Legge 21 febbraio 2014, n. 9 (GU n.43 del 21-2-2014)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.145
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.145, recante interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 febbraio 2014
NAPOLITANO
Letta, Presidente del Consiglio dei ministri
Alfano, Vicepresidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145
All'articolo 1:
al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad
eccezione dell'energia elettrica immessa da impianti fotovoltaici di
potenza nominale fino a 100 kW e da impianti idroelettrici di potenza
elettrica fino a 500 kW»;
al comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il
decreto di cui al comma 3, lettera b), deve prevedere il periodo
residuo di incentivazione, entro il quale non si applica la
penalizzazione di cui al comma 3, lettera a). Allo scopo di
salvaguardare gli investimenti in corso, tale periodo residuo non
puo' comunque scadere prima del 31 dicembre 2014 e puo' essere
differenziato per ciascuna fonte, per tenere conto della diversa
complessita' degli interventi medesimi»;
al comma 6, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) ai nuovi impianti incentivati ai sensi del decreto del
Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10
luglio 2012, fatta eccezione per gli impianti ricadenti nel regime
transitorio di cui all'articolo 30 dello stesso decreto»;
dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Al fine di promuovere la competitivita' delle imprese
industriali, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di
sistema applicati al consumo di gas e i criteri di ripartizione dei
medesimi oneri a carico dei clienti finali sono rideterminati
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. La suddetta rideterminazione deve avvenire in modo
da tenere conto della definizione di imprese a forte consumo di
energia, nel rispetto dei decreti e dei vincoli di cui all'articolo
39, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo gli
indirizzi emanati dal Ministro dello sviluppo economico.
6-ter. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, al fine di rendere piu' facilmente confrontabili le
offerte contrattuali rivolte ai clienti finali per l'acquisto di gas
o energia elettrica, identifica le componenti di base di costo da
esplicitare obbligatoriamente nelle stesse offerte e determina le
sanzioni a carico dei soggetti venditori in caso di inottemperanza.
6-quater. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas promuove,
attraverso la regolazione, l'installazione dei contatori elettronici
e provvede affinche' i dati di lettura dei contatori stessi siano
resi disponibili ai clienti in forma aggregata e puntuale, secondo
modalita' tali da consentire la facile lettura da parte del cliente
dei propri dati di consumo e garantendo nel massimo grado e
tempestivamente la corrispondenza tra i consumi fatturati e quelli
effettivi con lettura effettiva dei valori di consumo ogni volta che
siano installati sistemi di telelettura e determinando un intervallo
di tempo massimo per il conguaglio nei casi di lettura stimata.
6-quinquies. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
provvede all'attuazione dei commi 6-ter e 6-quater nell'ambito delle
risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
6-sexies. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dello
sviluppo economico avvia una ricognizione dei regolamenti al fine di
prevedere i requisiti di terzieta', di imparzialita', di integrita' e
di indipendenza rispetto al produttore, distributore, venditore e
gestore di rete, per l'esecuzione dei controlli metrologici sui
dispositivi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio
2007, n. 22.
6-septies. Con i regolamenti di cui ai decreti del Ministro dello
sviluppo economico adottati ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del
decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, ovvero con successivi
decreti adottati secondo la medesima procedura, sono disciplinati,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche i
controlli successivi, relativamente agli strumenti di misura gia'
messi in servizio ai sensi delle disposizioni transitorie di cui
all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo.
6-octies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono
individuate le disposizioni per un processo di progressiva copertura
del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso
energia da fonti rinnovabili, gli obiettivi temporali e le modalita'
di sostegno degli investimenti, anche attraverso la componente
tariffaria UC4»;
al comma 7, capoverso, dopo il secondo periodo e' inserito il
seguente: «Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta
comunque dall'obbligo di presentare la dichiarazione o la copia
dell'attestato di prestazione energetica entro quarantacinque
giorni»;
dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
«7-bis. Al numero 52 dell'allegato A del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, le parole: "la
persona giuridica" sono sostituite dalle seguenti: "l'impresa".
7-ter. All'articolo 1, comma 139, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, la lettera a) e' abrogata»;
dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
«8-bis. Ai fini del rilascio dell'attestato di prestazione
energetica degli edifici, di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, si
tiene conto del raffrescamento derivante dalle schermature solari
mobili, a condizione che la prestazione energetica delle predette
schermature sia di classe 2, come definita nella norma europea EN
14501:2006, o superiore.
8-ter. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 16 aprile 2013, n. 75, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 3, lettera a), le parole da: "LM-4" a:
"LM-73" sono sostituite dalle seguenti: "LM-4, da LM-20 a LM-35,
LM-48, LM-53, LM-69, LM-71, LM-73" e le parole da: "4/S" a: "77/S"
sono sostituite dalle seguenti: "4/S, da 25/S a 38/S, 54/S, 61/S,
74/S, 77/S, 81/S";
b) all'articolo 2, comma 3, lettera c), dopo la parola:
"termotecnica," sono inserite le seguenti: "aeronautica, energia
nucleare, metallurgia, navalmeccanica, metalmeccanica,";
c) all'articolo 2, comma 4, lettera b), le parole da: "LM-17" a:
"LM-79" sono sostituite dalle seguenti: "LM-17, LM-40, LM-44, LM-54,
LM-60, LM-74, LM-75, LM-79" e le parole da: "20/S" a: "86/S" sono
sostituite dalle seguenti: "20/S, 45/S, 50/S, 62/S, 68/S, 82/S, 85/S,
86/S";
d) all'articolo 3, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Qualora il tecnico abilitato sia dipendente e operi per
conto di enti pubblici ovvero di organismi di diritto pubblico
operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia, il requisito di
indipendenza di cui al comma 1 si intende superato dalle finalita'
istituzionali di perseguimento di obiettivi di interesse pubblico
proprie di tali enti e organismi";
e) all'articolo 4, comma 2, dopo la lettera a) e' inserita la
seguente:
"a-bis) riconoscere, quali soggetti certificatori, i soggetti che
dimostrino di essere in possesso di un attestato di frequenza, con
superamento dell'esame finale, di specifico corso di formazione per
la certificazione energetica degli edifici, attivato precedentemente
alla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque
conforme ai contenuti minimi definiti nell'allegato 1";
f) all'articolo 6, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche
ai fini della redazione dell'attestazione di prestazione energetica
di cui alla direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 maggio 2010";
g) all'allegato 1, le parole: "64 ore" sono sostituite dalle
seguenti: "80 ore".
8-quater. All'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, dopo la parola:
"locazione," sono inserite le seguenti: "ad eccezione delle locazioni
degli edifici residenziali utilizzati meno di quattro mesi
all'anno,"»;
al comma 9, la lettera b) e' soppressa;
il comma 10 e' sostituito dal seguente:
«10. All'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n.
22, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 3-bis, dopo la parola: "emissioni" sono inserite le
seguenti: "di processo";
b) al comma 3-bis.1, dopo le parole: "immessa nel sistema
elettrico" sono aggiunte le seguenti: ", che non puo' in nessun caso
essere superiore a 40.000 MWh elettrici annui";
c) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
"7-bis. Lo Stato esercita le funzioni di cui all'articolo 1,
comma 7, lettera i), della legge 23 agosto 2004, n. 239, e
all'articolo 57, comma 1, lettera f-bis), del decreto-legge 9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
aprile 2012, n. 35, nell'ambito della determinazione degli indirizzi
della politica energetica nazionale, al fine di sostenere lo sviluppo
delle risorse geotermiche"»;
al comma 12, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente:
«Tale incentivo e' concesso esclusivamente per la quantita' di
energia prodotta con la cattura e lo stoccaggio dell'anidride
carbonica»;
il comma 15 e' sostituito dal seguente:
«15. Al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 33 del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, la parola: "2014" e' sostituita
dalla seguente: "2015". Al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 33
del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, la parola: "2014" e'
sostituita dalla seguente: "2020" e le parole: "e puo' essere
rideterminato l'obiettivo di cui al periodo precedente" sono
soppresse. A decorrere dal 1º gennaio 2015 la quota minima di cui
all'articolo 2-quater, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.
2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e
successive modificazioni, e' determinata in una quota percentuale di
tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nello
stesso anno solare, calcolata sulla base del tenore energetico. Entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con
decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo
economico, sentito il Comitato tecnico consultivo biocarburanti di
cui all'articolo 33, comma 5-sexies, del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, si provvede ad aggiornare le condizioni, i criteri e le
modalita' di attuazione dell'obbligo, ai sensi del comma 3
dell'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e
successive modificazioni. All'articolo 33, comma 4, del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive modificazioni, le
parole: "fino al 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti:
"fino al 31 marzo 2014". Al comma 5-ter dell'articolo 33 del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti
modificazioni: al secondo punto dell'elenco, le parole: ", condotta
all'interno degli stabilimenti di produzione del biodiesel (nella
misura massima del 5% in peso della relativa produzione di
biodiesel)" sono soppresse; al terzo punto dell'elenco, le parole:
"durante il processo di produzione del biodiesel (nella misura
massima del 5% in peso della relativa produzione di biodiesel)" sono
soppresse; al quarto punto dell'elenco, le parole: "(nella misura
massima del 5% in peso della relativa produzione di acidi grassi
distillati)" e le parole: "(nella misura massima del 5% in peso della
relativa produzione di Glicerina distillata) condotta nelle aziende
oleochimiche" sono soppresse; al settimo punto dell'elenco, dopo le
parole: "grassi animali di categoria 1" sono inserite le seguenti: "e
di categoria 2". Al comma 5-quater dell'articolo 33 del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive modificazioni, le
parole: "e stabilite variazioni della misura massima percentuale
prevista dal comma 5-quinquies" sono soppresse. Il comma 5-quinquies
dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e'
abrogato. All'articolo 33, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, e successive modificazioni, le parole: "entrambi
prodotti e trasformati in biocarburanti nel territorio Comunitario,
che non presentino altra utilita' produttiva o commerciale al di
fuori del loro impiego per la produzione di carburanti o a fini
energetici," sono soppresse. I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 34 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono abrogati»;
il comma 16 e' sostituito dal seguente:
«16. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164, le parole: ", con i criteri di cui alle lettere a) e b)
dell'articolo 24 del Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578" sono
sostituite dalle seguenti: "nonche' per gli aspetti non disciplinati
dalle medesime convenzioni o contratti, in base alle linee guida su
criteri e modalita' operative per la valutazione del valore di
rimborso di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98. In ogni caso, dal rimborso di cui al presente comma sono
detratti i contributi privati relativi ai cespiti di localita',
valutati secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente.
Qualora il valore di rimborso risulti maggiore del 10 per cento del
valore delle immobilizzazioni nette di localita' calcolate nella
regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in conto
capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di localita',
l'ente locale concedente trasmette le relative valutazioni di
dettaglio del valore di rimborso all'Autorita' per l'energia
elettrica, il gas ed il sistema idrico per la verifica prima della
pubblicazione del bando di gara. La stazione appaltante tiene conto
delle eventuali osservazioni dell'Autorita' per l'energia elettrica,
il gas ed il sistema idrico ai fini della determinazione del valore
di rimborso da inserire nel bando di gara. I termini di scadenza
previsti dal comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, sono prorogati di ulteriori quattro mesi. Le date limite
di cui all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro
dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, relative agli
ambiti ricadenti nel terzo raggruppamento dello stesso allegato 1,
nonche' i rispettivi termini di cui all'articolo 3 del medesimo
regolamento, sono prorogati di quattro mesi"»;
dopo il comma 16 sono aggiunti i seguenti:
«16-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, i soggetti
investitori indicati all'articolo 5, comma 1, lettera b), numeri 1) e
3), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, confermano al
Ministero dello sviluppo economico la loro volonta' di mantenere la
partecipazione nello sviluppo delle nuove capacita' di stoccaggio,
ancora da realizzare da parte dei soggetti di cui all'articolo 5
dello stesso decreto. La procedura di cui al medesimo articolo 5,
comma 1, lettera b), numero 2), e' indetta entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto e il prezzo a base d'asta e' determinato
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in misura pari al
costo medio di realizzazione e gestione delle infrastrutture di
stoccaggio. Il soggetto di cui allo stesso articolo 5, comma 1, e'
tenuto a realizzare unicamente la capacita' di stoccaggio derivante
dai quantitativi confermati o richiesti ai sensi del presente comma,
fermo restando che da tale obbligo non devono derivare oneri per il
sistema del gas naturale. L'attestazione della quota di mercato
all'ingrosso di cui all'articolo 3, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 130 del 2010 e' effettuata qualora il suo valore
superi il 10 per cento. Con i decreti del Ministero dello sviluppo
economico di cui all'articolo 14 del decreto-legge 24 gennaio 2012,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.
27, e successive modificazioni, puo' essere indicata la parte di
spazio di stoccaggio di gas naturale da allocare per periodi
superiori a un anno. All'articolo 34, comma 19, del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, dopo le parole: "dalla legge 29 novembre 2007,
n. 222," sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo 11 del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,".
16-ter. Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 31 gennaio
2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007,
n. 40, e' sostituito dal seguente:
"2. Ciascun soggetto che immette gas naturale nella rete
nazionale di gasdotti e la cui quota di mercato all'ingrosso,
calcolata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 13 agosto
2010, n. 130, supera il valore del 10 per cento, e' soggetto, a
decorrere dal 1º gennaio 2014 e per un periodo di tre anni,
all'obbligo di offerta di vendita, nel mercato a termine del gas
naturale gestito dal Gestore dei mercati energetici, di un volume di
gas naturale corrispondente al 5 per cento del totale annuo immesso
dal medesimo soggetto nei punti di entrata della rete nazionale di
trasporto connessi con gasdotti provenienti da altri Stati o da
terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto (GNL), con
contestuale offerta di acquisto sul medesimo mercato per un pari
quantitativo, con una differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo
di acquisto offerti non superiore a un valore definito con decreto
del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorita' per
l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, la quale definisce
altresi' le modalita' per l'adempimento del suddetto obbligo. Il
Gestore dei mercati energetici trasmette i relativi dati
all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato".
16-quater. Al fine di dare impulso all'indizione delle gare
d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas
naturale previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro
dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, i gestori uscenti
anticipano alla stazione appaltante l'importo equivalente al
corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara, come
riconosciuto dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas con le
delibere n. 407/2012/R/gas dell'11 ottobre 2012 e 230/2013/R/gas del
30 maggio 2013. Nel caso di due o piu' gestori, l'anticipazione e'
proporzionale ai punti di riconsegna serviti nei comuni dell'ambito
territoriale di riferimento, come risultanti dai dati di riferimento
per la formazione degli ambiti, pubblicati nel sito internet del
Ministero dello sviluppo economico. La corresponsione dell'importo e'
effettuata a titolo di anticipo alla stazione appaltante di cui
all'articolo 2 del citato regolamento di cui al decreto del Ministro
dello sviluppo economico n. 226 del 2011 ed e' rimborsata,
comprensiva di interessi, dal concessionario subentrante all'atto
dell'avvenuta aggiudicazione del servizio, con modalita' definite
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas».
All'articolo 2:
al comma 1:
alla lettera a), le parole: «nei settori della produzione dei
beni e servizi» sono sostituite dalle seguenti: «nei settori della
produzione dei beni e dell'erogazione dei servizi»;
alla lettera b), capoverso Art. 3, comma 1, lettera a), le
parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi»;
alla lettera b), capoverso Art. 4:
al comma 1, le parole: «ovvero alla fornitura di servizi alle
imprese,» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero all'erogazione di
servizi in qualsiasi settore, incluse le iniziative nel commercio e
nel turismo,»;
il comma 2 e' soppresso;
alla lettera h), capoverso, la parola: «novanta» e' sostituita
dalla seguente: «sessanta»;
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Per gli interventi in favore delle imprese femminili,
una quota pari a 20 milioni di euro a valere sul Fondo di garanzia
per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' destinata alla
Sezione speciale "Presidenza del Consiglio dei ministri --
Dipartimento per le pari opportunita'" istituita presso il medesimo
Fondo».
All'articolo 3:
al comma 1, dopo le parole: «della Commissione europea» sono
inserite le seguenti: «, ovvero a valere sulla collegata
pianificazione degli interventi nazionali finanziati dal Fondo per lo
sviluppo e la coesione e dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 5
della legge 16 aprile 1987, n. 183» e dopo le parole: «programma
operativo di riferimento» sono inserite le seguenti: «o della
predetta pianificazione degli interventi a finanziamento nazionale»;
al comma 2, le parole: «a tutte le imprese, indipendentemente
dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali,» sono sostituite
dalle seguenti: «a tutte le imprese aventi un fatturato annuo
inferiore a 500 milioni di euro, indipendentemente dalla forma
giuridica,» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Sono
destinatari del credito d'imposta di cui al presente articolo anche i
consorzi e le reti di impresa che effettuano le attivita' di ricerca,
sviluppo e innovazione. In questi casi, l'agevolazione e' ripartita
secondo criteri proporzionali, che tengono conto della partecipazione
di ciascuna impresa alle spese stesse»;
al comma 3, alinea, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, inclusa la creazione di nuovi brevetti»;
al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad
esclusione delle attivita' che si concretizzino nella creazione di
nuovi brevetti»;
al comma 5, lettera c), dopo le parole: «organismi di ricerca»
sono inserite le seguenti: «o presso gli stessi»;
al comma 8, secondo periodo, le parole: «comma 14» sono
sostituite dalle seguenti: «comma 13»;
al comma 12, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle
finanze» sono inserite le seguenti: «e con il Ministro per la
coesione territoriale» e le parole da: «da emanarsi» fino a: «di
riferimento,» sono soppresse;
al comma 13:
al primo periodo, dopo le parole: «di riferimento» sono inserite
le seguenti: «o della pianificazione nazionale definita per
l'attuazione degli interventi di cui al comma 1» e la parola:
«cofinanziamento» e' sostituita dalla seguente: «finanziamento»;
al secondo periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 5 della
legge 16 aprile 1987, n. 183,» sono inserite le seguenti: «e al Fondo
per lo sviluppo e la coesione, in relazione alle previste necessita'
per fronteggiare le correlate compensazioni,».
All'articolo 4:
al comma 1, capoverso Art. 252-bis:
al comma 1, primo periodo, le parole: «sviluppo economico
produttivo» sono sostituite dalle seguenti: «sviluppo economico»;
al comma 2, lettera b), le parole: «sviluppo economico
produttivo» sono sostituite dalle seguenti: «sviluppo economico»;
al comma 2, dopo la lettera i) e' aggiunta la seguente:
«i-bis) le modalita' di monitoraggio per il controllo
dell'adempimento degli impegni assunti e della realizzazione dei
progetti»;
al comma 3, le parole: «sviluppo economico produttivo» sono
sostituite dalle seguenti: «sviluppo economico»;
al comma 4, primo periodo, le parole: «sviluppo economico
produttivo» sono sostituite dalle seguenti: «sviluppo economico»;
al comma 6 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La revoca
dell'onere reale per tutti i fatti antecedenti all'accordo di
programma previsto dalle misure volte a favorire la realizzazione
delle bonifiche dei siti di interesse nazionale e' subordinata, nel
caso di soggetto interessato responsabile della contaminazione, al
rilascio della certificazione dell'avvenuta bonifica e messa in
sicurezza dei siti inquinati ai sensi dell'articolo 248. Nel caso di
soggetto interessato responsabile della contaminazione, i contributi
e le misure di cui alla lettera e) del comma 2 non potranno
riguardare le attivita' di messa in sicurezza, di bonifica e di
riparazione del danno ambientale di competenza dello stesso soggetto,
ma esclusivamente l'acquisto di beni strumentali alla riconversione
industriale e allo sviluppo economico dell'area»;
al comma 10, le parole: «All'attuazione» sono sostituite dalle
seguenti: «Alla progettazione, al coordinamento e al monitoraggio» ed
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sulle aree di proprieta'
pubblica ovvero nel caso di attivazione degli interventi a iniziativa
pubblica, i predetti soggetti sono tenuti ad attivare procedure a
evidenza pubblica per l'attuazione degli interventi, salvo quanto
previsto dalle disposizioni vigenti per la gestione in house in
conformita' ai requisiti prescritti dalla normativa e dalla
giurisprudenza europea»;
al comma 2, la lettera a) e' soppressa;
al comma 4, lettera b), dopo la parola: «macchinari,» sono
inserite le seguenti: «veicoli industriali di vario genere,»;
al comma 11, le parole: «Friuli-Venezia Giulia» sono sostituite
dalle seguenti: «Friuli Venezia Giulia»;
al comma 14, primo periodo, le parole da: «mediante
corrispondente riduzione» fino a: «Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2014».
Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:
«Art. 4-bis (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, in materia di siti inquinati). - 1. Nell'allegato II alla parte
seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, al punto n. 13) sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ", con esclusione delle opere di confinamento fisico
finalizzate alla messa in sicurezza dei siti inquinati".
2. Nell'allegato III alla parte seconda del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, alla lettera t) sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", con esclusione delle opere
di confinamento fisico finalizzate alla messa in sicurezza dei siti
inquinati".
Art. 4-ter (Misure urgenti per accelerare l'attuazione di
interventi di bonifica in siti contaminati di interesse nazionale). -
1. Al fine di accelerare la progettazione e l'attuazione degli
interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel sito
contaminato di interesse nazionale di Crotone, le somme liquidate per
il risarcimento del danno ambientale a favore dell'amministrazione
dello Stato con sentenza del tribunale di Milano n. 2536 del 28
febbraio 2012, passata in giudicato, sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato, per essere riassegnate al pertinente capitolo
dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare e destinate alle finalita' di cui al
presente comma. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, e' nominato un commissario straordinario delegato ai
sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e
successive modificazioni, e sono individuati le attivita' del
commissario, nel limite delle risorse acquisite, le relative
modalita' di utilizzo nonche' il compenso del commissario stesso,
determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111.
2. Al fine di coordinare, accelerare e promuovere la
progettazione degli interventi di caratterizzazione, messa in
sicurezza e bonifica nel sito contaminato di interesse nazionale
Brescia Caffaro, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa individuazione delle risorse finanziarie
disponibili, puo' nominare un commissario straordinario delegato ai
sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il
compenso del commissario di cui al presente comma e' determinato ai
sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente comma e'
istituita una contabilita' speciale nella quale confluiscono le
risorse pubbliche stanziate per la caratterizzazione, la messa in
sicurezza e la bonifica del predetto sito contaminato.
3. I commissari di cui ai commi 1 e 2 curano le fasi progettuali,
la predisposizione dei bandi di gara, l'aggiudicazione dei servizi e
dei lavori, le procedure per la realizzazione degli interventi, la
direzione dei lavori, la relativa contabilita' e il collaudo,
promuovendo anche le opportune intese tra i soggetti pubblici e
privati interessati. Per le attivita' connesse alla realizzazione
degli interventi, i commissari sono autorizzati ad avvalersi degli
enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di societa' specializzate a totale capitale
pubblico e degli uffici delle amministrazioni regionali, provinciali
e comunali».
All'articolo 5:
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. La dotazione aggiuntiva del Fondo per la promozione degli
scambi e l'internazionalizzazione delle imprese di cui al comma 1
deve essere destinata con particolare attenzione alle piccole e medie
imprese.
1-ter. Il Ministero dello sviluppo economico rende pubblico
presso uno spazio web dedicato, a partire dal 30 giugno 2014, il
bilancio annuale del Fondo per la promozione degli scambi e
l'internazionalizzazione delle imprese di cui al comma 1»;
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. I procedimenti amministrativi facenti capo all'Agenzia
delle dogane, agli uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera,
ai posti di ispezione frontaliera, alle aziende sanitarie locali, al
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Corpo
forestale dello Stato, all'Agecontrol Spa, ai servizi fitosanitari
regionali, all'ICE -- Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane e alle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, che si svolgono
contestualmente alla presentazione della merce ai fini
dell'espletamento delle formalita' doganali, sono conclusi dalle
amministrazioni competenti nel termine massimo di un'ora per il
controllo documentale e di cinque ore per la visita delle merci. Nel
caso di controllo che richieda accertamenti di natura tecnica, anche
ove occorra il prelevamento di campioni, i tempi tecnici per
conoscere i relativi esiti non possono superare i tre giorni. Del
mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente comma risponde
il responsabile del procedimento amministrativo ai sensi della legge
7 agosto 1990, n. 241»;
al comma 3:
la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) al comma 5, le parole: "e agroalimentari" sono sostituite
dalle seguenti: ", agroalimentari, agricole e ittiche"»;
la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) al comma 6, dopo le parole: "piu' favorevoli." e' inserito il
seguente periodo: "Nel caso in cui al progetto partecipino imprese
agricole o ittiche, ai fini del contributo si applicano
rispettivamente, nell'ambito del plafond nazionale, il regolamento
(CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, e il
regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione, del 24 luglio 2007,
che disciplinano le sovvenzioni pubbliche che rientrano nella regola
de minimis in favore delle imprese attive nella produzione primaria
dei prodotti di cui all'allegato I annesso al Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea"»;
dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. Nei progetti e nelle attivita' di sostegno
all'internazionalizzazione delle imprese italiane e di promozione
dell'immagine del prodotto italiano nel mondo, adottati dai Ministeri
competenti e attuati dalle strutture decentrate dello Stato nonche'
dagli enti pubblici operanti nel campo della commercializzazione e
del turismo, ai fini di una piu' ampia promozione delle iniziative,
si prevede, ove possibile, il coinvolgimento delle comunita' di
origine italiana presenti all'estero e, in particolare, degli
organismi di rappresentanza previsti dalla legge 6 novembre 1989, n.
368, e dalla legge 23 ottobre 2003, n. 286»;
al comma 8, alla lettera a) e' premessa la seguente:
«0a) all'articolo 9, comma 2-bis, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Nel caso di permesso di soggiorno CE rilasciato
per lo svolgimento di attivita' di ricerca presso le universita' e
gli enti vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213,
non e' richiesto il superamento del test di cui al primo periodo"»;
al comma 9, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
«Dall'attuazione dei commi 7, 7-bis e 8 non devono derivare oneri
aggiuntivi a carico della finanza pubblica»;
dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente:
«9-bis. All'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, dopo il
comma 9 e' inserito il seguente:
"9-bis. La societa' Finest e' autorizzata a operare nei Paesi del
Mediterraneo"».
All'articolo 6:
al comma 1:
dopo le parole: «della Commissione europea,» sono inserite le
seguenti: «ovvero nell'ambito della collegata pianificazione degli
interventi nazionali finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la
coesione e dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge
16 aprile 1987, n. 183,»;
dopo le parole: «dell'efficienza aziendale,» sono inserite le
seguenti: «la modernizzazione dell'organizzazione del lavoro, tale da
favorire l'utilizzo di strumenti tecnologici e forme di
flessibilita', tra cui il telelavoro,»;
dopo le parole: «la connettivita' a banda larga e ultralarga.» e'
inserito il seguente periodo: «I suddetti voucher sono concessi anche
per permettere il collegamento alla rete internet mediante la
tecnologia satellitare, attraverso l'acquisto e l'attivazione di
decoder e parabole, nelle aree dove le condizioni geomorfologiche non
consentano l'accesso a soluzioni adeguate attraverso le reti
terrestri o laddove gli interventi infrastrutturali risultino
scarsamente sostenibili economicamente o non realizzabili»;
al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «nella misura massima»
e' inserita la seguente: «complessiva» e dopo le parole: «medesima
proposta nazionale» sono aggiunte le seguenti: «o sulla collegata
pianificazione definita per l'attuazione degli interventi a
finanziamento nazionale di cui al comma 1»;
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi
dell'Agenda digitale italiana, le disposizioni di cui al decreto del
Ministro dello sviluppo economico 1º ottobre 2013, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ottobre 2013, si applicano anche
allo scavo per l'installazione dei ricoveri delle infrastrutture
digitali necessarie per il collegamento degli edifici alle reti di
telecomunicazioni. Nel caso di installazione dei ricoveri delle
infrastrutture contemporanea all'effettuazione dello scavo, l'ente
operatore presenta un'istanza unica per lo scavo e per
l'installazione dei ricoveri delle infrastrutture ai sensi
dell'articolo 88 del codice di cui al decreto legislativo 1º agosto
2003, n. 259, e successive modificazioni.
4-ter. Al fine di favorire la diffusione della banda larga e
ultralarga nel territorio nazionale anche attraverso l'utilizzo di
tecniche innovative di scavo che non richiedono il ripristino del
manto stradale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono definite ulteriori
misure relative alla posa in opera delle infrastrutture a banda larga
e ultralarga, anche modificative delle specifiche tecniche adottate
con decreto del Ministro dello sviluppo economico 1º ottobre 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ottobre 2013»;
dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Al fine di elaborare soluzioni innovative volte a colmare
il divario digitale in relazione alla banda larga e ultralarga e di
conseguire una mappatura della rete di accesso ad internet,
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, costituisce,
tramite periodico aggiornamento richiesto agli operatori autorizzati,
una banca di dati di tutte le reti di accesso ad internet di
proprieta' sia pubblica sia privata esistenti nel territorio
nazionale, dettagliando le relative tecnologie nonche' il grado di
utilizzo delle stesse. I dati cosi' ricavati devono essere resi
disponibili in formato di dati di tipo aperto, ai sensi del comma 3
dell'articolo 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni. All'attuazione del presente comma si
provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica»;
al comma 7, dopo le parole: «di cui all'articolo 15, comma 2-bis,
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e» sono inserite le seguenti: «di
cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni, nonche'» e dopo le parole: «e fino
alle date in cui la stipula in modalita'» la parola: «non» e'
soppressa;
i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
«8. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
avvia le procedure per escludere dalla pianificazione delle frequenze
per il servizio televisivo digitale terrestre le frequenze
riconosciute a livello internazionale e utilizzate dai Paesi
confinanti, pianificate e assegnate ad operatori di rete televisivi
in Italia e oggetto di accertate situazioni interferenziali alla data
di entrata in vigore del presente decreto, nonche' le frequenze
oggetto di EU Pilot esistenti alla medesima data. La liberazione
delle frequenze di cui al primo periodo deve avere luogo non oltre il
31 dicembre 2014. Alla scadenza del predetto termine, in caso di
mancata liberazione delle suddette frequenze, l'amministrazione
competente procede senza ulteriore preavviso alla disattivazione
coattiva degli impianti avvalendosi degli organi della polizia
postale e delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 98 del codice
delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º
agosto 2003, n. 259.
9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono definiti i criteri e le modalita' per l'attribuzione, entro il
31 dicembre 2014, in favore degli operatori abilitati alla diffusione
di servizi di media audiovisivi, di misure economiche di natura
compensativa, a valere sulla quota non impiegata per l'erogazione dei
contributi per i ricevitori per la televisione digitale nella misura
massima di 20 milioni di euro, trasferiti alla societa' Poste
Italiane Spa in via anticipata, di cui al decreto del Ministro delle
comunicazioni 30 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 18 del 23 gennaio 2004, finalizzate al volontario rilascio di
porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze di
cui al comma 8. Successivamente alla data del 31 dicembre 2014, le
risorse di cui al primo periodo che residuino successivamente
all'erogazione delle misure economiche di natura compensativa di cui
al medesimo periodo possono essere utilizzate, per le stesse
finalita', per l'erogazione di indennizzi eventualmente dovuti a
soggetti non piu' utilmente collocati nelle graduatorie di cui
all'articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, e successive
modificazioni, a seguito della pianificazione dell'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni di cui al comma 8 del presente articolo.
9-bis. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce
le modalita' e le condizioni economiche secondo cui i soggetti
assegnatari dei diritti d'uso in ambito locale hanno l'obbligo di
cedere una quota della capacita' trasmissiva ad essi assegnata,
comunque non inferiore a un programma, a favore dei soggetti
legittimamente operanti in ambito locale alla data di entrata in
vigore del presente decreto, che procedano al volontario rilascio
delle frequenze utilizzate di cui al comma 8 o a cui, sulla base
della nuova pianificazione della stessa Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni e della posizione non piu' utile nelle
graduatorie di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75,
e successive modificazioni, sia revocato il diritto d'uso»;
al comma 10:
al primo periodo, dopo le parole: «della Commissione europea,»
sono inserite le seguenti: «ovvero nell'ambito della collegata
pianificazione degli interventi nazionali finanziati dal Fondo per lo
sviluppo e la coesione e dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 5
della legge 16 aprile 1987, n. 183,»;
al secondo periodo, dopo le parole: «programmazione 2014-2020»
sono aggiunte le seguenti: «o sulla predetta pianificazione degli
interventi a finanziamento nazionale»;
al comma 11, le parole da: «da emanare» fino a: «di riferimento,»
sono soppresse;
al comma 14, secondo periodo, dopo le parole: «di cui
all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183,» sono inserite le
seguenti: «e al Fondo per lo sviluppo e la coesione, in relazione
alle previste necessita' per fronteggiare le correlate
compensazioni,»;
dopo il comma 14 e' aggiunto il seguente:
«14-bis. All'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e
successive modificazioni, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, l'Agenzia per
l'Italia digitale e le amministrazioni interessate possono stipulare,
nel rispetto della legislazione vigente in materia di contratti
pubblici e mediante procedure di evidenza pubblica, convenzioni con
societa' concessionarie di servizi pubblici essenziali su tutto il
territorio nazionale dotate di piattaforme tecnologiche integrate
erogatrici di servizi su scala nazionale e di computer emergency
response team. Le amministrazioni interessate provvedono
all'adempimento di quanto previsto dal presente comma con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente"»;
alla rubrica, la parola: «editoria» e' sostituita dalle seguenti:
«agenda digitale».
L'articolo 8 e' soppresso.
All'articolo 9:
al comma 1, le parole: «delle persone fisiche e giuridiche» sono
sostituite dalle seguenti: «degli esercizi commerciali che effettuano
vendita di libri al dettaglio», dopo le parole: «l'acquisto di libri»
sono inserite le seguenti: «, anche in formato digitale,» ed e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il credito di imposta e'
compensabile ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni»;
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con
il Ministro dei beni e delle attivita' culturali
Venerdì, 21 Febbraio 2014