Circolare n. 7569 del 12 settembre 2012 Ministero dell'Interno
Decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109. Introduzione norma transitoria per l'emersione dei lavoratori stranieri irregolarmente occupati. Aspetti operativi. -
MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE
400/C/2012
OGGETTO: Decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109. Introduzione norma transitoria per l'emersione dei lavoratori stranieri irregolarmente occupati. Aspetti operativi.
Il 15 settembre p.v. iniziano a decorrere i termini per la presentazione della dichiarazione di emersione degli stranieri irregolarmente occupati, secondo le modalità indicate nell'apposito decreto del Ministero dell'Interno del 29 agosto 2012, emanato di concerto con i Ministri del Lavoro e delle Politiche sociali, per la Cooperazione internazionale e l'integrazione e per l'Economia e Finanze e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre scorso.
Facendo seguito alle indicazioni già fornite con circolare, prot. 400/A/2012/10.2.146 del 27 luglio 2012, di questa Direzione Centrale, si forniscono indicazioni circa gli adempimenti operativi di competenza degli Uffici Immigrazione, nell'ambito della procedura in parola.
In primo luogo, si richiama l'attenzione sul fatto che il regime transitorio introdotto all'art. 5 del decreto legislativo in oggetto è rivolto ai datori di lavoro italiani, comunitari, stranieri titolari di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o stranieri titolari di carta di soggiorno rilasciata ai sensi del decreto legislativo n. 30/2007, che impiegano "irregolarmente" alla propri dipendenze lavoratori stranieri presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto, almeno alla data del 31 dicembre 2011.
Di conseguenza, la procedura di regolarizzazione può essere attivata anche nei confronti dei lavoratori stranieri, presenti ininterrottamente dalla data sopra indicata, titolari di un permesso di soggiorno rilasciato per motivi che non autorizzano lo svolgimento di attività lavorativa o autorizzati a permanere sul territorio nazionale per un periodo temporale delimitato, quali ad es. i titolari di permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'art. 31 del Testo unico immigrazione.
In particolare, codeste Questure provvederanno a verificare l'insussistenza di motivi ostativi alla dichiarazione di emersione da parte del datore di lavoro, di cui al comma 3, dell'art. 5 del D.Lgs. n. 109/2012, e l'insussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno al lavoratore straniero, di cui al comma 13, del medesimo articolo.
A tal fine, codeste Questure accerteranno per il datore di lavoro l'eventuale presenza delle sentenze di condanna riportate, negli ultimi cinque anni, per le ipotesi di reato specificatamente individuate nel comma 3 dell'art. 5 del d.lgs. n. 109/2012, e per il lavoratore straniero di eventuali condanne per i reati di cui agli artt. 380 e 381 del codice di procedura penale, o decreti di espulsione ai sensi dell'art. 13, comma 1, e comma 2 lett. c) del T.U.I. e dell'art. 3 del decreto legge n. 144/2005, o che risultino segnalati ex art 96 nel Sistema Informatico Schengen, esprimendo all'esito delle verifiche un unico parere, che sarà trasmesso allo Sportello Unico per i seguiti di competenza.
Nello specifico, si evidenzia che i motivi di esclusione alla procedura riguardanti i lavoratori stranieri sono stati previsti tenendo conto di quanto indicato nella sentenza della Corte Costituzionale n. 172, del 2 luglio 2012, in merito alla valutazione della pericolosità sociale degli stranieri condannati per uno dei reati previsti dall'art. 381 del codice di procedura penale.
L'eventuale sussistenza di condanna per i reati inquadrabili nella citata disposizione processuale penale non determina alcun automatismo ostativo, non essendo da sola sufficiente ad esprimere un giudizio di pericolosità, ma deve essere valutata tra gli elementi che possono considerarsi ai fini della formulazione di un più ampio quadro personale, idoneo a suffragare la valutazione che lo straniero rappresenti "una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza per lo Stato o per uno degli Stati con i quali l'Italia ha sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne".
Sul punto, si richiama l'attenzione sulla necessità di esplicare compiutamente le ragioni che fanno ritenere perdurante la pericolosità sociale, attenendosi ai ben noti criteri di oggettività, concretezza (gravità del reato, allarme sociale procurato, comportamento successivo) ed attualità (tempo decorso dalla commissione del reato), in modo da consentire allo Sportello Unico, titolare del procedimento, una congrua motivazione dell'eventuale provvedimento di rigetto.
Appare, inoltre, opportuno richiamare l'attenzione di codeste Questure sulla necessità di provvedere a fornire allo Sportello Unico tutte le informazioni eventualmente in possesso agli atti di ufficio relative alla verifica sulle cause di esclusione di cui al comma 4, dell'art. 5, del decreto legislativo in oggetto, e in relazione alla sussistenza del requisito della presenza dello straniero al 31 dicembre 2011, ci competenza, rispettivamente, della Direzione Territoriale del Lavoro e dello Sportello Unico per l'Immigrazione.
Soffermandoci sulla trattazione delle pratiche, si pone in rilievo che al fine di semplificare e velocizzare le verifiche delle singole posizioni individuali, il personale degli Uffici Immigrazione potrà avvalersi dei sistemi informatici in uso, che sono stati implementati di una apposita funzionalità all'uopo predisposta al fine di semplificare le procedure di interrogazione nella banca dati SDI, e, contestualmente, anche al Sistema Informatico Schengen, per quanto riguarda gli stranieri inammissibili, secondo la scheda tecnica che verrà trasmessa allegata alla presente in formato elettronico.
Nel caso in cui la procedura di emersione si sia conclusa con esito positivo, al lavoratore straniero sarà rilasciato un permesso di soggiorno per lavoro di durata annuale o biennale, a seconda della durata determinata o indeterminata del rapporto di lavoro.
sarà cura di codeste Questure provvedere alla revoca di eventuali provvedimenti di espulsione. A tal fine, si pone in rilievo che non sono necessari atti formali di revoca del provvedimento adottato, trattandosi di effetto derivante direttamente dalla legge ex art. 5, comma 11, decreto legislativo n. 109/2012.
Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, la procedura operativa da utilizzare per la revoca dei provvedimenti inseriti allo SDI prevede, da parte della Questura competente al rilascio del titolo di soggiorno, l'inserimento nella banca dati SDI della parola chiave "INVRE", al fine di invalidare l'effetto della segnalazione di espulsione. Detto codice dovrà essere utilizzato anche per i provvedimenti connessi all'espulsione o respingimento, quali l'ordine del Questore e/o l'eventuale trattenimento in un CIE. In quest'ultimo caso, pertanto, le dimissioni dal CIE sarà descritta con codice "TRATT INVRE" e non TRATT TERM".
Tali operazioni saranno effettuate direttamente dalla Questura competente al rilascio del permesso di soggiorno anche nel caso in cui l'espulsione si stata inserita allo SDI da altre Questure. Ugualmente si procederà per quanto concerne la segnalazione inserita al SIS, ai sensi dell'art. 96 della Con. Schengen.
E' utile segnalare che i lavoratori stranieri che richiedono il permesso di soggiorno in seguito all'esito favorevole della procedura di emersione non sono tenuti a stitupalare l'accordo di integrazione, di cui al D.P.R. 179/2011, essendo tale adempimento previsto solo per gli stranieri che fanno il 1° ingresso in Italia a partire dal 10 marzo 2012. Per converso, gli stessi sono tenuti al versamento del contributo economico di cui all'art. 5, comma 2 ter, del TUI, secondo le istruzioni impartire con la circolare n. 400/Segr./5/2012, del 27 gennaio 2012, e relativi seguiti.
L'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge comporterà l'emissione di un provvedimento di rigetto dell'istanza di emersione, da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione, titolare del procedimento amministrativo.
Lo stato della istanza potrà essere visualizzato accedendo al sistema informatico SUI mediante l'utilizzazione delle credenziali già in possesso di codesti uffici. Il Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione provvederà ad implementare il sistema con una funzione che consentirà la stampa dell'eventuale provvedimento di rifiuto al fine di agevolare le procedure di notifica all'interessato.
Al riguardo, si fa presente che, ai sensi del comma 10, del citato art. 5, nei confronti del datore di lavoro non sono previste conseguenze a livello penale ed amministrativo ove l'esito negativo della procedura sia dipeso da cause indipendenti dalla sua volontà o da situazioni non ascrivibili alla sua condotta.
Per quanto concerne i lavoratori stranieri, il venire meno degli effetti sospensivi, di cui al comma 6, dell'art. 5, del decreto legislativo in oggetto, comporterà l'attivazione delle procedure per l'eventuale allontanamento, previa attenta valutazione della singola posizione, secondo le indicazioni diramate con la circolare n. 400/A/2011/10.2.5, del 29 giugno 2011, a firma del Signor Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.
Al fine di agevolare l'attività di controllo del territorio, si fa presente che gli stranieri coinvolti nelle procedure di emersione di cui trattasi saranno muniti, a cura del datore di lavoro, di apposita ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della domanda di emersione nei suoi confronti, con indicazione della data di invio telematico al sistema informatico del Ministero dell'Interno.
La ricevuta in parola avrà codici univoci di identificazione che consentiranno di verificare l'autenticità dei dati presenti nella stessa, al fine di contrastare i tentativi di falsificazione/contraffazione, mediante l'accesso al sito https:ricevutaemersione.dlci.interno.it, utilizzando le credenziali: EM.2009, che sarà operativo dal 15 settembre p.v. Il relativo manuale si allega alla presente, trasmessa in formato elettronico, unitamente alla circolare congiunta Ministero dell'Interno e Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 7 settembre scorso.
Da ultimo, si richiama l'attenzione sulla disposizione di cui al comma 12, dell'art. 5, decreto legislativo n. 109/2012, che prevede la revoca del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 5 del Testo Unico Immigrazione, nelle ipotesi in cui il contratto di soggiorno stipulato sulla base di una dichiarazione di emersione riportante dati non risponde a vero.
Nel fare riserva di fornire ulteriori indicazioni, si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL.
IL DIRETTORE CENTRALE
Rodolfo Ronconi
Rodolfo Ronconi
Mercoledì, 12 Settembre 2012