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Ridotto il trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione (CIE)

La legge pubblicata sulla gazzetta ufficiale - Dal 25 novembre 2014 entra in vigore la legge 30 ottobre 2014, n. 161, recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea”, pubblicata sulla gazzetta ufficiale n.261 del 10-11-2014.
La legge prevede la riduzione sino a 90 giorni di trattenimentro massimo presso i centri di identificazione ed espulsione (Cie).

Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni, in particolare all’articolo 14, il comma 5 e’ sostituito dal seguente:
«5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l’accertamento dell’identita’ e della nazionalita’ ovvero l’acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficolta’, il giudice, su richiesta del questore, puo’ prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l’espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Trascorso tale termine, il questore puo’ chiedere al giudice di pace una o piu’ proroghe qualora siano emersi elementi concreti che consentano di ritenere probabile l’identificazione ovvero sia necessario al fine di
organizzare le operazioni di rimpatrio. In ogni caso il periodo massimo di trattenimento dello straniero all’interno del centro di identificazione e di espulsione non puo’ essere superiore a novanta giorni. Lo straniero che sia gia’ stato trattenuto presso le strutture carcerarie per un periodo pari a quello di novanta giorni
indicato al periodo precedente, puo’ essere trattenuto presso il centro per un periodo massimo di trenta giorni. Nei confronti dello straniero a qualsiasi titolo detenuto, la direzione della struttura penitenziaria richiede al questore del luogo le informazioni sull’identita’ e sulla nazionalita’ dello stesso. Nei medesimi casi il questore avvia la procedura di identificazione interessando le competenti autorita’ diplomatiche. Ai soli fini dell’identificazione, l’autorita’ giudiziaria, su richiesta del questore, dispone la traduzione del detenuto presso il piu’ vicino posto di polizia per il tempo strettamente necessario al compimento di tali operazioni. A tal fine il Ministro dell’interno e il Ministro della giustizia adottano i necessari strumenti di coordinamento»;


Leggi anche il link

CIE: trattenimento modificato a 90 giorni, si attende la pubblicazione definitiva


Legge 30 ottobre 2014, n. 161 (GU Serie Generale n.261 del 10-11-2014 Suppl. Ord. n. 83)


Testo Unico Immigrazione n. 286/98 del 25 luglio 1998 e succ. mod. (GU del 18 Agosto 1998, n. 191)

aggiornato al 25 novembre 2014



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Martedì, 18 Novembre 2014 - a.p.


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