Ricongiungimento familiare. Diventa totalmente digitale la presentazione della domanda
Lo ha reso noto il Ministero dell'Interno - Dallo scorso 17 agosto diventa pienamente digitale la procedura di presentazione della domanda di ricongiungimento familiare da parte di cittadini stranieri regolarmente soggiornanti.
Pertanto, a partire dal 17 agosto 2017, la documentazione allegata alla domanda inviata allo Sportello Unico per l'Immigrazione, presso la prefettura competente per il luogo di dimora del richiedente, dovrà essere trasmessa in modalità informatica, a cura dell'interessato.
La domanda di nulla osta al ricongiungimento, presentata con le consuete modalità telematiche dal cittadino straniero, dovrà quindi essere corredata della documentazione relativa ai requisiti richiesti circa il reddito e l’alloggio (così come previsto dall’art. 29, comma 3 del testo unico dell'Immigrazione), scannerizzata dall’interessato e inviata allegata alla richiesta di ricongiungimento. L'innovazione consentirà allo Sportello Unico di verificare i requisiti relativi all’alloggio e al reddito e procedere al rilascio del nulla osta entro 90 giorni - nuovo limite temporale imposto dalla norma - dalla presentazione della domanda.
La comunicazione dell'avvenuto nulla osta al ricongiungimento verrà fatta al richiedente nel momento della successiva convocazione presso lo Sportello Unico per la consegna degli originali dei documenti (se, ovviamente, sia verificata la veridicità delle informazioni rilasciate al momento dell'inoltro telematico), riducendo ad una le convocazioni allo Sportello Unico, e il lavoro del personale addetto.
Circolare n.2805 del 31 luglio 2017 Ministero dell'Interno
Servizio di inoltro telematico
Elenco documentazione per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare
Modello S1
Modello S2
Modello S3
Modello S4
Nuove indicazioni operative ai fini del rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare
Fonte; Ministero dell'Interno
Venerdì, 1 Settembre 2017 - interno.gov.it