lettera  g),  limitatamente   alle violazioni delle leggi di  immigrazione  vigenti,  della  Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982,  ratificata  dalla  legge  2 dicembre 1994, n. 689. Il provvedimento e' adottato di  concerto  con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  secondo  le  rispettive   competenze,   informandone   il Presidente del Consiglio dei ministri.».

Art. 2
Inottemperanza a limitazioni o divieti in materia di ordine, sicurezza pubblica e immigrazione
 
  1. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
  «6-bis. Salvo che si tratti di  naviglio  militare  o  di  navi  in servizio governativo non commerciale, il  comandante  della  nave  e' tenuto ad osservare la normativa internazionale  e  i  divieti  e  le limitazioni eventualmente disposti ai sensi dell'articolo  11,  comma 1-ter. In caso di violazione del  divieto  di  ingresso,  transito  o sosta in acque territoriali italiane, notificato al comandante e, ove possibile, all'armatore e al proprietario della nave,  si  applica  a ciascuno  di  essi,  salve  le  sanzioni  penali  quando   il   fatto costituisce reato, la sanzione amministrativa del  pagamento  di  una somma da euro 10.000 a euro 50.000. In caso di reiterazione  commessa con l'utilizzo della medesima nave, si applica altresi'  la  sanzione accessoria della confisca della  nave,  procedendo  immediatamente  a sequestro cautelare. All'irrogazione delle sanzioni, accertate  dagli organi addetti al controllo, provvede  il  prefetto  territorialmente competente. Si  osservano  le  disposizioni  di  cui  alla  legge  24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dei commi quarto, quinto e  sesto dell'articolo 8-bis.».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 500.000 euro per il 2019 e a 1.000.000 di euro annui  a  decorrere  dall'anno 2020,  si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019,  allo  scopo parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero dell'interno.  Il  Ministro  dell'economia   e   delle   finanze   e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti  variazioni di bilancio.

Decreto Legge 14 giugno 2019, n. 53

 

Venerdì, 14 Giugno 2019