Circolare n. 1424 del 18 febbraio 2013 Ministero dell'Interno
Chiusura dell'emergenza umanitaria Nord-Africa -
Ministero dell'Interno
Dipartimaneto per le Libertà Cicili e l'Immigrazione
Oggetto: Chiusura dell'emergenza umanitaria Nord-Africa
Nell'ultima riunione del Tavolo di Coordinamento Nazionale è stato fatto un punto di situazione sulla chiusura dell'emergenza umanitaria esaminando alcuni aspetti, oggetto anche del documento congiunto dell'ANCI, e dell'UPI e della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome presentato nel corso della seduta della Conferenza Unificata del 7 febbraio 2013.
In particolare, si è concordato quanto di seguito riportato:
- tavoli di coordinamento regionali: è emerso che solo in alcune Regioni sono stati insediati. Al riguardo si ritiene di evidenziare che l'attivazione di detti Tavoli, scaturisce da un preciso impegno assunto in sede di Conferenza Unificata per facilitare il passaggio all'ordinaria gestione, e gli stessi sono sede di confronto e di uniformità di indirizzo ai quali partecipano tutti i responsabili a vario titolo coinvolti. Pertanto si invitano le SS.LL. a dare seguito al predetto adempimento ove nel frattempo non provveduto;
- Titolo di viaggio: le Questure hanno rappresentato la richiesta avanzata dagli stranieri di ottenere, unitamente al permesso di soggiorno per motivi umanitari, anche il rilascio del titolo di viaggio. Si tratta di un documento considerato equipollente al passaporto, il cui rilascio trova fondamento nella circolare del Ministero degli Affari Esteri n. 48/1961, che prevede il rilascio di un titolo di viaggio agli stranieri nei confronti dei quali sono state adottate misure di protezione, solo dopo che l'interessato abbia provato di essere nell'impossibilità di ottenere un passaporto dalle autorità del Paese di appartenenza e di non avere pendenze verso la giustizia od obblighi verso la famiglia. La sussistenza di fondate ragioni che non consentono al titolare dello status di protezione sussidiaria di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza è richiesta anche dalle disposizioni dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 251/07, "Attuazione della direttiva 2004/38/CE recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonchè norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta".Il rilascio del titolo è comunque rifiutato se lo straniero risulta pericoloso per l'ordine e la sicurezza pubblica. Alla luce di quanto sopra, le Questure procederanno al rilascio del titolo di viaggio in presenza delle predette condizioni, previa verifica della posizione del singlo straniero;
- minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo: per quanto concerne l'assistenza di minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo si richiamano le previsioni contenute nella "Direttiva sui minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo" adottata dal Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro della Giustizia in data 7 dicembre 2006 - registrata dalla Corte dei Conti in data 7 marzo 2007. Al riguardo si precisa che questo Dipartimento può destinare, ad oggi, la somma di € 2.500.000,00 per rimborso che l'ente locale può richiedere alla Prefettura competente, delle spese sostenute per l'assistenza del minore richiedente asilo solo dalla formalizzazione della domanda di asilo e sino all'inserimento nelle strutture dello SPRAR. Si soggiunge al riguardo che sono già state richieste al Ministero dell'economia e delle finanze risorse aggiuntive da destinare per tali finalità;
- titolari di misure temporanee di protezione umanitaria concesse ai cittadini nordafricani affluiti in Italia dal 1 gennaio al 5 aprile 2011, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 286/1998: anche per detti cittadini trova applicazione l'OCDPC n. 33 del 28 dicembre 2012 qualora siano presenti presso strutture di accoglienza.
- c.d. "misure per favorire percorsi di uscita": al riguardo, si rappresenta che tra le misure volte a favorire i percorsi di uscita rientrano i programmi di rimpatrio volontari e assistiti previsti nella richiamata ordinanza all'articolo 3, oltre a quelli segnalati con la precedente comunicazione del 13 dicembre 2012 prot. n. 10557, le cui attività sono affidate all'OIM (Organizzazione Internazionale delle Migrazioni).Tenuto conto che l'articolo 1 della richiamata ordinanza individua i Prefetti delle province quali soggetti responsabili, in regime ordinario e nei limiti delle risorse disponibili, delle iniziative finalizzate all'accoglienza e a favorire percorsi d'uscita e che le risorse previste in ordinanza garantiscono per 60 giorni la prosecuzione in regime ordinario dell'accoglienza, si precisa che eventuali residue risorse, derivanti dalla rinegoziazioni praticate nella misura inferiore ai € 35,00 nonchè quelle conseguite per l'anticipata uscita volontaria dal sistema di accoglienza, dovranno essere utilizzate per le categoria vulnerabili alle quali deve essere assicurata, anche con l'eventuale supporto degli enti locali, l'accoglienza fino all'inserimento nello SPRAR. Inoltre al fine di regolare la modalità di uscita dalle strutture di accoglienza al termine dei 60 giorni, si ritiene praticabile, anologamente a quanto avviene nello SPRAR, già preso a riferimento per quel che concerne il limite di spesa per l'accoglienza (€ 35,00), utilizzare quale misura di uscita la corresponsione di € 500,00 pro capite, per la cui copertura finanziaria questo Dipartimento accrediterà le relative risorse prendendo contatti, attraverso i propri uffici, con i referenti designati da ogni Prefettura.
IL CAPO DIPARTIMENTO
Angela Pria
Angela Pria
Circolare del 18.2.2013
Lunedì, 18 Febbraio 2013