Ingresso e soggiorno dei lavoratori stagionali di Paesi terzi
Attuazione della direttiva 2014/36/UE - Lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali, è stato approvato dal Governo in esame preliminare durante il Consiglio dei Ministri dello scorso fine luglio.
Lo schema di decreto legislativo interviene nella disciplina del lavoro stagionale dei cittadini di Paesi terzi al fine di semplificare le procedure di ingresso e soggiorno, nel rispetto dei diritti dei lavoratori migranti.
E' costituito da 3 articoli:
- Articolo 1 - Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
Con la sostituzione dell’articolo 5, comma 3-ter, viene reso più facilmente raggiungibile il requisito per il rilascio del permesso pluriennale laddove, trattandosi
di impieghi ripetitivi, allo straniero che dimostra di essere venuto in Italia almeno una volta nei cinque anni (e non più due anni di seguito a legislazione vigente) precedenti per prestare lavoro stagionale, può essere rilasciato un permesso pluriennale con indicazione del periodo di validità per ciascun anno.
Quanto alle disposizioni che sostituiscono l’articolo 24 (Lavoro stagionale) del decreto legislativo n. 286 del 1998, esse riguardano:
- i settori occupazionali che includono attività soggette al ritmo delle stagioni. A tal fine, poiché la direttiva (considerando n. 13) individua i settori dell’agricoltura e del turismo e, tenuto conto che gli ingressi di stranieri per lo svolgimento di lavoro stagionale sono avvenuti in Italia solitamente in tali settori, dopo aver sentito le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, si è ritenuto di far esplicito riferimento a detti settori. Si segnala, peraltro, che già in sede di predisposizione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri contenente la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato, per l’anno 2016, è stata ravvisata l’esigenza di prevedere una quota di ingresso di lavoratori non comunitari per lavoro stagionale, al fine di rendere disponibile il contingente di lavoratori necessario per i settori agricolo e turistico-alberghiero;
- le procedure semplificate e più celeri ai fini del rilascio del nulla osta al lavoro stagionale;
- la modalità della sistemazione alloggiativa del lavoratore stagionale.
Rispetto alla disposizione vigente (articolo 22, comma 2, lettera b)) vengono modificate le condizioni della sistemazione alloggiativa soprattutto nelle ipotesi in cui essa verrà fornita dal datore di lavoro. Quest’ultimo, infatti, al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno, dovrà esibire un titolo idoneo a provare non solo l’effettiva disponibilità dell’alloggio e le relative condizioni e idoneità alloggiativa, ma anche che il relativo canone non sarà decurtato automaticamente dalla retribuzione del lavoratore;
- il diritto di precedenza al rientro in Italia per ragioni di lavoro stagionale riconosciuto al lavoratore stagionale già ammesso a lavorare in Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti presso lo stesso o altro datore di lavoro;
- la possibilità, per il lavoratore stagionale che ha svolto, per almeno tre mesi, regolare attività lavorativa, di convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso disoggiorno per lavoro subordinato, nei limiti delle quote definite annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 286 del 1998);
- i casi di rifiuto ovvero di revoca del nulla osta al lavoro stagionale per cause imputabili al datore di lavoro (sanzioni a causa di lavoro irregolare, stato di liquidazione dell’impresa per insolvenza ovvero per assenza di svolgimento di attività economica, mancato rispetto degli obblighi giuridici in materia di previdenza sociale, tassazione, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro o di impiego, licenziamenti effettuati al fine di creare un posto da coprire mediante la richiesta di assunzione);
- i casi di mancato rilascio o di rifiuto del rinnovo, ovvero di revoca del permesso di soggiornonel caso sia stato rilasciato, per cause ascrivibili ai profili di sicurezza e ordine pubblico (fraudolenza, falsificazione o contraffazione del permesso di soggiorno, mancato soddisfacimento delle condizioni di ingresso e soggiorno) e per ragioni attribuibili al datore di lavoro;
- la disciplina sanzionatoria nei casi di revoca del nulla osta e del permesso di soggiorno per lavoro stagionale nei casi ascrivibili a colpa del datore di lavoro. In tali casi viene prevista la liquidazione, a favore del lavoratore, di un’indennità la cui misura è rapportata alle retribuzioni dovute ai sensi del contratto collettivo nazionale;
- quanto alla disciplina sanzionatoria nei casi di impiego, per attività di carattere stagionale, di uno o più stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro stagionale ovvero il permesso sia scaduto, revocato o annullato, si fa riferimento all’apparato sanzionatorio di cui all’articolo 22, commi da
12 a 12-quinquies;
- i soggetti esclusi dall’ambito di applicazione del decreto.
- Articolo 2 – Clausola di invarianza finanziaria
La disposizione in riferimento reca la clausola di invarianza finanziaria stabilendo che dal testo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le attività previste saranno svolte mediante impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente
- Articolo 3 – Abrogazioni
La norma prevede alcune disposizioni abrogative.
Lo schema di decreto legislativo
Atto del Governo
Relazione illustrativa
Lunedì, 5 Settembre 2016 - governo.it