Circolare n. 2830 del 2 marzo 2012 Ministero dell'Interno
Art. 15, c.1 legge n. 183/2011. Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive. Istruzioni per gli ufficiali dello stato civile. -
Dipertimento per gli Affari Interi e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demigrafici
Area III – Stato Civile
Circolare n. 4
OGGETTO: Art. 15, c.1 legge n. 183/2011. Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive. Istruzioni per gli ufficiali dello stato civile.
Di seguito alla circolare n. 33 del 23 dicembre 2011, si forniscono i seguenti chiarimenti relativi
all'applicazione della legge indicata in oggetto in materia di
stato civile.
Va chiarito in primo luogo che le regole
legislative ed i contenuti della direttiva del Ministro della
pubblica amministrazione e della semplificazione del 22/12/2011, con
riguardo al nuovo testo dell' articolo 40 del DPR 445/2000, sono applicabili sia ai certificati
che agli estratti, i quali, pertanto, non possono essere richiesti al
privato cittadino, né accettati, da parte degli ufficiali di stato
civile.
Si ricorda inoltre che le dichiarazioni
sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà, di cui agli articoli 46 e 47 del citato DPR 445, sono esenti dal bollo ai sensi
dell' articolo 37 di detto DPR e sono sottoscritte dall'interessato con
allegazione di una copia non autenticata di un documento di identità
del sottoscrittore.
Si richiama inoltre l'attenzione degli
ufficiali dello stato civile sulla circostanza che, ai sensi del
combinato disposto dei novellati articoli 40 e 43 del DPR 445/2000, l'autocertificazione ovvero l'acquisizione
diretta del dato o del documento presso l'amministrazione
certificante costituiscono gli strumenti ordinari utilizzabili ai
fini di comprovare gli stati, le qualità personali e i fatti di
rilievo per i procedimenti di stato civile
Resta peraltro
fermo che ove il dato richiesto attenga ad atti formati all'estero
e non registrati in Italia o presso un Consolato italiano, debba
procedersi all'acquisizione della certificazione prodotta dal paese
straniero, legalizzata e tradotta nei termini di legge.
A tal
riguardo e a titolo di esempio il nulla-osta di cui all'articolo 116 codice civile. deve continuare ad essere acquisito nelle
modalità ordinarie; a ciò si soggiunge, sempre ad esempio, che
l'atto di notorietà, qualora esso sia previsto da accordi
internazionali, quali quelli in atto tra il nostro paese con gli
U.S.A. (L. n.1195 del 1965) e l'Australia (L. n. 223 del 2002), che dispongono la validità di detto documento in
sostituzione del ed. nulla-osta al matrimonio, resta da richiedere e
accettare da parte dell'ufficiale dello stato civile competente.
Tanto definito, si forniscono ora i chiarimenti in ordine
all'acquisizione dei dati che rientrano nella procedura inerente
ad un cambiamento di status, tenuto conto che in tale ipotesi si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 44, commi 1 e 2 del DPR 445/2000, che non sono state
modificate.
In particolare, in dette ipotesi resta fermo che
l'estratto degli atti di stato civile, tenuti nei registri depositati
in Italia o presso i Consolati italiani, dovrà sempre essere
acquisito d'ufficio da parte dell'ufficiale dello stato civile
procedente, anche ai fini della successiva archiviazione, tenuto
conto della natura essenzialmente pubblicistica dell'atto da
produrre, per il quale non è sufficiente che l'accertamento del dato
in esso contenuto possa essere effettuato solo nei casi dubbi o a
campione.
In dette ipotesi, l'ufficio emittente non è tenuto
ad apporre sull'estratto l'apposita dicitura, in quanto tale
documento non è prodotto ad un soggetto privato e la sua
acquisizione da parte di una pubblica amministrazione è
espressamente prevista dal citato articolo 44. Invece, la
dicitura da apporre al documento è "Rilasciato ai fini
dell'acquisizione d'ufficio", come indicato nelle istruzioni
(FAQ) pubblicate sul sito del Dipartimento della funzione pubblica
che contiene le prime risposte di chiarimento relative alla citata
Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione.
Con riguardo ai procedimenti di
cambiamento di cognome e/o di nome, in ordine all'attività di
competenza di codeste Prefetture, di cui agli artt. 84 e segg. del
DPR 396/2000, si richiama l'attenzione sulle suddette
disposizioni, nei termini suindicati.
Nel contempo è
opportuno evidenziare che resta ferma, trattandosi di procedure
inerenti al "cambiamento di status", la necessità di
acquisire direttamente dalle amministrazioni certificanti, in base a
quanto sopra esposto con riguardo all'articolo 44 DPR 445/2000, l'estratto dell'atto di nascita del soggetto
interessato, tenuto conto anche della delicatezza degli effetti
conseguenti ad una richiesta accettata di cambiamento di tale dato
identificativo della persona.
Si pregano le SS. LL. di volere
portare a conoscenza dei Sindaci quanto sopra comunicato e si
ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.
IL DIRETTORE CENTRALE
(Giovanna Menghini)
Venerdì, 2 Marzo 2012