Decreto 5 agosto 2019 Ministrero dell'Interno (GU n.210 del 7-9-2019)
Individuazione delle zone di frontiera o di transito ai fini dell'attuazione della procedura accelerata di esame della richiesta di protezione internazionale.
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'art. 28-bis, comma 1-quater del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dall'art. 9, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, che demanda ad un decreto adottato dal Ministro dell'interno l'individuazione delle zone di frontiera e di transito, nelle quali si applica la procedura accelerata di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter del medesimo art. 28-bis, prevedendo che con il medesimo provvedimento possono essere istituite fino a cinque nuove sezioni delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di «Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonche' della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale»;
Visto il regolamento (CE) 2016/399 del 9 marzo 2016 concernente il «Regolamento del Parlamento europeo che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)»;
Visti il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» e il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;
Considerato che l'esame delle domande di protezione internazionale presentate nelle zone di frontiera, alle quali si applica la procedura accelerata di cui all'art. 28-bis, comma 1-ter, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, puo' essere assicurato dalle Commissioni territoriali e dalle sezioni gia' operanti, integrate da due nuove sezioni;
Ritenuto di dover individuare le zone di frontiera o di transito al fine di dare piena attuazione alle disposizioni di cui al citato art. 28-bis, comma 1-quater, del decreto legislativo n. 25 del 2008;
Decreta:
Art. 1
Oggetto del decreto
1. Il presente decreto individua le zone di frontiera o di transito nelle quali per le domande di protezione internazionale presentate nei casi previsti dall'art. 28-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, si applicano le procedure accelerate. Art. 1
Oggetto del decreto
2. Il presente decreto provvede, altresi', ad istituire ulteriori sezioni delle commissione territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, ai sensi del comma 1-quater, ultimo capoverso, dell'art. 28-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, definendone gli ambiti di competenza.
Art. 2
Individuazione delle zone di frontiera o di transito
Individuazione delle zone di frontiera o di transito
1. Le zone di frontiera o di transito di cui all'art. 1, comma 1, sono individuate in quelle esistenti nelle seguenti province:
a) Trieste, Gorizia;
b) Crotone, Cosenza, Matera, Taranto, Lecce, Brindisi;
c) Caltanissetta, Ragusa, Siracusa, Catania, Messina;
d) Trapani, Agrigento;
e) Citta' Metropolitana di Cagliari, Sud Sardegna.
Art. 3
Esame delle domande presentate nelle zone di frontiera o di transito.
Istituzione di ulteriori sezioni delle Commissioni territoriali e ambiti di competenza
Esame delle domande presentate nelle zone di frontiera o di transito.
Istituzione di ulteriori sezioni delle Commissioni territoriali e ambiti di competenza
1. Ai sensi del comma 1-quater, ultimo capoverso, dell'art. 28-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono istituite le seguenti sezioni delle Commissioni territoriali:
a) Matera, insediata presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Matera, che opera nell'ambito della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bari, per la zona di frontiera di Matera;
b) Ragusa, insediata presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Ragusa, che opera nell'ambito della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Siracusa, per la zona di frontiera di Ragusa.
2. L'esame delle domande di protezione internazionale presentate nelle zone di frontiera o di transito di cui all'art. 2, e' effettuato dalle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale o dalle relative sezioni, competenti sulla base della circoscrizione territoriale del luogo in cui e' presentata la domanda. Nella tabella riportata nell'allegato A), che costituisce parte integrante del presente decreto, accanto a ciascuna provincia delle zone di frontiera o di transito di cui all'art. 2 e' indicata la Commissione territoriale competente ad esaminare le domande.
Art. 4
Disposizioni finali e clausola di invarianza finanziaria
Disposizioni finali e clausola di invarianza finanziaria
1. Fino alla piena operativita' delle sezioni delle Commissioni territoriali, istituite dall'art. 3, comma 1, la competenza per l'esame delle domande di protezione internazionale presentate nelle zone di frontiera o di transito di Matera e di Ragusa resta attribuita rispettivamente alle Commissioni territoriali di Bari e di Siracusa.
2. Dell'attuazione del presente decreto sono incaricati il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza ed il Capo del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione, ciascuno per quanto di rispettiva competenza.
3. All'attuazione del presente decreto il Dipartimento della pubblica sicurezza provvede con le risorse umane, strumentali e logistiche disponibili a legislazione vigente, senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato. Agli oneri connessi all'istituzione e al funzionamento delle Sezioni delle commissioni territoriali istituite dall'art. 3, comma 1, lettere a) e b), si provvede con le risorse di cui all'art. 39, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 agosto 2019
Il Ministro dell'interno: Salvini
Registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 2019 Ministero dell'interno, foglio n. 1996
Allegato A
Zona di frontiera o transito | Collegi territoriali per l'esame delle domande presentate presso le zone di frontiera o di transito |
A) TRIESTE | Commissione Territoriale di TRIESTE |
A) GORIZIA | Commissione Territoriale di TRIESTE |
B) CROTONE | Commissione Territoriale di CROTONE |
B) COSENZA | Commissione Territoriale di CROTONE |
B) MATERA | Sezione Territoriale della Commissione di BARI * |
B) TARANTO | Sezione Territoriale della Commissione di BARI |
B) LECCE | Commissione Territoriale di LECCE |
B) BRINDISI | Commissione Territoriale di LECCE |
C) CALTANISSETTA | Commissione Territoriale di SIRACUSA |
C) RAGUSA | Sezione Territoriale della Commissione di SIRACUSA* |
C) SIRACUSA | Commissione Territoriale di SIRACUSA |
C) CATANIA | Commissione Territoriale di CATANIA |
C) MESSINA | Commissione Territoriale di CATANIA |
D) TRAPANI | Sezione Territoriale della Commissione di PALERMO |
D) AGRIGENTO | Sezione Territoriale della Commissione di PALERMO |
E) CAGLIARI | Commissione Territoriale di CAGLIARI |
E) SUD SARDEGNA | Commissione Territoriale di CAGLIARI |
*) in corso di istituzione |
Lunedì, 5 Agosto 2019