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Emersione di rapporti di lavoro irregolare

Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 - Sulla gazzetta ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020 è stato pubblicato il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al  lavoro e all'economia, nonche' di  politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Al fine di favorire l'emersione  di rapporti  di  lavoro  irregolari,  i  datori  di  lavoro  italiani  o cittadini di  uno  Stato  membro  dell'Unione europea,  ovvero  i  datori  di  lavoro  stranieri  in  possesso  del  titolo  di  soggiorno  possono  presentare  istanza  per  concludere  un contratto di lavoro subordinato  con cittadini stranieri presenti sul  territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani  o  cittadini  stranieri.  A  tal  fine,  i  cittadini  stranieri devono  essere  stati sottoposti  a rilievi fotodattiloscopici prima dell’8 marzo 2020 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente  alla  suddetta  data,  in  forza  della  dichiarazione  di  presenza,  in  entrambi  i  casi,  i  cittadini  stranieri  non  devono  aver lasciato il territorio nazionale dall’8 marzo 2020.

I cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre  2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo  nel  territorio  nazionale,  della  durata  di  mesi sei dalla presentazione dell’istanza. A tal fine, i predetti cittadini devono risultare presenti sul territorio nazionale alla data dell’8 marzo 2020,  senza che se ne siano allontanati dalla medesima data,  e devono aver svolto  attività di lavoro,  nei seguenti settori:
a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;  
b) assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorchè non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza;
c) lavoro  domestico di sostegno al bisogno familiare.

La domanda  è presentata dal 1° giugno al 15 luglio  2020:
a) all'INPS per i lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea;
b) lo sportello unico per l’immigrazione, cittadini stranieri  presenti sul  territorio nazionale e  sottoposti  a rilievi fotodattiloscopici prima dell’8 marzo 2020;
c) la Questura per il rilascio dei permessi di soggiorno,  i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre  2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno.
Il cittadino straniero deve svolge l’attività di lavoro esclusivamente alle dipendenze del datore di lavoro che ha presentato l’istanza.

Le  istanze  sono  presentate  previo  pagamento  un  contributo  forfettario  stabilito  nella  misura  di  500 euro per ciascun lavoratore, a copertura degli oneri connessi all’espletamento della procedura di emersione,  ovvero di 130  euro a copertura degli oneri per la procedura ( i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre  2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno.

Inammissibilità  delle  istanze:

condanna del datore di lavoro negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della  pena  su  richiesta  ai  sensi  dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:
a)  favoreggiamento dell'immigrazione clandestina  verso l'Italia e  dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso altri  Stati o per  reati  diretti  al  reclutamento  di  persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all’art. 600 del codice penale;  
b)  intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi  dell'articolo  603-bis  del  codice penale;    c)  reati  previsti  dall'articolo  22,  comma  12,  del  testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni.

Cause di rigetto delle istanze:
la mancata sottoscrizione, da parte del datore di lavoro, del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l’immigrazione ovvero la successiva mancata  assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore medesimo, comunque intervenute a seguito dell'espletamento di   procedure di ingresso di cittadini stranieri  per motivi di lavoro subordinato ovvero di procedure di emersione dal lavoro irregolare.

Non sono ammessi alle procedure i cittadini stranieri:
a)  nei  confronti dei  quali  sia  stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2,  lettera  c),  del  decreto  legislativo 25  luglio 1998, n. 286, e dell'articolo 3  del  decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni.  
b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;  
c)  che  risultino  condannati,  anche con sentenza non  definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o per i delitti contro la  libertà  personale  ovvero per  i reati  inerenti gli  stupefacenti,  il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia  verso  altri  Stati o per  reati  diretti al reclutamento  di  persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento  della  prostituzione  o  di  minori  da  impiegare in attività illecite;
d)  che  comunque  siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto  accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle  persone.  Nella  valutazione della pericolosità dello straniero si  tiene conto anche di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 381 del codice di procedura penale.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla conclusione dei procedimenti di emersione,  sono  sospesi  i  procedimenti penali e amministrativi  nei  confronti  del datore di lavoro e del lavoratore, rispettivamente: 
a) per l’impiego di lavoratori per  i quali è stata presentata la dichiarazione di  emersione, anche se di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale;
b)  per l’ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale, con esclusione degli illeciti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

La sospensione  cessa nel caso in cui non venga presentata l’istanza,  ovvero  si  proceda  al  rigetto  o  all'archiviazione  della  medesima,  ivi compresa  la  mancata  presentazione  delle  parti presso lo sportello unico per l'immigrazione.  Si  procede  comunque all’archiviazione dei procedimenti penali e amministrativi a carico del datore di lavoro se l’esito negativo del procedimento derivi da cause indipendenti dalla volontà  o  dal comportamento del datore medesimo.

Non sono in ogni caso sospesi i procedimenti penali nei confronti dei datori di lavoro per le seguenti ipotesi di reato:
a)  favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso  l'Italia  e  dell'immigrazione clandestina dall'Italia  verso  altri  Stati  o  per  reati  diretti  al  reclutamento di  persone  da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all’art.600 del codice penale; 
b) intermediazione  illecita  e  sfruttamento  del  lavoro  ai  sensi  dell'articolo  603-bis  del  codice penale.  

Nel  caso  di  utilizzazione  lavorativa  irregolare  degli  istanti senza  preventiva  comunicazione  di  instaurazione  del rapporto di lavoro  le sanzioni  previste  sono raddoppiate così come sono raddoppiate le sanzioni  previste dall’art. 603 bis codice penale.

Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione,  acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi,  nonché il parere del competente Ispettorato territoriale del lavoro, convoca le parti per  la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento.

L’istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo (cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno), è presentata dal cittadino straniero al  Questore, dal 1°  giugno  al  15  luglio 2020,  unitamente alla documentazione in  possesso, a comprovare l’attività lavorativa svolta  e riscontrabile da parte dell’Ispettorato Nazionale del lavoro cui l’istanza è altresì diretta. All’atto della presentazione della  richiesta,  è  consegnata  un’attestazione  che  consente  all’interessato  di  soggiornare legittimamente  nel  territorio  dello  Stato  fino  ad  eventuale  comunicazione  dell’Autorità  di pubblica sicurezza, di svolgere lavoro subordinato, esclusivamente nei settori  a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;  b) assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorchè non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza; c) lavoro  domestico di sostegno al bisogno familiare, nonché  di  presentare  l’eventuale  domanda  di  conversione  del  permesso  di soggiorno temporaneo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Nelle more della definizione dei procedimenti, lo straniero non può essere  espulso, tranne  che  nei  seguenti casi:
a)  nei  confronti  dei  quali  sia  stato  emesso  un  provvedimento  di  espulsione  ai  sensi dell'articolo  13,  commi  1  e  2,  lettera  c),  del  decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  e dell'articolo  3  del  decreto-legge  27  luglio  2005,  n.  144,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni. 
b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato; 
c)  che  risultino  condannati,  anche  con  sentenza  non  definitiva,  compresa  quella  pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o per  i  delitti  contro  la  libertà  personale  ovvero  per  i  reati  inerenti  gli  stupefacenti,  il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia  verso  altri  Stati  o  per  reati  diretti  al  reclutamento  di  persone  da  destinare  alla prostituzione  o  allo  sfruttamento  della  prostituzione  o  di  minori  da  impiegare  in  attività illecite;
d)  che  comunque  siano  considerati  una  minaccia  per  l'ordine  pubblico  o  la  sicurezza  dello Stato  o  di  uno  dei  Paesi  con  i  quali  l'Italia  abbia  sottoscritto  accordi  per  la  soppressione  dei controlli  alle  frontiere  interne  e  la  libera  circolazione  delle  persone.  Nella  valutazione  della pericolosità  dello  straniero  si  tiene  conto  anche  di  eventuali  condanne,  anche  con  sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 381 del codice di procedura penale.

La sottoscrizione del contratto di soggiorno congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione e il rilascio del permesso di soggiorno  comportano, per il datore di lavoro e per il lavoratore, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle  violazioni di seguito indicati:
a) per l’impiego di lavoratori per  i quali è stata presentata la dichiarazione di  emersione, anche se di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale;
b)  per l’ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale, con esclusione degli illeciti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.  

Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di un’istanza contenente dati non rispondenti al  vero  è  nullo,  In tal  caso,  il  permesso  di soggiorno  eventualmente  rilasciato  è  revocato.




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Mercoledì, 20 Maggio 2020 - a.p.


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