Novità su ingressi per ricerca scientifica e dei lavoratori altamente qualificati
Comunicato del Ministero dell'Interno - Una circolare congiunta dei ministeri dell’Interno e del lavoro, fornisce le informazioni principali delle modifiche introdotte al Testo Unico Immigrazione.
INGRESSO E SOGGIORNO PER RICERCA SCIENTIFICA
La legge prevede delle agevolazioni per i ricercatori sia con riferimento alla disciplina dell’ingresso nel territorio italiano che a quella del ricongiungimento dei propri familiari.
In particolare, viene introdotta la possibilità che le risorse mensili, dichiarate nella convenzione che stabilisce il rapporto giuridico e le condizioni di lavoro del ricercatore, possano provenire non solo dall’istituto di ricerca che sottoscrive la suddetta convenzione, ma anche dal sostegno finanziario dell’Unione europea, di un’organizzazione internazionale, di un altro istituto di ricerca o di un soggetto estero ad esso assimilabile. Modificato, pertanto, lo schema della convenzione di accoglienza, disponibile anche sul sito www.istruzione.it.
La legge, poi, ha previsto che, ai fini del ricongiungimento del familiare del ricercatore, non è necessaria la dimostrazione della disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa. I modelli di domanda per le istanze di ricongiungimento e dei familiari al seguito sono stati adeguati. Inoltre è stato disposto che il ricercatore che fa richiesta del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, non è tenuto a sostenere il test di lingua italiana.
INGRESSO E SOGGIORNO PER LAVORATORI ALTAMENTE QUALIFICATI (CARTA BLU UE)
Svincolato, con la legge n. 9 del 2014, il possesso del titolo di istruzione superiore dalla qualifica professionale. Non sarà, pertanto, più necessario per il lavoratore acquisire la certificazione di conformità da parte del ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ma sarà sufficiente la dichiarazione di valore relativa al titolo di studio estero, che sarà effettuata presso la rappresentanza diplomatica italiana del Paese di residenza dello straniero.
E’ stato eliminato, poi, il vincolo ‘di secondo livello’ riferito al master universitario, ritenendo così idoneo il titolo a prescindere dal livello di riferimento.
Da ultimo, è stato abrogato il comma 4 che prevedeva l’emanazione di un decreto annuale per fissare il numero massimo dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per l’accesso all’istruzione universitaria degli studenti stranieri residenti all’estero.
Circolare n. 1886 del 17 marzo 2014 Ministero dell'Interno e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Martedì, 18 Marzo 2014 - interno.gov.it