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Ecco cosa prevede il nuovo decreto sull'espulsione dei clandestini

Nove punti semplici per capire cosa è cambiato - Ecco i punti fondamentali discussi nel Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2011:

PUNTO N° 1
E’ ripristinata la procedura di espulsione coattiva immediata per tutti gli extracomunitari clandestini che:
- sono pericolosi per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato;
- sono a rischio di fuga;
- sono espulsi con provvedimento dell’autorità giudiziaria;
- violano le misure di garanzia imposte dal Questore;
- violano il termine per la partenza volontaria.

PUNTO N° 2
Viene introdotto l’allontanamento coattivo (espulsione) anche dei cittadini comunitari per motivi di ordine pubblico se permangono sul territorio nazionale in violazione delle prescrizioni previste dalla Direttiva 38/2004 sulla libera circolazione dei comunitari.

PUNTO N° 3
Viene prolungato il periodo di permanenza nei Cie (Centri di identificazione ed espulsione) fino a 18 mesi in linea con le disposizioni della Direttiva.

PUNTO N° 4
Vengono previste misure di garanzia idonee ad evitare il rischio di fuga dello straniero. La violazione delle misure viene punita con la multa da 3.000 a 18.000 euro.

PUNTO N° 5
Vengono rimodulate le fattispecie dei reati di violazione e reiterata violazione dell’ordine del Questore di lasciare il territorio con la previsione della sanzione pecuniaria e viene prevista la possibilità per il giudice di pace di sostituire la condanna con l’espulsione.

PUNTO N° 6
E’ attribuita al giudice di pace la competenza anche sui reati di violazione e reiterata violazione dell’ordine del Questore di lasciare il territorio e sui reati di violazione delle misure di garanzia per evitare il pericolo di fuga e di violazione delle misure alternative al trattenimento imposte dal Questore.

PUNTO N° 7
Vengono previste misure alternative al trattenimento nel Cie per lo straniero irregolare che non sia pericoloso, quali la consegna del passaporto o altro documento equipollente, l’obbligo di dimora e l’obbligo di presentazione presso gli uffici della forza pubblica. La violazione delle misure viene punita con la multa da 3.000 a 18.000 euro.

PUNTO N° 8
Viene prevista la concessione di un termine per il rimpatrio volontario, anche assistito, dello straniero irregolare che non rientri nelle condizioni previste al punto 1.

PUNTO N° 9
Vengono introdotte ulteriori misure di adeguamento della normativa nazionale alle Direttive 38/2004 e 115/2008.

Si ringrazia il Forum Cittadini del Mondo - R. Amarugi per la segnalazione.


Nuova legge sull'espulsione dei clandestini




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Venerdì, 17 Giugno 2011 - a.p.


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