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Circolare n. 22 del 21 dicembre 2015 Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Oggetto: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2016/2017 -

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per glo ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione


prot. n. 14017

La presente circolare disciplina, per l’anno scolastico 2016/2017, le iscrizioni:
- alle sezioni delle scuole dell’infanzia;
- alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado;
- ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati dai Centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni che hanno a derito al sistema “Iscrizioni on line” e dagli istituti professionali in regime di sussidiarietà integrativa e complementare;  
- alle classi terze degli istituti tecnici e professionali;
- al percorso di specializzazione per “Enotecnico” degli istituti tecnici del settore tecnologico a indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustri a”, articolazione “Viticoltura ed enologia”.
Le domande di iscrizione possono essere presentate dal 22 gennaio 2016 al 22 febbraio 2016.

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9.3 - Alunni con cittadinanza non italiana

Agli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni con cittadinanza italiana, ai sensi dell’articolo 45 del D.P.R. 394/1999.
Al riguardo, si fa integralmente rinvio alla c. m. 8 gennaio 2010, n. 2, recante “Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana”, e in particolare, al punto 3 “Distribuzione degli alunni con cittadinanza non italiana tra le scuole e formazione delle classi”, in cui si precisa che a tale fine è necessario programmare il flusso delle iscrizioni con azioni concertate e attivate territorialmente con l’Ente locale e la Prefettura e gestite in modo strategico dagli Uffici scolastici regionali, fissando - di norma - dei limiti massimi di presenza nelle singole classi di studenti con cittadinanza non italiana con ridotta conoscenza della lingua italiana.
Ai sensi dell’art. 26 del decreto legislativo 19 gennaio 2007, n. 251, i minori titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso – come peraltro i minori stranieri non accompagnati – agli studi di ogni ordine e grado secondo le modalità previste per i cittadini italiani. Si rammenta che anche per gli alunni con cittadinanza non italiana sprovvisti di codice fiscale è consentito effettuare la domanda di iscrizione on line.
Una funzione di sistema, infatti, consente la creazione di un cosiddetto “codice provvisorio” che, appena possibile, l’istituzione scolastica sostituisce sul portale SIDI con il codice fiscale definitivo.
Per una esaustiva ricognizione della materia si rinvia alle Linee guida emanate dal MIUR- Direzione generale per lo studente, l’integrazione, la partecipazione e la comunicazione il 4 agosto 2009.
Si richiama, infine, la nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e l’autonomia scolastica del 20 aprile 2011, n. 2787, in ordine alle modalità di applicazione delle norme relative al riconoscimento di titoli di studio e certificazioni straniere.
Per una esaustiva ricognizione della materia si rinvia alle “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri” trasmesse dal MIUR con nota n. 4233 del 19 febbraio 2014."

Percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana realizzati dai CPIA, destinati agli adulti stranieri di cui all’articolo 3 del predetto D.P.R. 263/2012, finalizzati al conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue elaborato dal Consiglio d’Europa.
Ai percorsi di istruzione di primo livello possono iscriversi gli adulti, anche stranieri, che non hanno assolto l’obbligo di istruzione o che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione. Ai percorsi di istruzione di primo livello possono iscriversi anche coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, ferma restando la possibilità, a seguito di accordi specifici tra regioni e uffici scolastici regionali, di iscrivere, nei limiti dell’organico assegnato e in presenza di particolari e motivate esigenze, coloro che hanno compiuto il quindicesimo anno di età.
Possono frequentare i percorsi di istruzione di secondo livello gli adulti, anche stranieri, che sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, nonché coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che, già in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, dimostrano di non poter frequentare il corso diurno.
Ai fini di cui all’articolo 9, comma 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, resta ferma la possibilità per gli adulti stranieri in età lavorativa, anche in possesso di titoli di studio conseguiti nei Paesi di origine, di iscriversi ai percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana.
Con successiva nota della scrivente Direzione generale saranno fornite dettagliate istruzioni circa le iscrizioni ai percorsi di istruzione degli adulti, anche con riferimento ai termini."



Lunedì, 21 Dicembre 2015