Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2016 n. 144 (GU Serie Generale n.175 del 28-7-2016)
Regolamento recante disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 20 maggio 2016, n. 76
note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/07/2016
Vista la legge 20 maggio 2016, n. 76, recante «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze»;
Visto in particolare l'articolo 1, comma 34, della legge n. 76 del 2016 che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, sono stabilite le disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui allo stesso articolo 1, comma 28, lettera a);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante «Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127»;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 ed, in particolare, gli articoli 6 e 12;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 luglio 2016;
Su proposta del Ministro dell'interno;
Adotta
il seguente regolamento:
D.P.C:M. 23 luglio 2016
.....omiossis.....
Art. 8
Trascrizioni e nulla osta
1. Sono trascritte negli archivi dello stato civile le unioni civili costituite all'estero secondo la legge italiana davanti al capo dell'ufficio consolare, competente in base alla residenza di una delle due parti.
2. Lo straniero che vuole costituire in Italia un'unione civile deve presentare all'ufficiale dello stato civile, nella richiesta di cui all'articolo 1, anche una dichiarazione dell'autorita' competente del proprio Paese dalla quale risulti che, giusta le leggi cui e' sottoposto, nulla osta all'unione civile.
3. Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 28, lettera a), della legge gli atti di matrimonio o di unione civile tra persone dello stesso sesso formati all'estero, sono trasmessi dall'autorita' consolare, ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, ai fini della trascrizione nel registro provvisorio di cui all'articolo 9.
Circolare n. 15 del 28 luglio 2016 Ministero dell'Interno
Atti normativi n. 1352 del 21 luglio 2016 Consiglio di StatoSabato, 23 Luglio 2016