Legge 13 ottobre 1965, n. 1195
Approvazione ed esecuzione dello scambio di Note fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America relativo ai matrimoni celebrati in Italia da cittadini degli Stati Uniti d'America, effettuato a Roma il 29 luglio-18 agosto 1964
Legge 13 ottobre 1965, n. 1195
Approvazione
ed esecuzione dello scambio di Note fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America relativo ai matrimoni celebrati in Italia da cittadini
degli Stati Uniti d'America, effettuato a Roma il 29 luglio-18 agosto
1964.
Articolo
1
È
approvato lo scambio di Note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America
relativo ai matrimoni celebrati in Italia da cittadini degli Stati
Uniti d'America, effettuato a Roma il 29 luglio-18 agosto 1964.
Articolo
2
Piena
ed intera esecuzione è data allo scambio di Note di cui all'articolo
precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità
alla clausola finale delle Note stesse.
Il cittadino straniero che vuole contrarre matrimonio in Italia deve produrre il Nulla Osta previsto dall’art. 116 del codice civile, rilasciato dall'autorità competente. Gli USA non hanno nel loro ordinamento un'autorità amministrativa che rilasci tale documento
Con legge 13 ottobre 1965, n. 1195, è stata data approvazione ed esecuzione ad uno scambio di note tra lo stato italiano e gli USA, per la celebrazione di matrimoni celebrati in Italia da cittadini statunitensi.
In tale legge è prevista la presentazione dei seguenti documenti:
• una
dichiarazione giurata resa dinanzi alla competente autorità
consolare degli Stati Uniti dal cittadino statunitense interessato,
dalla quale risulti che, giusta le leggi alle quali è soggetto negli
USA, nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia.
L’autorità consolare statunitense che riceve tale dichiarazione,
certifica l’identità e la cittadinanza dell’interessato;
• documenti
rilasciati dalle competenti autorità negli Stati Uniti dai quali
risulti indirettamente la prova che, giusta le leggi cui
l’interessato è soggetto, nulla osta al suo matrimonio. Se, però,
il cittadino statunitense è impossibilitato a presentare
all’ufficiale di stato civile italiano detti documenti, dovrà
esibire, in sostituzione di questi, un atto notorio formato dinanzi
ad una autorità italiana competente a riceverlo, dal quale atto
risulti che, giusta le leggi cui l’interessato è soggetto negli
Stati Uniti, nulla osta al matrimonio che intende contrarre.
L’autorità
italiana competente a riceverlo è il notaio (competente in materia
civile e commerciale ai sensi dell’art. 1 della legge n. 89/1913),
o il giudice monocratico, con possibilità di delega al cancelliere,
a norma dell’art. 8 della legge n. 182/1956.
Tale atto notorio va reso con 4 testimoni, anche se l’art. 30 della legge n. 241/1990 li ha ridotti a due: la legge n. 1195/1965 ha natura di legge speciale di ratifica di scambi di note di rilevanza internazionale, quindi non assoggettabile ai principi di diritto comune interno.
Mercoledì, 13 Ottobre 1965