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Circolare n. 1542 del 2 marzo 2012 Ministro dell'Interno - Ministro per la Cooperazione Internazionale e l'Integrazione

Linee di indirizzo per l'applicazione del decreto del presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 179 - Accordo di integrazione. -

Ministro dell'Interno

Ministro  per la Cooperazione Internazionale e l'Integrazione



OGGETTO: Linee di indirizzo per l'applicazione del decreto del presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 179 - Accordo di integrazione.

    Il prossimo 10 marzo entrerà in vigore il "regolamento concernente la disciplina dell'accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato, a norma dell'articolo 4-bis, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernente la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286", adottato con decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 179.

    Con tale disciplina anche nel nostro Paese si è voluta perseguire la strada, già avviata in altri Stati europei, di stipulare un patto con il cittadino non appartenente all'Unione Europea regolarmente soggiornanti con un reciproco impegno a fornire da parte dello Stato, gli strumenti di acquisizione della lingua, della cultura e dei principi generali della Costituzione italiana e da parte del cittadino straniero presente sul territorio nazionale, impegna il rispetto delle regole della società civile al fine di perseguire, nella reciproco interesse, un ordinato percorso di integrazione.

    Negli Stati europei in cui è stato introdotto l'accordo in questione questo si configura come una sostanziale strumento di integrazione assumendo la fattispecie di contratto a prestazioni corrispettive: lo straniero assume l'obbligo di integrarsi nello stato in cui dimora, attraverso la conoscenza della lingua nazionale, dei principi fondamentali della Costituzione e dell'organizzazione e funzionamento delle istituzioni pubbliche e con la frequenza di corsi di formazione ed altro, mentre lo Stato assume l'obbligo di fornire a titolo gratuito o a condizioni particolarmente agevolate i corsi di formazione linguistica e culturale e servizi di orientamento.

    L'accordo nel nostro Paese all'obiettivo primario di concorrere all'integrazione, intesa come processo dinamico e bilaterale per promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto anche dei valori sanciti dalla Costituzione italiana.

    Con la sottoscrizione dell'Accordo, lo straniero, che farà ingresso della rivolta nel territorio nazionale per rimanervi almeno un anno, si impegna al raggiungimento di specifici obiettivi di integrazione e, nello stesso tempo lo Stato assume l'impegno di sostenere il suo processo di integrazione attraverso l'assunzione di ogni idonea iniziativa in accordo con le Regioni e gli enti locali, i centri dell'istruzione degli adulti, nonché contro le organizzazioni sia del terzo settore, sia dei datori di lavoro e dei lavoratori.

     Per rendere l'Accordo di integrazione un efficace strumento a garanzia di un partecipato processo di inclusione sociale degli stranieri sono state realizzate una serie di attività.

    Preliminarmente, al fine di garantire una partecipazione consapevole degli stranieri alla raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo, si è ritenuto di assicurare l'effettiva comprensione del testo dell'Accordo e dei documenti ad essa legati effettuando la traduzione di tali testi in 19 lingue numero di gran lunga superiore alle otto previste dal regolamento.

    I materiali prodotti saranno disponibili, dall'entrata in vigore della nuova normativa, sul sito del Ministero dell'Interno, unitamente ad un vademecum anch'esso prodotto nelle medesime cinque, riepilogativo del contenuto della nuova procedura. Per un efficace fruizione della documentazione prodotta è stata verificata una dilatazione di comunicazione, anche attraverso i Consigli Territoriali dell'Immigrazione, per promuovere una capillare informazione su tutto il territorio nazionale.

    Inoltre, nella consapevolezza che una reale inclusione sociale si realizza attraverso la conoscenza dei principi fondamentali dell'ordinamento dello Stato ospitante, dei valori espressi dalla Costituzione e del funzionamento delle istituzioni pubbliche, è prevista dalla nuova normativa, una sessione di formazione civica, a cura degli Sportelli Unici per l'immigrazione delle Prefetture, alla quale lo straniero è tenuto a partecipare entro tre mesi dalla sottoscrizione dell'accordo. In tale ambito si inserisce la predisposizione di un pacchetto formativo multimediale di educazione civica, strutturato in 5 moduli di apprendimento di un'ora, tradottI nelle medesime lingue dell'Accordo.

    Le Prefetture per realizzare le sessioni formative potranno concludere accordi (art. 10 Regolamento) diretti a realizzare, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, forme di collaborazione tra Sportello Unico e la struttura territorialmente competente dell'ufficio scolastico regionale, i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, le altre istituzioni scolastiche statali operanti a livello provinciale e, se del caso, le altre amministrazioni ed istituzioni statali, comprese le università.

    Con le risorse del "Fondo Europeo per l'Integrazione dei cittadini di Paesi terzi", sono stati realizzati poi interventi di "Formazione linguistica ed educazione civica", finalizzati alla predisposizione dei piani regionali e locali, che potranno assicurare un sistema integrato di erogazione dei servizi di informazione linguistica, educazione civica ed orientamento e, potranno promuovere l'alfabetizzazione e l'apprendimento delle lingua italiana.
    Inoltre sono stati già accreditati alle singole Prefetture, una quota parte, fondi accantonati nell'esercizio finanziario 2011 per sostenere le spese di prima attuazione dell'Accordo di integrazione.
    Nel quadro delle rinnovato impegno assunto dal Governo per la semplificazione e lo snellimento delle procedure amministrative sono state anche adottato specifiche misure operative per la gestione dell'Accordo e la realizzazione della base dati anagrafica dei sottoscrittori degli Accordi.

    È stato, infatti, predisposto un apposito sistema informatico che sarà utilizzato dalle Prefetture e che gestirà l'agenda delle prenotazioni per la frequenza del corso di formazione civica, la registrazione da parte degli operatori di Prefettura dei crediti accumulati dallo straniero nel biennio di durata dell'accordo, le funzioni di sospensione-proroga e di decadenza nonché la verifica dei crediti entro la scadenza dei termini.

    Per consentire allo straniero informazioni aggiornate sulla posizione è stato, altresì, predisposto portale di accesso e consultazione diretta al sistema, per il rilascio di credenziali da parte dello Sportello Unico.

    L'attività delle Prefetture, dunque, per il corrente e il successivo anno sarà prevalentemente indirizzata alla sottoscrizione dell'Accordo e somministrazione delle sezioni di formazione civica.

    La verifica degli accordi sarà avviata, invece, a partire dal 2014. Per quanto concerne la conoscenza della lingua italiana e della cultura civica, in assenza di doni attestazione, lo straniero potrà far accertare il proprio livello di conoscenza della lingua italiana e di cultura civica attraverso l'apposito test svolto gratuitamente a cura dello Sportello Unico, utilizzando le medesime procedure già in uso per lo svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana per i richiedenti il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

    A tal fine, il Ministero dell'Interno, d'intesa con gli uffici del Ministro per la Cooperazione Internazionale e l'Integrazione, sta provvedendo ad aggiornare l'Accordo-quadro stipulato con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per estendere le intese raggiunte in tema di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana da parte dei richiedenti permesso di soggiorno ce per soggiornanti di lungo periodo anche ai testi che dovranno essere svolte, a partire dall'anno 2014, in occasione della verifica dell'accordo.

    In relazione alla gestione dei crediti, sarà cura degli Sportelli Unici attivare gli accertamenti presso il casellario giudiziale e il casellario dei carichi pendenti per quanto attiene ai provvedimenti giudiziari di condanna e alle misure di sicurezza personale, nonché acquisire la documentazione presso le Autorità competenti per gli accertamenti relativi alle sanzioni pecuniarie connesse ad illecite amministrative tributarie.

    In tale fase gli Sportelli Unici valuteranno attentamente, anche al fine di evitare contenziosi particolarmente onerosi, tutti profili dei comportamenti sanzionabili considerando anche la sopravvivenza di eventuali esiti favorevoli all'interessato delle procedure di ricorso avverso le condanne penali e illeciti amministrativi.

    Il Ministero dell'Interno ha già avviato intese con il Ministero della Giustizia atte a realizzare l'interconnessione informatica con il casellario giudiziale ed il casellario dei carichi pendenti, al completamento della quale sarà data tempestiva comunicazione alle SS.LL..

    Va inoltre precisato che l'articolo 4-bis del testo unico sull'immigrazione nel prevedere la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione come sanzione per la perdita di crediti nel caso di inadempimento dell'Accordo da parte dello straniero esclude che la medesima sanzione possa essere applicata nei confronti dello straniero "straniero titolari di permessi di soggiorno per asilo, e richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea, nonché dello straniero titolari di altre permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare".

    Ne confronti, quindi degli stranieri che firmatari dell'Accordo di integrazione risultino - al momento di effettuare la verifica dell'Accordo - titolare di una delle tipologie sopraindicate di permessi di soggiorno ovvero che abbiano comunque esercitare il diritto allo ricongiungimento familiare non si potrà nell'ipotesi di inadempimento dell'Accordo, in applicazione della norma primaria, disporre la revoca o il diniego al rinnovo del permesso con la conseguente espulsione.

    Ciò premesso i casi elencati gli Sportelli Unici non procederanno, per ragioni di semplificazione e di economicità amministrativa, alla verifica dell'adempimento dell'accordo.
    A una valutazione poli del contenuto dell'Accordo di integrazione, con particolare riferimento al sistema dei crediti e dei debiti, si potrà procedere al termine del biennio di prima applicazione del Regolamento al fine di adottare quei correttivi che possano rendere effettiva l'integrazione.

    A tali fini le SS.LL., anche utilizzando le risultanze del monitoraggio dei Consigli territoriali dell'immigrazione, potranno fornire ogni utile indicazione per adottare misure migliorative del nuovo istituto. I Consigli territoriali inoltre potranno indicare strumenti e modalità ancora più diffuse dell'offerta per i cittadini stranieri e rappresentare con l'istituto è accorto il percepito nelle realtà locali.

    La complessa procedura di adozione dell'Accordo richiede, infatti, oltre che un forte impegno degli operatori interessati anche la consapevolezza delle particolare importanza di un camino, che investe rilevanti profili sociali e umanitari nell'ambito del quadro di diritti ed obblighi dei cittadini stranieri, in un percorso di integrazione da consolidare all'interno del tessuto sociale.

    Il Dipartimento per le Libertà Civili - Direzione centrale delle politiche dell'immigrazione e dell'asilo del Ministero dell'Interno - fornirà alle SS.L.. assistenza nelle fasi di attuazione dell'Accordo fornendo le necessarie indicazioni operative e ogni chiarimento richiesto.

    Nel ringraziare, si confida della consueta collaborazione delle SS.LL. Per una piena realizzazione degli obiettivi dell'Accordo.


                                                Ministro dell'Interno                                                      Ministro  per la Cooperazione Internazionale e l'Integrazione
                                                                   Anna maria Cancellieri                                                                                     Andrea Riccardi



Venerdì, 2 Marzo 2012