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Legge 13 ottobre 1965, n. 1195

Approvazione ed esecuzione dello scambio di Note fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America relativo ai matrimoni celebrati in Italia da cittadini degli Stati Uniti d'America, effettuato a Roma il 29 luglio-18 agosto 1964

Legge 13 ottobre 1965, n. 1195


Approvazione ed esecuzione dello scambio di Note fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America relativo ai matrimoni celebrati in Italia da cittadini degli Stati Uniti d'America, effettuato a Roma il 29 luglio-18 agosto 1964.
 
Articolo 1
È approvato lo scambio di Note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America relativo ai matrimoni celebrati in Italia da cittadini degli Stati Uniti d'America, effettuato a Roma il 29 luglio-18 agosto 1964.

Articolo 2
Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di Note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità alla clausola finale delle Note stesse.


Documenti occorrenti al cittadino statunitense per contrarre matrimonio

Il cittadino straniero che vuole contrarre matrimonio in Italia deve produrre il Nulla Osta previsto dall’art. 116 del codice civile, rilasciato dall'autorità competente. Gli USA non hanno nel loro ordinamento un'autorità amministrativa che rilasci tale documento

Con legge 13 ottobre 1965, n. 1195, è stata data approvazione ed esecuzione ad uno scambio di note tra lo stato italiano e gli USA, per la celebrazione di matrimoni celebrati in Italia da cittadini statunitensi.

In tale legge è prevista la presentazione dei seguenti documenti:

• una dichiarazione giurata resa dinanzi alla competente autorità consolare degli Stati Uniti dal cittadino statunitense interessato, dalla quale risulti che, giusta le leggi alle quali è soggetto negli USA, nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia. L’autorità consolare statunitense che riceve tale dichiarazione, certifica l’identità e la cittadinanza dell’interessato;

• documenti rilasciati dalle competenti autorità negli Stati Uniti dai quali risulti indirettamente la prova che, giusta le leggi cui l’interessato è soggetto, nulla osta al suo matrimonio. Se, però, il cittadino statunitense è impossibilitato a presentare all’ufficiale di stato civile italiano detti documenti, dovrà esibire, in sostituzione di questi, un atto notorio formato dinanzi ad una autorità italiana competente a riceverlo, dal quale atto risulti che, giusta le leggi cui l’interessato è soggetto negli Stati Uniti, nulla osta al matrimonio che intende contrarre.

L’autorità italiana competente a riceverlo è il notaio (competente in materia civile e commerciale ai sensi dell’art. 1 della legge n. 89/1913), o il giudice monocratico, con possibilità di delega al cancelliere, a norma dell’art. 8 della legge n. 182/1956.

Tale atto notorio va reso con 4 testimoni, anche se l’art. 30 della legge n. 241/1990 li ha ridotti a due: la legge n. 1195/1965 ha natura di legge speciale di ratifica di scambi di note di rilevanza internazionale, quindi non assoggettabile ai principi di diritto comune interno.



 

Mercoledì, 13 Ottobre 1965