Anno accademico 2017-2018. Procedure per l’ingresso, il soggiorno e l’immatricolazione
Circolare del Ministero dell'Istruzione - Le procedure si applicano esclusivamente agli studenti stranieri/internazionali che necessitano di visto di ingresso in Italia per soggiorni di lungo periodo.
Non si applicano agli studenti beneficiari di borse di studio nell’ambito di programmi dell’Unione Europea di istruzione, formazione e ricerca, ai quali si applicano, in analogia, le istruzioni impartite per il programma “Erasmus Mundus” estese al programma “Erasmus Plus”, nonché eventuali, ulteriori istruzioni in materia di visti di ingresso fornite dal Centro Visti della D.G.I.E.P.M. del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
In caso di doppia cittadinanza, una delle quali sia quella italiana o di un altro Paese UE, è la cittadinanza italiana o quella di altro Paese UE che prevalgono ai fini della circolare del Ministero dell'Istruzione.
Per l’accesso ai corsi è necessario aver compiuto 17 anni al momento del rilascio del visto di ingresso per motivi di studio, a condizione che l’ordinamento scolastico di provenienza permetta allo studente l’ammissione alla frequenza scolastica in età precoce e l’acquisizione del titolo di studio finale in età antecedente al compimento del diciottesimo anno di età.
Per quanto riguarda la procedura e la documentazione richiesta per la valutazione dei titoli di ingresso a corsi organizzati congiuntamente tra due o più istituzioni italiane e straniere, si rimanda a quanto stabilito dalle apposite convenzioni (art. 3 comma 10 del DM 270/2004 e art. 3 comma 8 del DPR 212/2005) sottoscritte dalle istituzioni di formazione superiore per la realizzazione del corso. Le istituzioni di formazione superiore forniranno gli elenchi degli studenti stranieri/internazionali selezionati all’interno di tali programmi congiunti direttamente alle rispettive Rappresentanze diplomatico-consolari al fine della richiesta di visto da parte di tali studenti, indicando a questi ultimi che l’avvenuta selezione all’interno del corso congiunto non comporta automaticamente l’ottenimento del visto di ingresso in Italia.
Il permesso di soggiorno per motivi di studio, rilasciato per la frequenza di corsi singoli, può essere rinnovato, alla luce della previsione contenuta nel D.P.R. n. 394/1999, ultima parte del comma 4 dell’articolo 46, per l’accesso ai diversi corsi di formazione post lauream (scuole di specializzazione, dottorati di ricerca, master universitari), purché siano funzionali a tali corsi.
La formale domanda di accesso ai corsi di laurea e laurea magistrale degli studenti stranieri non dell’Unione Europea, residenti all’estero, dovrà aver luogo attraverso una preventiva procedura di preiscrizione universitaria, che precede le successive fasi di immatricolazione. La preiscrizione potrà aver luogo soltanto con l’espletamento delle procedure prescritte presso le competenti sedi Diplomatico-consolari anche nel caso in cui abbiano avuto corso contatti preliminari tra lo studente e l’Ateneo prescelto. In relazione a detti contatti, lo studente accerterà nel sito dello stesso Ateneo se debba svolgere adempimenti aggiuntivi, correlati ad eventuali, autonome esigenze locali.
Circolare del 28 febbraio 2017 Ministero dell'Istruzione
Martedì, 21 Marzo 2017 - a.p.