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Legge 21 febbraio 2014, n. 9 (GU n.43 del 21-2-2014)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.145



Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.145, recante interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015.  
 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
 
la seguente legge:
 
Art. 1

 
  1. Il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante  interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e  del  gas,  per  la  riduzione  dei  premi RC-auto, per  l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015,  e'  convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'  inserita nella  Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 21 febbraio 2014
 
                             NAPOLITANO
 
                    Letta, Presidente del Consiglio dei ministri      
 
                    Alfano, Vicepresidente del Consiglio dei ministri
 
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Allegato
 
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145
 
  All'articolo 1:
    al comma 2 sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  «,  ad
eccezione dell'energia elettrica immessa da impianti fotovoltaici  di
potenza nominale fino a 100 kW e da impianti idroelettrici di potenza
elettrica fino a 500 kW»;
    al comma 4 sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  «Il
decreto di cui al comma 3, lettera  b),  deve  prevedere  il  periodo
residuo  di  incentivazione,  entro  il  quale  non  si  applica   la
penalizzazione  di  cui  al  comma  3,  lettera  a).  Allo  scopo  di
salvaguardare gli investimenti in corso,  tale  periodo  residuo  non
puo' comunque scadere prima  del  31  dicembre  2014  e  puo'  essere
differenziato per ciascuna fonte,  per  tenere  conto  della  diversa
complessita' degli interventi medesimi»;
    al comma 6, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
    «b) ai nuovi  impianti  incentivati  ai  sensi  del  decreto  del
Ministro dello sviluppo  economico  6  luglio  2012,  pubblicato  nel
supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n.  159  del  10
luglio 2012, fatta eccezione per gli impianti  ricadenti  nel  regime
transitorio di cui all'articolo 30 dello stesso decreto»;
    dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
    «6-bis. Al fine di promuovere  la  competitivita'  delle  imprese
industriali, i corrispettivi a  copertura  degli  oneri  generali  di
sistema applicati al consumo di gas e i criteri di  ripartizione  dei
medesimi  oneri  a  carico  dei  clienti  finali  sono  rideterminati
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas entro sessanta giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto. La suddetta rideterminazione deve avvenire in  modo
da tenere conto della definizione  di  imprese  a  forte  consumo  di
energia, nel rispetto dei decreti e dei vincoli di  cui  all'articolo
39, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134,  secondo  gli
indirizzi emanati dal Ministro dello sviluppo economico.
    6-ter. L'Autorita' per l'energia elettrica e il  gas,  entro  sei
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del
presente decreto, al fine di rendere piu' facilmente confrontabili le
offerte contrattuali rivolte ai clienti finali per l'acquisto di  gas
o energia elettrica, identifica le componenti di  base  di  costo  da
esplicitare obbligatoriamente nelle stesse  offerte  e  determina  le
sanzioni a carico dei soggetti venditori in caso di inottemperanza.
    6-quater. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas  promuove,
attraverso la regolazione, l'installazione dei contatori  elettronici
e provvede affinche' i dati di lettura  dei  contatori  stessi  siano
resi disponibili ai clienti in forma aggregata  e  puntuale,  secondo
modalita' tali da consentire la facile lettura da parte  del  cliente
dei  propri  dati  di  consumo  e  garantendo  nel  massimo  grado  e
tempestivamente la corrispondenza tra i consumi  fatturati  e  quelli
effettivi con lettura effettiva dei valori di consumo ogni volta  che
siano installati sistemi di telelettura e determinando un  intervallo
di tempo massimo per il conguaglio nei casi di lettura stimata.
    6-quinquies.  L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il   gas
provvede all'attuazione dei commi 6-ter e 6-quater nell'ambito  delle
risorse umane, finanziarie  e  strumentali  previste  a  legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica.
    6-sexies. Entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto, il  Ministero  dello
sviluppo economico avvia una ricognizione dei regolamenti al fine  di
prevedere i requisiti di terzieta', di imparzialita', di integrita' e
di indipendenza rispetto al  produttore,  distributore,  venditore  e
gestore di rete,  per  l'esecuzione  dei  controlli  metrologici  sui
dispositivi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 2  febbraio
2007, n. 22.
    6-septies. Con i regolamenti di cui ai decreti del Ministro dello
sviluppo economico adottati ai sensi dell'articolo 19, comma  2,  del
decreto legislativo 2 febbraio 2007, n.  22,  ovvero  con  successivi
decreti adottati secondo la medesima  procedura,  sono  disciplinati,
senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  anche  i
controlli successivi, relativamente agli  strumenti  di  misura  gia'
messi in servizio ai sensi  delle  disposizioni  transitorie  di  cui
all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo.
    6-octies. Con decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,
sentita  l'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e   il   gas,   sono
individuate le disposizioni per un processo di progressiva  copertura
del  fabbisogno  delle  isole  minori  non  interconnesse  attraverso
energia da fonti rinnovabili, gli obiettivi temporali e le  modalita'
di  sostegno  degli  investimenti,  anche  attraverso  la  componente
tariffaria UC4»;
    al comma 7, capoverso, dopo il secondo  periodo  e'  inserito  il
seguente: «Il pagamento  della  sanzione  amministrativa  non  esenta
comunque dall'obbligo di  presentare  la  dichiarazione  o  la  copia
dell'attestato  di  prestazione   energetica   entro   quarantacinque
giorni»;
    dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
    «7-bis. Al numero 52 dell'allegato A del decreto  legislativo  19
agosto 2005, n. 192,  e  successive  modificazioni,  le  parole:  "la
persona giuridica" sono sostituite dalle seguenti: "l'impresa".
    7-ter. All'articolo 1, comma 139, della legge 27  dicembre  2013,
n. 147, la lettera a) e' abrogata»;
    dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
    «8-bis.  Ai  fini  del  rilascio  dell'attestato  di  prestazione
energetica  degli  edifici,  di  cui  all'articolo  6   del   decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e  successive  modificazioni,  si
tiene conto del raffrescamento  derivante  dalle  schermature  solari
mobili, a condizione che la  prestazione  energetica  delle  predette
schermature sia di classe 2, come definita  nella  norma  europea  EN
14501:2006, o superiore.
    8-ter. Al regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  16  aprile  2013,  n.  75,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo 2, comma 3, lettera a), le parole da:  "LM-4"  a:
"LM-73" sono sostituite dalle seguenti:  "LM-4,  da  LM-20  a  LM-35,
LM-48, LM-53, LM-69, LM-71, LM-73" e le parole da:  "4/S"  a:  "77/S"
sono sostituite dalle seguenti: "4/S, da 25/S  a  38/S,  54/S,  61/S,
74/S, 77/S, 81/S";
    b)  all'articolo  2,  comma  3,  lettera  c),  dopo  la   parola:
"termotecnica," sono  inserite  le  seguenti:  "aeronautica,  energia
nucleare, metallurgia, navalmeccanica, metalmeccanica,";
    c) all'articolo 2, comma 4, lettera b), le parole da: "LM-17"  a:
"LM-79" sono sostituite dalle seguenti: "LM-17, LM-40, LM-44,  LM-54,
LM-60, LM-74, LM-75, LM-79" e le parole da:  "20/S"  a:  "86/S"  sono
sostituite dalle seguenti: "20/S, 45/S, 50/S, 62/S, 68/S, 82/S, 85/S,
86/S";
    d) all'articolo 3, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
    "1-bis. Qualora il tecnico abilitato sia dipendente e  operi  per
conto di enti  pubblici  ovvero  di  organismi  di  diritto  pubblico
operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia,  il  requisito  di
indipendenza di cui al comma 1 si intende  superato  dalle  finalita'
istituzionali di perseguimento di  obiettivi  di  interesse  pubblico
proprie di tali enti e organismi";
    e) all'articolo 4, comma 2, dopo la lettera  a)  e'  inserita  la
seguente:
    "a-bis) riconoscere, quali soggetti certificatori, i soggetti che
dimostrino di essere in possesso di un attestato  di  frequenza,  con
superamento dell'esame finale, di specifico corso di  formazione  per
la certificazione energetica degli edifici, attivato  precedentemente
alla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto  e  comunque
conforme ai contenuti minimi definiti nell'allegato 1";
    f) all'articolo 6, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
    "2-bis. Le disposizioni del presente decreto si  applicano  anche
ai fini della redazione dell'attestazione di  prestazione  energetica
di cui  alla  direttiva  2010/31/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 19 maggio 2010";
    g) all'allegato 1, le parole:  "64  ore"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "80 ore".
    8-quater. All'articolo 6, comma 8,  del  decreto  legislativo  19
agosto 2005, n. 192, e  successive  modificazioni,  dopo  la  parola:
"locazione," sono inserite le seguenti: "ad eccezione delle locazioni
degli  edifici  residenziali  utilizzati   meno   di   quattro   mesi
all'anno,"»;
    al comma 9, la lettera b) e' soppressa;
    il comma 10 e' sostituito dal seguente:
    «10. All'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 2010,  n.
22,  e  successive  modificazioni,   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni:
    a) al comma 3-bis, dopo la parola: "emissioni" sono  inserite  le
seguenti: "di processo";
    b) al  comma  3-bis.1,  dopo  le  parole:  "immessa  nel  sistema
elettrico" sono aggiunte le seguenti: ", che non puo' in nessun  caso
essere superiore a 40.000 MWh elettrici annui";
    c) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
    "7-bis. Lo Stato esercita le  funzioni  di  cui  all'articolo  1,
comma  7,  lettera  i),  della  legge  23  agosto  2004,  n.  239,  e
all'articolo  57,  comma  1,  lettera  f-bis),  del  decreto-legge  9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
aprile 2012, n. 35, nell'ambito della determinazione degli  indirizzi
della politica energetica nazionale, al fine di sostenere lo sviluppo
delle risorse geotermiche"»;
    al comma 12, dopo il secondo periodo  e'  inserito  il  seguente:
«Tale incentivo  e'  concesso  esclusivamente  per  la  quantita'  di
energia  prodotta  con  la  cattura  e  lo  stoccaggio  dell'anidride
carbonica»;
    il comma 15 e' sostituito dal seguente:
    «15. Al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 33 del  decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28,  la  parola:  "2014"  e'  sostituita
dalla seguente: "2015". Al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 33
del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,  la  parola:  "2014"  e'
sostituita dalla  seguente:  "2020"  e  le  parole:  "e  puo'  essere
rideterminato  l'obiettivo  di  cui  al  periodo   precedente"   sono
soppresse. A decorrere dal 1º gennaio 2015 la  quota  minima  di  cui
all'articolo 2-quater, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.
2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e
successive modificazioni, e' determinata in una quota percentuale  di
tutto il carburante, benzina e  gasolio,  immesso  in  consumo  nello
stesso anno solare, calcolata sulla base del tenore energetico. Entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  con
decreto di natura  non  regolamentare  del  Ministro  dello  sviluppo
economico, sentito il Comitato tecnico  consultivo  biocarburanti  di
cui all'articolo 33, comma 5-sexies, del decreto legislativo 3  marzo
2011, n. 28, si provvede ad aggiornare le condizioni, i criteri e  le
modalita'  di  attuazione  dell'obbligo,  ai  sensi   del   comma   3
dell'articolo 2-quater del  decreto-legge  10  gennaio  2006,  n.  2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006,  n.  81,  e
successive modificazioni.  All'articolo  33,  comma  4,  del  decreto
legislativo 3 marzo 2011,  n.  28,  e  successive  modificazioni,  le
parole: "fino al 31 dicembre 2014" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"fino al 31 marzo 2014". Al comma 5-ter dell'articolo 33 del  decreto
legislativo  3  marzo  2011,  n.  28,  sono  apportate  le   seguenti
modificazioni: al secondo punto dell'elenco, le parole:  ",  condotta
all'interno degli stabilimenti di  produzione  del  biodiesel  (nella
misura  massima  del  5%  in  peso  della  relativa   produzione   di
biodiesel)" sono soppresse; al terzo punto  dell'elenco,  le  parole:
"durante il  processo  di  produzione  del  biodiesel  (nella  misura
massima del 5% in peso della relativa produzione di biodiesel)"  sono
soppresse; al quarto punto dell'elenco,  le  parole:  "(nella  misura
massima del 5% in peso della  relativa  produzione  di  acidi  grassi
distillati)" e le parole: "(nella misura massima del 5% in peso della
relativa produzione di Glicerina distillata) condotta  nelle  aziende
oleochimiche" sono soppresse; al settimo punto dell'elenco,  dopo  le
parole: "grassi animali di categoria 1" sono inserite le seguenti: "e
di categoria 2". Al  comma  5-quater  dell'articolo  33  del  decreto
legislativo 3 marzo 2011,  n.  28,  e  successive  modificazioni,  le
parole: "e stabilite  variazioni  della  misura  massima  percentuale
prevista dal comma 5-quinquies" sono soppresse. Il comma  5-quinquies
dell'articolo 33 del decreto legislativo 3  marzo  2011,  n.  28,  e'
abrogato. All'articolo 33, comma 5, del decreto legislativo  3  marzo
2011,  n.  28,  e  successive  modificazioni,  le  parole:  "entrambi
prodotti e trasformati in biocarburanti nel  territorio  Comunitario,
che non presentino altra utilita'  produttiva  o  commerciale  al  di
fuori del loro impiego per la  produzione  di  carburanti  o  a  fini
energetici," sono soppresse. I commi 4, 5 e 6  dell'articolo  34  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono abrogati»;
    il comma 16 e' sostituito dal seguente:
    «16. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23  maggio
2000, n. 164, le parole: ", con i criteri di cui alle lettere a) e b)
dell'articolo 24 del Regio decreto 15 ottobre  1925,  n.  2578"  sono
sostituite dalle seguenti: "nonche' per gli aspetti non  disciplinati
dalle medesime convenzioni o contratti, in base alle linee  guida  su
criteri e modalita'  operative  per  la  valutazione  del  valore  di
rimborso di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98. In ogni caso, dal rimborso di cui al presente comma sono
detratti i contributi  privati  relativi  ai  cespiti  di  localita',
valutati secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente.
Qualora il valore di rimborso risulti maggiore del 10 per  cento  del
valore delle immobilizzazioni  nette  di  localita'  calcolate  nella
regolazione tariffaria, al netto dei  contributi  pubblici  in  conto
capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti  di  localita',
l'ente  locale  concedente  trasmette  le  relative  valutazioni   di
dettaglio  del  valore  di  rimborso  all'Autorita'   per   l'energia
elettrica, il gas ed il sistema idrico per la  verifica  prima  della
pubblicazione del bando di gara. La stazione appaltante  tiene  conto
delle eventuali osservazioni dell'Autorita' per l'energia  elettrica,
il gas ed il sistema idrico ai fini della determinazione  del  valore
di rimborso da inserire nel bando di  gara.  I  termini  di  scadenza
previsti dal comma 3 dell'articolo  4  del  decreto-legge  21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98, sono prorogati di ulteriori quattro mesi. Le date limite
di cui all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico 12 novembre  2011,  n.  226,  relative  agli
ambiti ricadenti nel terzo raggruppamento dello  stesso  allegato  1,
nonche' i rispettivi termini  di  cui  all'articolo  3  del  medesimo
regolamento, sono prorogati di quattro mesi"»;
    dopo il comma 16 sono aggiunti i seguenti:
    «16-bis. Entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,   i   soggetti
investitori indicati all'articolo 5, comma 1, lettera b), numeri 1) e
3), del decreto legislativo 13 agosto 2010,  n.  130,  confermano  al
Ministero dello sviluppo economico la loro volonta' di  mantenere  la
partecipazione nello sviluppo delle nuove  capacita'  di  stoccaggio,
ancora da realizzare da parte dei  soggetti  di  cui  all'articolo  5
dello stesso decreto. La procedura di cui  al  medesimo  articolo  5,
comma 1, lettera b), numero 2),  e'  indetta  entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente  decreto  e  il  prezzo  a  base   d'asta   e'   determinato
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas  in  misura  pari  al
costo medio di  realizzazione  e  gestione  delle  infrastrutture  di
stoccaggio. Il soggetto di cui allo stesso articolo 5,  comma  1,  e'
tenuto a realizzare unicamente la capacita' di  stoccaggio  derivante
dai quantitativi confermati o richiesti ai sensi del presente  comma,
fermo restando che da tale obbligo non devono derivare oneri  per  il
sistema del gas  naturale.  L'attestazione  della  quota  di  mercato
all'ingrosso di cui all'articolo  3,  comma  1,  del  citato  decreto
legislativo n. 130 del 2010  e'  effettuata  qualora  il  suo  valore
superi il 10 per cento. Con i decreti del  Ministero  dello  sviluppo
economico di cui all'articolo 14 del decreto-legge 24  gennaio  2012,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,  n.
27, e successive modificazioni, puo'  essere  indicata  la  parte  di
spazio  di  stoccaggio  di  gas  naturale  da  allocare  per  periodi
superiori a un anno. All'articolo 34, comma 19, del decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2012, n. 221, dopo le parole: "dalla legge 29 novembre 2007,
n. 222," sono inserite le  seguenti:  "di  cui  all'articolo  11  del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,".
    16-ter. Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 31  gennaio
2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007,
n. 40, e' sostituito dal seguente:
    "2.  Ciascun  soggetto  che  immette  gas  naturale  nella   rete
nazionale di  gasdotti  e  la  cui  quota  di  mercato  all'ingrosso,
calcolata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 13  agosto
2010, n. 130, supera il valore del  10  per  cento,  e'  soggetto,  a
decorrere dal  1º  gennaio  2014  e  per  un  periodo  di  tre  anni,
all'obbligo di offerta di vendita, nel  mercato  a  termine  del  gas
naturale gestito dal Gestore dei mercati energetici, di un volume  di
gas naturale corrispondente al 5 per cento del totale  annuo  immesso
dal medesimo soggetto nei punti di entrata della  rete  nazionale  di
trasporto connessi con gasdotti  provenienti  da  altri  Stati  o  da
terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto  (GNL),  con
contestuale offerta di acquisto sul  medesimo  mercato  per  un  pari
quantitativo, con una differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo
di acquisto offerti non superiore a un valore  definito  con  decreto
del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorita' per
l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, la quale  definisce
altresi' le modalita' per  l'adempimento  del  suddetto  obbligo.  Il
Gestore  dei   mercati   energetici   trasmette   i   relativi   dati
all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato".
    16-quater. Al fine  di  dare  impulso  all'indizione  delle  gare
d'ambito per l'affidamento del  servizio  di  distribuzione  del  gas
naturale previste dal regolamento di  cui  al  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, i gestori  uscenti
anticipano  alla  stazione  appaltante   l'importo   equivalente   al
corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di  gara,  come
riconosciuto dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas  con  le
delibere n. 407/2012/R/gas dell'11 ottobre 2012 e 230/2013/R/gas  del
30 maggio 2013. Nel caso di due o piu'  gestori,  l'anticipazione  e'
proporzionale ai punti di riconsegna serviti nei  comuni  dell'ambito
territoriale di riferimento, come risultanti dai dati di  riferimento
per la formazione degli ambiti,  pubblicati  nel  sito  internet  del
Ministero dello sviluppo economico. La corresponsione dell'importo e'
effettuata a titolo di  anticipo  alla  stazione  appaltante  di  cui
all'articolo 2 del citato regolamento di cui al decreto del  Ministro
dello  sviluppo  economico  n.  226  del  2011  ed   e'   rimborsata,
comprensiva di interessi,  dal  concessionario  subentrante  all'atto
dell'avvenuta aggiudicazione del  servizio,  con  modalita'  definite
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas».
  All'articolo 2:
    al comma 1:
    alla lettera a), le parole: «nei  settori  della  produzione  dei
beni e servizi» sono sostituite dalle seguenti:  «nei  settori  della
produzione dei beni e dell'erogazione dei servizi»;
    alla lettera b), capoverso  Art.  3,  comma  1,  lettera  a),  le
parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi»;
    alla lettera b), capoverso Art. 4:
    al comma 1, le parole: «ovvero alla  fornitura  di  servizi  alle
imprese,» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero  all'erogazione  di
servizi in qualsiasi settore, incluse le iniziative nel  commercio  e
nel turismo,»;
    il comma 2 e' soppresso;
    alla lettera h), capoverso, la parola:  «novanta»  e'  sostituita
dalla seguente: «sessanta»;
    dopo il comma 1 e' inserito il seguente:  
     «1-bis. Per gli interventi in favore  delle  imprese  femminili,
una quota pari a 20 milioni di euro a valere sul  Fondo  di  garanzia
per le piccole e medie imprese di  cui  all'articolo  2,  comma  100,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e'  destinata  alla
Sezione  speciale  "Presidenza  del   Consiglio   dei   ministri   --
Dipartimento per le pari opportunita'" istituita presso  il  medesimo
Fondo».
  All'articolo 3:
    al comma 1, dopo le  parole:  «della  Commissione  europea»  sono
inserite  le  seguenti:  «,   ovvero   a   valere   sulla   collegata
pianificazione degli interventi nazionali finanziati dal Fondo per lo
sviluppo e la coesione e dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 5
della legge 16 aprile 1987, n. 183»  e  dopo  le  parole:  «programma
operativo  di  riferimento»  sono  inserite  le  seguenti:  «o  della
predetta pianificazione degli interventi a finanziamento nazionale»;
    al comma 2, le parole: «a  tutte  le  imprese,  indipendentemente
dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali,»  sono  sostituite
dalle seguenti:  «a  tutte  le  imprese  aventi  un  fatturato  annuo
inferiore a  500  milioni  di  euro,  indipendentemente  dalla  forma
giuridica,» e sono aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  «Sono
destinatari del credito d'imposta di cui al presente articolo anche i
consorzi e le reti di impresa che effettuano le attivita' di ricerca,
sviluppo e innovazione. In questi casi, l'agevolazione  e'  ripartita
secondo criteri proporzionali, che tengono conto della partecipazione
di ciascuna impresa alle spese stesse»;
    al comma 3, alinea, sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
«, inclusa la creazione di nuovi brevetti»;
    al comma 4 sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  «,  ad
esclusione delle attivita' che si concretizzino  nella  creazione  di
nuovi brevetti»;
    al comma 5, lettera c), dopo le parole:  «organismi  di  ricerca»
sono inserite le seguenti: «o presso gli stessi»;
    al  comma  8,  secondo  periodo,  le  parole:  «comma  14»   sono
sostituite dalle seguenti: «comma 13»;
    al comma 12, dopo le  parole:  «Ministro  dell'economia  e  delle
finanze» sono inserite  le  seguenti:  «e  con  il  Ministro  per  la
coesione territoriale» e le parole da:  «da  emanarsi»  fino  a:  «di
riferimento,» sono soppresse;
    al comma 13:
    al primo periodo, dopo le parole: «di riferimento» sono  inserite
le  seguenti:  «o  della  pianificazione   nazionale   definita   per
l'attuazione degli interventi  di  cui  al  comma  1»  e  la  parola:
«cofinanziamento» e' sostituita dalla seguente: «finanziamento»;
    al secondo periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 5  della
legge 16 aprile 1987, n. 183,» sono inserite le seguenti: «e al Fondo
per lo sviluppo e la coesione, in relazione alle previste  necessita'
per fronteggiare le correlate compensazioni,».
  All'articolo 4:
    al comma 1, capoverso Art. 252-bis:
    al  comma  1,  primo  periodo,  le  parole:  «sviluppo  economico
produttivo» sono sostituite dalle seguenti: «sviluppo economico»;
    al  comma  2,  lettera  b),  le   parole:   «sviluppo   economico
produttivo» sono sostituite dalle seguenti: «sviluppo economico»;
    al comma 2, dopo la lettera i) e' aggiunta la seguente:
    «i-bis)  le  modalita'   di   monitoraggio   per   il   controllo
dell'adempimento degli impegni  assunti  e  della  realizzazione  dei
progetti»;
    al comma 3,  le  parole:  «sviluppo  economico  produttivo»  sono
sostituite dalle seguenti: «sviluppo economico»;
    al  comma  4,  primo  periodo,  le  parole:  «sviluppo  economico
produttivo» sono sostituite dalle seguenti: «sviluppo economico»;
    al comma 6 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La revoca
dell'onere  reale  per  tutti  i  fatti  antecedenti  all'accordo  di
programma previsto dalle misure volte  a  favorire  la  realizzazione
delle bonifiche dei siti di interesse nazionale e'  subordinata,  nel
caso di soggetto interessato responsabile  della  contaminazione,  al
rilascio della  certificazione  dell'avvenuta  bonifica  e  messa  in
sicurezza dei siti inquinati ai sensi dell'articolo 248. Nel caso  di
soggetto interessato responsabile della contaminazione, i  contributi
e le misure  di  cui  alla  lettera  e)  del  comma  2  non  potranno
riguardare le attivita' di messa  in  sicurezza,  di  bonifica  e  di
riparazione del danno ambientale di competenza dello stesso soggetto,
ma esclusivamente l'acquisto di beni strumentali  alla  riconversione
industriale e allo sviluppo economico dell'area»;
    al comma 10, le parole: «All'attuazione»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Alla progettazione, al coordinamento e al monitoraggio» ed
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sulle aree di  proprieta'
pubblica ovvero nel caso di attivazione degli interventi a iniziativa
pubblica, i predetti soggetti sono tenuti  ad  attivare  procedure  a
evidenza pubblica per l'attuazione  degli  interventi,  salvo  quanto
previsto dalle disposizioni vigenti  per  la  gestione  in  house  in
conformita'  ai  requisiti  prescritti  dalla   normativa   e   dalla
giurisprudenza europea»;
    al comma 2, la lettera a) e' soppressa;
    al comma 4,  lettera  b),  dopo  la  parola:  «macchinari,»  sono
inserite le seguenti: «veicoli industriali di vario genere,»;
    al comma 11, le parole: «Friuli-Venezia Giulia»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Friuli Venezia Giulia»;
    al  comma  14,   primo   periodo,   le   parole   da:   «mediante
corrispondente riduzione» fino a: «Ministero  dell'economia  e  delle
finanze per l'anno 2013» sono sostituite  dalle  seguenti:  «mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2014-2016,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2014».
    Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:
    «Art. 4-bis (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.
152, in materia di siti inquinati). - 1. Nell'allegato II alla  parte
seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  e  successive
modificazioni, al punto n. 13) sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti
parole:  ",  con  esclusione  delle  opere  di  confinamento   fisico
finalizzate alla messa in sicurezza dei siti inquinati".
    2. Nell'allegato III alla parte seconda del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, alla lettera t) sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", con esclusione delle  opere
di confinamento fisico finalizzate alla messa in sicurezza  dei  siti
inquinati".
    Art.  4-ter  (Misure  urgenti  per  accelerare  l'attuazione   di
interventi di bonifica in siti contaminati di interesse nazionale). -
1. Al fine  di  accelerare  la  progettazione  e  l'attuazione  degli
interventi di bonifica e riparazione del danno  ambientale  nel  sito
contaminato di interesse nazionale di Crotone, le somme liquidate per
il risarcimento del danno ambientale  a  favore  dell'amministrazione
dello Stato con sentenza del tribunale  di  Milano  n.  2536  del  28
febbraio 2012, passata in giudicato,  sono  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato, per essere riassegnate al  pertinente  capitolo
dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del mare  e  destinate  alle  finalita'  di  cui  al
presente comma. Con successivo decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare, di concerto con il Ministro  dell'economia
e delle finanze, e' nominato un commissario straordinario delegato ai
sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2,  e
successive  modificazioni,  e  sono  individuati  le  attivita'   del
commissario,  nel  limite  delle  risorse  acquisite,   le   relative
modalita' di utilizzo nonche' il  compenso  del  commissario  stesso,
determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111.
    2.  Al  fine  di   coordinare,   accelerare   e   promuovere   la
progettazione  degli  interventi  di  caratterizzazione,   messa   in
sicurezza e bonifica nel  sito  contaminato  di  interesse  nazionale
Brescia  Caffaro,  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle  finanze,  previa  individuazione  delle  risorse   finanziarie
disponibili, puo' nominare un commissario straordinario  delegato  ai
sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.  Il
compenso del commissario di cui al presente comma e'  determinato  ai
sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente  comma  e'
istituita una  contabilita'  speciale  nella  quale  confluiscono  le
risorse pubbliche stanziate per la  caratterizzazione,  la  messa  in
sicurezza e la bonifica del predetto sito contaminato.
    3. I commissari di cui ai commi 1 e 2 curano le fasi progettuali,
la predisposizione dei bandi di gara, l'aggiudicazione dei servizi  e
dei lavori, le procedure per la realizzazione  degli  interventi,  la
direzione  dei  lavori,  la  relativa  contabilita'  e  il  collaudo,
promuovendo anche le opportune  intese  tra  i  soggetti  pubblici  e
privati interessati. Per le  attivita'  connesse  alla  realizzazione
degli interventi, i commissari sono autorizzati  ad  avvalersi  degli
enti  vigilati  dal  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela   del
territorio e del mare, di societa' specializzate  a  totale  capitale
pubblico e degli uffici delle amministrazioni regionali,  provinciali
e comunali».
  All'articolo 5:
    dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
    «1-bis. La dotazione aggiuntiva del Fondo per la promozione degli
scambi e l'internazionalizzazione delle imprese di  cui  al  comma  1
deve essere destinata con particolare attenzione alle piccole e medie
imprese.
    1-ter. Il  Ministero  dello  sviluppo  economico  rende  pubblico
presso uno spazio web dedicato, a partire  dal  30  giugno  2014,  il
bilancio  annuale  del  Fondo  per  la  promozione  degli  scambi   e
l'internazionalizzazione delle imprese di cui al comma 1»;
    dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
    «2-bis. I procedimenti amministrativi  facenti  capo  all'Agenzia
delle dogane, agli uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera,
ai posti di ispezione frontaliera, alle aziende sanitarie locali,  al
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,  al  Corpo
forestale dello Stato, all'Agecontrol Spa,  ai  servizi  fitosanitari
regionali,  all'ICE  --  Agenzia  per  la  promozione  all'estero   e
l'internazionalizzazione delle imprese  italiane  e  alle  camere  di
commercio, industria, artigianato  e  agricoltura,  che  si  svolgono
contestualmente   alla   presentazione   della    merce    ai    fini
dell'espletamento delle  formalita'  doganali,  sono  conclusi  dalle
amministrazioni competenti nel  termine  massimo  di  un'ora  per  il
controllo documentale e di cinque ore per la visita delle merci.  Nel
caso di controllo che richieda accertamenti di natura tecnica,  anche
ove  occorra  il  prelevamento  di  campioni,  i  tempi  tecnici  per
conoscere i relativi esiti non possono superare  i  tre  giorni.  Del
mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente comma risponde
il responsabile del procedimento amministrativo ai sensi della  legge
7 agosto 1990, n. 241»;
    al comma 3:
    la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
    «a) al comma 5, le parole:  "e  agroalimentari"  sono  sostituite
dalle seguenti: ", agroalimentari, agricole e ittiche"»;
    la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
    «c) al comma 6, dopo le parole: "piu' favorevoli." e' inserito il
seguente periodo: "Nel caso in cui al  progetto  partecipino  imprese
agricole  o  ittiche,   ai   fini   del   contributo   si   applicano
rispettivamente, nell'ambito del plafond  nazionale,  il  regolamento
(CE) n. 1535/2007 della Commissione,  del  20  dicembre  2007,  e  il
regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione, del 24  luglio  2007,
che disciplinano le sovvenzioni pubbliche che rientrano nella  regola
de minimis in favore delle imprese attive nella  produzione  primaria
dei  prodotti  di  cui  all'allegato  I  annesso  al   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea"»;
    dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
    «7-bis.   Nei   progetti   e   nelle   attivita'   di    sostegno
all'internazionalizzazione delle imprese  italiane  e  di  promozione
dell'immagine del prodotto italiano nel mondo, adottati dai Ministeri
competenti e attuati dalle strutture decentrate dello  Stato  nonche'
dagli enti pubblici operanti nel campo  della  commercializzazione  e
del turismo, ai fini di una piu' ampia promozione  delle  iniziative,
si prevede, ove  possibile,  il  coinvolgimento  delle  comunita'  di
origine  italiana  presenti  all'estero  e,  in  particolare,   degli
organismi di rappresentanza previsti dalla legge 6 novembre 1989,  n.
368, e dalla legge 23 ottobre 2003, n. 286»;
    al comma 8, alla lettera a) e' premessa la seguente:
    «0a) all'articolo 9,  comma  2-bis,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: "Nel caso di permesso di  soggiorno  CE  rilasciato
per lo svolgimento di attivita' di ricerca presso  le  universita'  e
gli enti vigilati dal Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213,
non e' richiesto il superamento del test di cui al primo periodo"»;
    al  comma  9,  il  primo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
«Dall'attuazione dei commi 7, 7-bis e 8  non  devono  derivare  oneri
aggiuntivi a carico della finanza pubblica»;
    dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente:
    «9-bis. All'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, dopo il
comma 9 e' inserito il seguente:
    "9-bis. La societa' Finest e' autorizzata a operare nei Paesi del
Mediterraneo"».
  All'articolo 6:
    al comma 1:
    dopo le parole: «della Commissione  europea,»  sono  inserite  le
seguenti: «ovvero nell'ambito della  collegata  pianificazione  degli
interventi nazionali finanziati  dal  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
coesione e dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 5  della  legge
16 aprile 1987, n. 183,»;
    dopo le parole: «dell'efficienza  aziendale,»  sono  inserite  le
seguenti: «la modernizzazione dell'organizzazione del lavoro, tale da
favorire   l'utilizzo   di   strumenti   tecnologici   e   forme   di
flessibilita', tra cui il telelavoro,»;
    dopo le parole: «la connettivita' a banda larga e ultralarga.» e'
inserito il seguente periodo: «I suddetti voucher sono concessi anche
per  permettere  il  collegamento  alla  rete  internet  mediante  la
tecnologia satellitare,  attraverso  l'acquisto  e  l'attivazione  di
decoder e parabole, nelle aree dove le condizioni geomorfologiche non
consentano  l'accesso  a  soluzioni  adeguate  attraverso   le   reti
terrestri  o  laddove  gli  interventi   infrastrutturali   risultino
scarsamente sostenibili economicamente o non realizzabili»;
    al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «nella misura massima»
e' inserita la seguente: «complessiva» e dopo  le  parole:  «medesima
proposta nazionale» sono aggiunte le  seguenti:  «o  sulla  collegata
pianificazione  definita  per   l'attuazione   degli   interventi   a
finanziamento nazionale di cui al comma 1»;
    dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
    «4-bis. Al fine di favorire  il  raggiungimento  degli  obiettivi
dell'Agenda digitale italiana, le disposizioni di cui al decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 1º ottobre 2013,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ottobre  2013,  si  applicano  anche
allo scavo per  l'installazione  dei  ricoveri  delle  infrastrutture
digitali necessarie per il collegamento degli edifici  alle  reti  di
telecomunicazioni. Nel  caso  di  installazione  dei  ricoveri  delle
infrastrutture contemporanea all'effettuazione  dello  scavo,  l'ente
operatore  presenta   un'istanza   unica   per   lo   scavo   e   per
l'installazione  dei   ricoveri   delle   infrastrutture   ai   sensi
dell'articolo 88 del codice di cui al decreto legislativo  1º  agosto
2003, n. 259, e successive modificazioni.
    4-ter. Al fine di favorire la  diffusione  della  banda  larga  e
ultralarga nel territorio nazionale anche  attraverso  l'utilizzo  di
tecniche innovative di scavo che non  richiedono  il  ripristino  del
manto stradale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
legge di conversione del presente decreto,  sono  definite  ulteriori
misure relative alla posa in opera delle infrastrutture a banda larga
e ultralarga, anche modificative delle specifiche  tecniche  adottate
con decreto del Ministro dello sviluppo economico  1º  ottobre  2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ottobre 2013»;
    dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
    «5-bis. Al fine di elaborare soluzioni innovative volte a colmare
il divario digitale in relazione alla banda larga e ultralarga  e  di
conseguire  una  mappatura  della  rete  di  accesso   ad   internet,
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni,  entro  dodici  mesi
dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  costituisce,
tramite periodico aggiornamento richiesto agli operatori autorizzati,
una banca di dati  di  tutte  le  reti  di  accesso  ad  internet  di
proprieta'  sia  pubblica  sia  privata  esistenti   nel   territorio
nazionale, dettagliando le relative tecnologie nonche'  il  grado  di
utilizzo delle stesse. I  dati  cosi'  ricavati  devono  essere  resi
disponibili in formato di dati di tipo aperto, ai sensi del  comma  3
dell'articolo 68 del decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e
successive  modificazioni.  All'attuazione  del  presente  comma   si
provvede nei limiti delle risorse finanziarie,  umane  e  strumentali
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica»;
    al comma 7, dopo le parole: «di cui all'articolo 15, comma 2-bis,
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e» sono inserite le seguenti:  «di
cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.
502, e successive modificazioni, nonche'» e dopo le parole:  «e  fino
alle date in cui  la  stipula  in  modalita'»  la  parola:  «non»  e'
soppressa;
    i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
    «8. Entro quindici giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, l'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni
avvia le procedure per escludere dalla pianificazione delle frequenze
per  il  servizio  televisivo   digitale   terrestre   le   frequenze
riconosciute  a  livello  internazionale  e  utilizzate   dai   Paesi
confinanti, pianificate e assegnate ad operatori di  rete  televisivi
in Italia e oggetto di accertate situazioni interferenziali alla data
di entrata in vigore  del  presente  decreto,  nonche'  le  frequenze
oggetto di EU Pilot esistenti  alla  medesima  data.  La  liberazione
delle frequenze di cui al primo periodo deve avere luogo non oltre il
31 dicembre 2014. Alla scadenza del  predetto  termine,  in  caso  di
mancata  liberazione  delle  suddette  frequenze,   l'amministrazione
competente procede  senza  ulteriore  preavviso  alla  disattivazione
coattiva  degli  impianti  avvalendosi  degli  organi  della  polizia
postale e delle comunicazioni ai sensi dell'articolo  98  del  codice
delle comunicazioni elettroniche, di cui al  decreto  legislativo  1º
agosto 2003, n. 259.
    9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  da  emanare  entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,
sono definiti i criteri e le modalita' per l'attribuzione,  entro  il
31 dicembre 2014, in favore degli operatori abilitati alla diffusione
di servizi di media  audiovisivi,  di  misure  economiche  di  natura
compensativa, a valere sulla quota non impiegata per l'erogazione dei
contributi per i ricevitori per la televisione digitale nella  misura
massima di  20  milioni  di  euro,  trasferiti  alla  societa'  Poste
Italiane Spa in via anticipata, di cui al decreto del Ministro  delle
comunicazioni 30 dicembre 2003, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
n. 18 del 23 gennaio 2004,  finalizzate  al  volontario  rilascio  di
porzioni di spettro funzionali alla liberazione  delle  frequenze  di
cui al comma 8. Successivamente alla data del 31  dicembre  2014,  le
risorse  di  cui  al  primo  periodo  che  residuino  successivamente
all'erogazione delle misure economiche di natura compensativa di  cui
al  medesimo  periodo  possono  essere  utilizzate,  per  le   stesse
finalita', per l'erogazione  di  indennizzi  eventualmente  dovuti  a
soggetti non  piu'  utilmente  collocati  nelle  graduatorie  di  cui
all'articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011,  n.  34,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n.  75,  e  successive
modificazioni, a seguito della pianificazione dell'Autorita'  per  le
garanzie nelle comunicazioni di cui al comma 8 del presente articolo.
    9-bis. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce
le modalita' e  le  condizioni  economiche  secondo  cui  i  soggetti
assegnatari dei diritti d'uso in ambito  locale  hanno  l'obbligo  di
cedere una quota  della  capacita'  trasmissiva  ad  essi  assegnata,
comunque  non  inferiore  a  un  programma,  a  favore  dei  soggetti
legittimamente operanti in ambito locale  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, che  procedano  al  volontario  rilascio
delle frequenze utilizzate di cui al comma 8  o  a  cui,  sulla  base
della nuova pianificazione della stessa  Autorita'  per  le  garanzie
nelle  comunicazioni  e  della  posizione  non   piu'   utile   nelle
graduatorie di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75,
e successive modificazioni, sia revocato il diritto d'uso»;
    al comma 10:
    al primo periodo, dopo le parole:  «della  Commissione  europea,»
sono  inserite  le  seguenti:  «ovvero  nell'ambito  della  collegata
pianificazione degli interventi nazionali finanziati dal Fondo per lo
sviluppo e la coesione e dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 5
della legge 16 aprile 1987, n. 183,»;
    al secondo periodo, dopo le  parole:  «programmazione  2014-2020»
sono aggiunte le seguenti: «o  sulla  predetta  pianificazione  degli
interventi a finanziamento nazionale»;
    al comma 11, le parole da: «da emanare» fino a: «di riferimento,»
sono soppresse;
    al  comma  14,  secondo  periodo,  dopo  le   parole:   «di   cui
all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183,» sono inserite  le
seguenti: «e al Fondo per lo sviluppo e  la  coesione,  in  relazione
alle   previste   necessita'   per    fronteggiare    le    correlate
compensazioni,»;
    dopo il comma 14 e' aggiunto il seguente:
    «14-bis. All'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,  n.  35,  e
successive modificazioni, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
    "1-bis. Per le  finalita'  di  cui  al  comma  1,  l'Agenzia  per
l'Italia digitale e le amministrazioni interessate possono stipulare,
nel rispetto della  legislazione  vigente  in  materia  di  contratti
pubblici e mediante procedure di evidenza pubblica,  convenzioni  con
societa' concessionarie di servizi pubblici essenziali  su  tutto  il
territorio nazionale dotate  di  piattaforme  tecnologiche  integrate
erogatrici di servizi su scala  nazionale  e  di  computer  emergency
response   team.   Le    amministrazioni    interessate    provvedono
all'adempimento di quanto previsto dal presente comma con le  risorse
umane,  strumentali  e   finanziarie   disponibili   a   legislazione
vigente"»;
    alla rubrica, la parola: «editoria» e' sostituita dalle seguenti:
«agenda digitale».
    L'articolo 8 e' soppresso.
  All'articolo 9:
    al comma 1, le parole: «delle persone fisiche e giuridiche»  sono
sostituite dalle seguenti: «degli esercizi commerciali che effettuano
vendita di libri al dettaglio», dopo le parole: «l'acquisto di libri»
sono inserite le seguenti: «,  anche  in  formato  digitale,»  ed  e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il  credito  di  imposta  e'
compensabile ai sensi dell'articolo  17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni»;
    il comma 2 e' sostituito dal seguente:
    «2.  Il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'   e   della
ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico  e  con
il Ministro dei beni e delle attivita' culturali

 

Venerdì, 21 Febbraio 2014