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Condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali

Circolare del Ministero dell'Interno - In data 24 novembre u.s. è entrato in vigore il Decreto Legislativo 29 ottobre 2016 n. 203, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9 novembre 2016, che nel confermare la disciplina del lavoro stagionale alla Direttiva europea, apporta una serie di modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed al relativo regolamento di attuazione, DPR 394/99, in materia di lavoro stagionale.
La circolare spiega come sono stati riformulati gli articoli 5 e 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (T.U.Immigrazione), nonchè l'abrogazione del comma 1-bis dell'art. 11, l'art.38 e l'art. 38-bis  del DPR 394/99.
Nella circolare fa notare, che il decreto flussi per lavoro stagionale 2016 consente di presentare le domande fino al 31 dicembre 2016, e che parte delle 1500 quote riservate alla domande per lavoro stagionale puriennale non sono state ancora utilizzate. Pertanto, alla luce della nuova normativa, potranno essere ancora presentate domande in favore di quei cittadini stranieri che riuniscono i requisiti previsti dal comma 11, dell'art. 24 del D.Lgs 286/98 così come riformulato.

art. 24
11. Il  datore di lavoro dello straniero che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 5, comma 3-ter, puo'  richiedere  allo sportello unico per l'immigrazione il  rilascio del nulla osta al lavoro pluriennale. Lo sportello unico, accertati i requisiti di  cui all'articolo 5, comma  3-ter,  rilascia  il  nulla osta secondo le modalita' di cui al presente articolo.  Sulla base del nulla osta triennale al lavoro stagionale, i visti di ingresso per le annualita' successive alla prima sono concessi dall'autorita' consolare,  previa esibizione della proposta di contratto di soggiorno per lavoro stagionale, trasmessa al lavoratore interessato dal datore di lavoro, che provvede a trasmetterne copia allo sportello unico  immigrazione competente. Entro otto giorni dalla data di ingresso  nel  territorio nazionale, il lavoratore straniero si reca presso lo sportello  unico immigrazione per sottoscrivere il contratto di soggiorno  per  lavoro secondo le disposizioni dell'articolo 35 del decreto  del  Presidente della Repubblica n. 394 del 1999. La richiesta di assunzione, per le annualita' successive alla prima, puo' essere effettuata da un datore di lavoro anche diverso da  quello che  ha ottenuto il  nullaosta triennale  al  lavoro  stagionale.  Il  rilascio dei nulla osta pluriennali avviene nei limiti delle quote  di  ingresso  per  lavoro stagionale.

Circolare n. 4725 del 24 novembre 2016 Ministero dell'Interno

Decreto Legislativo 29 ottobre 2016, n. 203 (GU n.262 del 9-11-2016)


Lavoratori stagionali. Nuove norme di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi


Circolare n. 37 del 16 dicembre 2016 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali


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Sabato, 26 Novembre 2016 - a.p.


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