Circolare n. 37 del 16 dicembre 2016 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Decreto Legislativo 29 ottobre 2016, n. 203, recante attuazione della direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali -
Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione
DIVISIONE III
Oggetto: Decreto Legislativo 29 ottobre 2016, n. 203, recante attuazione della direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali.
Il decreto legislativo 203/2016 di cui all’oggetto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9 novembre 2016 ed entrato in vigore il 24 novembre u.s., ha dato attuazione nell’ordinamento nazionale alla direttiva 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali.
Il decreto in parola ha sostituito gli articoli 5, co. 3-ter e 24 del decreto legislativo n. 286 del 1998 (TUI) - già contenenti la disciplina del lavoro stagionale - al fine di renderli conformi al dettato della direttiva, riportando al loro interno anche il contenuto delle norme regolamentari (artt. 38 e 38-bis del decreto Presidente della Repubblica n. 394 del 1999) che, di conseguenza, sono state abrogate.
Ai fini dell’attuazione del presente decreto, si riportano, di seguito, per quanto di competenza di questa Amministrazione, le istruzioni operative sulle modifiche apportate all’articolo 24 del TUI, sentita anche la Direzione Generale della Tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
- Settori occupazionali stagionali
- Sistemazione alloggiativa
- Lavoro stagionale pluriennale
- Conversione del permesso di soggiorno da stagionale a tempo determinato/indeterminato
Pertanto, con riferimento al settore agricolo, nel quale le prestazioni dei lavoratori stagionali sono effettuate “a giornate” e non a mesi, ai fini della conversione dovrà risultare una prestazione lavorativa media di almeno 13 giorni mensili, nei tre mesi lavorativi (per un totale di 39 giornate), coperti da regolare contribuzione previdenziale (tale dato è ricavabile suddividendo per 12 mensilità il n. di 156 giornate annue individuate quale limite massimo di giorni al fine del calcolo del reddito medio convenzionale utilizzato per la quantificazione dei contributi previdenziali dei lavoratori agricoli e coltivatori diretti, così come previsto nella tabella D della L. 233/1990).
- Casi di rifiuto o revoca del nulla osta al lavoro stagionale
In proposito, fermi restando i controlli già effettuati dalle Direzioni territoriali del Lavoro in sede di emissione del parere di competenza nell’ambito del SUI, le stesse procederanno alle ulteriori verifiche di cui al comma 12 dell’art. 24 limitatamente alle ipotesi di lavoro nero di cui alla lettera a) e al rispetto dei diritti dei lavoratori e delle condizioni di lavoro o di impiego di cui alla lettera c), esclusivamente sulla base degli elementi desumibili delle banche dati in uso presso le medesime Direzioni.
- Indennità al lavoratore per i casi di rifiuto o revoca del nulla osta al lavoro stagionale e del relativo permesso di soggiorno
Il lavoratore stagionale potrà rivolgersi direttamente all’autorità giudiziaria per il riconoscimento di tale indennità.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
Tatiana Esposito
Circolare del ministero dell'Interno
Condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali
La circolare in pdf
Venerdì, 16 Dicembre 2016