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Messaggio n. 7990 del 15 maggio 2013 Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concesso dai Comuni (Art.65 L.448/98) -

INPS

DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO


Oggetto: Assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concesso dai Comuni (Art.65 L.448/98)

                                                                                                                                                         A tutte le strutture centrali e territoriali INPS

In seguito a quanto già indicato con Messaggio n. 8468 del 16.05.2012, viste le numerose richieste di chiarimenti che continuano a pervenire da parte delle amministrazioni comunali e delle Sedi Inps sulla possibilità di erogare l’assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori (art.65 L.448/98) a cittadini extracomunitari titolari dello status di cittadini di Paesi Terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, si ritiene opportuno fornire alcune precisazioni.

In primo luogo si ribadisce che la vigente normativa disciplinante la prestazione di cui trattasi (artt.65 legge n. 448/1998, art. 80, comma 5, legge n. 388/2000 e 16, comma 2, D.P.C.M. n. 452/2000) assegna ai Comuni la potestà concessiva della stessa e all’Inps la funzione di ente pagatore, sulla base dei dati forniti dai Comuni.
Il pagamento da parte dell’Inps, come ribadito dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, è, pertanto, un atto di esecuzione del provvedimento concessivo dell’ente locale, emanato in esito ad una sua autonoma e positiva valutazione delle domande presentate dagli interessati e su tale titolo si fonda l’erogazione della prestazione da parte dell’Istituto.
Resta, quindi, esclusivamente facoltà del Comune di residenza del cittadino richiedente concedere o negare la prestazione in esame e l’Inps non può che mettere in pagamento quanto disposto dal Comune, per quanto non in linea con il dettato Ministeriale.

Il secondo aspetto da evidenziare concerne il fatto che ai Comuni è assegnata la potestà di revoca dell’assegno , nel caso di prestazioni indebitamente erogate, al cui recupero provvede poi l’Inps. A tal riguardo si ribadisce quanto riportato anche con circolare n.206/2000 avente ad oggetto la prestazione in discorso, nella quale, relativamente alla gestione delle variazioni dei dati forniti all’Inps da parte dei Comuni ed al recupero delle prestazioni indebite, si precisa che ”presupposto formale dell’azione di recupero da parte dell’Inps è comunque il provvedimento espresso di revoca del beneficio da parte del Comune, che, contestualmente alla comunicazione all’Inps, dovrà fornire notizia della revoca stessa all’interessato. Detto provvedimento di revoca deve quindi precedere l’azione di recupero anche nel caso in cui l’esistenza dell’indebito sia stata rilevata a cura dell’Inps stesso ”.

Per quanto attiene, infine, la procedura di trasmissione per via telematica delle domande di Assegno per il nucleo familiare accolte dai singoli Comuni e per le quali viene richiesta l’erogazione del pagamento da parte dell’Inps, si precisa che tale procedura non blocca l’invio dei dispositivi di pagamento relativi ai cittadini extracomunitari di lungo soggiorno ma, nel ricordare che “al fine della concessione dell’assegno al nucleo familiare con almeno tre figli minori, il richiedente deve essere cittadino italiano o comunitario residente nel territorio dello Stato (art. 80, comma 5, della legge n. 388/00) ovvero cittadino straniero in possesso dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria (art. 27 del D. Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, v. anche circ. n. 9/2010)”, si limita a chiedere all’utente del Comune che accede alla procedura una mera conferma che l’inoltro del mandato riferito a cittadino extracomunitario viene effettuato consapevolmente e non per errore al fine dell’assunzione di responsabilità in capo al Comune.

La procedura come strutturata attualmente prevede quindi la possibilità di inviare il dispositivo di pagamento anche per cittadini non espressamente indicati nella citata norma, purché il Comune che dispone il mandato si dichiari consapevole delle disposizioni normative vigenti.
Alla luce di quanto esposto si ribadisce che le Sedi dovranno dare esecuzione ai mandati di pagamento disposti dai Comuni a titolo di Assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori (art.65 L.448/98) e che non potranno bloccare, né recuperare, eventuali pagamenti disposti dai Comuni se non a seguito di espressi provvedimenti di revoca delle Amministrazioni stesse.

Luca Sabatini



Mercoledì, 15 Maggio 2013