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Ulteriori chiarimenti sull'Accordo di integrazione

Circolare del Ministero dell'Interno - Il 17 marzo 2015 il Ministero dell'Interno ha reso noto la circolare n. 1653 relativa la verifica dell'adempimento dell'Accordo di integrazione.
La circolare in argomento chiarisce i casi di irreperibilità degli stranieri in base agli accordi di integrazione in scadenza, attivando un mese prima di tale scadenza, previa comunicazione allo straniero, la verifica finale riferita all'intero triennio avviando un nuovo accertamento d’ufficio presso il casellario giudiziale e il casellario dei carichi pendenti.
Nell'applicativo informatico è stata implementata una nuova funzione che modifica automaticamente l'indirizzo di residenza dello straniero, qualora lo stesso abbia comunicato alla Questura competente un nuovo indirizzo in fase di rinnovo/aggiornamento del permesso di soggiorno. Da ciò consentirà l'invio della nuova comunicazione di avvio verifica all'indirizzo più recente del sottoscrittore dell'accordo.
Importante, che entro 15 giorni da tale comunicazione deve essere presentata la documentazione necessaria al fine di ottenere i riconoscimenti dei crediti e la  certificazione relativa all'adempimento dell'obbligo di istruzione dei figli minori e quella relativa della conoscenza della lingua italiana.
In assenza di idonea documentazione, i crediti relativi alla conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia possono essere assegnati a seguito di un apposito test effettuato a cura dello sportello unico anche presso i centri per l'istruzione degli adulti.
A seguito di intese raggiunte  tra il Ministero dell'Interno e quello dell'Istruzione, è stato stilato un elenco dei titoli al fine di esonerare i possessori di titoli scolastici di I e II grado e delle certificazioni linguistiche dallo svolgimento del test per l'accertamento della conoscenza della lingua italiana e della cultura civica e della vita civile in Italia. Per gli studenti stranieri regolarmente iscritti ad un corso universitario sarà sufficiente documentare la propria regolare frequenza universitaria per essere esonerati da tali test.

Circolare n. 1653 del 17 marzo 2015 Ministero dell'Interno


Decreto del Presidente della Repubblica n. 179 del 14 settembre 2011 (GU n. 263 del 11-11-2011 )

Circolare n. 5923 del 10 ottobre 2014 Ministero dell'Interno



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Martedì, 24 Marzo 2015 - a.p.


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