Comunicato n. 61 del 5 dicembre 2023 Presidenza del Consiglio dei Ministri
Protocollo Italia-Albania in materia migratoria -
Protocollo Italia-Albania in materia migratoria - Sicurezza energetica e fonti rinnovabili - Ricostruzione post-calamità - Semplificazione - Attuazione dello statuto speciale della regione siciliana - Impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi - Partecipazione dell’Italia all’unione europea - Stati di emergenza - Nomine - Leggi regionali.-
Ratifica del Protocollo tra il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania e il Governo della Repubblica italiana per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023 (disegno di legge)
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani, del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi e del Ministro della Giustizia Carlo Nordio, ha approvato un disegno di legge di ratifica del Protocollo tra il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania e il Governo della Repubblica italiana per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023.
Il testo autorizza alla ratifica del Protocollo, ne ordina l’esecuzione e introduce disposizioni di coordinamento, di organizzazione, in materia di personale e di spese, di giurisdizione e per l’individuazione della legge applicabile, anche penale sostanziale e processuale penale.
Si introduce la clausola di equiparazione delle aree previste dal Protocollo alle zone di frontiera o di transito previste dal decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, nelle quali si prevede l’espletamento delle procedure accelerate in frontiera. Tali aree sono assimilate rispettivamente agli hotspot e ai centri di permanenza per il rimpatrio di cui al Testo unico sull’immigrazione. Nelle aree albanesi potranno essere condotti esclusivamente i migranti imbarcati su mezzi delle autorità italiane all’esterno del mare territoriale italiano o di altri Stati membri dell’Unione Europea. Nei confronti di tali migranti è sancita l’applicazione della disciplina italiana (e, quindi, europea) in materia di immigrazione e di ammissione degli stranieri nel territorio nazionale, con contestuale individuazione esplicita della competenza del Tribunale di Roma. È previsto che solo in casi eccezionali sia possibile trasferire il migrante dalle strutture albanesi a strutture corrispondenti situate nel territorio italiano, su disposizione del responsabile italiano del centro: in questi casi è comunque prevista la persistenza del titolo di trattenimento e la continuazione della procedura avviata, senza la necessità di avviarla ex novo.
Nei confronti dei migranti presenti nelle strutture del Protocollo è garantito il rispetto di tutti i diritti previsti dalla disciplina generale (italiana ed europea) in materia.
Per garantire l’immediata instaurazione del rapporto di difesa e assistenza tecnica, sono disciplinate le modalità con cui il migrante può rilasciare a distanza la procura speciale al difensore. Si attribuisce al responsabile della struttura situata in territorio albanese la responsabilità di adottare tutte le misure necessarie a garantire il tempestivo e pieno esercizio del diritto di difesa del migrante, anche assicurando a quest’ultimo il diritto di conferire riservatamente con il suo difensore con modalità audiovisive. Con le stesse modalità sarà sempre garantita la partecipazione del difensore alle udienze. È anche previsto che il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale svolga le proprie funzioni nelle aree situate in territorio albanese.
Il testo detta la disciplina per la realizzazione e gestione delle strutture site in territorio albanese, prevedendo a tal fine una generale clausola di deroga, in materia di contratti pubblici, ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, del codice delle leggi antimafia e dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione Europea.
Per quanto concerne la disciplina amministrativa, viene individuata la competenza del Prefetto, del Questore e della Commissione territoriale (con costituzione ad hoc di apposite sezioni) di Roma per i provvedimenti da adottare nei confronti dei migranti.
Si prevede la costituzione di un nucleo di coordinamento e raccordo alle dipendenze della Questura di Roma e – presso le strutture site in Albania – di un nucleo di polizia giudiziaria, di un nucleo di polizia penitenziaria e di un apposito ufficio di sanità marittima, aerea e di confine.
Si stabilisce che il migrante che commette un delitto all’interno delle strutture del Protocollo sia punito secondo la legge italiana se vi è la richiesta del Ministro della giustizia (ferma la necessità della querela della persona offesa, ove si tratti di reato procedibile a querela). La richiesta del Ministro non è necessaria per i delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel minimo a 3 anni. Tale disciplina non si applica per i reati commessi in danno di un cittadino albanese o dello Stato albanese, per i quali l’applicabilità della legge penale italiana resta disciplinata dalle già vigenti disposizioni del Codice penale italiano. Per tutte le altre fattispecie di reati commessi all’estero, resta quindi applicabile la disciplina generale prevista dal Codice penale italiano.
Oltre alla disposizione in materia di norme penali sostanziali, l’articolo reca anche una disciplina processuale. In sintesi:
- in via generale si applicano le disposizioni del Codice di procedura penale;
- quando è esercitata la giurisdizione penale, l’autorità giudiziaria e la polizia giudiziaria svolgono direttamente le rispettive funzioni anche nelle aree del Protocollo (quindi, senza necessità di ricorrere allo strumento della rogatoria);
- le notificazioni sono eseguite da operatori del nucleo di polizia giudiziaria istituito presso le aree del Protocollo e le comunicazioni e i depositi possono sempre essere eseguiti con modalità telematiche;
- nei casi di arresto in flagranza o fermo, è previsto che il personale del nucleo di polizia giudiziaria trasmetta il verbale, entro quarantotto ore, al pubblico Ministero di Roma e che, nelle successive quarantotto ore, si svolga l’udienza di convalida (Tribunale di Roma);
- l’udienza di convalida si svolge sempre a distanza, con le modalità previste in via generale per gli atti compiuti da remoto, dal Codice di procedura penale;
- all’esito della convalida, ove il giudice applichi la misura cautelare della custodia in carcere, l’indagato è trasferito presso strutture idonee ubicate nelle aree del Protocollo. Quando il giudice dispone una misura diversa dalla custodia cautelare in carcere o la liberazione dell’arrestato o del fermato, è previsto che il migrante resti comunque sottoposto al trattenimento nelle strutture in territorio albanese;
- per tutta la durata del trattenimento strumentale all’espletamento della procedura accelerata in frontiera (quattro settimane), il procedimento penale è sospeso, ferma la possibilità di compiere gli atti urgenti;
- si prevede che il giudice pronunci sentenza di non luogo a procedere quando è acquisita la prova dell’esecuzione del rimpatrio dell’autore, con due eccezioni: 1. delitti per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza; 2. imputato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, finché la misura non è revocata o dichiarata estinta.
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, ha approvato specifiche modifiche e integrazioni al decreto-legge recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia, già approvato nel Consiglio dei ministri del 27 novembre 2023.
Le disposizioni aggiuntive sono, tra l’altro, finalizzate a disciplinare il passaggio graduale al mercato libero dei nove milioni di utenze domestiche che ancora usufruiscono del mercato tutelato, rafforzando al contempo gli strumenti finalizzati a prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e possibili alterazioni delle condizioni di fornitura di energia elettrica.
Tali norme consentiranno a circa quattro milioni e mezzo di famiglie “vulnerabili” di continuare a usufruire di forniture di energia elettrica a prezzi calmierati anche a seguito della liberalizzazione del mercato, prevista dalla legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza) e dagli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) previsti nel 2021 come condizione per il pagamento della terza rata. Per le altre famiglie, attualmente nel mercato tutelato e corrispondenti a circa quattro milioni e mezzo di utenze, vengono introdotte misure per assicurare la massima informazione e le migliori condizioni nel passaggio al mercato libero dell’energia elettrica, che già riguarda circa 21 milioni di famiglie.
Limitatamente alla fornitura di energia elettrica in favore delle famiglie non vulnerabili, entro il 10 gennaio 2024 si procederà all’individuazione degli operatori economici che subentreranno nella fornitura.
Gli utenti interessati dal passaggio al mercato libero saranno destinatari di una specifica campagna informativa, nonché i principali beneficiari di una costante attività di monitoraggio sulle attività degli operatori e sull’andamento dei prezzi definita dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), in collaborazione con il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e con il coinvolgimento delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative. Si introducono anche semplificazioni relativamente al trasferimento della domiciliazione bancaria per il pagamento delle bollette, di cui viene prevista l’emissione con cadenza necessariamente bimestrale, ferma restando la libertà dell’utente di scegliere un fornitore diverso da quello assegnato all’esito delle procedure competitive e una differente modalità di pagamento.
Nel rispetto degli impegni assunti con il PNRR e in coerenza con la disciplina europea di settore, si provvede a definire le modalità di erogazione dell’energia elettrica in favore delle fasce sociali più deboli (gli utenti vulnerabili), prevedendo un obbligo di fornitura in capo all’operatore economico individuato all’esito di una procedura ad evidenza pubblica regolata da ARERA. Nei confronti di tali utenti viene garantito il mantenimento di prezzi calmierati anche all’indomani della definitiva cessazione del regime del mercato tutelato.
Disegno di legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità (esame definitivo)
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, ha approvato, in esame definitivo, un disegno di legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità.
Il testo introduce un quadro giuridico uniforme per il coordinamento delle procedure e delle attività che si rendono necessarie, nelle fasi conclusive e successive allo stato di emergenza, nei territori colpiti da eventi calamitosi. Il disegno di legge introduce, in merito, lo stato di “ricostruzione di rilievo nazionale”, affidato al dipartimento Casa Italia, e definisce un modello unico di ricostruzione delle aree colpite, atto a garantire certezza di durata, stabilità e velocità dei processi di ricostruzione.
Deleghe per la semplificazione normativa (disegno di legge)
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati e del Ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, ha approvato un disegno di legge che introduce deleghe al Governo per la semplificazione normativa.
Nel quadro delle riforme volte alla semplificazione inserite nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il testo prevede l’introduzione nell’ordinamento di una nuova “legge annuale di semplificazione normativa” quale strumento di periodica revisione della legislazione nei settori che saranno individuati di anno in anno. La legge sarà adottata, in seguito a specifiche consultazioni pubbliche e sulla base delle proposte pervenute dai Ministri competenti, entro il 30 giugno di ogni anno, con scopi di semplificazione, riordino e codificazione della normativa vigente, anche mediante delega legislativa.
Si prevedono misure volte al miglioramento della qualità della normazione, tra le quali l’introduzione di una “valutazione d’impatto generazionale” delle leggi, e una delega al Governo per la digitalizzazione dell’attività e della produzione normativa e l’adozione in formato digitale dei regolamenti ministeriali.
Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana concernenti l’abrogazione dell’articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 e successive modificazioni, recante “Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli” (decreto legislativo)
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, ha approvato un decreto legislativo che introduce norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana concernenti l’abrogazione dell’articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 e successive modificazioni, recante “Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli”.
In considerazione delle determinazioni della Commissione paritetica prevista dall’art. 43 dello Statuto della Regione Siciliana, espresse nella riunione del 29 novembre 2023, che hanno preso atto del quadro normativo vigente in relazione ai tempi e alle modalità di copertura del disavanzo della Regione Siciliana e delle quote dello stesso non recuperate relative al rendiconto 2018, il testo prevede l’abrogazione espressa della disciplina prevista dall’articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, e successive modificazioni, in modo da eliminare distonie e conflitti in seno all’ordinamento giuridico, riconducendo in tal modo l’intera disciplina, in maniera omogenea, alle previsioni contenute nell’art. 1, commi 841-843, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come modificate dal decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145.
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, di recepimento della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE (decreto legislativo – esame preliminare)
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR Raffaele Fitto e del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, di recepimento della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE.
Le modifiche introdotte sono volte a garantire una maggiore aderenza delle disposizioni normative alle competenze effettivamente assegnate ai soggetti coinvolti nelle attività relative alla gestione degli impianti portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi.
Il Consiglio dei Ministri, su proposta dei ministri competenti, ha approvato in esame definitivo i seguenti provvedimenti:
1. Recepimento della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali, e per l’attuazione degli articoli 23-ter, paragrafo 7, e 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2016/1011, come modificato dal regolamento (UE) n. 2021/168 (decreto legislativo – esame definitivo), (Affari europei, Sud, politiche di coesione e PNRR - Economia e finanze)
2. Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1805, del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca (decreto legislativo – esame definitivo), (Affari europei, Sud, politiche di coesione e PNRR – Giustizia)
3. Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6, del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE, ai sensi dell’articolo 17 della legge 4 agosto 2022, n. 127 (decreto legislativo – esame definitivo), (Affari europei, Sud, politiche di coesione e PNRR - Salute)
4. Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento, ai sensi dell’articolo 18 della legge 4 agosto 2022, n. 127 (decreto legislativo – esame definitivo), (Affari europei, Sud, politiche di coesione e PNRR - Salute)
5. Disposizioni in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l’inclusione e l’accessibilità in attuazione dell’articolo 2, comma 2, lettera e), della legge 22 dicembre 2021, n. 227 (decreto legislativo – esame definitivo), (Disabilità)
I testi tengono conto dei pareri eventualmente espressi dalle competenti Commissioni parlamentari o dalle Conferenze Stato-regioni o unificata.
Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR Raffaele Fitto ha riferito al Consiglio dei Ministri, per la successiva trasmissione alle Camere, in merito alla relazione consuntiva che contiene gli elementi conoscitivi necessari per valutare la partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione delle politiche dell’Unione europea nell’anno 2022, secondo quanto previsto dall’articolo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012.
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche che si sono verificate a partire dal 29 ottobre 2023, ha deliberato l’estensione ai territori delle province di Massa-Carrara e di Lucca degli effetti dello stato di emergenza già dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023. Per far fronte alle esigenze più immediate relative agli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione e di ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, sono stati stanziati 3.700.000 euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali.
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani, ha deliberato il collocamento fuori ruolo del ministro plenipotenziario Fabrizio Saggio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini dell’assunzione dell’incarico di Consigliere diplomatico del Presidente del Consiglio. Il ministro Saggio è stato designato quale Coordinatore della struttura di missione del Piano Mattei, di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, in corso di costituzione.
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, ha esaminato ventidue leggi regionali e ha quindi deliberato di non impugnare:
1. la legge della Regione Umbria n. 13 del 16/10/2023, recante “Sistema integrato di educazione e istruzione per l’infanzia fino a sei anni di età”;
2. la legge della Regione Piemonte n. 27 del 17/10/2023, recante “Disposizioni per la promozione e la valorizzazione della filiera regionale del legno”;
3. la legge della Regione Siciliana n. 12 del 12/10/2023, recante “Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie”;
4. la legge della Regione Puglia n. 24 del 20/10/2023, recante “Disposizioni in materia di assunzioni di personale”;
5. la legge della Regione Sardegna n. 10 del 23/10/2023, recante “Disciplina della raccolta e coltivazione dei tartufi e valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale”;
6. la legge della Regione Valle Aosta n. 19 del 23/10/2023, recante “Modificazioni alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 23 (Testo unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale. Abrogazione di leggi regionali)”;
7. la legge della Regione Abruzzo n. 46 del 25/10/2023, recante “Modifiche alle leggi regionali 19/2023, 27/2023, 30/2023, 33/2023, 34/2023 e 40/2023 in attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni”;
8. la legge della Regione Calabria n. 46 del 25/10/2023, recante “Integrazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso)”;
9. la legge della Regione Calabria n. 47 del 25/10/2023, recante “Interventi normativi sulle leggi regionali n. 12/2023, n. 14/2023, n. 25/2020, n. 28/2018, n. 22/2023, n. 22/2010, n. 5/2021, n. 8/2023, n.19/2002, n. 45/2012, n. 25/2023, n. 36/2023, n. 37/2023, n. 39/2023, n.19/2009, n. 42/2017 e disposizioni normative”;
10. la legge della Regione Marche n. 16 del 26/10/2023, recante “Assestamento del bilancio 2023-2025 e modifiche normative”;
11. la legge della Regione Sardegna n. 11 del 27/10/2023, recante “Rendiconto generale della Regione Sardegna per l’esercizio finanziario 2022 e del Rendiconto consolidato della Regione Sardegna per l’esercizio finanziario 2022”;
12. la legge della Regione Siciliana n. 18 del 20/10/2023, recante “Istituzione del Servizio di psicologia delle cure primarie e della figura dello psicologo delle cure primarie”;
13. la legge della Regione Siciliana n. 19 del 20/10/2023, recante “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. D.F.B. 2021. Mese di aprile”;
14. la legge della Regione Siciliana n. 20 del 20/10/2023, recante “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. D.F.B. 2021. Mese di giugno”;
15. la legge della Regione Siciliana n. 21 del 20/10/2023, recante “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. D.F.B. 2022. Mese di settembre”;
16. la legge della Regione Siciliana n. 22 del 20/10/2023, recante “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. D.F.B. 2023. Mese di febbraio”;
17. la legge della Regione Siciliana n. 23 del 20/10/2023, recante “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. D.F.B. 2023. Mese di aprile”;
18. la legge della Regione Siciliana n. 24 del 20/10/2023, recante “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. D.F.B. 2023. Mese di marzo”;
19. la legge della Regione Calabria n. 48 del 27/10/2023, recante “Promozione del cicloturismo e riconoscimento della Ciclovia dei parchi della Calabria”;
20. la legge della Regione Lazio n. 14 del 27/10/2023, recante “Disciplina delle attività enoturistiche e oleoturistiche”;
21. la legge della Regione Lazio n. 15 del 27/10/2023, recante “Contributo ai comuni per le spese di funzionamento degli uffici del giudice di pace”;
22. la legge della Regione Umbria n. 14 del 30/10/2023, recante “Correzione di errore materiale. Modificazione alla legge regionale 16 ottobre 2023, n. 13 (Sistema integrato di educazione e istruzione per l’infanzia fino a sei anni di età)”.
Lunedì, 29 Gennaio 2024