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Autocertificazione ancora rinviata la parificazione fra cittadini italiani e stranieri

Il rinvio al 31 dicembre 2016 - Il rinvio al 31 dicembre 2016 relativo all'autocertifiocazione per la parificazione fra cittadini italiani e stranieri è stato disposto con il decreto milleproroghe approvato il 23 dicembre 2015 dal Consiglio dei Ministri. La legislazione vigente prevede che il cittadino straniero può autocertificare il suo stato di famiglia, la residenza, in quanto non riguarda la sua condizione di straniero. Con l'attuale situazione quindi, il cittadino di Stato non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornante in Italia, a differenza di quello italiano non può sottoscrivere dichiarazioni sostitutive di certificati che fanno riferimento alle speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernente la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero, e riguardano situazioni che interessano il rinnovo del permesso di soggiorno, certificato del casellario giudiziale, carichi pendenti, iscrizione al Centro per l'Impiego o iscrizione ad un corso di studi.
Per quanto riguarda il procedimento relativo alla richiesta di cittadinanza italiana, i cittadini stranieri extracomunitari già dal 2012 possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, se il dato richiesto attiene ad atti formati all'estero e non registrati in Italia o presso un Consolato italiano, si dovrà procedere ad acquisirli tramite i certificati prodotti dal Paese di origine dello straniero, muniti di relativa traduzione e legalizzazione.

Circolare del 12 aprile 2012 Ministero dell'Interno

Circolare n. 2830 del 2 marzo 2012 Ministero dell'Interno

Circolare n. 512 del 24 gennaio 2012 Ministero dell'Interno




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Martedì, 26 Gennaio 2016 - a.p.


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