Circolare n. 15 del 28 luglio 2016 Ministero dell'Interno
D.PC.M. 23 luglio 2016, n. 144 - Disposizioni transitorie per la tenuta dei registri nell’archivio dello stato civile ai sensi dell’art. 1 co. 34. L. 20.5.2016 n. 76 recante regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze -
Dipartimento per gli Affari interni e territoriali
OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2016, n. 144: Disposizioni transitorie per la tenuta dei registri nell’archivio dello stato civile ai sensi dell’articolo 1, comma 34, legge 20 maggio 2016, n. 76, recante "regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze". Adempimenti degli ufficiali dello stato civile
Nella odierna Gazzetta Ufficiale n. 175 , è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri indicato in oggetto, in vigore da domani, recante la disciplina transitoria necessaria ad assicurare la regolare tenuta degli atti delle unioni civili tra persone dello stesso sesso nell’archivio dello stato civile, al fine del più celere avvio delle attività degli uffici comunali, in attesa dell’entrata in vigore dei decreti delegati previsti dall’art. 1, c. 28, dalla legge 20 maggio 2016, n. 76 (d’ora in avanti legge).
Sul decreto, di natura regolamentare, si è espresso il Consiglio di Stato (Sez. consultiva per gli Atti normativi, n. 1352, del 21/07/2016) che ha evidenziato ñ riconoscimento del carattere di specifica formazione sociale del nuovo istituto giuridico, disciplinato come distinto, anche nei presupposti costituzionali, dal matrimonio, pur applicandosi alla coppia omosessuale molti dei diritti e dei doveri che riguardano i coniugi.
Lo stesso Consiglio di Stato ha segnalato che, in attesa della decretazione attuativa "a regime", nella fase attuale di prima applicazione della legge, la disciplina "ponte " detta alcune disposizioni attuative con il circoscritto fine di consentire l’immediata operatività dei registri (provvisori) delle unioni civili corrispondendo alla esigenza di dare celere attuazione a una così rilevante modifica dell’ordinamento. Un aspetto sul quale è opportuno soffermarsi prima di affrontare i profili applicativi del decreto riguarda l’obiezione di coscienza, che il Consiglio di Stato ha ampiamente esaminato, escludendo che possa evocarsi una questione di coscienza per opporre un rifiuto ad adempiere ad un obbligo di legge.
In un sistema costituzionale e democratico - evidenzia il Consiglio di Stato - il rilievo giuridico di una questione di coscienza può derivare soltanto dal riconoscimento che di tale questione faccia una norma, sicché detto rilievo, che esime dall’adempimento di un dovere, non può derivare da una auto-qualificazione effettuata da chi sia tenuto, in forza di una legge, a un determinato comportamento. E, nel caso della legge n. 76/2016, una previsione del genere non è stata introdotta. Viene inoltre rilevato che non può essere posto in discussione il diritto fondamentale e assoluto della coppia omosessuale a costituirsi in unione civile.
Sotto il profilo più strettamente operativo, il regolamento "transitorio", in una prospettiva di semplificazione degli adempimenti degli ufficiali dello stato civile, disciplina in sequenza le varie fasi procedurali - richiesta di costituzione dell’unione, verifiche, costituzione dell’unione e registrazione - e rimette l’individuazione delle apposite formule di rito al decreto del Ministro dell’interno, emanato in data odierna, pubblicato sul sito istituzionale ed allegato alla presente circolare.
Per quanto riguarda la prima fase del procedimento di costituzione dell’unione civile, ovvero quella della richiesta, disciplinata dall’art. 1 del decreto, va segnalato che le parti possono scegliere il comune ove costituire l’unione ed il primo adempimento dell’ufficiale dello stato civile è la redazione del processo verbale della richiesta.
Nelle ipotesi di infermità o di altro comprovato impedimento di una parte a recarsi in comune, l’ufficiale riceverà la richiesta - così come, successivamente, la dichiarazione costitutiva dell’unione - presso il luogo ove si trova la persona impedita (art. 1, c. 4 e art. 3, c. 6).
Secondo quanto stabilito dallo stesso art. 1, nella fase della richiesta l’ufficiale dello stato civile inviterà le parti a ripresentarsi, per la dichiarazione di costituzione dell’unione, in una data, indicata dalle parti stesse, successiva di almeno quindici giorni, durante i quali sarà svolta l’attività istruttoria - disciplinata dall’art. 2 - necessaria alla costituzione dell’unione.
Nella data fissata l’unione si costituisce mediante dichiarazione congiunta delle parti di fronte all’ufficiale dello stato civile, di cui è redatto processo verbale sottoscritto dallo stesso ufficiale unitamente alle parti e ai due testimoni, cui seguono l’iscrizione e l’annotazione, rispettivamente, nel registro provvisorio delle unioni civili (di cui al successivo art. 9) e negli atti di nascita degli interessati.
Va opportunamente segnalata l’ipotesi - espressamente disciplinata dall’art. 3, c. 7 - dell’imminente pericolo di vita di una delle parti, circostanza che determina la costituzione dell’unione anche in assenza di richiesta.
In relazione, poi, all’eventuale scelta del cognome comune - ai sensi dell’art. 1, c. 10, della legge, richiamato dall’art. 4 del decreto - l’ufficiale dello stato civile procederà ai conseguenti adempimenti per l’annotazione nell’atto di nascita e per l’aggiornamento della scheda anagrafica della parte il cui cognome non è stato assunto come cognome comune.
Il decreto, in attuazione dell’art. 1, comma 27, della legge, disciplina inoltre la costituzione dell’unione civile nell’ipotesi in cui, a seguito della rettificazione di sesso di uno dei coniugi, gli stessi abbiano espresso la volontà di proseguire in altra forma giuridica - quella dell’unione civile - il rapporto di coppia preesistente. In tal caso è prevista una apposita dichiarazione congiunta davanti all’ufficiale dello stato civile del comune nel quale fu iscritto o trascritto l’atto di matrimonio (art. 5).
Quanto poi alle ipotesi di scioglimento, la legge prevede che l’unione si sciolga quando le parti, o anche una sola di esse, abbiano manifestato la volontà di sciogliere il vincolo davanti all’ufficiale dello stato civile. Decorsi tre mesi potrà essere proposta domanda di scioglimento. A tale proposito, fermo restando il compito dell’ufficiale dello stato civile di redigere il processo verbale della volontà di scioglimento, l’art. 6 del decreto richiama le già sperimentate procedure semplificate di cui agli artt. 6 e 12 del DL n. 132/2014, convertito dalla L. n. 162/2014.
Affinché i cittadini interessati possano da subito invocare la tutela dei diritti loro riconosciuti ed essere allo stesso tempo chiamati al rispetto dei correlati doveri, l’art. 7 disciplina la certificazione dell’unione civile - mediante l’attestazione di cui all’art. 1, c. 9, della legge - disponendo altresì, a richiesta degli interessati, l’inserimento di "unito civilmente" o "unita civilmente" nei documenti o atti in cui è prevista l’indicazione dello stato civile.
Alla trascrizione delle unioni civili e del matrimonio contratto all’estero, nonché al nulla osta richiesto al cittadino straniero al fine di costituire l’unione civile, è dedicato, nelle more dell’entrata in vigore dei decreti delegati, l’articolo 8 del decreto. Con riguardo al nulla osta e, in particolare, al riferimento alla dichiarazione dell’autorità competente del proprio Paese dalla quale risulti che, giusta le leggi cui è sottoposto, nulla osta all’unione civile, contenuto nel comma 2, il Consiglio di Stato ha sottolineato che tale disposizione non va interpretata nel senso di includere nelle leggi cui è sottoposto lo straniero medesimo anche quelle eventuali disposizioni dell’ordinamento dello Stato di appartenenza che vietino le unioni civili tra persone dello stesso. Ha precisato, inoltre, che il diritto di costituire un’unione civile tra persone dello stesso sesso, in forza dell’entrata in vigore della legge, è divenuto una norma di ordine pubblico e dunque prevale, secondo l’articolo 16 della legge 31 maggio 1995, n. 218, sulle eventuali differenti previsioni di ordinamenti diversi.
L’art. 9 riguarda, poi, l’istituzione del già citato registro provvisorio delle unioni civili - che il Consiglio di Stato considera adempimento indispensabile per consentire l’operatività della riforma - nel quale sono contenuti gli atti redatti secondo le formule di rito approvate con l’allegato decreto del Ministro dell’interno.
Nella prospettiva di garantire la corretta e celere attuazione di una così rilevante riforma dell’ordinamento è necessario assicurare - come segnalato nel citato parere - un controllo, di natura collaborativa, sulla corretta osservanza della nuova disciplina, mediante una continua vigilanza sull’esercizio delle funzioni di stato civile.
Le SS.LL., pertanto, nel dare comunicazione ai Sigg. Sindaci della presente circolare, vorranno assicurare, soprattutto in questa prima fase di applicazione del decreto, durante la quale potrebbero più facilmente manifestarsi incertezze o dubbi applicativi, ogni adeguato supporto agli uffici comunali, in stretto raccordo con questo Dipartimento, allo scopo di dare concreta effettività e concreta fruibilità al nuovo istituto.
Giovedì, 28 Luglio 2016