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Circolare n. 9478 del 12 dicembre 2012 Ministero dell'Interno

Nome Andrea - sentenza Corte Suprema di Cassazione del 20 novembre 2012 -

MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale per i Servizi Demografici
Area III - Stato Civile

circolare n. 31

OGGETTO: Nome Andrea - sentenza Corte Suprema di Cassazione del 20 novembre 2012

La recente sentenza della Corte Suprema di Cassazione, emessa in data 20 novembre u.s., e andata come e noto a modificare I'orientamento finora seguito, nella maggior parte dei casi, dalla giurisprudenza e adottato dalla prassi amministrativa circa I'attribuzione del nome "Andrea" a persone di sesso femminile.

AI riguardo, la Suprema Corte ha sottolineato che il nome, annoverato tra i diritti fondamentali della persona umana, e oggetto di protezione nei più significativi strumenti internazionali dei diritti della persona umana, citando in particolare la Corte Europea dei Diritti Umani, che ha in piu occasioni ribadito da una parte che il diritto alia scelta del prenome, pur rientrando nella sfera della vita privata dei genitori, non conferisce agli stessi una liberta assoluta, riconoscendo dall'altra un interesse pubblico alia regolamentazione del suo uso che può realizzarsi anche mediante il rifiuto delle Autorita nazionali a consentire I'imposizione di nomi "inusitati", fermo restando che tale interesse deve sempre e comunque tenere conto del principio di tutela della dignita del minore.

Pertanto il bilanciamento d'interessi tra il diritto alia non ingerenza nelle scelte personali e familiari e I'intervento delle autorita nazionali dei singoli Stati, deve avvenire secondo il criterio di proporzionalita ed adeguatezza rispetto aJ fine, costituito dal diritto del minore a non subire nocumento alcuno nell'ambito della dignita personale a causa di un nome inusitato.

La Corte Suprema ha quindi ritenuto che il nome "Andrea" non puo definirsi ridicolo e vergognoso se attribuito ad una persona di sesso femminile, ne puo produrre un'arnbiquita nel riconoscimento del genere della persona cui sia state imposto, non essendo pill riconducibile, in un contesto culturale ormai in continua evoluzione e non pill rigidamente nazionalistico, esclusivamente al genere maschile.

Si comunica, per quanta di competenza delle SS.LL., tale nuovo orientamento, che risponde all'evoluzione storico sociaIe di cui lo stato civile è da sempre espressione e si chiede, nel contempo, di interessare in merito i Sigg. Sindaci.

Si ringrazia.

IL DIRETTORE CENTRALE
Giovanna Menghini



Mercoledì, 12 Dicembre 2012