Direttiva (UE) 2019/997 del Consiglio del 18 giugno 2019 (G.U. dell'Unione europea L 163/1)
Che istituisce un documento di viaggio provvisorio dell'UE e abroga la decisione 96/409/PESC
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 23, secondo comma,
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
deliberando secondo una procedura legislativa speciale,
considerando quanto segue:
(1) La cittadinanza dell'Unione è lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri. Essa conferisce ai cittadini dell'Unione il diritto di godere, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui hanno la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di un altro Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato membro. La direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio (2) conferisce efficacia a tale diritto stabilendo le misure di coordinamento e cooperazione necessarie per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati.
(2) La direttiva (UE) 2015/637 assimila i documenti di viaggio provvisori a un tipo di assistenza consolare dovuta dalle ambasciate e dai consolati degli Stati membri ai cittadini dell'Unione non rappresentati. Il documento di viaggio provvisorio è un documento di sola andata che consente al titolare di rimpatriare o eccezionalmente di raggiungere un'altra destinazione, nell'eventualità che non disponga del suo regolare documento di viaggio, poiché per esempio smarrito o rubato. Un'altra destinazione potrebbe essere, fra l'altro, un paese limitrofo o un paese ugualmente vicino in cui lo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato disponga di un'ambasciata o di un consolato.
(3) La decisione 96/409/PESC dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio (3) ha istituito un documento di viaggio provvisorio di modello uniforme, rilasciato dagli Stati membri ai cittadini dell'Unione nel territorio di paesi in cui lo Stato membro di cittadinanza di questi cittadini non dispone di rappresentanza diplomatica o consolare permanente. Occorre ora aggiornare le disposizioni della richiamata decisione e stabilire un modello moderno e più sicuro di documento di viaggio provvisorio dell'UE («ETD UE»). È opportuno assicurare coerenza tra le condizioni specifiche e la procedura di rilascio dell'ETD UE e le norme generali sulla tutela consolare dettate dalla direttiva (UE) 2015/637 in quanto questa si applica, compresa la procedura finanziaria ivi menzionata all'articolo 14, al rilascio dell'ETD UE ai cittadini non rappresentati. La presente direttiva dovrebbe prevedere norme supplementari da applicarsi contestualmente alle norme previste dalla direttiva (UE) 2015/637, ove necessario.
(4) Su richiesta dell'interessato dovrebbe essere rilasciato un ETD UE a qualsiasi cittadino non rappresentato in un paese terzo il cui passaporto o documento di viaggio sia stato smarrito, rubato o distrutto, o non possa essere altrimenti ottenuto entro un lasso di tempo ragionevole, per esempio per i neonati nati durante il viaggio o per le persone i cui documenti siano scaduti e non possano essere facilmente sostituiti dallo Stato membro di cittadinanza. L'ETD UE dovrebbe essere rilasciato una volta che lo Stato membro che presta assistenza al cittadino non rappresentato abbia ricevuto conferma della sua cittadinanza e identità dallo Stato membro di cittadinanza.
(5) Poiché la perdita del passaporto o documento di viaggio può causare gravi difficoltà ai cittadini non rappresentati nei paesi terzi, è necessario stabilire una procedura semplificata per la cooperazione e il coordinamento tra lo Stato membro che presta assistenza e lo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato. Gli Stati membri dovrebbero garantire che le consultazioni siano effettuate il più rapidamente possibile, di norma entro pochi giorni lavorativi. Al tempo stesso è necessario mantenere una flessibilità sufficiente in casi eccezionali. Solo in casi di estrema urgenza allo Stato membro che presta assistenza dovrebbe essere consentito di rilasciare un ETD UE senza previa consultazione dello Stato membro di cittadinanza. Prima di procedere, gli Stati membri dovrebbero di norma aver esaurito tutti i mezzi di comunicazione disponibili con lo Stato membro di cittadinanza. Per esempio, gli Stati membri dovrebbero prima tentare di trasmettere una parte delle informazioni pertinenti, come il nome, la cittadinanza e la data di nascita del richiedente. In tali situazioni lo Stato membro che presta assistenza dovrebbe informare lo Stato membro di cittadinanza quanto prima dell'assistenza concessa a suo nome e garantire che questo sia adeguatamente informato.
(6) Per motivi di sicurezza i beneficiari dell'ETD UE dovrebbero restituire il documento provvisorio una volta giunti a destinazione, per esempio alle guardie di frontiera o alle autorità competenti per il rilascio dei passaporti. È poi opportuno che sia conservata una copia o una scansione dell'ETD UE presso l'autorità di rilascio dello Stato membro che presta assistenza e che una seconda copia o scansione sia inviata allo Stato membro di cittadinanza del beneficiario. È altresì opportuno che l'ETD UE, una volta restituito, e le copie conservate siano distrutti quanto prima possibile.
(7) I cittadini non rappresentati dovrebbero poter chiedere un ETD UE all'ambasciata o al consolato di qualsiasi Stato membro. Come stipulato nella direttiva (UE) 2015/637, gli Stati membri hanno la possibilità di concludere accordi pratici sulla condivisione delle responsabilità di rilasciare un ETD UE a cittadini non rappresentati. Gli Stati membri che ricevono domande di ETD UE dovrebbero valutare caso per caso l'opportunità di rilasciare tale documento oppure di trasferire il caso all'ambasciata o al consolato designato quale competente in conformità di specifici accordi esistenti.
(8) In linea con il suo obiettivo di documento di sola andata, l'ETD UE dovrebbe essere valido per il periodo necessario a compiere tale tragitto. Considerate le possibilità e la velocità dei viaggi moderni, la validità di un ETD UE non dovrebbe superare, salvo circostanze eccezionali, i 15 giorni di calendario.
(9) Oltre al rilascio di un ETD UE a cittadini non rappresentati in paesi terzi, la presente direttiva non dovrebbe precludere agli Stati membri la possibilità di rilasciare un ETD UE in altre situazioni, tenuto conto della legislazione e della prassi nazionali. Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter rilasciare un ETD UE ai loro stessi cittadini, ai cittadini dell'Unione non rappresentati all'interno del territorio degli Stati membri e a cittadini di un altro Stato membro rappresentato nel paese in cui cercano di ottenere un ETD UE. In tal caso è opportuno che gli Stati membri prendano le misure necessarie per evitare abusi e frodi. Tuttavia, gli Stati membri potrebbero anche decidere di non rilasciare un ETD UE in tali situazioni.
(10) In conformità dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2015/637 e al fine di garantire l'efficacia del diritto sancito all'articolo 20, paragrafo 2, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e del diritto al rispetto della vita privata e familiare sancito all'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»), e tenendo conto del diritto e della prassi nazionali, lo Stato membro che presta assistenza dovrebbe essere in grado di rilasciare un ETD UE ai familiari che non sono cittadini dell'Unione, che accompagnano cittadini dell'Unione, qualora detti familiari siano residenti legali in uno Stato membro, viste le particolari circostanze del singolo caso.
(11) Oltre all'ETD UE, alcuni familiari che non sono cittadini dell'Unione potrebbero essere assoggettati all'obbligo di ottenere un visto per ritornare nel territorio dell'Unione. In conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro sono soltanto assoggettati all'obbligo del visto d'ingresso, conformemente al regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) o, se del caso, alla legislazione nazionale. Il possesso della carta di soggiorno di cui all'articolo 10 della direttiva 2004/38/CE, in corso di validità, esonera detti familiari dal requisito di ottenere tale visto. Gli Stati membri devono concedere a dette persone ogni agevolazione affinché ottengano i visti necessari. Tali visti devono essere rilasciati il più presto possibile in base a una procedura accelerata e sono gratuiti.
(12) L'ETD UE dovrebbe essere costituito da un modulo uniforme ETD UE e da un adesivo uniforme ETD UE. L'ETD UE dovrebbe contenere tutte le informazioni necessarie e soddisfare elevati requisiti tecnici, in particolare per quanto attiene alle garanzie contro la contraffazione e la falsificazione. Dovrebbe essere efficiente in termini di costi, idoneo all'uso in tutti gli Stati membri e presentare caratteristiche di sicurezza universalmente riconoscibili, visibili a occhio nudo.
(13) Il modulo uniforme ETD UE dovrebbe comprendere pagine bianche cui poter apporre eventuali visti. Il modulo dovrebbe fungere da substrato per l'adesivo uniforme ETD UE in cui figurano le pertinenti informazioni sul beneficiario. L'adesivo uniforme ETD UE dovrebbe ricalcare il modello uniforme per i visti stabilito dal regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio (6), e dovrebbe contenere analoghe caratteristiche di sicurezza. L'adesivo uniforme ETD UE dovrebbe essere compilato, usando le stesse stampanti dei visti, presso l'ambasciata o il consolato dello Stato membro che presta assistenza. In caso di forza maggiore tecnica, dovrebbe essere possibile compilare manualmente l'adesivo uniforme ETD UE. Per evitare rischi di minore accettazione e di sicurezza, la compilazione manuale dovrebbe essere quanto più limitata possibile e dovrebbe avere luogo solo se l'adesivo uniforme ETD UE compilato mediante stampante non può essere rilasciato entro un lasso di tempo ragionevole.
(14) Onde aumentare la sicurezza e la velocità della procedura di rilascio, è opportuno rilevare l'immagine del volto del richiedente usata per l'ETD UE direttamente presso l'ambasciata o il consolato con una fotocamera digitale o mezzo equivalente. Solo nei casi in cui ciò non sia possibile, è consentito utilizzare una fotografia dopo che l'ambasciata o il consolato abbiano garantito che corrisponde alla persona del richiedente. La stessa immagine del volto o fotografia dovrebbe quindi essere trasferita allo Stato membro di cittadinanza per conferma dell'identità del richiedente.
(15) È opportuno che la presente direttiva stabilisca prescrizioni che non dovrebbero restare segrete. Se del caso, potrebbe essere necessario integrare tali prescrizioni con prescrizioni complementari segrete per evitare contraffazioni e falsificazioni.
(16) Affinché le informazioni sulle prescrizioni tecniche complementari non siano divulgate a più persone di quanto necessario, ciascuno Stato membro dovrebbe designare un organismo responsabile della realizzazione dei moduli e degli adesivi uniformi di ETD UE. A fini di efficienza, gli Stati membri sono incoraggiati a designare un unico organismo. Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di cambiare l'organismo da essi designato, se necessario. Per motivi di sicurezza, ciascuno Stato membro dovrebbe comunicare il nome dell'organismo in questione alla Commissione e agli altri Stati membri.
(17) Al fine di rispondere alla necessità di adeguare le prescrizioni del modulo e dell'adesivo uniformi ETD UE in seguito ai progressi tecnici, nonché di cambiare lo Stato membro responsabile della fornitura dei facsimile per la notifica del modello uniforme di ETD UE ai paesi terzi, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016«Legiferare meglio» (7). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Consiglio riceve tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i suoi esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
(18) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva riguardo alle prescrizioni tecniche e agli indicatori complementari per il monitoraggio dell'applicazione della direttiva, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).
(19) Affinché cresca l'accettazione dell'ETD UE, le delegazioni dell'Unione nei paesi terzi dovrebbero notificare alle autorità competenti di detti paesi il modello uniforme di ETD UE e tutte le successive modifiche, riferire in merito all'accettazione dell'ETD UE da parte dei paesi terzi e promuoverne l'uso. I facsimile a tal fine utilizzati dovrebbero essere forniti al servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) da uno Stato membro con il sostegno della Commissione.
(20) La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare disposizioni nazionali più favorevoli, purché con essa compatibili.
(21) Al trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri nell'attuare la presente direttiva è opportuno applicare il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (9). Il sistema ETD UE esige il trattamento dei dati personali necessari a verificare l'identità del richiedente, stampare l'adesivo uniforme ETD UE e agevolare il viaggio dell'interessato. È necessario specificare ulteriormente le garanzie applicabili ai dati personali trattati, quali il termine massimo di conservazione dei dati personali raccolti. Onde assicurare la riscossione dei diritti applicabili ed evitare eventuali abusi o altre attività fraudolente è necessario un termine massimo di conservazione di 180 giorni per lo Stato membro che presta assistenza e di due anni per lo Stato membro di cittadinanza. La cancellazione dei dati personali dei richiedenti non dovrebbe incidere sulla capacità degli Stati membri di monitorare l'applicazione della presente direttiva.
(22) In conformità dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016«Legiferare meglio», la Commissione dovrebbe valutare la presente direttiva in particolare sulla base di informazioni raccolte tramite specifici dispositivi di monitoraggio per stimare l'incidenza della stessa direttiva e l'esigenza di ulteriori interventi. Tale valutazione potrebbe anche tenere conto di futuri sviluppi tecnici che consentano l'introduzione di documenti di viaggio provvisori elettronici (eETD).
(23) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire stabilire le misure necessarie per facilitare la tutela consolare dei cittadini non rappresentati mediante il rilascio di documenti di viaggio provvisori sicuri e ampiamente accettati, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della necessità di evitare la frammentazione e la conseguente minore accettazione dei documenti di viaggio provvisori rilasciati dagli Stati membri ai cittadini non rappresentati, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(24) La presente direttiva mira a promuovere la tutela consolare garantita dall'articolo 46 della Carta. Essa rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta, incluso il diritto al rispetto della vita privata e familiare e il diritto alla protezione dei dati personali. La presente direttiva dovrebbe essere interpretata e applicata conformemente a tali diritti e principi.
(25) È opportuno abrogare la decisione 96/409/PESC,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
CAPO I
OGGETTO E DEFINIZIONI
Articolo 1
Oggetto
CAPO I
OGGETTO E DEFINIZIONI
Articolo 1
Oggetto
La presente direttiva disciplina le condizioni e la procedura per il rilascio ai cittadini non rappresentati in paesi terzi di un documento di viaggio provvisorio dell'UE («ETD UE») e stabilisce un modello uniforme per tale documento.
Articolo 2
Definizioni
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:
1) «cittadino non rappresentato»: qualsiasi cittadino avente la cittadinanza di uno Stato membro non rappresentato in un paese terzo di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2015/637;
2) «richiedente»: la persona che presenta domanda di ETD UE;
3) «beneficiario»: la persona cui è rilasciato l'ETD UE;
4) «Stato membro che presta assistenza»: lo Stato membro destinatario della domanda di ETD UE;
5) «Stato membro di cittadinanza»: lo Stato membro di cui il richiedente si dichiara cittadino;
6) «giorni lavorativi»: tutti i giorni eccetto i giorni festivi o i fine settimana osservati dall'autorità tenuta ad agire.
CAPO II
DOCUMENTO DI VIAGGIO PROVVISORIO DELL'UE
Articolo 3
Documento di viaggio provvisorio dell'UE
DOCUMENTO DI VIAGGIO PROVVISORIO DELL'UE
Articolo 3
Documento di viaggio provvisorio dell'UE
1. Il documento di viaggio provvisorio dell'UE («ETD UE») è un documento di viaggio rilasciato da uno Stato membro a un cittadino non rappresentato in un paese terzo per un viaggio di sola andata nello Stato membro di cittadinanza o di residenza di quel cittadino, su richiesta di quest'ultimo, o eccezionalmente verso altra destinazione. Gli Stati membri possono altresì decidere di rilasciare un ETD UE ad altri beneficiari a norma dell'articolo 7.
2. Gli Stati membri rilasciano un ETD UE ai cittadini non rappresentati nei paesi terzi il cui passaporto o documento di viaggio sia stato smarrito, rubato o distrutto, o non possa essere altrimenti ottenuto entro un lasso di tempo ragionevole, secondo la procedura descritta all'articolo 4.
Articolo 4
Procedura
Procedura
1. Quando uno Stato membro riceve una domanda di ETD UE, esso consulta quanto prima, e non oltre due giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, lo Stato membro di cittadinanza conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/637 per verificare la cittadinanza e l'identità del richiedente.
2. Lo Stato membro che presta assistenza fornisce allo Stato membro di cittadinanza tutte le informazioni pertinenti, tra cui:
a) cognome e nome/i del richiedente, cittadinanza, data di nascita e sesso;
b) un'immagine del volto del richiedente rilevata dalle autorità dello Stato membro che presta assistenza al momento della domanda o, solo nei casi in cui ciò non sia possibile, una fotografia digitale o scansionata del richiedente, in base alle norme stabilite nella parte 3 del documento 9303 dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) sui documenti di viaggio a lettura ottica (Settima edizione, 2015) («documento ICAO 9303»);
c) una copia o una scansione di tutti i mezzi di identificazione disponibili, quali la carta d'identità o la patente di guida, e, se disponibile, il tipo e numero del documento sostituito e il numero di registrazione nazionale o di sicurezza sociale.
3. Quanto prima e non oltre tre giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 2, lo Stato membro di cittadinanza risponde alla consultazione conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2015/637 e conferma se il richiedente è suo cittadino. Se non è in grado di rispondere entro tre giorni lavorativi, lo Stato membro di cittadinanza ne informa, entro tale termine, lo Stato membro che presta assistenza e fornisce una stima del momento in cui dovrebbe pervenire la risposta. Lo Stato membro che presta assistenza ne informa opportunamente il richiedente. In caso di conferma della cittadinanza del richiedente, lo Stato membro che presta assistenza rilascia a quest'ultimo l'ETD UE quanto prima e non oltre due giorni lavorativi dal ricevimento della conferma.
4. Se lo Stato membro di cittadinanza si oppone al rilascio di un ETD UE a uno dei suoi cittadini, ne informa lo Stato membro che presta assistenza. In tal caso, l'ETD UE non è rilasciato e lo Stato membro di cittadinanza si assume la responsabilità di offrire tutela consolare al proprio cittadino conformemente ai suoi obblighi giuridici e alla prassi nazionale. Lo Stato membro che presta assistenza, in stretta consultazione con lo Stato membro di cittadinanza, ne informa opportunamente il richiedente.
5. In casi giustificati gli Stati membri possono disporre di termini più lunghi rispetto a quelli di cui ai paragrafi 1 e 3.
6. In casi di estrema urgenza lo Stato membro che presta assistenza può rilasciare un ETD UE senza previa consultazione dello Stato membro di cittadinanza. Prima di procedere, lo Stato membro che presta assistenza deve aver esaurito i mezzi di comunicazione disponibili con lo Stato membro di cittadinanza. Lo Stato membro che presta assistenza comunica quanto prima allo Stato membro di cittadinanza l'effettivo rilascio di un ETD UE e l'identità della persona cui è stato rilasciato. Tale comunicazione ricomprende tutti i dati figuranti nell'ETD UE.
7. L'autorità dello Stato membro che rilascia l'ETD UE conserva una copia o una scansione di ciascun documento rilasciato e ne invia una seconda copia o scansione allo Stato membro di cittadinanza del richiedente.
8. È fatto obbligo al beneficiario di un ETD UE di restituire il documento, che sia o meno scaduto, all'arrivo a destinazione.
9. La Commissione può adottare atti di esecuzione per istituire un modulo standard di domanda di ETD UE contenente informazioni sull'obbligo di restituire l'ETD UE all'arrivo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 12, paragrafo 2.
Articolo 5
Disposizioni finanziarie
Disposizioni finanziarie
1. Lo Stato membro che presta assistenza riscuote dal richiedente i diritti applicati ai propri cittadini per il rilascio dei documenti provvisori nazionali.
2. Lo Stato membro che presta assistenza può rinunciare alla riscossione di diritti in generale o in situazioni specifiche da esso stabilite.
3. Qualora non siano in grado di versare allo Stato membro che presta assistenza i diritti applicabili al momento della presentazione della domanda, i richiedenti si impegnano a rimborsare lo Stato membro di cittadinanza utilizzando il modulo standard di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2015/637. In tali casi si applicano l'articolo 14, paragrafo 2, e l'articolo 15 della direttiva (UE) 2015/637.
Articolo 6
Validità
Validità
L'ETD UE ha una validità pari alla durata del viaggio per il quale è stato rilasciato. Rientrano nel calcolo di tale durata le soste notturne necessarie e il tempo richiesto per le coincidenze di trasporto. Il periodo di validità comprende una «franchigia» aggiuntiva di due giorni. Salvo circostanze eccezionali la validità di un ETD UE non può superare i 15 giorni di calendario.
Articolo 7
Rilascio facoltativo di un ETD UE
Rilascio facoltativo di un ETD UE
1. Se il passaporto o il documento di viaggio del richiedente è stato smarrito, rubato o distrutto, o non può essere altrimenti ottenuto entro un lasso di tempo ragionevole, uno Stato membro può rilasciare un ETD UE:
a) ai suoi stessi cittadini;
b) ai cittadini dell'Unione non rappresentati all'interno del territorio degli Stati membri, inclusi i paesi e i territori d'oltremare di cui all'articolo 355, paragrafo 2, primo comma, TFUE;
c) ai cittadini di un altro Stato membro che è rappresentato nel paese in cui cercano di ottenere un ETD UE e in cui esistono a tal fine accordi tra gli Stati membri interessati;
d) ai familiari che non sono cittadini dell'Unione e che accompagnano cittadini dell'Unione non rappresentati in un paese terzo o cittadini dell'Unione di cui alle lettere a), b) o c), qualora detti familiari siano residenti legali in uno Stato membro, fatti salvi eventuali obblighi di visto applicabili;
e) ad altre persone alle quali detto Stato membro o un altro Stato membro sono tenuti a fornire tutela a norma del diritto internazionale o nazionale e che sono residenti legali in uno Stato membro.
2. Qualora uno Stato membro rilasci un ETD UE in conformità:
a) del paragrafo 1, lettere b) o c), la consultazione ai sensi dell'articolo 4 interessa lo Stato membro di cittadinanza dei cittadini dell'Unione;
b) del paragrafo 1, lettera d), la consultazione ai sensi dell'articolo 4 interessa lo Stato membro di cittadinanza del cittadino dell'Unione accompagnato e, se necessario, lo Stato membro di residenza del familiare. In deroga all'articolo 4, paragrafo 6, nessun ETD UE è rilasciato senza previa consultazione dello Stato membro di cittadinanza del cittadino dell'Unione accompagnato e, se necessario, dello Stato membro di residenza del familiare;
c) del paragrafo 1, lettera e), del presente articolo, la consultazione ai sensi dell'articolo 4 interessa lo Stato membro tenuto a fornire tutela al richiedente a norma del diritto internazionale o nazionale, che sarà il paese di destinazione indicato nell'ETD UE.
CAPITOLO III
MODELLO UNIFORME DI ETD UE
Articolo 8
Modello uniforme di ETD UE
MODELLO UNIFORME DI ETD UE
Articolo 8
Modello uniforme di ETD UE
1. L'ETD UE è costituito da un modulo uniforme ETD UE e da un adesivo uniforme ETD UE. Tale modulo e tale adesivo sono conformi alle prescrizioni di cui agli allegati I e II e alle prescrizioni tecniche complementari definite ai sensi dell'articolo 9.
2. Al momento della compilazione dell'adesivo uniforme ETD UE, le sezioni di cui all'allegato II e la zona a lettura ottica sono completate in conformità del documento ICAO 9303.
3. Al fine di conseguire gli obiettivi della presente direttiva, in particolare garantire l'esercizio del diritto alla tutela consolare sulla base di un modello di ETD UE moderno e sicuro, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 11, per modificare gli allegati I e II e i riferimenti alle norme stabilite dall'ICAO di cui al paragrafo 2 del presente articolo e all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), in seguito ai progressi tecnici.
4. Gli Stati membri possono aggiungere le necessarie menzioni nazionali nella sezione «annotazioni» dell'adesivo uniforme ETD UE di cui al punto 9 dell'allegato II. Tali menzioni nazionali non duplicano le sezioni di cui all'allegato II.
5. Tutte le menzioni sull'adesivo uniforme ETD UE, compresa l'immagine del volto, sono stampate. Non sono ammesse modifiche manuali dell'adesivo uniforme ETD UE.
In via eccezionale, in caso di forza maggiore tecnica, è consentito compilare manualmente l'adesivo uniforme ETD UE e apporre una fotografia. In tali casi la fotografia reca una protezione supplementare contro la sostituzione. Non può essere apportata nessuna modifica all'adesivo uniforme ETD UE compilato manualmente.
6. Se viene rilevato un errore nell'adesivo uniforme ETD UE che non sia stato ancora apposto sul modulo uniforme ETD UE, l'adesivo uniforme ETD UE è invalidato e distrutto. Se viene rilevato un errore nell'adesivo uniforme ETD UE che sia stato già apposto sul modulo uniforme ETD UE, entrambi sono invalidati e distrutti, ed è realizzato un nuovo adesivo uniforme ETD UE.
7. L'adesivo uniforme ETD UE stampato e compilato in tutte le sue sezioni è apposto sul modulo uniforme ETD UE conformemente all'allegato I.
8. Gli Stati membri garantiscono lo stoccaggio in condizioni di sicurezza dei moduli e degli adesivi uniformi ETD UE vergini.
Articolo 9
Prescrizioni tecniche complementari
Prescrizioni tecniche complementari
1. La Commissione adotta atti di esecuzione contenenti prescrizioni tecniche complementari per l'ETD UE in relazione a quanto segue:
a) formato, modello e colori del modulo e dell'adesivo uniformi ETD UE;
b) requisiti relativi al materiale e alle tecniche di stampa del modulo uniforme ETD UE;
c) caratteristiche e requisiti di sicurezza, inclusi più efficaci dispositivi anti-contraffazione e anti-falsificazione;
d) altre norme da osservare ai fini della compilazione e del rilascio dell'ETD UE.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 12, paragrafo 2.
2. Può essere deciso che le prescrizioni tecniche complementari di cui al paragrafo 1 siano segrete e non pubblicabili. In questo caso sono comunicate esclusivamente agli organismi designati dagli Stati membri per la realizzazione dell'ETD UE e alle persone debitamente autorizzate da uno Stato membro o dalla Commissione.
Articolo 10
Realizzazione dell'ETD UE
Realizzazione dell'ETD UE
1. Ciascuno Stato membro designa un organismo responsabile della realizzazione dei moduli e degli adesivi uniformi ETD UE. Lo stesso organismo può essere designato da più o tutti gli Stati membri.
2. Ogni Stato membro comunica alla Commissione e agli altri Stati membri il nome dell'organismo che realizza i propri moduli e adesivi uniformi ETD UE. Se uno Stato membro cambia l'organismo designato, ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.
Articolo 11
Esercizio della delega
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 8, paragrafo 3, e 13, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dal 10 luglio 2019.
3. La delega di potere di cui agli articoli 8, paragrafo 3, e 13, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016«Legiferare meglio».
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà notifica al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 8, paragrafo 3, e d13, paragrafo 1, entra in vigore solo se il Consiglio non ha sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato notificato al Consiglio stesso o se, prima della scadenza di tale termine, il Consiglio ha informato la Commissione che non intende sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Consiglio.
7. Il Parlamento europeo è informato dell'adozione degli atti delegati da parte della Commissione, di qualsiasi obiezione mossa agli stessi o della revoca della delega di poteri da parte del Consiglio.
Articolo 12
Procedura di comitato
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1683/95. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 13
Notifica ai paesi terzi
Notifica ai paesi terzi
1. Entro 21 mesi dall'adozione delle prescrizioni tecniche complementari di cui all'articolo 9, lo Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio a norma dell'articolo 16, paragrafo 9, del TUE, fornisce alla Commissione e al SEAE dei facsimile del modulo e dell'adesivo uniformi ETD UE.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 al fine di modificare il primo comma del presente paragrafo designando un altro Stato membro quale Stato responsabile della fornitura dei facsimile di cui al suddetto comma, sulla base di criteri oggettivi, quali la presenza sul suo territorio dell'organismo designato per la realizzazione di ETD UE da parte di più o tutti gli Stati membri.
2. Il SEAE trasmette i facsimile del modulo e dell'adesivo uniformi UE ETD alle delegazioni dell'Unione nei paesi terzi.
3. Le delegazioni dell'Unione nei paesi terzi notificano alle competenti autorità dei rispettivi paesi terzi l'uso dell'ETD UE, nonché il suo modello uniforme e le sue principali caratteristiche di sicurezza, anche fornendo dei facsimile del modulo e dell'adesivo uniformi UE ETD a titolo di riferimento. La notifica a un singolo paese terzo è ripetuta su richiesta di tale paese terzo. La notifica non include le prescrizioni che devono essere tenute segrete conformemente all'articolo 9, paragrafo 2.
4. Ogniqualvolta sia apportata una modifica al modulo o all'adesivo uniformi ETD UE, si ripete la procedura descritta ai paragrafi da 1 a 3. Il termine di cui al paragrafo 1 è di 21 mesi dall'adozione del modello modificato di modulo o di adesivo uniformi ETD UE.
5. Qualora nessuna delegazione dell'Unione sia presente in un paese terzo, gli Stati membri rappresentati decidono, attraverso la cooperazione consolare locale, quale Stato membro notifica alle autorità pertinenti di tale paese terzo il modello uniforme di ETD UE, nonché le sue principali caratteristiche di sicurezza. Il SEAE coordina con lo Stato membro interessato la trasmissione dei facsimile del modulo e dell'adesivo uniformi ETD UE a tal fine.
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 14
Trattamento più favorevole
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 14
Trattamento più favorevole
Gli Stati membri possono stabilire o mantenere disposizioni più favorevoli di quelle della presente direttiva, purché con questa compatibili.
Articolo 15
Protezione dei dati personali
Protezione dei dati personali
1. I dati personali trattati ai fini della presente direttiva, inclusa l'immagine del volto o la fotografia del richiedente di cui all'articolo 4, paragrafo 2, sono utilizzati al solo scopo di verificarne l'identità secondo la procedura descritta all'articolo 4, stampare l'adesivo uniforme ETD UE e agevolare il viaggio di detto richiedente. Lo Stato membro che presta assistenza e lo Stato membro di cittadinanza assicurano un adeguato livello di sicurezza dei dati personali.
2. Fatto salvo il regolamento (UE) 2016/679, il richiedente cui è rilasciato un ETD UE ha il diritto di verificare i dati personali contenuti nel documento e, ove opportuno, di chiederne la rettifica mediante il rilascio di un nuovo documento.
3. L'ETD UE non contiene informazioni a lettura ottica che non figurino anche nelle sezioni di cui all'allegato II, punto 6.
4. Lo Stato membro che presta assistenza e lo Stato membro di cittadinanza conservano i dati personali del richiedente solo per il tempo necessario, anche ai fini della riscossione dei diritti di cui all'articolo 5. In nessun caso i dati personali sono conservati per più di 180 giorni dallo Stato membro che presta assistenza o per più di due anni dallo Stato membro di cittadinanza. Allo scadere del periodo di conservazione i dati personali del richiedente sono cancellati.
5. In deroga al paragrafo 4, gli Stati membri garantiscono la distruzione tempestiva e sicura degli ETD UE restituiti e di tutte le relative copie.
Articolo 16
Monitoraggio
Monitoraggio
1. Gli Stati membri monitorano periodicamente l'applicazione della presente direttiva in base ai seguenti indicatori:
a) numero di ETD UE rilasciati a norma dell'articolo 3 e cittadinanza del ricevente;
b) numero di ETD UE rilasciati a norma dell'articolo 7 e cittadinanza del ricevente; e
c) numero di casi di frode e contraffazione di ETD UE.
2. Gli Stati membri organizzano la raccolta e la produzione dei dati necessari per misurare le variazioni degli indicatori descritti al paragrafo 1 e comunicano tali informazioni alla Commissione con cadenza annuale.
3. La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire indicatori complementari a quelli di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 12, paragrafo 2.
Articolo 17
Valutazione
Valutazione
1. Non prima di cinque anni dalla data di recepimento della presente direttiva, la Commissione effettua una valutazione della medesima e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle sue principali conclusioni. La relazione comprende una valutazione dell'adeguatezza del livello di sicurezza dei dati personali, dell'impatto sui diritti fondamentali e dell'eventuale introduzione di un diritto uniforme per gli ETD UE.
2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni necessarie per la preparazione della relazione di cui al paragrafo 1.
Articolo 18
Abrogazione
Abrogazione
1. La decisione 96/409/PESC è abrogata a decorrere da 36 mesi dopo l'adozione delle prescrizioni tecniche complementari di cui all'articolo 9.
2. I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente direttiva.
3. Gli Stati membri provvedono all'annullamento e alla distruzione dei moduli ETD realizzati conformemente alla decisione 96/409/PESC entro il termine di cui al paragrafo 1.
Articolo 19
Recepimento
Recepimento
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro 24 mesi dall'adozione delle prescrizioni tecniche complementari di cui all'articolo 9, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano tali misure a decorrere da 36 mesi dall'adozione delle prescrizioni tecniche complementari di cui all'articolo 9.
Le misure adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 20
Entrata in vigore
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 21
Destinatari
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Lussemburgo, il 18 giugno 2019
Per il Consiglio
Il presidente
G. CIAMBA
Il presidente
G. CIAMBA
(1) Parere del 16 gennaio 2019 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) Direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio, del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE (GU L 106 del 24.4.2015, pag. 1).
(3) Decisione 96/409/PESC dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 25 giugno 1996, relativa all'istituzione di un documento di viaggio provvisorio (GU L 168 del 6.7.1996, pag. 4).
(4) Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 e abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).
(5) Regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 39).
(6) Regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti (GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1).
(7) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(8) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(9) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
ALLEGATO I
MODULO UNIFORME ETD UE
Il modulo uniforme ETD UE rispetta le seguenti prescrizioni:MODULO UNIFORME ETD UE
1. Formato e dimensioni
Il modulo uniforme ETD UE è un pieghevole a tre ante (foglio singolo stampato su entrambi i lati e piegato in tre). Il pieghevole ha dimensioni conformi allo standard ISO/IEC 7810 ID-3.
2. Pagina 1: copertina
La copertina del modulo uniforme ETD UE contiene nell'ordine i termini «UNIONE EUROPEA» in tutte le lingue ufficiali dell'Unione e i termini «EMERGENCY TRAVEL DOCUMENT» e «TITRE DE VOYAGE PROVISOIRE». Essa contiene inoltre dodici stelle dorate che formano un cerchio.
3. Pagina 2: apposizione dell'adesivo uniforme ETD UE
L'adesivo uniforme ETD UE è saldamente apposto sulla seconda pagina del modulo uniforme ETD UE in modo da prevenirne la facile rimozione. L'adesivo uniforme ETD UE viene applicato e allineato al bordo della pagina. La zona dell'adesivo uniforme ETD UE a lettura ottica è allineata col bordo esterno della pagina. Il timbro delle autorità di rilascio è apposto sull'adesivo uniforme ETD UE in modo da oltrepassarlo e sporgere sulla pagina.
4. Pagine 3 e 4: informazioni
La terza e la quarta pagina contengono traduzioni dei termini «documento di viaggio provvisorio» nonché delle didascalie dell'adesivo uniforme ETD UE in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, fatta eccezione per l'inglese e il francese. È riportato inoltre il seguente testo:
«This EU Emergency Travel Document is a travel document issued by a Member State of the European Union for a single journey to the holder's Member State of nationality or residence or, exceptionally, to another destination. Authorities of non-EU countries are hereby requested to allow the holder to pass freely without hindrance.
Le présent titre de voyage provisoire de l'UE est un titre de voyage délivré par un État membre de l'Union européenne aux fins d'un trajet unique vers l'État membre de nationalité ou de résidence du détenteur, ou, à titre exceptionnel, vers une autre destination. Les autorités des pays tiers sont priées d'autoriser le détenteur du titre de voyage provisoire à circuler sans entraves.».
5. Pagine 5 e 6: visti e timbri di ingresso/uscita
La quinta e sesta pagina recano l'intestazione «VISA/VISA» e sono altrimenti lasciate in bianco.
Tali pagine sono riservate ai visti e ai timbri di ingresso/uscita.
6. Numero del modulo uniforme ETD UE
Un numero di sette cifre è prestampato sul modulo uniforme EU ETD.
ALLEGATO II
ADESIVO UNIFORME ETD UE
ADESIVO UNIFORME ETD UE
L'adesivo uniforme ETD UE rispetta le seguenti prescrizioni:
Caratteristiche dell'adesivo uniforme ETD UE
1. L'adesivo uniforme EU ETD contiene un'immagine del volto del titolare, stampata conformemente a elevati requisiti di sicurezza, a meno che non sia utilizzata una fotografia a norma dell'articolo 8, paragrafo 5. L'immagine del volto o la fotografia è quella usata ai fini dell'articolo 4, paragrafo 2.
2. L'adesivo uniforme EU ETD contiene caratteristiche di sicurezza che garantiscono una protezione sufficiente contro la falsificazione, tenendo conto in particolare delle caratteristiche di sicurezza utilizzate per il modello uniforme per i visti.
3. Le medesime caratteristiche di sicurezza sono utilizzate per tutti gli Stati membri.
4. Sull'adesivo uniforme ETD UE figurano le seguenti diciture:
a) l'abbreviazione «EU ETD/TVP UE»;
b) i termini «European Union/Union européenne»;
c) il codice di tre lettere «EUE», come indicato nel documento ICAO 9303.
5. L'adesivo uniforme EU ETD riporta il numero dell'adesivo uniforme ETD UE di sette cifre prestampato in nero con orientamento orizzontale. È utilizzato un carattere tipografico speciale. Questo numero è preceduto dal codice del paese a due lettere dello Stato membro di rilascio, come indicato nel documento ICAO 9303, che può essere prestampato o aggiunto all'atto della compilazione dell'adesivo uniforme EU ETD. A fini di sicurezza, lo stesso numero a sette cifre può essere prestampato più volte sull'adesivo uniforme ETD UE.
Sezioni da completare
6. L'adesivo uniforme ETD UE contiene sezioni per le seguenti informazioni:
a) il paese di destinazione ed eventuali paesi di transito per i quali viene rilasciato l'ETD UE;
b) lo Stato membro di rilascio e l'ubicazione dell'autorità di rilascio;
c) la data di rilascio e la data di scadenza;
d) il cognome e nome/i, la cittadinanza, la data di nascita e il sesso del richiedente dell'ETD UE;
e) il numero del modulo uniforme ETD UE cui sarà apposto l'adesivo uniforme ETD UE, di cui all'allegato I, punto 6.
7. Le didascalie delle sezioni da compilare sono in inglese e francese e sono numerate.
8. Le date sono indicate con: due cifre per il giorno (la prima è uno zero quando il numero corrispondente al giorno si compone di unità); due cifre per il mese (la prima è uno zero quando il numero corrispondente al mese si compone di unità); quattro cifre per l'anno. Giorno e mese sono seguiti da uno spazio vuoto. Per esempio: 20 01 2018 = 20 gennaio 2018.
9. L'adesivo uniforme ETD UE contiene una sezione «annotazioni» che servirà all'autorità di rilascio per indicare eventuali informazioni necessarie, per esempio il tipo e il numero del documento sostituito.
Informazioni a lettura ottica
10. L'adesivo uniforme ETD UE contiene le informazioni a lettura ottica in linea con il documento ICAO 9303 necessarie a facilitare i controlli alle frontiere esterne. Le lettere maiuscole «AE» sono utilizzate come primi due caratteri della zona a lettura ottica per designare il documento come documento di viaggio provvisorio dell'UE. Nella zona a lettura ottica dovrà figurare un testo stampato, visibile nella stampa di fondo, contenente la dicitura «Unione europea» in tutte le lingue ufficiali dell'Unione. Il testo non pregiudica le caratteristiche tecniche della zona a lettura ottica né la sua leggibilità.
11. È riservato uno spazio per l'eventuale aggiunta di un codice a barre bidimensionale comune.
Martedì, 18 Giugno 2019